La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TUTELA DELLA CONCORRENZA

Sintesi: La competenza della Corte d’Appello delineata dall’articolo 33, co. 2, legge 287/1990 è da ritenersi speciale ed eccezionale e non soggetta ad interpretazione estensiva e analogica.

Estratto: «5. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.5.1. Come già rilevato dal Consiglio di Stato, la domanda giudiziale proposta dalle società G. C. s.r.l., C. S. F. R. s.r.l. e F. O. F. s.r.l. concerne, invero, esclusivamente la legittimità della delibera consiliare con la quale, in pretesa attuazione della legge regionale del Veneto 4 marzo 2010, n. 18 (artt. 28 e 54), il Comune di R. ha autorizzato la propria società in house ASM R. S.p.A. a scorporare dalla propria attività il ramo d’azienda relativo alle onoranze funebri ed a costituire per la gestione di tale ramo d’azienda una nuova società (mantenendone il controllo rilevante, pari al 90%), nonché la legittimità della ordinanza sindacale n. 11 del 12 aprile 2011, di conferimento ad ASM R. S.p.A. della funzione di sottoscrizione in nome e per conto del Comune di R. degli indicati atti di polizia mortuaria: secondo le ricorrenti l’operato del consiglio comunale avrebbe palesemente violato, eludendole, le finalità e la ratio delle ricordate disposizioni regionali, mentre l’ordinanza sindacale avrebbe attribuito ad un soggetto privato (ASM R. S.p.A.) funzioni pubbliche (proprie dell’ufficiale dello Stato Civile), assolutamente non delegabili.5.2. La controversia, pertanto, attiene al corretto esercizio dei poteri pubblicistici, con specifico riguardo alla legittimità delle direttive impartite dal Comune di R. alla propria società in house ASM R. S.p.A. per dismettere il servizio di onoranze funebri, essendo incompatibile la sua contemporanea gestione con i servizi cimiteriali, come disposto dall’art. 54, comma 2, della legge regionale n. 18 del 2010, e alla legittimità della delega ad ASM R. S.p.A. di compiti asseritamente rientranti nelle funzioni dell’ufficiale di Stato Civile: come tale essa non può che rientrare nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, c.p.a., essendo stati tra l’altro impugnati atti pacificamente emessi da organi della pubblica amministrazione (Consiglio comunale e sindaco).5.3. In relazione a tale impugnativa sussiste anche un interesse attuale e concreto ad agire delle odierne ricorrenti, da ravvisarsi nella circostanza che l’eventuale annullamento delle delibere impugnate inciderebbe direttamente su aspetti essenziali della specifica attività imprenditoriale esercitata dalle medesime, intervenendo sulla perimetrazione dell’attività di servizio pubblico rispetto a quella invece affidata al libero mercato ove esse operano.5.4. Il fatto che da tale annullamento possano derivare anche ulteriori effetti, concernenti l’eliminazione di posizioni dominanti o comunque lesive della concorrenza, in aggiunta a quelli sopra delineati, non elimina l’interesse ad agire con riguardo agli effetti propri dell’annullamento richiesto.5.5. Inoltre, deve ribadirsi che la competenza della Corte d’Appello delineata dall’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, cui apparterebbe, secondo le difese delle controinteressate, la controversia in esame, è da ritenersi speciale ed eccezionale (Cass., civ., sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 25880, come tale non soggetta ad interpretazione estensiva e analogica, tanto più che è articolata in un solo grado) ed espressamente limitata alle “azioni di nullità e di risarcimento del danno”, nonché ai “ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV”, fattispecie che non ricorrono nel caso di specie posto che deve escludersi che con il ricorso sia stata proposta un’azione di risarcimento del danno o che sia stata fatta valere la nullità della delibera consiliare per carenza di potere o difetto assoluto di attribuzione, essendo censurata la sua illegittimità per la pretesa violazione di legge e/o per eccesso di potere in relazione ad alcune indicate figure sintomatiche.»


