Il valore della CEDU nell'ordinamento italiano: la rilevanza della giurisprudenza

La possibile coincidenza tra disposizioni della Convenzione europea e norme di diritto internazionale generale La qualificazione, operata dalla Corte Costituzionale nelle sentenze del 24 ottobre 2007, della Convenzione europea quale atto munito di una particolare forza passiva, ma comunque di rango subordinato alla Costituzione, non esclude che singole disposizioni del­la stessa corrispondano a norme generali di diritto internazionale.

Ciò può dirsi con certezza, per esempio, per il divieto di tortura (art. 3) e per quello di schiavitù (art. 4); ma potrebbe sostenersi che tale sia anche la presunzione d’innocenza (art. 6, par. 2), o l’irretroattività della legge penale (art. 7), come ipotizza la Corte d’appello di Bologna nell’ordinanza del 21 marzo 2006 con la quale ha sollevato alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 630, lett. a), c.p.p., nella parte in cui esclude dai casi di re... _OMISSIS_ ...;ipotesi in cui, con sentenza definitiva, la Corte europea abbia accertato l’assenza di equità del processo.

E i casi di coincidenza tra disposizioni della Convenzione europea e norme di diritto internazionale generale sarebbero destinati ad ampliarsi alla luce dell’elenco di queste ultime contenuto nelle “osservazioni generali” n. 24 del 1994, formulato dal Comitato dei diritti umani istituito nell’ambito del Patto internazionale sui diritti civili e politici, in merito alle riserve al Patto da considerare inammissibili, in quanto concernenti disposizioni corrispondenti a norme di diritto internazionale consuetudinario.

Nelle ipotesi in cui disposizioni della Convenzione europea corrispondano a norme internazionali generali, esse trovano riconoscimento nell’ordinamento italiano, a prescindere dalla legge di esecuzione della Convenzione, in virtù dell’art. 10 Cost. L’adattamento dell’ord... _OMISSIS_ ...no avviene, pertanto, a livello costituzionale, così conferendo alle norme in questione un rango costituzionale.

La conseguenza pratica di tale qualificazione costituzionale non è percepibile tanto nei confronti di una legge ordinaria incompatibile (la quale risulterebbe incostituzionale già ex art. 117, 1° comma), quanto nei rapporti con la stessa Costituzione. I diritti riconosciuti a livello di diritto internazionale generale, avendo rango costituzionale, non sono subordinati, infatti, all’intera Costituzione, ma solo a quel nucleo irrinunciabile dei “principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale” e dei “diritti inalienabili della persona”, che costituiscono un limite insuperabile all’ingresso delle norme generali di diritto internazionale nell’ordinamento italiano [1].

Pertanto, considerato che è l’intero ordinamento italiano che si conforma a tali norme generali,... _OMISSIS_ ...i le norme costituzionali, non è azzardato ritenere che, qualora sussistessero divergenze nel contenuto dei diritti umani in questione, anche in relazione ai loro “contorni” o ai loro rapporti, tra le norme internazionali generali e la nostra Costituzione, quest’ultima – fatti salvi i suddetti principi irrinunciabili – dovrebbe cedere il passo a dette norme internazionali.

Il problema della “comunitarizzazione” della Convenzione europea Alla luce delle considerazioni che precedono il giudice comune, ove ravvisi un conflitto insanabile tra le disposizioni della Convenzione europea e una legge statale (successiva), dovrebbe sottoporre la questione di costituzionalità di tale legge alla Corte costituzionale per violazione del limite alla potestà legislativa derivante, in base all’art. 117, 1° comma, Cost., dagli obblighi internazionali (o, se del caso, per contrasto con l’art. 10, 1° comma).
... _OMISSIS_ ...o, peraltro, che secondo una corrente giurisprudenziale, sostenuta autorevolmente anche dalla Corte di cassazione, nel caso di contrasto di una legge statale con disposizioni della Convenzione europea, purché queste ultime abbiano un contenuto sufficientemente preciso e completo, lo stesso giudice comune dovrebbe direttamente applicare le disposizioni della Convenzione, disapplicando la contrastante legge interna [2].

