Impugnazione della sentenza dichiarativa dell'incompetenza per materia del giudice adito

Sintesi: La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall'emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché esso non costituisce sentenza neppure qualora sia stata contestualmente risolta una questione di giurisdizione, salvo risulti inequivocabilmente che la questione di giurisdizione è stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva.

Estratto: «il ricorso è ammissibile in ragione del principio secondo cui la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall'emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché esso non costituisce sentenza neppure qualora sia stata contestualmente risolta una questione di giurisdizione, salvo risulti inequivocabilmente che la questione di giurisdizione è stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva (Cass. SU n. 1144/07);»

Sintesi: Il termine per la riassunzione del processo avanti il giudice riconosciuto competente dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza proposto dal giudice decorre, in difetto di loro costituzione, dalla pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.

Estratto: «1. - P.A. convenne dinanzi al tribunale di Latino il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno e la Allianz spa per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti per un incidente stradale del 30.5.04, da lui ascritto all'allagamento della sede stradale della SS (OMISSIS), a sua volta dovuto alla rottura di una tubatura di irrigazione di proprietà del Consorzio. Il tribunale di Latino dichiarò, peraltro, con sentenza 29.11.10 la propria incompetenza e la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli: il quale, a sua volta, con ordinanza 13.12.12, ha proposto di ufficio regolamento di competenza, ritenendo che la causa petendi, basata sulla addotta violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza e non su conseguenze della predisposizione di opere idrauliche o della loro manutenzione, radicasse la competenza del giudice non specializzato.(omissis)5. - In corretta applicazione di tale ultima giurisprudenza, va rilevato che è stata addotta genericamente la rottura della tubazione e dichiarata allora, richiamandosi in toto la motivazione di Cass. 172/12 (in forza della quale la domanda risarcitoria per danni da opere relative alle acque pubbliche è di competenza del tribunale delle acque, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, anche se l'illecito abbia ad oggetto un comportamento tenuto in violazione della comune diligenza e prudenza, atteso che tali condotte, commissive o omissive, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte della P.A., dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque), la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli.E appena il caso di precisare che il termine per la riassunzione per le parti, in difetto di loro costituzione, decorre dalla pubblicazione della presente (Cass., ord. 20 marzo 2010, n. 6823; Cass. 21 maggio 2003, n. 8024; Cass., ordd. nn. 1537 e 1538 del 2012); mentre non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.»

Sintesi: Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile in pendenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non trovando ostacolo nell'emissione di quest'ultimo, atto processuale che, per effetto dell'opposizione, assume carattere provvisorio, non idoneo a contenere alcuna statuizione concernente la giurisdizione su cui possa formarsi il giudicato.

Estratto: «1. Va preliminarmente ribadito il consolidato principio in virtù del quale il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile in pendenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non trovando ostacolo nell'emissione di quest'ultimo, atto processuale che, per effetto dell'opposizione, assume carattere provvisorio, non idoneo a contenere alcuna statuizione concernente la giurisdizione su cui possa formarsi il giudicato (da ult., Cass., Sez. un., nn. 601 del 2005, 6407 del 2010); né comporta conseguenze il fatto che la controversia possa essere devoluta ad un giudice privo del potere di revocare il decreto opposto, tenuto conto che tale provvedimento monitorio, in ipotesi di declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, viene travolto dalla caducazione dell'intera procedura (Cass., Sez. un., n. 2982 del 1984).»

Sintesi: Il conflitto di giurisdizione può essere sollevato anche se il giudice di merito ha adottato un provvedimento di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.

Estratto: «- preliminarmente va dato atto della tempestività del sollevato conflitto di giurisdizione, essendo il provvedimento di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti di Roma Capitale, finalizzato a garantire la presenza di tutte le parti necessarie al giudizio, ma non costituendo svolgimento di attività di trattazione del merito della causa (v. anche S.U. 20.6.2012 n. 10139, in motiv.; S.U. ord. 25.11.2011 n. 24904);»

Sintesi: La sentenza dichiarativa dell'incompetenza anche per materia del giudice adito va impugnata con istanza di regolamento di competenza, sempre che il giudice indicato come competente non sollevi esso il conflitto di ufficio, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., acquistando, in caso contrario, efficacia di giudicato tanto la statuizione di incompetenza del giudice che l'ha pronunciata quanto quella sulla competenza dell'autorità dinanzi alla quale la causa sia stata tempestivamente riassunta.

