La decurtazione dei punti dalla patente

La decurtazione dei punti dalla patente


L’istituto noto anche come “patente a punti” è una realtà consolidata negli ordinamenti giuridici di molti Paesi: il Connecticut è stato il primo Stato negli U.S.A ad introdurre questo sistema nel lontano 1947 .
In Italia è stato adottato soltanto con il d.lgs. 9 del 2002 che ha introdotto nel nostro ordinamento l’articolo 126-bis, successivamente modificato dalla novella del 2003.

Non si è raggiunta unanimità in merito alla natura da attribuire a questo istituto giuridico: infatti sebbene una risalente circolare ministeriale abbia negato la natura di sanzione accessoria , recentemente si è è pervenuti ad una conclusione opposta, che l’autore ritiene di condividere: se la decurtazione è prevista nel suo nucleo principale per quelle ipotesi comportanti la sospensione della patente (alla prima violazione ovvero in caso di recidiva) e se non sussiste alcun dubbio sul fatto che quest’ultima sia una sanzione accessoria, non si comprende perché anche l’istituto della decurtazione dei punti non possa avere la medesima natura.

L’introduzione di questa misura è stata sorretta da una duplice finalità: da una parte il legislatore ha voluto assicurare il mantenimento dei requisiti richiesti per l’abilitazione alla guida e dalla altra ha voluto responsabilizzare gli stessi conducenti. Quest’ultimi sono oramai consapevoli come anche la reiterazione di violazioni pure non gravi possa condurre alla perdita della patente.

I trasgressori delle norme del codice della strada sono dunque edotti che le loro azioni avranno delle conseguenze non soltanto su un piano meramente patrimoniale, attraverso l’inflizione di una sanzione pecuniaria, ma anche per quanto attiene al profilo della “sopravvivenza” stessa della loro patente. Questa finalità legislativa spiega anche la ragion d’essere dell’obbligo per l’amministrazione d’informare i trasgressori dei punti residui a seguito della decurtazione effettuata.
L’efficacia di questa misura nota con l’espressione di patente a punti è improntata alla specialprevenzione: si è fatto il massimo sforzo per evitare che i conducenti fossero “recidivi” di trasgressioni magari anche non gravi, comunque sicuramente dannose ovvero pericolose.

Nel nostro Paese si è deciso di attribuire a tutte le patenti un capitale iniziale di 20 punti da cui detrarre le decurtazioni a seguito delle violazioni per cui è prevista questa sanzione accessoria.
Comunque non tutte le violazioni del codice della strada comportano tale sanzione: le infrazioni che provocano la decurtazione dei punti sono incluse nella tabella allegata all’articolo 126-bis c.d.s. e sono suscettibili di una tripartizione: nella prima sono racchiuse quelle che comportano la sospensione della patente già alla prima violazione, nella seconda quelle che comportano l’applicazione di tale sanzione accessoria alla seconda violazione, ed infine nella terza vanno comprese tutte quelle fattispecie che, pur non prevedendo in alcun caso la sospensione, sono state incluse dal legislatore in ragione della loro diffusione.

La scelta legislativa si presta ad una serie di obiezioni causate da una scarsa coerenza con le valutazioni fatte dal legislatore in altri settori del codice della strada: tale discrasia ha causato una non facile tenuta del sistema poiché l’ordine di gravità delle varie violazioni viene valutato in modo differente all’interno dello stesso atto normativo.
Questa difformità appare in tutta la sua evidenza se si considera che determinati illeciti che in un settore sono stati considerati talmente gravi da rivestire natura penale, sono stati esclusi dal novero delle violazioni suscettibili dell’applicazione della sanzione accessoria in questione. Inoltre taluni illeciti amministrativi prevedono una decurtazione di punti minore rispetto a quella sancita per altri che pure comportano l’irrogazione di una sanzione pecuniaria minore rispetto ai primi.

Anche l’introduzione del comma 1-bis si spiega con la finalità complessiva dell’istituto della patente a punti: infatti è ovvio che un trasgressore non può autodeterminare il proprio comportamento se dopo il primo episodio ha perso tutti i punti a disposizione. Tuttavia in talune ipotesi sussiste la necessità di valutare da subito la permanenza dei requisiti richiesti per l’abilitazione alla guida. Il legislatore ha coniugato queste istanze contrapposte proprio nell’articolo 1-bis prevedendo che, qualora in un unico fatto siano state commesse più violazioni nessuna delle quali comportanti la sospensione o la revoca della patente di guida, la decurtazione non possa superare i 15 punti .

L’istituto in questione si applica anche al certificato d’idoneità alla guida del ciclomotore nonché per quelle violazioni compiute dal titolare di patente di guida durante la circolazione con un mezzo per cui tale abilitazione non è richiesta.
Esso invece non trova applicazione nei confronti delle patenti militari ovvero di quelle ad esse equiparate in quanto rilasciate ai sensi dell’articolo 138 c.d.s., poiché i titolari di queste tipologie di abilitazioni di guida non possono essere sottoposti alle sanzioni previste dal titolo quarto . Infatti sebbene i provvedimenti accessori riguardanti la patente sono collocati nel titolo sesto, quest’ultimi non si ritengono applicabili a tali tipologie di patenti poiché derivano la loro esistenza dalla disposizione generale di cui all’articolo 129 c.d.s..

