Internet e la proprietà intellettuale

Introduzione Già da qualche anno la giurisprudenza tanto italiana quanto internazionale deve confrontarsi con Internet e la sua natura distribuita sulla base di quello che viene definito il principio “end to end (E2E)”. Si ricorda che secondo detto principio Internet consiste in più reti che in modo neutrale conducono il flusso delle informazioni dal primo fornitore fino all’utente finale, da un capo all’altro del percorso informativo, attraversando in modo alternativo una sequenza non predeterminata di nodi di comunicazione.

Ciò comporterebbe che ciascun nodo agisce in maniera neutrale ed in modo indifferente rispetto al comportamento degli altri centri informativi, nonché ciò giustificherebbe quello che da più parti viene definita la “neutra... _OMISSIS_ ...nsiderazioni di natura sociale onde comprendere pienamente il problema e gli interessi in gioco. Una recente corrente della sociologia [1] ha osservato come il fenomeno di diffusione di massa della Rete abbia creato, nelle ultime generazioni di utenti, la categoria dei “nativi digitali”, ovvero di coloro che interagiscono con le tecnologie informatiche e con Internet fin dall’infanzia. Questa categoria si contrappone a quella degli “immigrati digitali”, cioè coloro che hanno subito la rivoluzione tecnologica soltanto in età adulta e quindi avrebbero una percezione di tale rivoluzione più legata alla realtà rispetto alla virtualità.

Anche se il dibattito su questa teoria è ancora molto acceso, essa si può considerare quale parametro di verifica d... _OMISSIS_ ...come illecito, ma come comportamento socialmente condiviso e quindi realizzabile senza consapevolezza della sua illegalità [3].

Di fronte a codesto scenario, il principio E2E viene spesso messo in dubbio in relazione alla tutela dei diritti patrimoniali d’autore, che deve affrontare i profondi cambiamenti provocati dalla diffusione dei beni immateriali.

Per la caratteristica assenza di corporeità, la categoria dei beni immateriali è per sua natura eterogenea ed è quindi possibile ricomprendere in essa le più diverse entità [4].

La dottrina concorda che la prima delimitazione rilevante della categoria dei beni immateriali consista nell’apporto creativo [5] realizzato dall’entità immateriale, la seconda delimitazione indispensa... _OMISSIS_ ...| Per la garanzia del riconoscimento dei privilegi di sfruttamento su tali beni, sono stati riconosciuti dei diritti c.d. di proprietà intellettuale [7] già a partire dal XVI Secolo. Si utilizza il termine proprietà anche in caso di beni immateriali poiché analogicamente ai diritti di proprietà, i diritti di proprietà intellettuale consistono nel “diritto di godere e disporre dei beni in modo pieno e esclusivo” e quindi constano di un “jus utendi ed excludendi alios” [8].

L’importanza della tutela giuridica ed economica dei beni immateriali inizia a porsi in luce a metà del XV Secolo con l’invenzione della stampa, quando, per la prima volta e per le produzioni di natura letteraria, vi è la possibilità di riprodurre il contenuto intellettu... _OMISSIS_ ...nabile a quella della stampa, poiché rimette in discussione i modelli giuridici ed economici di fruibilità dei beni immateriali [9], aggiungendo la questione della a-territorialità della loro fruizione [10]. Sotto questo profilo sono prevalentemente fruibili su Internet beni relativi ai prodotti della conoscenza e della creatività quali i file digitali [11] contenenti brani musicali, videogiochi, fotografie, testi, film e così via.

Nonostante siano spesso utilizzati quali sinonimi, copyright e diritto d’autore non concernono diritti esattamente sovrapponibili [12].

Il copyright è tipico dei sistemi di common law di matrice angloamericana e afferisce al diritto di copia, e quindi di diffusione, riproduzione e commercializzazione dell’opera. ... _OMISSIS_ ...utore in quanto inerenti alla personalità, vi sono i diritti all’onore e alla reputazione, imprescrittibili oltre la durata di settanta anni dei diritti patrimoniali di sfruttamento economico.