Estratto: «2. I primi due motivi del ricorso sono fondati. Questa Corte ha esattamente affermato che "la sentenza dichiarativa della incompetenza anche per materia del giudice adito va impugnata con istanza di regolamento di competenza, sempre che il giudice indicato come competente non sollevi esso il conflitto di ufficio, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., acquistando, in caso contrario, efficacia di giudicato tanto la statuizione di incompetenza del giudice che l'ha pronunciata quanto quella sulla competenza dell'autorità dinanzi alla quale la causa sia stata tempestivamente riassunta. Ne consegue che, nei successivi gradi del procedimento né le parti, né il giudice procedente hanno la facoltà di rimettere in discussione quanto stabilito in tema di competenza dalla autorità originariamente adita" (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2973 e ord. 11 ottobre 202 n. 14559).Nella fattispecie, la devoluzione al giudice di appello si era disposta dal tribunale sull'accordo delle parti, che avevano ritenuto legittimo il decreto di espropriazione e insistito solo sulla liquidazione delle indennità spettanti ai P., sulle quali la cognizione in unico grado è attribuita alla Corte d'appello; questa poteva quindi solo sollevare conflitto negativo di competenza, non potendo superare altrimenti il giudicato sulla statuizione negativa della cognizione della causa da parte del primo giudice, a cui non poteva rimettersi il giudizio, dovendosi solo rilevare la preclusione della opposizione alla stima proposta dai P. prima al tribunale e poi alla Corte d'appello, in mancanza di tempestivo atto legittimo di espropriazione da parte della P.A..»

Sintesi: Solo la decisione finale del giudizio di primo grado costituisce elemento ostativo alla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, mentre la sua esperibilità non è preclusa dalla pronuncia, da parte del giudice adito in esito alla fase sommaria del giudizio possessorio, di un provvedimento interdittale, che, non diversamente dai provvedimenti cautelari, è un provvedimento provvisorio, destinato ad essere assorbito dalla decisione sul merito della tutela possessoria richiesta.

Estratto: «Preliminarmente deve ritenersi ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, considerato che la sua esperibilità non è preclusa dalla pronuncia, da parte del giudice adito in esito alla fase sommaria del giudizio possessorio, di un provvedimento interdittale, giacché solo la decisione finale del giudizio di primo grado costituisce elemento ostativo alla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, mentre l'interdetto, non diversamente dai provvedimenti cautelari, è un provvedimento provvisorio, destinato ad essere assorbito dalla decisione sul merito della tutela possessoria richiesta (Cass. Ord. 11-3-2004 n. 5055; Cass. Ord. 19-5-2004 n. 9532), come appunto nella fattispecie, laddove l'ordinanza impugnata, nell'escludere la giurisdizione del giudice ordinario in base ad una sommaria delibazione tipica della fase cautelare, ha fatto "salva ogni diversa valutazione all'esito dell'istruzione del giudizio di opposizione all'esecuzione".»

Sintesi: La legittimazione a proporre ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione spetta a ciascuna parte, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., e quindi anche ad ogni interventore.

Estratto: «quanto alla prima si osserva (Cass. n. 25047/2005) che la legittimazione a proporre ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione spetta a ciascuna parte, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., e quindi anche ad ogni interventore;»

Sintesi: Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile relativamente alle controversie tra privati allorquando uno dei privati assuma di avere agito quale longa manus dell'amministrazione pubblica.

Estratto: «3. Il ricorso è ammissibile.3.1. Occorre preliminarmente rilevare che la ricorrente ha comprovato la pendenza del giudizio di merito relativamente alla azione possessoria per la quale, in sede di reclamo, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione.3.2. Dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite richiamata nella relazione (cui adde Cass. S.U., ord. 8 marzo 2011, n. 5407), si desume che il regolamento preventivo è ammissibile relativamente alle controversie tra privati allorquando uno dei privati assuma di avere agito quale longa manus dell'amministrazione pubblica.Nel caso di specie, pur se non è parte del giudizio possessorio una pubblica amministrazione, i resistenti hanno eccepito che quello da essi posto in essere non sarebbe un comportamento materiale, privo di riferimento in un provvedimento amministrativo, ma, appunto, un comportamento attuativo di una convenzione di lottizzazione, integrante una modalità alternativa di gestione del territorio, espressione comunque di poteri autoritativi.Ne consegue che, stante la necessità di accertare l'esistenza del dedotto rapporto tra atti amministrativi asseritamente implicanti l'acquisizione delle aree della ricorrente e il comportamento acquisitivo di dette aree, in relazione al quale è stata proposta l'azione di reintegrazione, il proposto regolamento, ancorché relativo a controversia tra privati, deve ritenersi ammissibile.Del resto, non può non evidenziarsi la distonia dell'assunto difensivo dei resistenti, i quali, da un lato, hanno invocato la circostanza che la controversia verte tra soggetti privati al fine di affermare la inammissibilità del regolamento preventivo; dall'altro, sostengono la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, proprio sulla premessa che il comportamento rilevante sul piano possessorio non sarebbe un mero comportamento materiale ma troverebbe il proprio fondamento in un atto di esercizio del potere pubblico.»

