Il dies a quo per l'impugnazione delle disposizioni degli strumenti urbanistici generali

Sintesi: Il dies a quo per l’impugnazione delle disposizioni contenute in strumenti urbanistici generali, anche qualora contengano vincoli preordinati all’esproprio, va individuato nella scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali, trovando applicazione la disciplina urbanistica regolatrice delle fasi di adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici, non occorrendo la comunicazione personale tenuto conto che detti piani sono oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e gli atti sono oggetto di deposito presso il Comune liberamente consultabili da chiunque.

Estratto: «L’appello è infondato, risultando corretto quanto statuito dal Tribunale amministrativo territoriale sia in ordine alla tardività delle censure proposte con riguardo alla formazione del PEEP, sia in ordine alla infondatezza delle rimanenti censure.Invero, gli effetti legali tipici derivanti dal PEEP consistenti nel vincolo preordinato all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, allorquando vi sia variante allo strumento urbanistico generale, vanno determinati al momento in cui diventa efficace l’atto di approvazione del suddetto piano generale ovvero di una sua variante, secondo il chiaro disposto dell’art. 9 c. primo, d.p.r. 327/2001, per altro in recepimento di consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di efficacia dei vincoli ablatori.Il dies a quo per l’impugnazione delle disposizioni contenute in strumenti urbanistici generali, anche qualora contengano vincoli preordinati all’esproprio, va individuato nella scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali, trovando applicazione la disciplina urbanistica regolatrice delle fasi di adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici, non occorrendo la comunicazione personale tenuto conto che detti piani sono oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e gli atti sono oggetto di deposito presso il Comune liberamente consultabili da chiunque.Va pertanto ritenuta irricevibile l’impugnativa inerente il PEEP, poiché i vincoli in esso contenuti, così come le contestuali dichiarazioni di pubblica utilità, debbono essere entrambi impugnati a partire dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano, trattandosi in entrambi i casi di disposizioni provvedimentali, direttamente ed immediatamente lesive degli interessi dei proprietari interessati, per le quali non è possibile l’impugnazione in via derivata al momento della conclusione del procedimento espropriativo mediante impugnazione del decreto di esproprio.»

Sintesi: La normativa che disciplina la formazione e l’approvazione degli strumenti urbanistici (cioè nel caso del PRG sia gli elaborati grafici che le Norme Tecniche di Attuazione), prevede come unico mezzo legale di conoscenza di tali provvedimenti amministrativi la pubblicazione e non la notifica individuale a tutti i residenti (richiesta solo in ipotesi di localizzazione lenticolare in sede di variante al PRG ex art. 11 DPR n. 327/2001).

Sintesi: L’adempimento di tutte le formalità di pubblicazione del PRG o degli strumenti di pianificazione attuativa e/o esecutiva del PRG costituisce una forma di conoscenza legale per tutti gli abitanti del Comune, cioè una forma di presunzione iuris et de iure di conoscenza dell’intero strumento urbanistico pubblicato da parte di tutti i soggetti residenti del Comune (in quanto tutti destinatari dello strumento urbanistico, perché tutti interessati, a vario titolo, dalle molteplici e variabili disposizioni dello strumento urbanistico), anche in assenza della notifica individuale. Da tale adempimento decorre il termine decadenziale di impugnazione giurisdizionale di 60 giorni ex art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971.

Estratto: «Comunque, va messo in rilievo che non solo per le disposizioni contenute negli elaborati grafici del Piano Regolatore (come per es. le cd. zonizzazioni, la destinazione di alcune specifiche aree alla soddisfazione degli standards urbanistici e la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo su precise aree)...
[...omissis...]

Sintesi: In base a principio giurisprudenziale poi cristallizzato nell’art. 4 c.p.a., comma 2 seconda parte del primo periodo, il termine di impugnazione per gli strumenti urbanistici è ancorato alla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o dalla comunicazione personale, e non alla data in cui il ricorrente ne afferma aver avuto piena conoscenza.