Sintesi: La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici (organo di giurisdizione speciale rimasto eccezionalmente in funzione ai sensi della sesta disposizione transitoria della Costituzione), si compendia di un numero chiuso di azioni tipiche rigorosamente circoscritto alle sole controversie che - investendo direttamente esistenza, natura ed estinzione dei diritti di uso civico ed intercorrendo con i titolari delle relative posizioni soggettive - sono suscettibili di decisione idonea a risolvere la questione involgente il diritto civico con efficacia di giudicato.


Sintesi: Sia nei giudizi di accertamento, sia in quelli di rivendicazione, la giurisdizione del Commissario ricorre solo in presenza dell'indispensabile presupposto costituito da un effettivo contrasto tra le parti, suscettibile di decisione con valore di giudicato, in merito alla qualitas soli; non si estende, per converso, alla cause in cui la demanialità collettiva sia solo indirettamente implicata, rappresentando mero presupposto "esterno" della domanda.

Sintesi: La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici è stata esclusa: a) in un caso in cui la ricorrenza del diritto di uso civico era pacificata tra le parti, essendo controverso solo se la certa demanialità collettiva dei beni oggetto del giudizio costituisse ragione di nullità del rapporto di locazione in corso tra le parti medesime ed imponesse il rilascio dei beni nella disponibilità degli utenti; b) in ipotesi in cui l'uso civico è stato evocato solo in quanto mediatamente rilevante al fine della decisione di controversia avente ad oggetto rapporto (privatistico o pubblicistico) diverso da quello proprio della demanialità collettiva ovvero non intercorrente tra i soggetti di detto rapporto.

Estratto: «1. - Dopo aver, al comma 1, previsto "I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre", la L. n. 1766 del 1927 dispone, al comma 2: "I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate".La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente puntualizzato che, ai sensi della richiamata disposizione, la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici (organo di giurisdizione speciale rimasto eccezionalmente in funzione ai sensi della sesta disposizione transitoria della Costituzione), si compendia di un numero chiuso di azioni tipiche rigorosamente circoscritto alle sole controversie che - investendo direttamente esistenza, natura ed estinzione dei diritti di uso civico ed intercorrendo con i titolari delle relative posizioni soggettive - sono suscettibili di decisione idonea a risolvere la questione involgente il diritto civico con efficacia di giudicato.Sia nei giudizi di accertamento, sia in quelli di rivendicazione, la giurisdizione del Commissario ricorre, dunque, solo in presenza dell'indispensabile presupposto costituito da un effettivo contrasto tra le parti, suscettibile di decisione con valore di giudicato, in merito alla qualitas soli (cfr. Cass., ss.uu., 7894/03, 720/99, 375/99, 3385/98, 6689/95, 4963/92); non si estende, invece, alla cause in cui la demanialità collettiva sia solo indirettamente implicata, rappresentando mero presupposto "esterno" della domanda.2. - In applicazione del criterio sopra riportato, la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici è stata, in particolare, esclusa: a) in un caso in cui la ricorrenza del diritto di uso civico era pacificata tra le parti, essendo controverso solo se la (certa) demanialità collettiva dei beni oggetto del giudizio costituisse ragione di nullità del rapporto di locazione in corso tra le parti medesime ed imponesse il rilascio dei beni nella disponibilità degli utenti (v. Cass. 28654/08); b) in ipotesi in cui l'uso civico è stato evocato solo in quanto mediatamente rilevante al fine della decisione di controversia avente ad oggetto rapporto (privatistico o pubblicistico) diverso da quello proprio della demanialità collettiva ovvero non intercorrente tra i soggetti di detto rapporto (v. Cass. 28327/11, 27181/07, 836/05, 3021/02).»

Sintesi: È devoluta alla giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici la controversia nella quale l'Amministrazione dell'uso civico agisce per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto di affitto novennale di una cava asseritamente insistente su un'area gravata da uso civico: in questo caso, infatti, la «qualitas soli» si pone quale indefettibile antecedente logico della risoluzione della controversia insorta tra le parti e refluisce tra le determinazioni destinate ad essere implicitamente ricomprese nel giudicato.

