Giurisdizione su prelazione e sconfinamento nella procedura di alienazione dei beni pubblici

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI --> PRELAZIONE

Sintesi: Trattandosi di valutazione discrezionale, a fronte della quale le parti private si trovano in una situazione di soggezione, la cognizione sulla legittimità del provvedimento con cui la p.a., attraverso una fase procedimentalizzata a garanzia sua e delle stesse parti, esercita – in condizioni di supremazia – la prelazione sui beni in corso di dismissione, è demandata alla giurisdizione del giudice amministrativo.


Estratto: «La tesi di parte appellante è che gli atti suindicati, essendo espressione di un vero e proprio diritto di prelazione attribuito dalla legge al Comune ed estranei e successivi rispetto alla procedura di dismissione, rientrerebbero nella cognizione del giudice ordinario.Tuttavia, tale impostazione non ha pregio.Infatti, come anche recentemente chiarito dalla S.C., in tema di beni di rilievo storico e artistico, le norme succedutesi nel tempo (legge 1 giugno 1939, nr. 1089, poi sostituita dal citato d.lgs. nr. 490 del 1999, e quindi dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, nr. 42) hanno demandato all’Amministrazione di valutare se, tenuto conto delle caratteristiche dei beni, del prezzo per essi pattuito e delle risorse finanziarie disponibili, sussista o meno l’utilità di acquisirne la proprietà con prelazione rispetto al terzo acquirente; trattandosi di valutazione discrezionale, a fronte della quale le parti private si trovano in una situazione di soggezione, la cognizione sulla legittimità del provvedimento con cui la p.a., attraverso una fase procedimentalizzata a garanzia sua e delle stesse parti, esercita – in condizioni di supremazia – detta prelazione è demandata alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2010, nr. 10619).»

Sintesi: L’esercizio del diritto di prelazione attribuito agli enti territoriali dall'art. 3, comma 113, l. 662/96, inserendosi in un’asta pubblica gestita dall’amministrazione con obiettivi di finanza pubblica, deve ritenersi attratto nella disciplina generale della procedura e debba essere quindi esaminato nel contesto delle regole fissate per la partecipazione e l’aggiudicazione.

Sintesi: La controversia sull'esercizio del diritto di prelazione riservato agli enti territoriali dall'art. 3, comma 113, legge 662/96 spetta al giudice amministrativo, in ragione del fatto che, nell’ambito di tutto il procedimento preordinato all’alienazione (compresa l’eventuale fase di valutazione della richiesta di esercizio del diritto di prelazione), l’Amministrazione agisce nell’evidente esercizio di un’attività di natura pubblicistica, cui si collega la giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione in rito circa la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, introdotta dall’Amministrazione resistente.Come affermato da questo Tribunale in sede cautelare, “l’esercizio del diritto di prelazione, inserendosi in un’asta pubblica gestita dall’amministrazione con obiettivi di finanza pubblica”, deve ritenersi attratto nella disciplina generale della procedura e debba essere quindi esaminato nel contesto delle regole fissate per la partecipazione e l’aggiudicazione. Contrariamente a quanto sembrerebbe sostenere la difesa erariale, tale principio appare confermato e non anche contraddetto dal Consiglio di Stato laddove, nell’ordinanza n. 5009 del 2009, ha chiarito che «la questione sottoposta rientra tra “i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici” compresi nell’ambito applicativo del novellato art. 23 bis della legge 1034 del 1971, evento questo che, se non comporta un’attribuzione di giurisdizione è certamente indice significativo che si tratti di “materia in cui possono venire in questione non soltanto diritti soggettivi, ma in ipotesi anche interessi legittimi” (così Cassazione civile, sez. un., 12 marzo 2007, n. 5593)».Conseguentemente la controversia spetta al giudice amministrativo, a prescindere dalle motivazioni, evidentemente e necessariamente pubblicistiche, in base alle quali il Comune ha deciso di esercitare il diritto di prelazione. Ciò in ragione del fatto che, nell’ambito di tutto il procedimento preordinato all’alienazione (compresa l’eventuale fase di valutazione della richiesta di esercizio del diritto di prelazione), l’Amministrazione agisce nell’evidente esercizio di un’attività di natura pubblicistica, cui si collega la giurisdizione del giudice amministrativo.»

Sintesi: Con riferimento alla vendita dei beni immobili di proprietà dello Stato, la giurisdizione deve essere determinata in base all'oggetto della domanda (c.d. petitum sostanziale) da identificarsi in funzione non della statuizione chiesta al giudice (c.d. petitum formale), ma della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata in giudizio.