La “disapplicazione” del diritto interno incompatibile con la Convenzione (che già nella sua formulazione terminologica richiama il tema dei rapporti tra il diritto interno e il diritto comunitario) è giustificata talvolta in nome di una natura sovraordinata delle norme della Convenzione europea.

Ora, ben può riconoscersi tale natura in base all’art. 117, 1° comma, Cost. (se non, addirittura, un rango costituzionale ex art. 10, nei limiti entro i quali quest’ultimo possa venire in rilievo). Peralt... _OMISSIS_ ...chiaramente statuito le più volte citate sentenze del 24 ottobre 2007 n. 348 e n. 349, posto che il contrasto della legge ordinaria con disposizioni della Convenzione europea si risolve in una violazione dello stesso art. 117, 1° comma, Cost., in un sistema di controllo della costituzionalità delle leggi centralizzato, qual è il nostro, il giudice comune non ha il potere di disapplicare la legge statale ritenuta incostituzionale, ma è tenuto a sollevare la questione alla Corte costituzionale.

Né, in principio, può ritenersi che il fenomeno della disapplicazione di disposizioni interne confliggenti con il diritto comunitario (direttamente applicabile), affermato dalla nostra Corte costituzionale a partire dalla sentenza dell’8 giugno 1984 n. 170, possa trasferirsi alla sfera dei rapporti tra legge statale e Convenzione europea.

Come la Corte costituzionale ha sottolineato nelle sentenze del 24 ottobre 2007, il primato del diritto c... _OMISSIS_ ... quale discende la disapplicazione del diritto interno confliggente, si fonda sulla limitazione di sovranità, consentita dall’art. 11 Cost. (ed effettuata, in conformità di tale disposizione, dal legislatore ordinario) a favore di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. A seguito di tale limitazione (o, meglio, trasferimento parziale) di sovranità il nostro ordinamento si ritrae per consentire che le norme comunitarie direttamente applicabili possano spiegare la loro piena efficacia, con la pratica conseguenza della disapplicazione (o “non applicazione”) delle leggi statali confliggenti.

Varie ragioni inducono ad escludere che l’art. 11 Cost. possa applicarsi alla Convenzione europea. Anzitutto il trasferimento di sovranità appare fenomeno più consono ad una organizzazione che, mediante le sue istituzioni, i suoi atti, i suoi procedimenti, sia idonea ad esercitare i poteri sovrani in questione, come accade... _OMISSIS_ ...à europea attraverso atti normativi quali i regolamenti. Inoltre non sembra ammissibile una limitazione di sovranità in una materia così sensibile come quella dei diritti umani, costituenti un patrimonio irrinunciabile del nostro ordinamento giuridico [3].

L’inammissibilità di una siffatta limitazione di sovranità è confermata dall’osservazione che, anche nei confronti del diritto comunitario, i diritti fondamentali non operano ai fini di limitazioni di sovranità, ma quali “controlimiti” all’applicabilità e al primato delle disposizioni comunitarie, le quali non possono in alcun caso pregiudicare tali diritti.

In alcune sentenze, peraltro, la disapplicazione di norme interne in contrasto con disposizioni della Convenzione europea è motivata non in base ad una generica superiorità della stessa, ma, in maniera più puntuale, per una sua appartenenza allo stesso diritto comunitario. Essa, infatti, sarebbe s... _OMISSIS_ ...pita nei principi generali del diritto comunitario e, pertanto, si gioverebbe del supporto costituzionale fornito dall’art. 11, con tutte le conseguenze proprie di tale fondamento e, in particolare, con la disapplicazione ad opera del giudice comune delle leggi nazionali confliggenti con disposizioni (purché self-executing) della Convenzione europea [4].

Formulata in questi termini generali tale giurisprudenza non sembra accoglibile. È bensì vero che i diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo sono entrati a fare parte dei principi generali del diritto comunitario, grazie alla giurisprudenza della Corte di giustizia, e che tale appartenenza risulta oggi dall’art. 6, par. 2, del Trattato UE.