L’esperienza degli Stati Uniti In materia di protezione in Rete della proprietà intellettuale la giurisdizione più importante è senza dubbio quella statunitense. A questo proposito si ricordano i contenziosi relativi a Napster, Grockster, KaZaA

Il primo caso giudiziario riguarda la decisione A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., conosciuto semplicemente come “Napster case” [53]. In questa decisione è stato affrontato il problema dello scambio di file attraverso i sistemi di file sharing, ovvero dei sistemi di distribuzione peer to peer... _OMISSIS_ ...ocando un doppio stravolgimento sia verso i meccanismi tradizionali di pagamento dei diritti patrimoniali d’autore sia verso le modalità di controllo della produzione e distribuzione dei contenuti [55].

I primi tentativi delle case discografiche di arginare il fenomeno, iniziati quando la diffusione della Rete non era ancora un fenomeno di massa, non ebbero esito positivo [56]. Come è noto, la tecnologia peer to peer segue i dettami del principio E2E e quindi consente ai computer connessi in Rete di collegarsi tra loro anche senza passare attraverso un server centrale, consentendo la creazione di un network tra i diversi elaboratori affinché sia possibile la diretta condivisione dei file presenti su ciascun computer [57].

Detta condivisione è concretam... _OMISSIS_ ...eribili ai medesimi e disponibili sui computer degli altri utenti. Il più famoso dei software di questo tipo era Napster [58].

Nonostante le difficoltà di dimostrare un coinvolgimento diretto nell’uso del software, la RIAA (Recording Industry Association of America) instaurò un’azione legale contro Napster nel tentativo di provare almeno una [59] delle tre forme di responsabilità per violazione del diritto d’autore previste nell’ordinamento statunitense [60]:

Direct infringement;
Vicarious liability;
Contributory infringement.

Le difese di Napster erano orientate in prima battuta a dimostrare l’esclusione della responsabilità di Napster poiché gli utilizzatori del serviz... _OMISSIS_ ...|
Secondariamente, Napster invocò la disciplina del Fair use affermando che i comportamenti degli utenti non violavano direttamente il diritto d’autore, poiché riguardavano la realizzazione dell’attività di sampling [61] e di space - shifting [62].

Infine Napster eccepì l’esenzione della responsabilità ai sensi del Digital Millennium Copyright Act in riferimento alle safe harbor provision che limitano le responsabilità dei provider rispetto alla violazione del diritto d’autore realizzate dagli utenti.

Il decorso processuale del “Napster case” si concluse con un provvedimento del giudice distrettuale [63], il quale ordinò a Napster di bloccare lo scambio e la distribuzione dei file musicali per i quali non er... _OMISSIS_ ...e musica protetta da diritto d’autore; infine venne ordinato agli attori di provare di essere i titolari dei file musicali scambiati dagli utenti [64].

A seguito dell’esito della vicenda giudiziaria Napster prima filtrò e bloccò lo scambio di file illegali, provocando il declino dell’uso del sito e poi chiuse definitivamente e la causa pendente venne transatta attraverso un accordo con le imprese fonografiche [65].

Il contenzioso giudiziario sul file sharing è giunto fino alla Corte Suprema in un altro caso assai conosciuto, ovvero Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc., et al. v. Grokster, Ltd., et al. [66] dove venne effettuato un bilanciamento tra l’esigenza di proteggere lo sviluppo della tecnologia contrapposta all’esigenza di ga... _OMISSIS_ ...ale gli utenti potevano acquisire per via telematica contenuti digitali da Internet [67]. A differenza di Napster, Grokster realizzava un sistema peer to peer “puro”. Ci si poneva di fronte al quesito se la tecnologia poteva continuare a rimanere neutrale rispetto alla fruizione illecita di materiali protetti diritto d’autore con l’uso di Internet.

La Corte Suprema confermò sul punto il precedente del “Betamax case” del 1984 [68] relativo alla vendita di una tecnologia che in via astratta poteva cooperare alla violazione del copyright. Nella decisione unanime della Corte, stesa dal Justice Souter venne argomentato che il Grokster case era sostanzialmente diverso dal Betamax case. Justice Souter affermò che «We hold that one who dist... _OMISSIS_ ...nfringement by third parties».

