Introduzione
Come già osservato, Internet ha modificato il rapporto di ciascun individuo con lo spazio e con il tempo, ma anche con se stessi: al fine di essere sicuri del proprio valore, del proprio rapporto con il mondo esterno parrebbe essere indispensabile venire segnalati nei risultati delle ricerche dei Search Engines quali Google e Yahoo! nonché risultare tra i più apprezzati su Facebook.
Va sottolineato che Internet svolge il ruolo di cassa di risonanza esponenziale, dove gli effetti e le conseguenze del materiale diffuso sulla Rete si riverberano nella sfera personale degli individui anche dopo molto tempo e a grande distanza dal luogo della realizzazione degli stessi.
Internet parrebbe quindi la concretizzazione del racconto dello scrittore argent...
_OMISSIS_ ...;occhiata, percepiamo: tre bicchieri su una tavola. Funes: tutti i tralci, i grappoli e gli acini d’una pergola». Il racconto prosegue illustrando l’incapacità di Funes di vivere il futuro, coinvolto come era dalla ricostruzione della conoscenza del passato.
Anche se si tenderebbe ad escludere che ciò possa accadere alla Rete, perché in essa per ora manca la capacità complessiva di vivere i ricordi [2], che invece è presente in questa immagine e rende evidente la doppia natura di Internet. Da un lato l’appiattimento della dimensione temporale degli episodi di vita imbrigliati in Rete, come ad esempio gli archivi giornalistici o un blog tenuto regolarmente, prolungano nel tempo l’attualità della narrazione delle vicende dei soggetti coinvolti: qu...
_OMISSIS_ ...ttazione del futuro a disposizione dei suoi utenti.
Come gestire questa apparente schizofrenia?
Uno degli strumenti messi a disposizione da tutti gli ordinamenti giuridici è la tutela della riservatezza, che rappresenta anche uno dei bisogni umani più sentiti, ovvero la protezione della propria intimità. A questo proposito, si ricorda che il diritto alla riservatezza è sorto come diritto umano nel momento in cui l’individuo ha percepito un bisogno di separazione fisica ed emotiva dai propri simili: i diritti umani dipendono sia dal possesso di sé e del proprio corpo, sia dal riconoscimento che tutti gli individui “siano padroni di se stessi” [3].
Si tratta di una nozione profondamente presente nella storia giuridica occident...
_OMISSIS_ ...e da sole o soltanto con i familiari [4]. Dall’estromissione degli altri individui dalla vita personale si giunse infine all’estromissione delle autorità statali.
L’esperienza comparatistica suggerisce che esista un diritto dei singoli a definire la propria esistenza senza interferenze da parte delle autorità statali. È giunto a queste conclusioni il Bundesverfassungsgericht tedesco con una sentenza emanata il 27 febbraio 2008 [5], il quale riconosce l’esistenza di un principio relativo al c.d. “habeas data”, ovvero che ciascun fruitore delle tecnologie telematiche ha diritto alla propria libertà digitale in quanto espressione di una personalità digitale [6] e quindi anche di un domicilio digitale dove si racchiudono le comunicazioni digi...
_OMISSIS_ ...a riservatezza e della privacy tanto nel mondo virtuale quanto in quello reale. Va tuttavia osservato che il pericolo di violazione della propria personalità digitale è tornato alla ribalta in recenti episodi di cronaca [7]. Si registra infatti che un gruppo di hacker berlinesi [8] ha denunciato la diffusione di spyware rudimentali e infestanti i programmi Windows degli internauti, installati da parte della polizia statale di alcuni Land, tra cui la Baviera [9], nonostante i principi stabiliti dal Bundesverfassungsgericht.
Occorre dunque definire cosa sia “privacy” e cosa sia “riservatezza”, trattandosi di espressioni che nel linguaggio colloquiale vengono interscambiate, ma sotto il profilo giuridico indicano la protezione di beni differenti.
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_OMISSIS_ ...squo;articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dispone al secondo comma che i dati di carattere personale riguardanti la persona devono essere trattati secondo il principio di lealtà e in base al consenso della persona interessata o in circostanze previste dalla legge.
Il comma prosegue affermando che ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. Su questo punto in dottrina si è affermato che una violazione di tale disposto può costituire una lesione alla sfera di libertà e dignità dell’individuo ed interferire con la formazione della sua identità [11]. In ogni caso occorre osservare che è alquanto difficoltoso per ciascuna persona riuscire a seguire tutte le tracce di sé las...