Tuttavia la pubblica incolumità può essere tutelata anche dal pericolo arrecato dai titolari di patenti rilasciate ai sensi dell’articolo 138 c.d.s.: infatti l’ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente può ordinare la sospensione della patente civile a tempo indeterminato o financo la revisione della stessa, allorché sorgano seri dubbi in merito alla permanenza dei requisiti d’idoneità.

La decurtazione dei punti viene applicata anche alle patenti di servizio che sono rilasciate ai sensi dell’articolo 139 c.d.s.: quest’ultime permettono di lasciare indenne le abilitazioni alla guida “civili” ossia quelle rilasciate ai sensi dell’articolo 116, comma 1 c.d.s. dall’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, nonché dalla decurtazione dei punti per violazioni commesse alla guida di veicoli della pubblica amministrazione alla quale appartiene il titolare della patente di servizio.
Tuttavia nel caso di sospensione o addirittura di revoca della patente conseguita uti civis, anche quella conseguita dal soggetto ai sensi dell’articolo 139 c.d.s. potrà essere sospesa o revocata . Essa potrà essere sospesa o revocata a prescindere dalle sorti della patente “civile”allorché il funzionario abbia causato danni allo stesso veicolo, ad altri beni di proprietà dell’ente di appartenenza ovvero a soggetti terzi (come ad esempio nel caso d’investimento di un pedone con l’auto di servizio).

Infine la decurtazione dei punti si applica anche per taluni illeciti aventi natura penale: la giurisprudenza amministrativa ha affermato come tale istituto si “adatti” alle caratteristiche intrinseche del reato. Dunque la decurtazione dei punti avverrà solo quando l’ultimo gravame possibile sarà respinto ovvero quando saranno stati scaduti i termini per proporlo . L’istituto di cui all’articolo 126-bis c.d.s. troverà applicazione anche qualora il procedimento penale sia definito attraverso l’applicazione della pena su richiesta delle parti.

Abbiamo già parlato dell’importanza che riveste la consapevolezza che ogni titolare di patente abbia cognizione del numero di punti a disposizione: questa consapevolezza viene ottenuta sia con l’obbligo da parte dell’anagrafe degli abilitati alla guida di avvertire l’interessato di ogni variazione , sia con la possibilità attribuita a ciascun titolare di conoscere la propria situazione in tempo reale avvalendosi delle tecnologie telematiche .

La legge 214 del 2003 aveva modificato l’ultima parte dell’articolo 126-bis prevedendo che se il proprietario del veicolo fosse una persona fisica munita di patente e l’infrazione commessa rientrasse tra quelle per cui è prevista la decurtazione dei punti, egli avesse 30 giorni di tempo per comunicare all’autorità competente gli estremi della patente del conducente del mezzo. In caso contrario egli sarebbe stato solidalmente responsabile con quest’ultimo soggetto non soltanto per quanto attiene al pagamento della sanzione pecuniaria, ma anche per quanto afferisce alla decurtazione dei punti.

Questa riforma era stata impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale da una pluralità di giudici remittenti. Il Giudice delle Leggi aveva respinto quasi tutti i profili d’incostituzionalità sollevati dai giudici remittenti accogliendo soltanto parzialmente quello inerente al principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della nostra Carta: il giudice costituzionale aveva osservato come la questione valesse soltanto allorché non fosse possibile identificare il conducente autore della trasgressione.
Tuttavia tale novella comportava una fattispecie amministrativa che era troppo sui generis anche se in relazione a quella legittima discrezionalità che è il fulcro del potere di cui è dotato il legislatore: infatti si prevedeva una sanzione tanto afflittiva per il proprietario, quale quella della perdita della possibilità di guidare qualsiasi veicolo, senza accertare in alcun modo la responsabilità dello stesso soggetto in ordine alla trasgressione di una norma del codice della strada.

Questa situazione è diversa dalla solidarietà passiva (istituto legittimo sia da un punto di vista privatistico che amministrativistico) poiché la perdita della possibilità di guidare veicoli per i quali è richiesta un’abilitazione non ha un contenuto meramente patrimoniale ma attiene anche ad un ambito di libertà. Questa è la ragione per la quale la Corte ha ritenuto legittima la norma soltanto in quella parte in cui quest’ultima prevedeva la solidarietà passiva tra conducente e proprietario .

Oggi dunque il proprietario si trova davanti ad un’alternativa: può comunicare all’autorità procedente gli estremi della patente del conducente che è incorso nella violazione, ovvero può accettare d’incorrere nella sanzione stabilita dall’articolo 180 comma 8 c.d.s. (oltre che nella solidarietà passiva per quanto attiene al pagamento della sanzione amministrativa principale) .
Tra le norme la cui violazione comporta la decurtazione dei punti, quelle più importanti sono le seguenti:
(omissis....)