Il reato contravvenzionale di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 186

Il reato contravvenzionale di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 186


Il reato contravvenzionale di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 186 c.d.s. incrimina la guida di un veicolo con un tasso alcolemico intercorrente tra un minimo di 0,8 ed un massimo di 1,5 g/l prevedendo un trattamento sanzionatorio comprendente sia una pena detentiva che una pecuniaria: infatti la fattispecie incriminatrice stabilisce l’ammenda da un minimo di 800 ad un massimo di 3.200 euro e l’arresto fino a 6 mesi .

In ogni caso dall’accertamento del reato segue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 1 anno.

Questo reato è strettamente connesso se non addirittura contiguo a quello previsto al comma 2, lettera c) dell’articolo 186-bis c.d.s. poiché il tasso alcolemico è l’unico elemento distintivo tra le due fattispecie incri... _OMISSIS_ ...F| Dunque ho scelto di trattare quest’ultime in modo separato soltanto per una finalità di ordine sistematico; tuttavia deve essere inequivoco che quanto detto per un reato afferisce anche all’altro.

Fatta questa doverosa precisazione, si può passare ad un’analisi più approfondita della norma: si tratta di una fattispecie di mera condotta in quanto la sua consumazione prescinde dalla realizzazione di un determinato evento. Inoltre, trattandosi di una fattispecie contravvenzionale, il fatto è perseguibile sia a titolo di dolo che di colpa.

Si tratta di un reato di pericolo astratto in quanto non è necessario un pregiudizio per i beni giuridici tutelati dalla norma che sono l’incolumità degli utenti della strada e la sicurezza della circolazione stradale: basta infatti che vi sia il rischio di una lesione di quest’ultimi. Inoltre trattandosi di un reato di pericolo astratto: non si dovrà dimostrare l’esist... _OMISSIS_ ...lo nel caso concreto poiché il legislatore ha effettuato tale valutazione in astratto, al momento della costruzione della fattispecie incriminatrice. Esso ha ritenuto che la condotta di guida di un veicolo in stato di ebbrezza fosse ordinariamente di per sé pericolosa per i beni giuridici ritenuti meritevoli di tutela.

La scelta d’incriminazione costituisce un’esplicazione della discrezionalità di cui è titolare il legislatore e che è costituzionalmente legittima allorché non violi il principio di ragionevolezza sancito dall’articolo 3 della nostra Carta. In questa ipotesi si è ben lontani dal violare il limite stabilito dalla Costituzione in quanto la razionalità sottesa a tale scelta d’incriminazione è evidente.

Tuttavia la giurisprudenza ha interpretato in modo costituzionalmente orientato la guida in stato di ebbrezza (così come tutti gli altri reati di pericolo astratto): in ossequio al principio di offen... _OMISSIS_ ...rsquo;ultimi non possono essere configurabili se non contengono un pur minimo vulnus del bene o dei beni giuridici tutelati dal legislatore attraverso la costruzione della fattispecie incriminatrice .

Sia i giudici di merito che quelli di legittimità hanno invece escluso la configurabilità di una serie d’istituti che presuppongono l’attivazione del reo per attenuare o eliminare le conseguenze dannose dal reato, poiché l’eventuale condotta del reo non potrebbe integrare una qualche forma di riparazione nei confronti di un soggetto passivo che è difficile individuare a causa della stessa struttura della fattispecie . Sono state cosi ritenute inapplicabili alla norma in questione la circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., la possibilità di subordinare la sospensione della pena ai sensi dell’articolo 165 c.p. nonché quella di dichiarare estinto il reato allorché il soggetto si sottoponga volontariamente ad un programma di disi... _OMISSIS_ ...CRLF|
La giurisprudenza ha dovuto interpretare il concetto di guida: essa ha stabilito come quest’ultimo coincidesse con quello di movimentazione del veicolo. Dunque per integrare la condotta basta attivare quei meccanismi atti ad imprimere movimento al mezzo. Al contrario non sarà ravvisabile la violazione di tale fattispecie astratta allorché il soggetto si limiti ad accendere il motore (magari per mettere in funzione l’impianto di riscaldamento e potersi così difendere dal freddo) senza tuttavia compiere alcuna altra attività idonea a spostare il veicolo. In tale situazione il soggetto non ha posto in pericolo alcuno dei beni giuridici tutelati dalla norma .

Tuttavia è importante non sottacere che la stessa giurisprudenza di legittimità abbia escluso che il soggetto attivo debba essere necessariamente colto mentre il veicolo sta marciando: infatti anche la fermata costituisce una fase della marcia. L’esistenza di q... _OMISSIS_ ...ò essere provata anche sulla base di elementi acquisiti successivamente; il giudice ha ritenuto configurabile la fattispecie nel caso di un soggetto in stato di ebbrezza che veniva sottoposto ad accertamento mentre stava effettuando una breve sosta per potere scaricare del materiale dal proprio mezzo .

Un altro aspetto fondamentale per la concreta applicazione della disciplina della guida in stato di ebbrezza attiene al luogo in cui avviene la circolazione del mezzo: è necessario infatti che quest’ultima avvenga su di un’area di proprietà pubblica ovvero privata destinata alla circolazione di una pluralità indistinta di soggetti. Dunque l’elemento discriminante non è la natura privata o pubblica del luogo ma il fatto che quest’ultimo possa essere utilizzato dai vari utenti della strada. Infatti è soltanto in una situazione del genere che il conducente in stato di ebbrezza può mettere in pericolo l’incolumità degli altri utent... _OMISSIS_ ...nonché la sicurezza della circolazione stradale .