Sintesi: Non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito; tale ricorso non può valutarsi, benché il ricorrente lo richieda, neppure come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., da qualificare anch'essa inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire.

Estratto: «3.3. Nè è di ostacolo all'ammissibilità del regolamento la circostanza che nel procedimento cautelare vi sia stata una pronuncia sulla giurisdizione.Anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e-bis), convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito; tale ricorso non può valutarsi, benché il ricorrente lo richieda, neppure come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., da qualificare anch'essa inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire (Cass., S.U., n. 27187 del 2007).Nella specie, il giudizio di merito è stato introdotto ed è pendente dinnanzi al Tribunale di Treviso, sicché la condizione di ammissibilità del regolamento sussiste e la ricorrente ha interesse ad una decisione sulla giurisdizione in ordine alla causa possessoria pendente, non preclusa dalla precedente statuizione resa in sede di reclamo, attesa la natura del detto provvedimento, limitata alla fase cautelare.»

Sintesi: La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, pur se ai fini della pronuncia abbia risolto in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione, ovvero sia intervenuta pronunzia sul reclamo avverso il provvedimento cautelare, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza e la pronunzia sul reclamo mantiene il carattere di provvisorietà proprio del provvedimento cautelare.

Estratto: «1. Preliminarmente va osservato che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, pur se - come nella fattispecie - ai fini della pronuncia abbia risolto in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione, ovvero sia intervenuta pronunzia sul reclamo avverso il provvedimento cautelare, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza e la pronunzia sul reclamo mantiene il carattere di provvisorietà proprio del provvedimento cautelare (Cass. Sez. Unite, 22/09/2003, n. 14070).»

Sintesi: L'art. 59 legge 69/2009 si applica ai processi iniziati dopo il 4 luglio 2009.

Sintesi: L'art. 59 legge 69/2009, pur disciplinando un regolamento di ufficio su iniziativa del secondo giudice adito, comunque continua a prevedere la proposizione di quello ai sensi dell'art. 41 c.p.c. ad iniziativa di parte, anche dopo la prima udienza di trattazione, restando ferme le disposizioni relative a quest'ultimo.

Sintesi: L'adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice non preclude la proposizione del regolamento di giurisdizione.

