La guida in stato di ebbrezza e l'omicidio stradale

La materia della guida in stato di ebbrezza è stata oggetto di una serie di riforme che sono culminate con la legge 120 del 29 luglio 2010. In verità le riforme non sono state univoche perché come detto all’inizio si sono scontrate due esigenze contrapposte: da una parte vi era la necessità di depenalizzare una serie d’illeciti penali minori e dall’altra quella di approntare una tutela maggiore e più efficace soprattutto per il bene giuridico dell’incolumità degli utenti della strada.

Infatti il legislatore ha realizzato la natura prodromica del reato in questione per il verificarsi di eventi dannosi o addirittura luttuosi (così come quella della guida in stato d’alterazione psicofisica per l’uso di sostanze stupefacenti): in altri termini ci si è resi conto che il comportamento tenuto da colui che guida nonostante la perdita della lucidità dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche conduce al verificarsi ... _OMISSIS_ ...lesivi per i beni giuridici fondamentali del nostro ordinamento.
Questa tumultuosa successione di modifiche ha comportato anche una serie di conseguenze negative e d’incertezze così come avviene in tutte le ipotesi in cui si sono succedute in breve tempo una serie di leggi che modificano la disciplina di un medesimo settore del vivere quotidiano .

Sarebbe opportuno che il legislatore consentisse al fluire del tempo la possibilità di cristallizzare la normativa in materia di guida in stato di ebbrezza in modo da recuperare un valore quale quello della certezza della legge che è indispensabile in tutti i campi del diritto ma in particolare modo in ambito penale.

Un altro tema molto importante attiene alla natura delle ipotesi di confisca obbligatoria del veicolo previste dagli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada: si è in presenza di un istituto avente natura amministrativa ovvero penale? Qualora si propenda... _OMISSIS_ ...onda soluzione, occorre qualificare la confisca del mezzo con il quale è stato compiuto il reato quale misura di sicurezza ovvero quale pena accessoria?

L’autore anche se consapevole come anche tale aspetto sia oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale ritiene che essa abbia natura penale e che sia una misura di sicurezza: infatti essa è disposta quale conseguenza della commissione di un illecito penale. Inoltre la volontà legislativa preminente è quella di evitare che il reo, conservando la disponibilità del veicolo, continui ad arrecare in pericolo la sicurezza della circolazione stradale e dell’incolumità degli utenti della strada .

Ora l’attenzione si è spostata sulla configurazione degli effetti che derivano dai sinistri stradali provocati da soggetti che versano in stato di ebbrezza: in questa sede si avverte in tutta la sua prorompente dirompenza l’attrito tra quella parte della magistratura (ancora predomi... _OMISSIS_ ...vuole sottrarre tali fatti della vita dalla categoria della colpa sia pure aggravata e quella parte che è invece incline a ricomprendere tali fattispecie storiche nella categoria del dolo.
La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che il discrimine tra colpa con previsione e dolo eventuale vada fondato sui criteri della prevedibilità in concreto dell’evento e dell’accettazione del rischio: risponde del fatto a titolo di dolo eventuale chi abbia agito nonostante si sia rappresentato la possibilità che l’evento si verificasse nel caso concreto accettandone perciò il rischio.

Vanno segnalate quelle tesi giurisprudenziali che cercano di oggettivizzare questi criteri: infatti un primo orientamento ritiene che non si debba fare riferimento al convincimento dell’imputato ma alla valutazione che avrebbe fatto l’uomo medio. Dunque il soggetto risponderà del fatto soltanto a titolo di colpa qualora neanch... _OMISSIS_ ... strada avrebbe immaginato che in tale situazione sarebbe accaduto l’evento lesivo. Un secondo orientamento ritiene che tale valutazione debba essere fatto alla luce delle informazioni che il soggetto attivo ha avuto a disposizione quando ha agito.

Questo confronto potrà risolversi compiutamente soltanto attraverso l’intervento del legislatore che preveda un’apposita disciplina in materia.