Estratto: «L'Amministrazione separata dei beni d'uso civico di Vagli Sotto e Stazzema (frazione di Arni) convenne, innanzi al Tribunale di Lucca, il Comune di Vagli Sotto nonché Landi Giocondo & C. s.r.l.. Richiese la declaratoria di nullità del contratto di affitto novennale di cava marmifera, stipulato, tra Comune e società, il 29 giugno 2005 nonché il risarcimento del danno conseguentemente subito.L'azione dell'Amministrazione separata era fondata sul presupposto che la cava marmifera oggetto del contratto, insistendo in area montana di uso civico, rientrava nell'ambito del demanio collettivo di sua esclusiva pertinenza.(omissis)3. - Facendo leva sulla giurisprudenza da ultimo riportata, il P.G., sviluppando l'impostazione tracciata dall'Amministrazione separata, ha sostenuto l'appartenenza della controversia in oggetto alla giurisdizione del Giudice ordinario. Al riguardo, ha, in particolare, affermato: a) che l'Amministrazione separata - pur agendo in veste di titolare di diritto civico sui beni oggetto del giudizio - ha proposto al Giudice ordinario domande di declaratoria di nullità del contratto di affitto di cava marmifera intervenuto nel 2005 fra Comune di Vagli Sotto e società Landi Giocondo, di restituzione dell'area correlativa nonché di risarcimento danno, senza richiedere alcuna declaratoria in merito alla demanialità collettiva civica dell'area medesima, prospettando la natura dell'area come già acquisita nel senso suddetto ed, in tali termini, assumendola quale presupposto esterno delle domande proposte; b) che il Comune convenuto ha, a sua volta, resistito alle domande avversarie, chiedendone il rigetto e, tra le altre difese, ha negato, in via di mera eccezione, e dunque incidentalmente e senza chiedere in proposito alcuna pronunzia con carattere di giudicato, la qualità demaniale del terreno in questione.4. - L'impostazione non appare condivisibile.Differentemente che nelle fattispecie che hanno sortito la giurisprudenza posta a suo fondamento, nella controversia in rassegna - coinvolgente titolare di situazione soggettiva afferente a rapporto di uso civico - la questione della "qualitas soli" si pone quale indefettibile antecedente logico della risoluzione della controversia insorta tra le parti. Essa refluisce, conseguentemente, tra le determinazioni destinate ad essere implicitamente ricomprese nel giudicato (specificamente in tale senso, cfr.: Cass., ss.uu., 6689/95).Costituisce, invero, ius reception che il giudicato destinato a formarsi tra le parti all'esito del giudizio copre il dedotto e il deducibile in merito al relativo oggetto, e cioè, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esplicitamente fatte valere in giudizio in prospettiva di giudicato, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione sia in via di eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia (cfr., tra le altre, Cass. 16828/13, 14535/12, 1815/12).Se ne inferisce che, con riferimento al caso di specie, la questione relativa alla "qualitas soli" dell'area su cui insiste la cava oggetto dell'impugnato contratto di affitto, essendo destinata ad essere decisa con valore di (almeno implicito) giudicato e non in via meramente incidentale, deve ritenersi rientrare - in forza della previsione della L. n. 1766 del 1927, art. 29 e della relativa interpretazione (cfr. sub 1) - nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici.»

Sintesi: L'accertamento della qualità di un terreno che si assume di «uso civico» rientra nella giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici, prevista dall'art. 29 legge 1766/1927 soltanto quando la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico e debba essere risolta con efficacia di giudicato.

Sintesi: Si ha accertamento della qualità di un terreno che si assume di «uso civico», allorché il conflitto tra le parti verta direttamente sulla natura del bene, come nel caso in cui l'opponente a sanzione amministrativa, irrogata per la violazione di un'ordinanza comunale che vietava la pesca ai non residenti in una laguna asseritamente gravata da uso civico, contesti il fatto a lui addebitato in ragione della estensione del diritto di uso civico di pesca alla suddetta laguna: in questo caso, dunque, l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione è devoluta alla giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici.