Estratto: «1. Nella concreta fattispecie il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con la citata sentenza n. 906 del 14 aprile 2008, ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione sul ricorso per l'annullamento della missiva della Capitaneria di Porto di Bari che pretende il conguaglio dei canoni di concessione per il 2007 e il 2008 e del deposito cauzionale e quindi tende solo alla rideterminazione dei nuovi canoni che hanno sostituito quelli già concordati, di cui si chiede invece l'applicazione con il ricorso ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. del 18 luglio 2008 al Tribunale di Bari, a base della causa principale sulla quale con il regolamento sì chiede di confermare la giurisdizione del giudice adito.Nel termine di sei mesi di cui all'art. 50 c.p.c. nella versione previgente alla attuale, da applicare alla fattispecie ratione temporis (Cass. 6 agosto 2009 n. 18015), dopo la pronuncia del giudice amministrativo che ha negato la sua giurisdizione sulla controversia e a seguito della riassunzione o riproposizione della domanda al tribunale civile, che ha dato luogo al processo oggi pendente in primo grado dinanzi al giudice indicato dal TAR nel negare la sua giurisdizione, la s.n.c. Ditta Eredi Nicola Zonno propone il presente regolamento, in considerazione della eccezione di controparte sulla questione pregiudiziale e dei dubbi esternati sul concreto potere di decidere la controversia dallo stesso Tribunale di Bari, in sede sia monocratica che collegiale, con la negazione dei provvedimenti cautelari da essa chiesti fondata su tali dubbi.Si è quindi evidenziato l'interesse della istante al presente ricorso per regolamento (S.U. ord. 30 giugno 2008 n. 17776), non essendo dubitabile la sua legittimazione a proporlo da attrice nel processo principale (S.U. ord. 7 novembre 2008 n. 26972). La società Eredi Nicola Zonno domanda di dichiarare la giurisdizione dell'adito giudice con il ricorso notificato il 9 maggio 2009, cioè prima dell'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, che si applica ai processi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (S.U. ord. 3 marzo 2010 n. 5022) e che, pur disciplinando un regolamento di ufficio su iniziativa del secondo giudice adito, comunque continua a prevedere la proposizione di quello ai sensi dell'art. 41 a iniziativa di parte, anche dopo la prima udienza di trattazione, restando ferme le disposizioni relative a quest'ultimo (così S.U. ord. 8 febbraio 2010 n. 2716). Il regolamento è quindi ammissibile, non precludendolo sia la decisione interlocutoria del giudice amministrativo che ha dato luogo alla tempestiva "riassunzione" della causa pendente in primo grado, non provenendo la stessa dal giudice adito nella stessa causa ai sensi dell'art. 41 c.p.c. (S.U. ord. 9 dicembre 2008 n. 28874) né dai provvedimenti cautelari negativi pronunciati dal giudice ordinario, inidonei a divenire giudicato ma che, con la previsione in essi contenuta di una potenziale denuncia di conflitto di giurisdizione con i giudici amministrativi, implicitamente ritenuti dotati di poteri cognitivi nella causa, comunque evidenziano solo un conflitto virtuale di giurisdizione, che non legittima al ricorso ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 2, cui fanno riferimento le ordinanze del tribunale adito (S.U. ord. 13 marzo 2009 n. 6061). Non è preclusiva alla proposizione del regolamento preventivo la decisione interlocutoria del Tar per la Puglia, che ha provocato solo la riassunzione o prosecuzione in primo grado del processo, incompatibile con la definitività di detta sentenza la cui emissione non esclude il permanere dell'interesse della parte a chiedere in via definitiva la pronuncia sui poteri cognitori del giudice adito oggetto del presente procedimento incidentale, interesse che sarebbe venuto meno solo con la pronuncia definitiva, non sussistente nel caso, dell'adito Tribunale ordinario, che avesse affermato la sua giurisdizione nel caso concreto (S.U. la cit. ord. 28874/08 e 13 marzo 2009 n. 6057; cfr. pure S.U. ord. 3 febbraio 1998 n. 1100).In quanto i provvedimenti sulle domande cautelari nel processo principale non sono ricorribili in cassazione per essere inidonei a divenire giudicato (S.U. ord. 20 novembre 2008 n. 27537 e 28 dicembre 2007 n. 27187), la loro pronuncia non può dare luogo a conflitto negativo di giurisdizione da denunciare ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 2, e quindi prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 69 del 2009, solo il regolamento di giurisdizione era ammissibile fino alla conclusione del primo grado del giudizio principale, proseguito nella fattispecie per translatio iudicii, regolata, per interpretazione estensiva della norma, dal previgente art. 50 c.p.c., nel termine all'epoca in questo fissato, di sei mesi dalla pronuncia negatoria della giurisdizione del giudice preventivamente adito (cfr. S.U. 22 febbraio 2007 n. 4109).»

Sintesi: Le qualificazioni giuridiche dei fatti accolte dalla Cassazione ai fini della pronuncia sul regolamento di giurisdizione sono vincolanti per il giudice di merito, quando sconfessarle comporterebbe negare la giurisdizione affermata dalla Cassazione.

Estratto: «Deve preliminarmente chiarirsi la domanda formulata dalla ricorrenti. Le ricorrenti lamentano che aree portuali pregiate, per ubicazione ed estensione, siano state concesse senza previo esperimento di confronto concorrenziale ad un operatore economico concorrente. In sostanza si lamenta il mancato svolgimento di una gara...
[...omissis...]

Sintesi: Non è necessaria la formulazione del quesito di diritto in caso di regolamento preventivo di giurisdizione.