Invece nel precedente Betamax la Corte Suprema stabilì che la tecnologia prodotta da Sony non poteva considerarsi corresponsabile nella violazione del copyright poiché i videoregistratori non venivano utilizzati per uno scopo commerciale, ma per la riproduzione dei materiali ad uso privato, nell’intimità della casa dell’utilizzatore finale e l’utilizzo improprio dei medesimi da parte di qualche utente non poteva inficiare la buona fede di milioni di altri utenti. Infine l’utilizzo per scopi non commerciali della tecnologia di riproduzione contenuta nei videoregistratori giustificava l’invocazione dei fair use [69].

La violazione del diritto d’autore attraverso i sistemi di file sh... _OMISSIS_ ... della Supreme Court of Australia concernente KaZaA [71], una piattaforma che funzionava in modo analogo a Grokster, ma allocato in Australia.

KaZaA consisteva in una rete peer to peer con un sistema di file sharing che operava in tutto il mondo gratuitamente. All’inizio del 2001 è stato acquisito da una azienda: Sharman Networks Ltd. Il sistema consentiva all’utente di condividere con gli altri utenti qualsiasi materiale che questi volesse caricare indipendentemente dal fatto che fosse o meno protetto dal diritto d’autore.

La ricerca dei materiali disponibili alla condivisione avveniva attraverso un file chiamato My Shared Folder che consentiva la ricerca dei materiali desiderati in tutta la Rete. Una volta localizzato il file desiderato, ... _OMISSIS_ ...vamente la tecnologia di KaZaA è stata migliorata consentendo di distinguere i file di provenienza illecita da quelli di provenienza lecita o con licenza. Questi venivano individuati con una icona dorata. Il cuore della vicenda riguardava l’incentivazione della violazione del copyright attraverso la ricerca dei file contrassegnati con icone blu. Secondo i giudici australiani la diffusione di questo tipo di file, resi disponibili anche se illeciti, provocava un danno economico ai detentori dei diritti, nonostante gli avvisi predisposti dal gestore del sito che alcuni materiali potevano essere di provenienza illegale. Proprio questo tipo di comportamento da parte del gestore integrava una violazione del diritto d’autore poiché questi si limitava ad avvertire dell’illiceità ... _OMISSIS_ ... la violazione del copyright attraverso sistemi di filesharing è stato deciso da una giuria popolare, la quale ha condannato la convenuta per aver scaricato illegalmente con KaZaA 24 brani musicali.

La giuria ha condannato la donna al pagamento di 9.250 dollari per brano, a titolo di statutory damages per un totale di 222.000 dollari, mentre in un secondo processo la donna è stata condannata al pagamento di 1,92 milioni di dollari sempre a titolo di statutory damages [73]. La vicenda ha destato profondo scalpore per via della enormità degli importi della condanna, importi che non hanno riferimento con il valore intrinseco del prodotto culturale abusivamente fruito ed altresì per la criticata difesa legale della donna, una nativa americana non in grado di sostenere le... _OMISSIS_ ...er ogni brano illegalmente scaricato.

La lotta per la difesa dei diritti patrimoniali d’autore è così serrata che negli Stati Uniti è invalsa la prassi di instare cause aventi ad oggetto copyright del tutto pretestuosamente. Dette azioni si definiscono “copyright trolling”.

Il “Copyright troll” è una locuzione in lingua inglese spregiativa che comunemente indica una parte la quale agisce in giudizio per proteggere la sua posizione di detentrice di diritti d’autore esclusivamente in modo aggressivo ovvero opportunistico, al fine esclusivo di guadagnare denaro con l’azione giudiziaria, senza lasciar spazio alla concessione di licenze, anche a pagamento, dei propri diritti.

Questo tipo di comportam... _OMISSIS_ ...n altro giudice [76] ha affermato che non sussiste la violazione del copyright qualora un proprietario di un CD, che presenta l’etichetta “promotional use, not for sale”, intendesse rivenderlo. Si questionava quindi se il convenuto del caso in esame avesse violato tale licenza vendendo il CD promozionale su eBay. I giudici federali hanno affermato che in realtà la casa discografica UMG aveva perso il controllo del suo prodotto una volta che questo è stato ceduto e non può richiedere a colui che possiede l’opera di aderire alle condizioni da questa imposte e neppure può richiedere la restituzione del CD qualora costui non aderisce.

Il principio riconosciuto dalla Corte federale, quindi afferma che una volta che il lavoro protetto dal diritto d’autore &egr...