Estratto: «3.1) Nel ricorso in opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 l'opponente ha svolto tre motivi.Con il terzo motivo è denunciata la illegittimità della ingiunzione perché la normativa sanzionatoria contenuta nell'ordinanza sindacale n. 45/01 sarebbe illegittima.Parte opponente invoca Cass SU 3811/11, che ha ricondotto al demanio necessario marittimo...
[...omissis...]

Sintesi: In tema di usi civici, l’individuazione del soggetto tenuto a corrispondere il canone di affrancazione (determinato, indiscusso e, comunque, già dovuto in esito all’avvenuta affrancazione dell’immobile) va ricondotta nella sfera di operatività della giurisdizione del giudice ordinario.

Sintesi: Nel caso in cui venga meno, per il buon esito dell’affrancazione, la finalizzazione degli usi civici alla tutela di un interesse collettivo, i rapporti che ne derivano debbono essere definiti di natura strettamente obbligatoria, sicché l’eventuale errata individuazione del soggetto tenuto a corrispondere la somma di danaro richiesta a titolo di canone di affrancazione non può che essere contestata dinanzi al c.d. giudice dei diritti, ossia il giudice ordinario.

Estratto: «Ciò detto, il Collegio ritiene che l’ipotesi in trattazione – specificamente afferente l’asserita illegittimità del provvedimento con cui la Regione Lazio, in virtù delle modifiche apportate dalla d.P.R. n. 616 del 1977, ha reso esecutivo il “progetto relativo alla liquidazione dell’uso civico di pascolo, semina e legnatico” su un determinato terreno “nella parte in cui indica come destinatari i ricorrenti” – non possa essere ricondotta in alcuna delle questioni sopra riportate, posto che:- in tale ipotesi non viene sollevata alcuna contestazione in ordine al procedimento di affrancazione;- in particolare, la censura sollevata attiene ad una fase successiva all’affrancazione sostanzialmente considerata, ovvero attiene all’imposizione del canone e, precipuamente, all’individuazione del/i soggetto/i tenuto/i a corrispondere il capitale di affrancazione;- ciò detto, si tratta di una censura specificamente attinente a rapporti definibili “paritetici”, ossia afferente specificamente i soggetti tenuti all’adempimento di una prestazione pecuniaria, già computata in esito alla conclusione del procedimento di affrancazione (pienamente atto, tra l’altro, a far acquisire alle terre la qualifica di “private” – cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 3 marzo 2009, n. 432).In ragione di tali considerazioni:- la questione di cui trattasi non può essere ricondotta nell’ambito della giurisdizione dei commissari degli usi civici, in quanto estranea alla qualitas soli e non implicante la soluzione di questioni in ordine all’appartenenza dell’area alla collettività civica;- la medesima questione non può rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che non investe il corretto esercizio di un pubblico potere.Ciò detto, non permane che ricondurre la problematica de qua nella sfera di operatività della giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto della stretta inerenza con rapporti di dare-avere e, precipuamente, con l’individuazione del soggetto tenuto a corrispondere una somma di danaro - il c.d. canone di affrancazione - determinata e, comunque, già dovuta in esito all’avvenuta affrancazione dell’immobile (a conclusione del procedimento in origine attivato), la quale non risulta posta in discussione. Del resto, è noto che gli usi civici costituiscono diritti di godimento, d’uso ed anche di proprietà, spettanti alla collettività su terreni di comuni o di terzi.Si tratta – in definitiva – di usi caratterizzati da forti vincoli di inalienabilità e di imprescrittibilità, in ragione della finalizzazione alla tutela di un interesse collettivo.Nel caso in cui tale caratterizzazione e, conseguentemente, finalizzazione venga meno per il buon esito dell’affrancazione, i rapporti che ne derivano debbono essere definiti di natura strettamente obbligatoria, sicché l’eventuale errata individuazione del soggetto tenuto a corrispondere la somma di danaro richiesta a titolo di canone di affrancazione non può che essere contestata dinanzi al c.d. giudice dei diritti, ossia il giudice ordinario.»

Sintesi: La giurisdizione commissariale ha ad oggetto tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia stata contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari stessi.