Estratto: «ritenuto che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata formulazione del quesito di diritto imposto dall'art. 366 bis c.p.c., non essendo il regolamento preventivo di giurisdizione un mezzo d'impugnazione, ma uno strumento per consentire alle parti di ottenere una pronuncia definitiva sulla giurisdizione anteriormente a qualsiasi decisione del giudice di merito (cfr. da ultimo: Cass. civ., sez. un., ord. 5 marzo 2008, n. 5924);»

Sintesi: Il soggetto, che non abbia, anche in senso formale, la qualità di parte in causa, non può esperire il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, né intervenire in sede di regolamento da altri proposto, dato che il regolamento medesimo configura un procedimento non autonomo, ma meramente strumentale ed incidentale, nel quale non sono consentite questioni non attinenti alla giurisdizione, ivi incluse quelle sulla legittimazione di un terzo a partecipare al giudizio a quo, ovvero sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per un suo intervento.

Estratto: «In via preliminare - in accoglimento della richiesta del Procuratore Generale - va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso proposto da A.d. il quale non rientra tra le parti del giudizio pendente innanzi al tribunale di Canicatti’ e non ha fornito alcun elemento tale da giustificare la sua partecipazione al regolamento preventivo di giurisdizione. In base a quanto emerge dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado non risulta che A. D., sia parte di quel giudizio ne’ allo stesso e’ stata contestata la lite.Al riguardo e’ appena il caso di richiamare il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il soggetto, che non abbia, anche in senso formale, la qualita’ di parte in causa, non puo’ esperire il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ne’ intervenire in sede di regolamento da altri proposto, dato che il regolamento medesimo configura un procedimento non autonomo, ma meramente strumentale ed incidentale, nel quale non sono consentite questioni non attinenti alla giurisdizione, ivi incluse quelle sulla legittimazione di un terzo a partecipare al giudizio a quo, ovvero sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per un suo intervento (tra le tante, decisioni 21/10/2005 n. 20340; 11/2/2002 n. 1945).»

Sintesi: La preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica dal momento in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, in quanto solo da quel momento, conclusa la trattazione e pervenuta la controversia nell'ambito del potere decisorio del giudice, il regolamento preventivo non ha più l'attitudine ad assolvere la funzione d'una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone per saltum la Suprema Corte.

Sintesi: Non ostano all'ammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza le intervenute pronunzie del giudice del merito in sede cautelare, poiché esse non costituiscono sentenze, neppure qualora sia stata contestualmente risolta una questione di giurisdizione, salvo risulti inequivocabilmente che la questione di giurisdizione è stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva.

Estratto: «Preliminarmente, devesi disattendere l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Amministrazione in considerazione del fatto che, alla data dell'introduzione del presente procedimento, nel giudizio a quo era già avvenuta la precisazione delle conclusioni ed era stato effettuato il deposito delle note conclusive, per il che, considerata anche la reiezione dell' istanza di sospensione, erano presumibili una decisione del giudizio di merito prima di quella del regolamento ed il venir meno della funzione di quest'ultimo.Al riguardo, queste SS.UU. hanno più volte evidenziato che la preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica dal momento in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, in quanto solo da quel momento, conclusa la trattazione e pervenuta la controversia nell'ambito del potere decisorio del giudice, il regolamento preventivo non ha più l'attitudine ad assolvere la funzione d'una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone per saltum la Suprema Corte (Cass. SS.UU. 9.12.08 n. 28874, 7.3.05 n. 4805, 12.7.04 n. 12880, 13.1.03 n. 342, 15.12.97 n. 12654).Prima, dunque, di tale momento, l'istanza di regolamento preventivo è ammissibile e svolge la sua funzione d'evitare (come in questo caso evita) l'appello e l'eventuale ulteriore ricorso per cassazione.Devesi, in secondo luogo, rilevare che non ostano all'ammissibilità dell'istanza le intervenute pronunzie del giudice del merito in sede cautelare, poiché esse non costituiscono sentenze, neppure qualora sia stata contestualmente risolta una questione di giurisdizione, salvo risulti inequivocabilmente che la questione di giurisdizione è stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva (Cass. SS.UU. 19.1.07 n. 1144, 21.9.06 n. 20504, 6.5.03 n. 6889), il che non è nella specie.»