_OMISSIS_ ...le carte magnetiche del trasporto urbano all’uso di Internet.
In questa occasione si cercherà di tratteggiare alcuni itinerari tematici su diritto alla realizzazione di sé e cattura dei dati personali da parte di istituzioni pubbliche o private.
Il diritto all’oblio in Rete
Sempre più frequentemente i giornali ci raccontano di persone che hanno avuto ripercussioni sulla vita privata o lavorativa perché dal mare magnum di Internet è stata pescata una notizia imbarazzante o poco lusinghiera nei loro confronti.
Uno degli ultimi casi, alquanto eclatante, riguardava un signore torinese, come riportato dal quotidiano di Torino, La Stampa il 26 agosto 2011, “Il passato torna dal web e castiga”. Si racconta che un sig...
_OMISSIS_ ...tiva amorosa del marito compiuta vent’anni prima. Costui «aveva tappezzato una cittadina della provincia di Torino con la fotografia della sua ex fidanzata per gridarle che il suo cuore era irrimediabilmente infranto e lei, la legittima, non ci ha più visto. Ha fatto le valigie e lo ha lasciato».
Anche sul luogo di lavoro l’uso disinvolto della Rete, di Facebook in particolare, può creare conseguenze sgradite, come il licenziamento. Si tratta di una situazione non infrequente, come riportato dai giornali [12] e dalla dottrina [13], la quale osserva che «fin dalle origini dell’umanità, dimenticare è stata la norma e ricordare l’eccezione. Oggi con l’avvento della tecnologia digitale e dei network globali questo equilibrio si è r...
_OMISSIS_ ...dati relativi ad accadimenti realmente accaduti inerenti al vissuto di una persona? Inoltre, è tecnicamente possibile? Offline il discorso si pone dai tempi in cui l’avvento della tecnologia fotografica e la diffusione dei primi giornali di massa provocò sdegno in un importante esponente della alta società del New England, tal Samuel D. Warren, il quale, dopo aver sposato la figlia di un noto senatore, conduceva una vita di fasto mondano che per il suo carattere dispendioso e lussuoso aveva suscitato la critica dei giornali e la curiosità morbosa dei lettori.
Per protestare contro quella che considerava una indebita intrusione nella sua vita privata, un vero attentato alla libertà, egli si era associato al vecchio compagno di studi Louis Brandeis (poi divenuto giudice...
_OMISSIS_ ... Questi due studiosi, per la prima volta, formularono secondo i canoni tipici dei concetti giuridici una nuova esigenza di libertà personale, sconosciuta alle generazioni precedenti e insieme caratteristica dell’età contemporanea: il diritto alla tutela della riservatezza ovvero il right to be alone di Warren & Brandeis. Le parole utilizzate dai due autori sono rimaste un inevitabile punto di riferimento per le generazioni di giuristi a loro successive: «Recent inventions and business methods call attention to the next step, which must be taken for the protection of the person and for securing what Judge Cooley calls the right to be alone».
Fino a quando la questione è rimasta offline, essa riguardava il bilanciamento tra la libertà di stampa e il dirit...
_OMISSIS_ ...e avevano quale destinazione finale un archivio difficilmente raggiungibile dal pubblico, una volta trasmessi i materiali.
Con l’avvento di Internet tutto cambia: la possibilità di accedere in qualsiasi momento a qualsiasi notizia diffusa attraverso la Rete rende perenne il concetto di attualità, quindi si potrebbe affermare che l’unica salvezza dalla memoria imperitura della Rete è non venirne intrappolati. Questa soluzione però non è praticabile per la svolta “social” intrapresa dall’evoluzione di Internet, perché attraverso l’uso di massa delle piattaforme di interazione sociale a venire rivelati non sono solo le notizie inerenti alla persona, ma l’intera sua connessione di rapporti e, attraverso questi, la ricostruzione della vit...
_OMISSIS_ ...lamento italiano è depositato un disegno di legge concernente proprio la cancellazione dei dati dalla Rete trascorso un determinato periodo dalla loro pubblicazione [15], ma non è una soluzione praticabile poiché si scontra con una serie di diritti fondamentali, quali quello di libertà di manifestazione di pensiero, che a differenza degli yogurt, non ha scadenze e anche un più sfuggente diritto alla ricostruzione genuina della memoria collettiva. Se un determinato soggetto è stato condannato per un certo reato, è vero che ha diritto alla riabilitazione ai sensi dell’art. 27 della Costituzione, ma anche la collettività ha diritto di ricordare e la vittima di mantenere viva la sua memoria.