Sintesi: La giurisdizione commissariale non riguarda le azioni di rivendicazione proposte dai privati (o, iure privatorum, dalla P.A.) al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà e conseguire il possesso del bene.

Sintesi: Tutte le controversie nette quali sia pacifica la natura dei beni controversi e non richiedano accertamenti in ordine alla sussistenza ed estensione del diritto di uso civico appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 2909 c.c. in quanto pur affermando che la sentenza di questa corte n. 2157/1950 ha accertato con carattere di definitività il trasferimento della proprietà dei terreni de quibus in favore del suo dante Causa della società ricorrente, nel disconoscere la natura allodiale dei fondi medesimi ha violato il giudicato contenuto nella predetta decisione.Anche detto motivo è da disattendere.Questa corte ha più volte ribadito che la giurisdizione commissariale ha ad oggetto tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia stata contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari stessi (cfr. ex plurimis: Sez. Un. 15 ottobre 1999 n. 720; 30 giugno 1999 n. 375; 20 maggio 2003 n. 7894). Non riguarda, di converso, anche le azioni di rivendicazione proposte dai privati (o, iure privatorum, dalla P.A.) al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà e conseguire il possesso del bene (v. Sez. Un. 10 agosto 1999 n. 7407).Di questi consolidati principi ha fatto applicazione la decisione impugnata allorché ha affermato che l'eccezione di demanialità sollevata dal Comune di Villagrande nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 2157/1950 non era diretta al recupero dei suddetti terreni per consentire il pieno e pacifico esercizio del godimento degli usi civici da parte della collettività beneficiarla, ragione per la quale non si è dovuto procedere tra i titolari all'accertamento con efficacia di giudicato delle rispettive posizioni di diritto soggettivo.Quello di cui in realtà si è discusso, sotto tale profilo, è stato il problema dell'affrancabilità dei terreni e del conseguente diritto dell'enfiteuta al trasferimento della proprietà degli stessi; e non v'è dubbio che tale questione rientrava sicuramente nella giurisdizione dell'A.g.o.. Infatti, tutte le controversie nette quali sia pacifica la natura dei beni controversi e non richiedano accertamenti in ordine alla sussistenza ed estensione del diritto di uso civico appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: La determinazione del capitale di affranco degli usi civici è devoluta al giudice ordinario, trattandosi di un diritto di credito.

Estratto: «Per quanto riguarda l'ulteriore profilo di illegittimità costituito dalla determinazione del capitale di affranco, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, trattandosi di un diritto di credito (cfr.TAR Lazio, Latina, n. 5 del 12.01.2011; n. 1955 del 09.12.2010; Cd.S. sez. V, n. 4074 del 25.08.2008).»

Sintesi: Ove un privato agisca nei confronti della P.A. al fine di sentir accertare l’avvenuto acquisto della proprietà di un fondo ed il convenuto eccepisca l’inclusione del bene nel demanio soggetto ad uso civico, la relativa controversia, esigendo la soluzione in via principale e non meramente incidentale della questione della demanialità del bene medesimo, spetta alla cognizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell’art. 29 legge 1766/1927, in quanto attinente all’accertamento della titolarità di diritti reali e delle rispettive posizioni soggettive, rientrando poi la disamina dei fatti e delle prove, anche in ordine alla natura demaniale civica del terreno, nella competenza istituzionale del Commissario.

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell’art. 29 legge 1766/1927 la controversia nella quale i ricorrenti agiscano avverso la delibera comunale con cui sia stato reintegrato al demanio civico un terreno di cui essi asseriscano di essere proprietari iure hereditario.