Estratto: «Deve in primo luogo ricordare che, in base a principio giurisprudenziale poi cristallizzato nell’art. 4 c.p.a., comma 2 seconda parte del primo periodo, il termine di impugnazione per gli strumenti urbanistici è ancorato alla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o dalla comunicazione personale...
[...omissis...]

Sintesi: Il termine per l'impugnazione di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (o sulla Gazzetta Ufficiale) del decreto di approvazione; decorre, invece, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale ma sia rivolta ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene, imprimendogli un vincolo preordinato all'espropriazione.

Estratto: «E’ invero pacifico in giurisprudenza che il termine per la impugnazione di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (o sulla Gazzetta Ufficiale) del decreto di approvazione; decorre, invece, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale ma sia rivolta ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene imprimendogli un vincolo preordinato all'espropriazione (per tutte, Consiglio di Stato, quarta sezione, 19 luglio 2004 n. 5225).Proprio la circostanza che i medesimi atti oggi in discussione riguardano diversi terreni - tanto che alcuni degli altri proprietari li hanno impugnati con ricorsi decisi con le sentenze di questo Tribunale appena indicate - dimostra la impossibilità di ricondurli all’ipotesi di una variante su bene specifico, per la quale non si applicherebbe il più rigoroso criterio della conoscenza legale.…”.Orbene, poiché il primo ricorso è stato notificato quasi due anni dopo le menzionate pubblicazioni, va dichiarato tardivo per quanto rivolto contro gli atti che approvano la Variante Generale al piano regolatore industriale.»

Sintesi: Relativamente alla necessità da parte degli interessati di impugnare le previsioni di piano, le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata vanno distinte dalle altre regole che più in dettaglio disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle N.T.A.: mentre gli interessati hanno un onere di immediata impugnazione (nel termine decadenziale di sessanta giorni a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio) delle disposizioni della prima categoria, che hanno un immediato effetto conformativo dello jus aedificandi dei proprietari dei suoli interessati, ad una diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle N.T.A. del P.R.G. che, per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui viene adottato l’atto applicativo.

Estratto: «In via pregiudiziale, va rilevato che tale impugnativa non può ritenersi tardiva. La giurisprudenza, invero, relativamente alla necessità da parte degli interessati di impugnare le previsioni di piano, ha distinto le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata, dalle altre regole che più in dettaglio disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle N.T.A.; ed ha al riguardo precisato che nel mentre gli interessati hanno un onere di immediata impugnazione (nel termine decadenziale di sessanta giorni a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio) delle disposizioni della prima categoria, che hanno un immediato effetto conformativo dello jus aedificandi dei proprietari dei suoli interessati, ad una diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle N.T.A. del P.R.G. che, per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui viene adottato l’atto applicativo. Si è, pertanto, costantemente chiarito che tali prescrizioni possono formare oggetto di censura anche in occasione dell’impugnazione di quest’ultimo (così, da ultimo, Cons. St. sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3888).»

Sintesi: Per le disposizioni contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; la destinazione di aree a soddisfare gli "standard" urbanistici; la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo), si impone, in relazione all'immediato effetto conformativo dello "jus aedificandi", un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale.

Estratto: «Il Collegio osserva come, in linea generale, nelle disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio per aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, debba distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; la destinazione di aree a soddisfare gli "standard" urbanistici; la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) dalle altre regole che più in dettaglio disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull'osservanza di canoni estetici; sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.).Mentre per le disposizioni appartenenti alla prima categoria si impone, in relazione all'immediato effetto conformativo dello "jus aedificandi" dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, in difetto della quale le regole di zonizzazione e di localizzazione versano in condizione di inoppugnabilità ed esplicano efficacia cogente per ogni avente causa, che subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica. A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono essere, quindi, oggetto di censura in occasione della sua impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2011, n. 1868; Cons. Stato, sez. VI, n. 5258 del 2009; Cons. Stato, sez. VI, 1567 del 2007).Nel caso di specie, quindi, trattandosi di aspetto relativo alla definizione delle potenzialità edificatorie di una porzione di territorio, con effetto conformativo dello "jus aedificandi" del proprietario, incombeva sul ricorrente un onere di impugnativa immediato.»