Estratto: «Con riferimento alla vendita dei beni immobili di proprietà dello Stato, quindi, la giurisdizione deve essere determinata in base all'oggetto della domanda (c.d. petitum sostanziale) da identificarsi in funzione non della statuizione chiesta al giudice (c.d. petitum formale), ma della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata in giudizio (Cons. Stato, 14 ottobre 2004, n. 6655).»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI --> SCONFINAMENTO

Estratto: «4.1.- La questione di giurisdizione, contrariamente all’obiezione degli appellati, è stata ritualmente, ex art. 9 Cod. proc. amm., sollevata dall’amministrazione in questo grado. L’assunto del difetto di giurisdizione amministrativa, peraltro, è infondato, considerato che non viene in contestazione un diritto pieno e perfetto degli odierni appellati all’acquisto di un bene del demanio statale ma la legittimità dell’attività di vaglio del ricorso delle condizioni occorrenti rimessa all’amministrazione, che nella specie ha negativamente concluso il procedimento preordinato alla cessione del bene. L’art. 5-bis d.-l. 24 giugno 2003 n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato),. conv. con modd. dalla l. 1 agosto 2003, n. 212, stabilisce che: “1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere e comunque sia quelle divenute aree di pertinenza, sia quelle interne agli strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura delle filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L’estensione dell’area di cui si chiede l’alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l’esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre tre metri dai confini dell’opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.”. Ai commi successivi sono indicati i termini decadenziali per la presentazione della domanda, la documentazione da presentare a corredo dell’istanza, tra cui, a pena di inammissibilità, la ricevuta comprovante il versamento all’erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell’area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al decreto stesso, i termini entro i quali perfezionare le procedure di vendita, contemplando la previa regolarizzazione dei pagamenti attinenti all’occupazione dell’area, per un periodo non superiore alla prescrizione quinquennale.La riferita disposizione non attribuisce all’occupante un diritto soggettivo di acquisto del bene demaniale ma si limita a determinare le regole procedimentali che disciplinano la presentazione delle domande e le modalità (anticipate) di pagamento, delineando un procedimento “accelerato” di acquisto delle aree oggetto di sconfinamento, volto a comporre nella legalità talune situazioni di “marginale” sottrazione del bene all’uso pubblico, al contempo procurando fondi alle finanze pubblicheCome chiarito, in relazione a detto art. 5-bis, dalla Corte costituzionale (1 febbraio 2006, n. 31) “La necessaria valutazione ponderata degli interessi pubblici coinvolti esclude che possa procedersi a una sedmanializzazione ope legis di aree non identificate né dalle amministrazioni competenti né dallo stesso legislatore, ma individuate solo per la loro contiguità ad opere eseguite mediante sconfinamento su terreni demaniali. L’intento del legislatore […] è quello di accelerare la cessione ai soggetti richiedenti di aree non più utilizzate per le finalità pubblicistiche originarie, a causa dell’irreversibile mutamento dello stato dei luoghi derivante dall’esecuzione di opere sconfinate in terreno demaniale.[ …]. Non emerge dalla norma in questione una volontà di generale declassificazione di aree demaniali, da cedere ai soggetti sconfinanati dietro mera richiesta e pagamento di prezzo. Al contrario, il legislatore statale mostra particolare attenzione a non pregiudicare interessi collettivi primari collegati ai beni pubblici oggetto della specifica disciplina dettata per l’alienazione … è ben possibile, anzi necessario, interpretare la medesima disposizione come disciplina dei rapporti tra l’amministrazione stata e ed i soggetti richiedenti, fermo restando il quadro normativo e istituzionale preesistente, che non risulta superato o alterato da alcuna delle norme in essa contenute”.La materia (in relazione alla quale questa Sezione si è più volte pronunciata: cfr., ad esempio, le sentenze 10 maggio 2010, n. 2813; 14 aprile 2009, n. 2281) rientra, pertanto, nella giurisdizione amministrativa.»

Sintesi: La materia dell'alienazione di aree oggetto di sconfinamento privato ex art. 5-bis d.-l. 24 giugno 2003 n. 143 rientra nella giurisdizione amministrativa.

Sintesi: In tema di acquisto di area demaniale interessata dallo sconfinamento privato, l'art. 5 bis del d.l. 146/2003 prevede un diritto soggettivo perfetto del privato, ed un correlativo obbligo dell’amministrazione, di concludere il contratto di cessione: pertanto le relative controversie, in base ai criteri generali di riparto, sono devolute al loro giudice naturale, il Giudice ordinario

Sintesi: Non è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, fondato sulla circolare 23 settembre 2003 dell’Agenzia del Demanio, Direzione generale, prot. n°35540/NOR, secondo il quale sussisterebbe la giurisdizione del G. A. sulle domanda di acquisizione di beni demaniali occupati per sconfinamento ex art. 5-bis del d.l. 146/2003.