Estratto: «4. E’ fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa comunale.Invero, sotto il profilo del petitum sostanziale, i ricorrenti agiscono dichiaratamente facendo valere un diritto soggettivo pieno (cfr. pag 14 dell’atto introduttivo del giudizio), affermando cioè di essere proprietari per successione ereditaria dei terreni di cui il Comune, con la delibera gravata, ha disposto la reintegrazione al pubblico demanio. Non rileva, per il riparto della giurisdizione, che i ricorrenti impugnino anche il provvedimento con il quale il Comune si è pronunciato sulla domanda di affrancazione dagli usi civici. La giurisprudenza è infatti ferma nel ritenere che, ove un privato agisca nei confronti dell’Amministrazione al fine di sentir accertare l’avvenuto acquisto della proprietà di un fondo ed il convenuto eccepisca l’inclusione del bene nel demanio soggetto ad uso civico, la relativa controversia, esigendo la soluzione in via principale e non meramente incidentale della questione della demanialità del bene medesimo, spetta alla cognizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 1766 del 1927, in quanto attinente all’accertamento della titolarità di diritti reali e delle rispettive posizioni soggettive, rientrando poi la disamina dei fatti e delle prove, anche in ordine alla natura demaniale civica del terreno, nella competenza istituzionale del Commissario (cfr., tra molte, Cass. civ., sez. un., 27 marzo 2009 n. 7429; Id., 3 dicembre 2008 n. 28654).Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del Commissario regionale per gli usi civici.»

Sintesi: La controversia che concerne la sussistenza dei presupposti necessari della legittimazione delle occupazioni di terre del demanio civico attiene ad una situazione del privato configurabile come interesse legittimo a fronte del potere autoritativo esercitato dall'Amministrazione, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «Per quanto concerne l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controinteressata sulla scorta della circostanza che l’avversato provvedimento di affrancazione avrebbe fatto insorgere in capo alla stessa una posizione di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della cognizione della presente controversia all’A.G.O., la stessa è infondata e, pertanto, da respingere. Vero è, infatti, che il provvedimento di legittimazione delle occupazioni di terre del demanio civico comporta la trasformazione del demanio in allodio e, contestualmente, la nascita, in capo all'occupatore, di un diritto soggettivo perfetto di natura reale sul terreno che ne è oggetto (cfr. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 12 gennaio 2011 , n. 5), ma ciò comunque in esito ad un procedimento nel quale si esplica attività amministrativa autoritativa. E, comunque, in ossequio alla regola del petitum sostanziale, la giurisdizione va individuata sulla scorta della posizione giuridica soggettiva fatta valere da parte ricorrente, e cioè del soggetto che in tal modo lamenta il mancato accertamento in suo favore della natura allodiale delle particelle di terreno di che trattasi, posizione che ha pacificamente consistenza di interesse legittimo. In altri termini, concernendo la controversia in esame la sussistenza dei presupposti necessari della legittimazione, essa attiene ad una situazione del privato configurabile come interesse legittimo a fronte del potere autoritativo esercitato dall'Amministrazione, con conseguente giurisdizione dell’adito giudice amministrativo (cfr. Cassazione civile , sez. un., 29 aprile 2008 , n. 10814).»

Sintesi: L'ordinanza (ovvero provvedimento recante altra denominazione) con cui il Commissario per la liquidazione degli usi civici rigetta la domanda di legittimazione della occupazione di terre del demanio civico, escludendo la sussistenza dei presupposti necessari della legittimazione stessa, attiene ad una situazione non configurabile come diritto soggettivo, con la conseguenza che l'impugnazione avverso di essa non può essere proposta nella forma del reclamo davanti alla sezione speciale della Corte d'Appello per gli usi civici, bensì dinanzi al giudice amministrativo, dal quale sono sindacabili gli atti finali del procedimento di legittimazione.