Sintesi: Il termine decadenziale per l'impugnazione di un piano urbanistico avente uno specifico destinatario, decorre per quest'ultimo dalla notificazione individuale dello strumento di pianificazione, e non già dalla sua pubblicazione.

Estratto: «17.Il Collegio deve quindi preliminarmente pronunciarsi sulla ammissibilità e procedibilità del ricorso ora in esame. La prima delle eccezioni, riferita alla tardività del ricorso, notificato solo il 13.6.2003 rispetto alla pubblicazione della delibera di C.C. n. 14 del 25.2.2003 pubblicata fino al 21.3.2003, non può trovare accoglimento, in quanto destinataria del piano doveva ritenersi anche la Società ADR, sicché alla stessa la delibera impugnata doveva essere notificata individualmente, fermo restando che, secondo quanto allegato in atti dalla ricorrente, il Piano stesso era stato in realtà pubblicato il 14/4/2003. Neppure ha pregio la eccezione secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile per mancata notifica ad uno dei controinteressati, posto che la ricorrente allega in atti la sua notifica alla Società La Vignolina s.r.l. La stessa ricorrente dimostra, poi, il suo perdurante interesse alla decisione del ricorso, avendo in corso l’attuazione di piani di ampliamento e sviluppo delle strutture aeroportuali incisi negativamente dallo strumento urbanistico impugnato.»

Sintesi: Le disposizioni dei piani urbanistici che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (norme di c.d. zonizzazione; localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo; destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici) devono essere immediatamente impugnate, avendo direttamente effetto conformativo dello jus aedificandi dei proprietari dei suoli interessati.

Sintesi: Le disposizioni dei piani urbanistici che disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull'osservanza di canoni estetici; sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.) sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono essere, quindi, oggetto di censura in occasione della sua impugnazione.