Estratto: «2. Il citato art. 5 bis del d.l. 146/2003 dispone al primo comma, prima parte: “Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta…”. La norma, così come ritenuto da questo Tribunale nella sentenza 19 aprile 2007 n°404, citata anche dall’amministrazione, prevede un diritto soggettivo perfetto del privato, ed un correlativo obbligo dell’amministrazione, di concludere il contratto di cessione, e pertanto le relative controversie, in base ai criteri generali di riparto, sono devolute al loro giudice naturale, il Giudice ordinario.3. Non ignora questo Giudice il difforme orientamento, fondato sulla circolare 23 settembre 2003 dell’Agenzia del Demanio, Direzione generale, prot. n°35540/NOR, e condiviso dalla II Sezione di questo TAR con le sentenze 27 novembre 2008 n°1706, 8 marzo 2012 n°385 e 2 marzo 2013 n°213, secondo il quale, in casi come quello per cui è processo, la giurisdizione del G. A. sussisterebbe; ritiene però di doversene motivatamente discostare, per le ragioni di che appresso.4. L’ultima parte del citato comma 1 dell’art. 5 bis testualmente dispone: “Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al d.lgs. 29 ottobre 1999 n°490, e successive modificazioni.”; esclude quindi dall’acquisto le aree come quella per cui è causa, pacificamente vincolata dal decreto citato, ed ora dalle identiche norme del d. lgs. 22 gennaio 2004 n°42.5. Il citato orientamento della II Sezione, argomentando dalla circolare pure citata, ha peraltro dato del suddetto divieto un’interpretazione in parte abrogativa; ha infatti ritenuto che, allorquando il terreno del privato e quello da acquistare siano sottoposti al medesimo vincolo, l’acquisto possa essere discrezionalmente consentito dall’amministrazione, all’esito di un procedimento che verifichi il rispetto degli scopi del vincolo stesso, sentito il parere dell’Autorità preposta, oltre che della Regione; logico corollario di tale interpretazione è la giurisdizione del G.A. sulle relative controversie, dato che in tal caso vi sarebbe non un diritto, ma un interesse legittimo all’acquisto.6. Tale orientamento, tuttavia, risulta non condivisibile, in sintesi perché contrario ad un espresso e incondizionato divieto legislativo, il che rende irrilevante qualsiasi argomentazione di giustizia sostanziale, così come ritenuto anche dalla recente TAR Lombardia Milano sez. II 17 settembre 2009 n°4680. Occorre ricordare che esso si fonda su una circolare, che anzitutto non è fonte del diritto, è comunque subordinata alla legge, e nel caso è stata impugnata dalla Regione Lombardia al TAR del Lazio, con ricorso rubricato al n°7304/04 R.G., che consta tuttora pendente; delle conformi sentenze della II Sezione, poi, almeno la prima risulta soggetta ad appello.»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la domanda volta ad accertare se ricorrano o meno i presupposti di cui all'art. 5-bis della Legge n. 212/2003, per ottenere l'alienazione, in proprio favore, della porzione di area oggetto di sconfinamento.

Estratto: «È evidente che l’art. 5 bis della Legge n. 212/2003 - stabilendo che, al ricorrere degli specifici presupposti oggettivi e temporali da essa indicati, le aree patrimoniali e demaniali dello Stato “sono alienate” dall'Agenzia del Demanio al soggetto legittimato - configura un’attività rigorosamente vincolata della Pubblica Amministrazione, priva di qualsivoglia profilo di discrezionalità. A fronte di una domanda completa di tutti i requisiti di legge, quindi, l'Amministrazione può solo accoglierla e perfezionare la cessione. Detta attività, peraltro, è vincolata nell’interesse del soggetto che, proprietario di un fondo attiguo, ha sconfinato sul suolo patrimoniale o demaniale dello Stato ed ha interesse a regolarizzare la sua posizione, acquistando la proprietà dell’area interessata. Ne consegue che, a carico del privato interessato a conseguire tale alienazione, è configurabile, qualora ricorrano i presupposti di legge, una posizione di diritto soggettivo.La norma, insomma, in quanto diretta in via primaria a soddisfare posizioni soggettive dei privati più che a tutelare interessi della collettività, è idonea a fondare posizioni paritetiche delle parti e ad attribuire natura privatistica, e non autoritativa, agli atti adottati in tale contesto dall'Amministrazione (Tar Piemonte, n. 111 del 2012; Tar Lombardia, Brescia, n. 2504 del 2009 e n. 404 del 2007; Tar Friuli Venezia Giulia, n. 1074 del 2005).Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, stante la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini e per gli effetti (sostanziali e processuali) di cui all'art. 11 c.p.a.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di alienazione del bene interessato da sconfinamento ex L. n. 212 del 2003, art. 5 bis.