Estratto: «Ritenuto che:- con il ricorso viene impugnata la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia n. 36276 R.C. del 15 settembre 2010 con cui è stata rigettata l’opposizione che l’odierno ricorrente ha proposto avverso la relazione di verifica demaniale relativa ad un terreno sito in c. da XIV salme in territorio di Campofelice di Roccella;- il ricorso non risulta essere stato notificato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, Amministrazione cui va imputata l’emanazione dell’impugnato provvedimento (recte: sentenza);- nel caso di specie la controversia correttamente è stata incardinata dinanzi al g.a., e ciò conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 10814/2008; 11267/1992) secondo la quale l'ordinanza (ovvero provvedimento recante altra denominazione) con cui il Commissario per la liquidazione degli usi civici rigetta la domanda di legittimazione della occupazione di terre del demanio civico, escludendo la sussistenza dei presupposti necessari della legittimazione stessa, attiene ad una situazione non configurabile come diritto soggettivo, con la conseguenza che l'impugnazione avverso di essa non può essere proposta nella forma del reclamo davanti alla sezione speciale della Corte d'Appello per gli usi civici, bensì dinanzi al giudice amministrativo, dal quale sono sindacabili gli atti finali del procedimento di legittimazione;- che nella vicenda per cui è causa il ricorrente aveva chiesto la declaratoria della «sussistenza dei presupposti di legge per la legittimazione» in capo allo stesso di specifici immobili;- che, pertanto, la notificazione effettuata soltanto nei confronti del Comune di Campofelice di Roccella è insufficiente ad instaurare il contraddittorio, considerato, peraltro, che detto Ente è estraneo (quantomeno in via diretta) alla vicenda procedimentale per cui è causa;Ritenuto, per quanto sopra, che la suddetta omessa notificazione comporta la necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso in epigrafe;»

Sintesi: Sussiste il difetto assoluto di giurisdizione laddove il Commissario liquidatore degli usi civici intenda effettuare un censimento generale degli usi civici esistenti in un dato territorio comunale: in mancanza di una specifica, attuale e concreta controversia tra soggetti determinati in ordine alla qualitas soli, infatti, tale attività è infatti prettamente amministrativa e di competenza regionale.

Sintesi: La giurisdizione del Commissario liquidatore degli usi civici può sopravvenire laddove gli interventori in giudizio sostengano il carattere allodiale dei fondi di rispettiva loro proprietà ed introducano questioni dotate di caratteri di specificità, attualità, concretezza e determinatezza.

Estratto: «Anche relativamente a ulteriori procedimenti, pure promossi di ufficio previa dichiarazione di estinzione di quelli precedenti, per accertare quali fondi in singoli comuni fossero soggetti a usi civici, questa Corte, con varie ordinanze del 27 marzo 2009, ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo che quella sorta di "censimento generale, con riferimento a un intero territorio comunale, delle terre soggette a usi civici", cui si intendeva dare luogo, consistesse in una attività "prettamente amministrativa" di competenza regionale, in mancanza di "una specifica, attuale e concreta controversia tra soggetti determinati in ordine alla gualitas soli".Il procedimento qui in considerazione è appunto uno di quelli di cui ora si è detto. Se ne differenzia, però, in quanto gli interventori vi hanno introdotto, sostenendo il carattere allodiale dei fondi di rispettiva loro proprietà, questioni dotate di quei caratteri di specificità, attualità, concretezza e determinatezza, che inizialmente mancavano. La giurisdizione del Commissario, che in origine difettava, è dunque sopravvenuta, limitatamente alla più particolare materia del contendere così inserita nel giudizio.»

Sintesi: Sussiste il difetto di giurisdizione del G.A. sulla controversia relativa alla titolarità dei diritti di uso civico.

Estratto: «La controversia in oggetto, al di là degli aspetti formali del potere esercitato, involge la questione di sostanza in punto a chi spettano i diritti di uso civico, vicenda che la Regione ha deciso con la “reintegra… in favore della collettività di Abbateggio”, superando ogni problema di demanialità che, in assenza di rivendica soggettiva privata, è del tutto pacifica. IL Commissario agli usi civici, pertanto, non si limita unicamente ad accertare la “demanialità” del bene, ma è chiamato a sciogliere le situazioni di “promiscuità”, che, nella specie, concernono la estensione dei diritti di uso civico da parte del Comune di Abbateggio.Le eccezioni di parti avverse sono, pertanto, fondate perché l’antecedente logico-giuridico della causa è nella “qualitas soli”, da intendere non solo se di natura demaniale o meno, bensì anche nello stabilire la loro appartenenza tra due collettività comunali.In sintesi, nella fattispecie viene direttamente sottesa la situazione proprietaria (a chi deve essere attribuito l’uso civico dei terreni contesi) e, come già statuito in altra recente decisione di questo Tribunale (n.564/2009), sussiste il difetto di giurisdizione del G.A..»