Estratto: «Per quanto riguarda invece la dedotta violazione - con riferimento agli edifici siti sulla via San Venerio, ad ovest della erigenda costruzione (mappali nn. 196, 627 e 1410) - dell’art. 9 punto n. 2 del D.M. 2.4.1968, che prescrive in tutti i casi una distanza minima assoluta di 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, assume rilevanza la speciale normativa del P.U.C. della Spezia, che, all’art. 4 delle norme di conformità e congruenza, stabilisce quanto segue: “1. Distanze tra fabbricati: - in tutti gli ambiti previsti dal PUC ogni intervento deve rispettare una distanza minima di ml. 10,00 tra pareti finestrate antistanti anche nel caso di una sola parete finestrata. Le distanze tra i fabbricati sono calcolate sulla proiezione dei vari fronti del corpo di fabbrica e, tranne i casi di costruzione in aderenza, rispettando comunque una distanza minima di ml. 3,00, misurata a raggio dai vertici dei fabbricati; […] - Le distanze minime tra fabbricati, fermi restando i minimi stabiliti dal Codice Civile, non sono da osservare, ai sensi dell’art. 879 del Codice Civile e in forza dell’art. 88 lettera a) punto 4) della L.R. 36/’97, nel caso in cui tra gli stessi siano interposti una piazza o una strada pubblica o di uso pubblico esistente, o da realizzarsi in quanto prevista negli elaborati P1, P4 o P7 del PUC, tenuto anche conto della flessibilità delle previsioni stabilita dalle norme di cui agli artt. 6, 15, 16 e 23, sempreché gli stessi rivestano un effettivo interesse pubblico e vengano realizzati contestualmente alle previsioni edificatorie”.Orbene, dai rilievi depositati in giudizio dai ricorrenti (docc. 2 e 3 delle produzioni 29.11.2010) e dalla planimetria generale quotata dell’intervento (doc. 18 delle produzioni 15.11.2010 della società San Venerio, che – verosimilmente, in virtù della norma derogatoria di P.U.C. - non riporta la misurazione in questione), si evince che l’erigendo edificio sorgerà ad una distanza inferiore – seppur di poco – a dieci metri dagli edifici siti sulla via San Venerio, ad ovest della erigenda costruzione (mappali nn. 196, 627 e 1410), uno dei quali (n. 627) di proprietà dei ricorrenti Daniela Giovanna Anita Musto, Rossella Musto ed Angelo Musto.Assume dunque rilevanza la norma derogatoria di P.U.C. e l’ottavo motivo di ricorso, che la censura espressamente.Il collegio si deve innanzitutto fare carico dell’eccezione di tardività dell’impugnazione della norma di P.U.C., sollevata dalla difesa della società controinteressata, secondo la quale non sarebbe consentito impugnare nel 2010 un P.U.C. approvato nel 2002.L’eccezione è infondata.Secondo una costante giurisprudenza, che il collegio condivide pienamente, “in tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata — nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici; la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo — dalle altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull'osservanza di canoni estetici; sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.); ed infatti, mentre per le disposizioni appartenenti alla prima categoria s'impone, in relazione all'immediato effetto conformativo dello jus aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, a diversa conclusione deve pervenirsi, invece, con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono essere, quindi, oggetto di censura in occasione della sua impugnazione” (così, per tutte, Cons. di St., IV, 28.3.2011, n. 1868).Orbene, l’art. 4 delle norme di conformità e congruenza - impugnato in questa sede - detta disposizioni regolamentari sul calcolo delle distanze tra edifici da osservare nell'esercizio dell'attività edificatoria, che esplicano un concreto effetto lesivo nel momento in cui è rilasciato il permesso di costruire e possono, quindi, essere oggetto di censura in occasione della sua impugnazione.Né rileva che la localizzazione del fabbricato a ridosso della via San Venerio fosse già prefigurata nello schema di orientamento progettuale di cui all’elaborato P7 di P.U.C. (doc. 19 delle produzioni 15.11.2010 della società San Venerio).Difatti, ai sensi dell’art. 15 comma 6 delle già citate N.C.C. del P.U.C., “le schede contenute nell’elaborato progettuale P7 assumono valore prescrittivo relativamente ai parametri urbanistici ed edilizi; hanno invece valore indicativo per la parte relativa allo schema di orientamento progettuale (B)”: ne consegue che l’effetto lesivo discende dalla giacitura del fabbricato come definitivamente concepita nel permesso di costruire.Ciò, posto, il motivo è fondato.Il D.M. 2.4.1968, emanato in forza dell’art. 41-quinquies commi 8 e 9 della legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150, detta “limiti inderogabili” di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, da osservarsi dai comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici (così anche l’art. 1 del D.M. 1444/1968).Si tratta dunque – sicuramente - di norme così dette di azione, in quanto volte a disciplinare il potere pianificatorio dei comuni.Ovviamente, i limiti di distanza tra i fabbricati di cui al D.M. 1444/1968, una volta recepiti nelle norme tecniche di attuazione dei singoli piani regolatori