Estratto: «3.1) E' noto che ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.Ora, nel caso di specie la parte ricorrente, impugnando il rifiuto oppostole dall'amministrazione, chiede che sia accertato il proprio diritto ad acquistare il bene conteso, cioè l'area a margine del fiume (OMISSIS) su cui sorgono i silos farinieri.La determinazione della sussistenza di questo diritto dipende da accertamenti vincolati della p.a., priva di potere autoritativo. Essa deve infatti verificare se le opere legittimamente costruite dal privato entro una certa data abbiano invaso le aree pubbliche di cui è chiesto l'acquisto.La verifica svolta dall'autorità non riveste la forma di atto autoritativo, non ricorrendo elementi di discrezionalità amministrativa, bensì parametri normativi predeterminati.Verificare l'effettiva esistenza dei presupposti circa la natura demaniale dell'area (la quale, se controversa, va determinata peraltro dal giudice ordinario, cfr. SU 4127/12 e Cass. 7097/11) non comporta alcuna valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco.Altrettanto dicasi per il controllo circa la esistenza della regolarità della costruzione sulla base di provvedimenti già rilasciati. Non v'è in questi atti discrezionalità amministrativa, facoltà di procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'"an", il "quid" ed il "quomodo", essendo meramente ricognitivi, con la conseguenza che la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte va qualificata come diritto soggettivo e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.Discende da quanto esposto l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: La decisione sul ricorso avverso il diniego opposto alla domanda di acquisto di una parte di un bene demaniale proposta ai sensi dell'art. 5 bis l. n. 212 del 2003, che ne assicura la vendita diretta al soggetto legittimato, ossia all'occupante, in quanto investe materia di diritti soggettivi riconosciuti direttamente in capo al proprietario del fondo attiguo e in quanto l'autorità procedente non ha agito autoritativamente ma, ai sensi dell'art. 1 bis l. n. 241 del 1990, con un atto paritetico e quindi iure privatorum, non appartiene al g.a., che difetta di giurisdizione in materia, ma all'autorità giudiziaria ordinaria.

Estratto: «2. L’oggetto della controversia si riduce, pertanto, allo stabilire se nel caso di specie ricorressero o meno i presupposti di cui al citato art. 5 bis perché la ricorrente ottenesse l’alienazione in proprio favore della porzione di area demaniale oggetto dell’istanza.3. La norma in questione così recita: “1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. […] Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni. […]”.4. Osserva il collegio che la norma, nel prevedere che, al ricorrere degli specifici presupposti oggettivi e temporali da essa indicati, le aree patrimoniali e demaniali dello Stato “sono alienate” dall’Agenzia del Demanio al soggetto legittimato, configura da un lato un’attività rigidamente vincolata della Pubblica Amministrazione, priva di qualsivoglia profilo di discrezionalità, e dall’altro, correlativamente, un “diritto soggettivo” del privato a conseguire tale alienazione ricorrendone i presupposti.La norma, inoltre, in quanto diretta in via primaria a soddisfare posizioni soggettive dei privati più che a tutelare interessi della collettività, si configura quale norma di relazione, idonea a fondare posizioni paritetiche delle parti e ad attribuire natura privatistica, e non autoritativa, agli atti adottati in tale contesto dall’Amministrazione.5. In relazione ad un caso analogo, è stato già affermato in giurisprudenza che “La decisione sul ricorso avverso il diniego opposto alla domanda di acquisto di una parte di un bene demaniale […] proposta ai sensi dell'art. 5 bis l. n. 212 del 2003, che ne assicura la vendita diretta al soggetto legittimato, ossia all'occupante, in quanto investe materia di diritti soggettivi riconosciuti direttamente in capo al proprietario del fondo attiguo e in quanto l'autorità procedente non ha agito autoritativamente ma, ai sensi dell'art. 1 bis l. n. 241 del 1990, con un atto paritetico e quindi iure privatorum, non appartiene al g.a., che difetta di giurisdizione in materia, ma all'autorità giudiziaria ordinaria (TAR Friuli Venezia Giulia, 16 dicembre 2005, n. 1074). 6. Alla stregua di tali considerazioni, e in applicazione dei criteri di riparto della giurisdizione affermati da Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.