Tuttavia la stessa Corte di Lussemburgo ha costantemente ribadito che i diritti fondamentali (contemplati, in particolare, dalla Convenzione europea) non estendono l’ambito materiale... _OMISSIS_ ...munitario, ma ne fanno parte solo nella misura in cui riguardino materie che già, di per sé, rientrino nella competenza di tale diritto. In altri termini, essi vincolano sia le istituzioni europee che gli Stati membri (quali parametri per valutare, rispettivamente, la legittimità degli atti comunitari e il rispetto degli obblighi comunitari da parte di tali Stati), ma solo quando entrino in giuoco in materie che rientrino nel Trattato CE.

Al di fuori di tali materie i diritti fondamentali restano estranei al diritto comunitario e, pertanto, non godono del “primato” proprio di quest’ultimo. Come la nostra Corte di cassazione ha avuto modo di sottolineare, non può ritenersi «che si sia determinata un’interposizione del diritto comunitario al rispetto, da parte degli Stati membri della Comunità, della Convenzione firmata a Roma il 4.11.1950» [5].

Se la tesi ricordata non può accogliersi in termini generali, ... _OMISSIS_ ... risulta applicabile nella misura in cui un conflitto tra una legge italiana e i diritti riconosciuti nella Convenzione europea si determini in una materia rientrante nel diritto comunitario. Si pensi, per ipotesi, a una legge che vieti l’ingresso in Italia di cittadini dell’Unione europea per ragioni di religione, o di opinione politica.

Essa, da un lato, sarebbe in contrasto con disposizioni della Convenzione europea (quali gli articoli 9 e 10); dall’altro, riguarderebbe una materia, la libera circolazione delle persone, di sicura competenza comunitaria. Una legge siffatta si porrebbe in contrasto anche con il diritto comunitario e, pertanto, non dovrebbe essere sottoposta al vaglio di costituzionalità della Corte costituzionale ex art. 117, 1° comma, ma dovrebbe essere direttamente disapplicata dal giudice comune, in forza della limitazione di sovranità a favore dell’ordinamento comunitario effettuata ai sensi dell’art... _OMISSIS_ ...|
La rilevanza della giurisprudenza nell’interpretazione e nello sviluppo dei diritti previsti dalla Convenzione europea Il ruolo della Convenzione europea nell’ordinamento italiano non può valutarsi solo con riferimento alle disposizioni della stessa, ma occorre tenere conto anche del “diritto vivente”, quale risulta dalla giurisprudenza della Corte europea, come da quella interna.

La necessità di prendere in considerazione la Convenzione europea quale interpretata dalla sua Corte, necessità che costituisce un punto essenziale nell’impostazione delle sentenze della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007, si giustifica particolarmente nella materia in esame. Anzitutto va tenuto presente che la Convenzione europea si qualifica non solo, e non tanto, per i catalogo dei diritti contemplati, quanto per il sistema di tutela giudiziaria da essa istituito, che risulta come il più avanzato e garantista a livello internazio... _OMISSIS_ ...|
In tale sistema un ruolo determinante è assegnato (sia pure in via sussidiaria rispetto ai giudici nazionali, come emerge anche dall’art. 13) alla Corte europea dei diritti dell’uomo, istituita «per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli» (art. 19), «la cui competenza (…) si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa» con ricorsi statali o individuali (nonché in via consultiva) (art. 32) e le cui sentenze definitive hanno forza vincolante per gli Stati nelle controversie delle quali siano parti e devono essere eseguite sotto la sorveglianza del Comitato dei ministri (art. 46). È naturale, quindi, che la giurisprudenza della Corte europea, anche a prescindere dagli effetti (limitati alle parti) propri del giudicato, non poss... _OMISSIS_ ...ruolo essenziale nel chiarimento e nella evoluzione del contenuto dei diritti contemplati dalla Convenzione.

D’altra parte, tenuto conto della funzione sussidiaria della Corte europea rispetto alla tutela giudiziaria statale [7], la giurisprudenza europea viene inevitabilmente a rapportarsi con quella dei giudici nazionali, sicché – come è stato giustamente osservato [8] – oggi il rapporto tra l’ordinamento italiano e la Convenzione europea non è solo un rapporto tra fonti, ma anche tra giudici.

Il ...


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Autore

Villani, Ugo

Professore di diritto internazionale presso l'Università Luiss Guido Carli