comunali, assumono “altresì” veste regolamentare e natura integrativa del codice civile, ex art. 873 c.c., in quanto regolatrici (anche) dei rapporti tra vicini, isolatamente considerati in funzione degli interessi privati dei proprietari dei fondi finitimi.Stando così le cose, è evidente come la disposizione di cui all’art. 879 c.c., nel disporre che “alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano”, intenda significare che, in presenza di una strada pubblica, non si fa tanto questione di tutelare un diritto soggettivo privato (tutelato dalla normativa codicistica sulle distanze, rinunciabile e negoziabile), ma di perseguire il preminente interesse pubblico ad un ordinato sviluppo urbanistico intorno alla strade ed alle piazze, ordinato sviluppo che trova la sua disciplina esclusivamente nelle leggi e regolamenti urbanistico-edilizi, tra i quali - per l’appunto - il D.M. 1444/1968. Tanto ciò è vero che distanze inferiori sono ammesse, in deroga, “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche” (art. 9 u.c. D.M. 1444/1968), cioè soltanto se previste – a loro volta - in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario (cioè, che contempli la contestuale edificazione degli edifici antistanti) di determinate zone del territorio (Cons. di St., IV, 12.3.2007, n. 1206). In presenza di una strada pubblica tra due fondi, non è dunque consentito derogare alla distanza minima stabilita dall’art. 9 D.M. 2.4.1968 tra pareti finestrate di edifici antistanti, neppure con il consenso del vicino frontistante, in quanto, trattandosi di tutelare un interesse pubblico, di natura urbanistica, superiore a quello individuale dei proprietari dei fondi finitimi (interesse specificamente tutelato dalle norme del codice civile sulle distanze nelle costruzioni), non trovano applicazione - ex art. 879 comma 2 c.c. - le disposizioni civilistiche (e quelle di esse integrative) sulle distanze, in quanto recessive rispetto alla speciale normativa urbanistico-edilizia (le “leggi e i regolamenti” di cui all’art. 879 comma 2 c.c.), che si applica in luogo delle stesse.Dunque, l'art. 9 del D.M. 1444 del 1968 sui limiti di distanza tra i fabbricati ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A, costituisce un principio assoluto ed inderogabile (così l’art. 41-quinquies comma 8 L.U. – cfr. T.A.R. Liguria, I, 12.2.2004, n. 145), che prevale – ad un tempo - sia sulla potestà legislativa regionale, in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze (C. Cost., 16.6.2005, n. 232), sia sulla potestà regolamentare e pianificatoria dei Comuni (Cons. di St., IV, 2.11.2010, n. 7731), in quanto deriva da una fonte normativa statale sovraordinata, sia, infine, sull'autonomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici che, per loro natura, non sono nella disponibilità delle parti.Esso, inoltre, è applicabile anche quando tra le pareti finestrate (o tra una parete finestrata e una non finestrata) si interponga una via pubblica.La fattispecie è specificamente regolata dal comma 2 del medesimo art. 9, che prescrive in questo caso distacchi addirittura maggiorati in relazione alla larghezza della strada, con la precisazione che l'esclusione della viabilità a fondo cieco prevista nella stessa norma va riferita alle maggiorazioni e non alla distanza minima assoluta di 10 metri, che rimane inderogabile. In conclusione, in presenza di pareti finestrate poste a confine con la via pubblica, non è mai ammissibile la deroga prevista dall'art. 879 comma 2 c.c. per le distanze tra edifici (così T.A.R. Lombardia-Brescia, I, 3.7.2008, n. 788; nello stesso senso, più recentemente, Tribunale di Teramo, 10.1.2011, n. 4).Nel caso di specie, l’art. 4 comma 1 delle norme di conformità e congruenza del P.U.C. della Spezia, nel prevedere che “le distanze minime tra fabbricati, fermi restando i minimi stabiliti dal Codice Civile, non sono da osservare, ai sensi dell’art. 879 del Codice Civile e in forza dell’art. 88 lettera a) punto 4) della L.R. 36/’97, nel caso in cui tra gli stessi siano interposti una piazza o una strada pubblica o di uso pubblico esistente, o da realizzarsi in quanto prevista negli elaborati P1, P4 o P7 del PUC, tenuto anche conto della flessibilità delle previsioni stabilita dalle norme di cui agli artt. 6, 15, 16 e 23, sempreché gli stessi rivestano un effettivo interesse pubblico e vengano realizzati contestualmente alle previsioni edificatorie” si pone in netto ed insanabile contrasto con la normativa urbanistica di rango sovraordinato (art. 41-quinquies L.U. e art. 9 D.M. 2.4.1968, n. 1444), che impone “in tutti i casi” una distanza minima “assoluta” di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, prescrivendo addirittura maggiorazioni di tale distanza minima quando tra i fabbricati frontistanti siano interposte – come nel caso di specie - strade destinate al traffico di veicoli.In accoglimento del ricorso, deve pertanto disporsi l’annullamento dell’art. 4 comma 1 delle N.C.C. del P.U.C. della Spezia, nella parte trascritta immediatamente sopra, nonché dei titoli edilizi impugnati, che, nell’assentire il progetto contestato, hanno fatto concreta applicazione della normativa urbanistica illegittima.»