Sintesi: In materia di riparto delle competenze giurisdizionali in tema di usi civici, nella fase anteriore alla concessione della legittimazione, sia l'occupante abusivo, sia colui che si opponga all'emanazione di tale provvedimento, eccependo che da esso derivi la lesione di un proprio diritto sul bene, sono titolari soltanto di interessi legittimi, essendo la legittimazione espressione del potere discrezionale dell'Amministrazione pubblica.

Sintesi: In materia di riparto delle competenze giurisdizionali in tema di usi civici, con l’approvazione della concessione di legittimazione e della conseguente trasformazione in allodio del bene gravato dall'uso civico l’occupante acquista su di esso un diritto soggettivo, di natura reale, la cui tutela è devoluta all'Autorità giudiziaria ordinaria, laddove il privato, il quale denunzi che l'atto amministrativo di concessione abbia leso la propria situazione soggettiva, resta portatore di un interesse legittimo, azionabile dinanzi al giudice amministrativo.

Sintesi: In materia di riparto delle competenze giurisdizionali in tema di usi civici, le questioni che incidentalmente insorgano sui presupposti necessari della legittimazione, quali la demanialità civica del terreno e l'abusività dell'occupazione, sono devolute alla speciale competenza giurisdizionale del Commissario.

Sintesi: In materia di riparto delle competenze giurisdizionali in tema di usi civici, se nessuno dei presupposti della legittimazione sia oggetto di contestazione, ciò che renderebbe necessario l’accertamento giurisdizionale del Commissario sulla loro esistenza, ogni determinazione concernente le altre condizioni richieste per la legittimazione, compresa la misura del canone, rientra nella valutazione autonoma dell'autorità pubblica, come sindacabile, se affetta da vizi, dal giudice amministrativo.

Estratto: «2.- Importa preliminarmente ribadire la sussistenza, nella materia in esame, della giurisdizione del giudice amministrativo.Invero, il riparto delle competenze giurisdizionali in tema di usi civici va, conformemente all’orientamento ricevuto, scandito nel complessivo senso: a) che nella fase anteriore alla concessione della legittimazione, sia l'occupante abusivo, sia colui che si opponga all'emanazione di tale provvedimento (eccependo che da esso derivi la lesione di un proprio diritto sul bene) sono titolari soltanto di interessi legittimi, essendo la legittimazione espressione del potere discrezionale dell'Amministrazione pubblica; b) che con l’approvazione della concessione di legittimazione (e della conseguente trasformazione in allodio del bene gravato dall'uso civico) l’occupante acquista su di esso un diritto soggettivo, di natura reale, la cui tutela è devoluta all'Autorità giudiziaria ordinaria, laddove il privato (il quale denunzi che l'atto amministrativo di concessione abbia leso la propria situazione soggettiva) resta portatore di un interesse legittimo, azionabile dinanzi al giudice amministrativo; c) che in ordine alle questioni che incidentalmente insorgano sui presupposti necessari della legittimazione (demanialità civica del terreno e abusività dell'occupazione) sussiste, invece, la speciale competenza giurisdizionale del Commissario; d) che, pertanto, se nessuno dei presupposti della legittimazione sia oggetto di contestazione (ciò che renderebbe necessario l’accertamento giurisdizionale del Commissario sulla loro esistenza), ogni determinazione concernente le altre condizioni richieste per la legittimazione (compresa la misura del canone), rientra nella valutazione autonoma dell'autorità pubblica, come sindacabile, se affetta da vizi, dal giudice amministrativo (in terminis, cfr. da ultimo Cass., sez. un., 08 agosto 1995, n. 8673, nonché T.A.R. Salerno, sez. I, 6 luglio 2005, n. 1114 e Id., 16 marzo 2004, n. 186).Rientrando la controversia che ne occupa nella fattispecie sub b), non sussistono perplessità in ordine alla giurisdizione dell’intestato Tribunale.»
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.