Sintesi: L’ordinanza con la quale il giudice adito ha affermato la propria giurisdizione non osta alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che tale provvedimento, modificabile e revocabile, non costituisce decisione finale del giudizio di primo grado, unico elemento ostativo alla proponibilità del mezzo preventivo.

Estratto: «considerato in diritto che la ordinanza di cui sopra, con la quale il giudice adito ha affermato la propria giurisdizione non osta alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che tale provvedimento, modificabile e revocabile, non costituisce decisione finale del giudizio di primo grado, unico elemento ostativo alla proponibilità del mezzo preventivo...
[...omissis...]

Sintesi: L'art. 366 bis c.p.c. non si applica al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che esso non è un mezzo di impugnazione.

Estratto: «3. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata formulazione del quesito di diritto a norma dell'art. 366 bis c.p.c. non è fondata. Infatti l'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 - a norma del quale il ricorso per Cassazione che non contenga, per ciascun motivo, la formulazione di un quesito di diritto dev'essere dichiarato inammissibile - non si applica al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che esso non è un mezzo di impugnazione, bensì costituisce uno strumento apprestato per consentire alle parti di ottenere, già nel corso del procedimento di primo grado - e a condizione che la causa non sia stata ancora decisa né nel merito, né su questioni processuali - una pronuncia definitiva sulla giurisdizione (Cass. S.U. n. 22059/2007, 5924/2008).»

Sintesi: Nel ricorso contenente la denuncia in cassazione di un conflitto di giurisdizione, sia esso positivo che negativo, non trova applicazione l'art. 366 bis c.p.c., che impone la formulazione di un quesito di diritto.

Estratto: «Precede l'esame dell'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso perché: a) la sua illustrazione non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366 bis, c.p.c.; b) nell'atto e nella procura speciale non è indicata la persona del legale rappresentante della società che ha rilasciato il mandato al difensore e la sottoscrizione dallo stesso apposta in calce alla procura è illeggibile; c) i ricorrenti non hanno prodotto gli atti introduttivi dei giudizi conclusisi con le sentenze in asserito conflitto.L'eccezioni sub a) e sub c) sono infondate.La prima, avendo queste Sezioni Unite già affermato il principio che nel ricorso contenente la denuncia in cassazione di un conflitto di giurisdizione, sia esso positivo che negativo, non trova applicazione l'art. 366 bis c.p.c., che impone la formulazione di un quesito di diritto, atteso che tale norma fa esclusivo riferimento ai casi di ricorso previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e che il ricorso denunciante un conflitto di giurisdizione non costituisce mezzo di impugnazione ed in esso, in ogni caso, il quesito risulta implicitamente formulato (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 31 ottobre 2008, n. 26295; Cass. civ. sez. un., sent. 23 aprile 2008, n. 10466).La seconda, perché la previsione della denuncia dei conflitti di giurisdizione con un atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione (cfr. da ultimo: Cass. civ., sez. un., sent.12 maggio 2006, n. 10997) e del deposito unitamente ad esso, a pena di improcedibilità (art. 369 c.p.c., comma 2) della copia autentica delle decisioni che hanno determinato il conflitto e di tutti gli atti il cui esame è indispensabile per la soluzione di esso, non esclude che l'acquisizione di questi ultimi possa essere soddisfatta con quella dei fascicoli d'ufficio dei relativi giudizi ovvero, come in specie, che tale acquisizione possa risultare non necessaria ai fini della pronuncia. L'eccezione sub b), che peraltro non investe l'ammissibilità dei ricorsi contestualmente proposti dal B. e dalla G., è invece fondata.L'illeggibilità della firma del soggetto, che a margine od in calce ad un atto abbia conferito la procura alla lite nella qualità di rappresentante di una società, comporta una nullità, sia pure relativa, della procura stessa, ove il nome del sottoscrittore non risulti dal testo di essa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore ovvero dall'atto su cui è conferita, e detto nome non sia neppure desumibile con certezza dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 7 marzo 2005, n. 4810).La carenza di tali indicazioni, cui non può sopperire la generica allegazione nella procura della qualità di legale rappresentante, non è stata superata dal ricorrente, al quale era stata tempestivamente opposta con il controricorso, mediante la precisazione dell'autore della firma illeggibile e l'assenza della necessaria integrazione comporta il rilievo della nullità della procura e la conseguente declaratoria dell'inammissibilità dell'atto di impugnazione cui accede, in quanto sottoscritto dal difensore in virtù di detta procura.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.