Sintesi: La regola in base alla quale il termine per l'impugnazione del Piano Regolatore Generale o delle sue varianti decorre dalla data di pubblicazione dello strumento urbanistico, non essendo richiesta la sua notificazione agli interessati rivolgendosi di regola ad una pluralità di destinatari a vario titolo interessati, ammette una deroga nelle sole ipotesi in cui il Piano, e specificamente una sua variante, non riguardi una sistemazione globale della zona ma incida in concreto su un immobile determinato.

Estratto: «4. Così riassunti i termini della questione occorre brevemente soffermarsi sull’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla regione.Essa è infondata dato che costituisce giurisprudenza amministrativa consolidata il principio secondo cui “la regola in base alla quale il termine per l'impugnazione del Piano Regolatore Generale o delle sue varianti decorre dalla data di pubblicazione dello strumento urbanistico, non essendo richiesta la sua notificazione agli interessati rivolgendosi di regola ad una pluralità di destinatari a vario titolo interessati, ammette una deroga nelle sole ipotesi in cui il Piano, e specificamente una sua variante, non riguardi una sistemazione globale della zona ma incida in concreto su un immobile determinato” (Consiglio Stato , sez. III, 22 novembre 2010 , n. 3340.).»

Sintesi: Ove si intenda contestare il contenuto delle prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie di una porzione di territorio, si impone un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio.

Estratto: «1.4 Il Collegio ritiene che la previsione urbanistica fosse immediatamente lesiva e dovesse essere impugnata nel termine di 60 giorni dal giorno della sua pubblicazione sul BUR.1.5 E’ utile richiamare la concorde giurisprudenza in materia. In tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; la destinazione di aree a soddisfare gli “standard” urbanistici; la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) e altre regole che più in dettaglio disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano (n.t.a) o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull'osservanza di canoni estetici; sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.). Per le disposizioni appartenenti alla prima categoria, in relazione all'immediato effetto conformativo dello “jus aedificandi” dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, si impone un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio. Altrimenti le regole di zonizzazione e di localizzazione versano in condizione di inoppugnabilità ed esplicano efficacia cogente per ogni avente causa, che subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica. A diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle n.t.a. che, per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono, quindi, formare oggetto di censura in occasione della sua impugnazione (CdS sez. VI 6.4.2007 n. 1567).»

Sintesi: Costituisce jus receptum il principio secondo cui gli strumenti urbanistici e le relative varianti acquistano efficacia solo dal momento della pubblicazione sul bollettino regionale dell’avviso dell’avvenuta approvazione definitiva e ciò anche ai fini del decorso del termine per impugnare.

Estratto: «Ai sensi dell’art. 37, secondo comma, della legge regionale n. 56 del 1980 (applicabile ratione temporis alla presente controversia), l’approvazione del piano per gli insediamenti produttivi produce gli effetti della pubblica utilità per le opere ivi previste, “ai fini espropriativi e per la durata fissata dalle leggi vigenti”, vale a dire per dieci anni, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865 del 1971.La delibera comunale di approvazione del P.I.P., avente efficacia ex lege di dichiarazione di pubblica utilità, venne pubblicata sul B.U.R.P. del 29.10.1998. Il dies a quo per il computo del decennio di efficacia del piano coincide con la data di pubblicazione, e non con quella (di poco anteriore) della seduta consiliare nella quale avvenne la definitiva approvazione del piano. E’ infatti con la pubblicazione sul bollettino regionale che il piano urbanistico entra in vigore ed acquista efficacia conformativa, anche in relazione ai terreni soggetti a previsioni espropriative.In questo senso, proprio con specifico riguardo al piano per gli insediamenti produttivi, la giurisprudenza ha chiarito che il rinvio operato dall’art. 27 della legge n. 865 del 1971 alla legge n. 167 del 1962 fa sì che il procedimento di approvazione del P.I.P. debba uniformarsi alla disciplina dei piani per l’edilizia economica e popolare: in particolare, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 167 del 1962, il decreto di approvazione del piano deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e depositato nella segreteria comunale e solo dopo l’espletamento di tali formalità il P.I.P. può dirsi perfetto ed efficace (Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 1989 n. 234). Nella Regione Puglia, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sostituita da quella sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 21, decimo comma, della legge regionale n. 56 del 1980.Più in generale, costituisce jus receptum il principio secondo cui gli strumenti urbanistici e le relative varianti acquistano efficacia solo dal momento della pubblicazione sul bollettino regionale dell’avviso dell’avvenuta approvazione definitiva (cfr. Cass. civ., sez. II, 2 luglio 2004 n. 12127), e ciò anche ai fini del decorso del termine per impugnare (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2001 n. 5467; TAR Umbria, 17 febbraio 2004 n. 81; TAR Toscana, sez. I, 11 dicembre 2006 n. 7232).»