Poi dal punto di vista tecnico non è possibile cancellare informazioni, stracciand...
_OMISSIS_ ...l principio E2E.
Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di merito che con una pronuncia isolata, ma condivisibile, ha affermato che «(I)n tema di tutela della riservatezza, laddove non vi sia stata nessuna ripubblicazione o nuova divulgazione di notizie risalenti ormai nel tempo e non più d’attualità, ma mero inserimento dell’articolo, e della relativa pagina di quotidiano, nell’archivio telematico con agevole individuazione anche del giorno di pubblicazione della notizia siccome riportato in calce alla copia dell’articolo, non sussiste alcuna lesione della privacy e/o del diritto all’oblio. Pertanto, se una notizia in passato era stata legittimamente divulgata, non può mettersi in discussione la facoltà della società editrice di ten...
_OMISSIS_ ...a privacy e/o all’oblio» [16].
La soluzione più ragionevole sembrerebbe quella proposta dalla dottrina più autorevole in materia di tutela della riservatezza [17], anche se elaborata nei tempi ormai remoti della sola coesistenza di stampa e televisione, ovvero: «controllare, modificare, gestire e cancellare da sé le informazioni che riguardano ciascuno e decidere quando come e dove comunicare queste informazioni ad altri».
In altri termini, autodisciplinarsi e usare responsabilmente la Rete, diventare la fonte principale delle informazioni relative a sé. Potrebbe sembrare una soluzione di natura pilatesca, ma a parere di chi scrive è la più efficiente possibile, perché concerne il controllo delle fonti a partire dalla loro origine, cio...
_OMISSIS_ ...a se l’autodisciplina è utile a ridurne quantità e portata, occorrono dei rimedi giurisdizionali. Solo l’intervento delle corti può rendere efficace la tutela dei diritti fondamentali online nei casi concreti.
L’esperienza più significativa del funzionamento del case law method arriva dagli Stati Uniti.
Ad esempio, in un caso di ricatto dove una imputata aveva ricattato una potenziale teste con la rivelazione attraverso una mailing list di foto che ritraevano costei in pose sessualmente esplicite, la Corte [18] ha affermato che il fatto che fossero già pubbliche da cinque anni non mutava la circostanza intimidatoria posta in essere: questa consisteva nella minaccia di provocare uno shock sul coniuge e sui conoscenti della vittima, i quali s...
_OMISSIS_ ...za, il rapporto tra uso dei social network, riservatezza [19] e diritto all’oblio si fa sempre più stretto e l’analisi della casistica giurisprudenziale consente di coglierne la portata concreta.
A questo proposito è interessante analizzare il caso giudiziario conosciuto come “Google Video contro Vividown” inerente alla tutela della riservatezza e della dignità della vittima di un atto di cyberbullismo. I fatti si possono riassumere come segue. Nell’autunno 2006 veniva caricato su Google Video un video realizzato con un videofonino che illustrava un ragazzo disabile oggetto di denigrazione da parte dei suoi compagni in orario scolastico. Oltre allo sdegno dell’opinione pubblica tale fatto ha provocato l’interesse della magistratura ...
_OMISSIS_ ...artt. 110, 40, 595, commi 1 e 3, dalla quale gli imputati sono stati assolti poiché al momento tale fattispecie non è prevista quale reato penale, mentre il secondo relativo alla violazione del codice della privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) relativamente alla diffusione online di dati sensibili della vittima, ovvero il suo stato di salute.
Il Tribunale di Milano ha condannato a 6 mesi di reclusione i dirigenti di Google con la condizionale [20] esclusivamente in riferimento alla seconda incriminazione. Nella sua lunghissima motivazione, il giudice monocratico di prime cure ha ricostruito la serie di comunicazioni avvenute tra gli operatori di Google sulla cancellazione del video, al fine di dimostrare come i gestori del website cercassero di guadagnare delle posizion...
_OMISSIS_ ...essità tra gli operatori e tra i commentatori in relazione alla condanna del provider per la pubblicazione da parte di terzi online di materiali lesivi della privacy altrui. I commentatori critici della sentenza si basano sull’art. 15 della Direttiva 2000/31/CE rubricato ...