Sintesi: In tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute negli strumenti urbanistici, le prescrizioni comportanti zonizzazioni e localizzazioni, comportando un immediato effetto conformativo dello "jus aedificandi" dei proprietari dei suoli interessati, possono essere impugnate in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio.

Estratto: «E’ principio consolidato che in tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa statale e regionale, “deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; di destinazione di aree a soddisfare gli "standard" urbanistici; di localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) dalle altre regole che più in dettaglio disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano (N.T.A..) o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull'osservanza di canoni estetici; sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali, ecc.).” (Consiglio di Stato sez VI 5 agosto 2005 sent. n.4159).Per le disposizioni appartenenti alla prima categoria, in relazione all'immediato effetto conformativo dello "jus aedificandi" dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto si impone un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio. Altrimenti le regole di zonizzazione e di localizzazione versano in condizione di inoppugnabilità ed esplicano efficacia coegente per ogni avente causa, che subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica (in questi esatti termini ancora Consiglio di Stato sez VI 5 agosto 2005 sent. n.4159).A diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle N.T.A.. che, per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono, quindi, formare oggetto di censura in occasione della sua impugnazione.La prospettazione di parte ricorrente circa l’avvenuta conoscenza delle disposizioni del PRG e della loro portata lesiva soltanto in sede di approvazione del Piano di lottizzazione, al fine di dimostrare la tempestività del gravame, risulta smentita per tabulas dalle osservazioni presentate in sede di procedimento pianificatorio, ove i ricorrenti chiedevano modifiche alle avversate zone B3 e B4 al fine di rendere possibile l’ampliamento del fabbricato esistente, circostanza che dimostra ulteriormente la piena conoscenza effettiva, oltre che legale, della lesività delle disposizioni del PRG.Né tantomeno può condividersi la tesi dei ricorrenti circa la necessità di notificazione nei loro confronti delle suddette previsioni, atteso che tale onere è pacificamente escluso persino in presenza di vincoli preordinati all’esproprio contenute in atti generali (ex multis Consiglio di Stato sez IV 12 novembre 2002 n.6278, Consiglio di Stato sez. VI 5 agosto 2005 sent. n. 4159, T.A.R. Lombardia Milano sez II 27 dicembre 2006 n.3095) come del resto conferma oggi lo stesso art 11 comma quinto DPR 8 giugno 2001 n.327, e che comunque le disposizioni avversate hanno la valenza conformativa propria delle zonizzazioni.»

Sintesi: Le prescrizioni degli strumenti urbanistici che stabiliscono in via immediata le potenzialità edificatorie della porzione interessata (norme di c.d. zonizzazione; la destinazione di aree a soddisfare gli “standard” urbanistici; la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) devono essere immediatamente impugnate osservando il termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio.

Sintesi: Le prescrizioni dello strumento urbanistico che disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull’osservanza di canoni estetici; sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull’attività costruttiva, ecc.) esplicano effetto lesivo soltanto al momento dell'adozione del provvedimento applicativo e vanno nel termine decadenziale previsto per l'impugnazione di quest'ultimo.

Estratto: «2. La sentenza medesima, che ha accolto il gravame così proposto, viene ora contestata dal Comune appellante, che l’ha censura, con un primo motivo, nella parte in cui ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, per non avere impugnato la H3G s.p.a. il menzionato regolamento comunale...
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.