Concetto di nuova costruzione in edilizia

OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> NUOVA COSTRUZIONE

La nozione di costruzione, ai fini edilizi, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante il materiale con cui sia realizzata l'opera, ove si sia in presenza di un’evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale.

La nozione di costruzione, per cui si richiede il rilascio del permesso di costruire, si identifica con qualsiasi trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, intesa come modifica dello stato dei luoghi caratterizzata da stabilità, a prescindere dai materiali usati, quando si tratti di soddisfare esigenze oggettivamente non precarie del sogg... _OMISSIS_ ...rasformazione ponga in essere.

In materia di interventi edilizi sono legittimamente considerati esorbitanti rispetto alla semplice ristrutturazione quelli che modifichino il volume.

Rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies, anche ai fini dell'applicabilità del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente.

In base alla normativa statale di principio contenuta nell'art. 3 del t.u. edilizia, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente - intesa quest'ultima come la conformazione ... _OMISSIS_ ...a della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale - configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.

Ai fini del rilascio del permesso di costruire, costituisce nuova costruzione l'opera che attui una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, preordinata a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa sia realizzata con opere murarie, in metallo, in laminati di plastica, in legno o qualsiasi altro materiale

La chiusura anche parziale di un portico determina la creazione di nuova volumetria, dunque configura anch’essa, pure in virtù del conseguente mutamento della sagoma del fabbricato, nuova costruzione.

L'intervento che si concretizza nella realizzazione di un edificio del tutto diverso dal presistente anche per dimensioni, volumetria oltre che per c... _OMISSIS_ ...ovandosi ad insistere su un area di sedime di fatto quasi completamente diversa dalla precedente, si configura quali intervento di nuova costruzione.

L’art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001 include espressamente tra gli “interventi di nuova costruzione” non solo quelli che comportano la costruzione di manufatti edilizi fuori terra, ma anche quelli che comportano la costruzione di manufatti edilizi interrati.

La collocazione in uno spazio fluviale di una imbarcazione va qualificata come realizzazione di una nuova costruzione, per la cui legittimità è necessario il previo rilascio del permesso di costruire, rilevando che anche i fondali subacquei costituiscono suolo, e che pertanto le strutture su di esso stabilmente installate sono per ciò stesso "strutturalmente" assoggettabili al regime di cui agli artt. 3, 10 e 35, del testo unico sull'edilizia.

La costruzione che emerge ex novo a live... _OMISSIS_ ...rra non può farsi rientrare fra le opere di ristrutturazione e manutenzione.

Anche in seguito alle modifiche normative all'art. 3 primo comma lett. d), del DPR n. 380 del 2001 introdotte dall'art. 30, comma 1, del D.L. n. 69 del 2013, c.d."Decreto del Fare", che ha eliminato il requisito del rispetto della sagoma dell’edificio preesistente, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la volumetria o la sagoma dell'edificio preesistente, intesa quest'ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, è da qualificarsi come un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.

La trasformazione di un locale sottotetto in una mansarda realizza un aumento di volumetria abitativa, rispetto a quella assentita con il permesso di costruire, che impone di considerare l’intervento edilizio come nuova costruzione.
... _OMISSIS_ ...ncetto di “nuova costruzione” ai sensi del T.U. Edilizia, rilevante al fine di potersi ritenere avverata una “trasformazione del territorio”, è pacificamente ravvisabile non solo in caso di interventi ricadenti su aree libere, ma anche qualora essi si presentino in aggiunta a strutture preesistenti, pur legittimamente edificate,

Al fine di comprendere se un manufatto, in relazione a consistenza, caratteristiche costruttive e funzione, costituisce o meno un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo, non è dirimente la circostanza che esso sia ancorato al suolo.

Qualunque intervento edilizio, idoneo a comportare una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, costituisce "nuova costruzione" come tale sottoposta alla disciplina, in tema di distanze, vigente al momento della realizzazione dell'opera.

Costituisce nuova costruzione necessitante del per... _OMISSIS_ ...ire ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/01 l’edificazione di qualsiasi manufatto che comporti una trasformazione del territorio, sia che ricada su un’area libera che laddove la costruzione si aggiunga a una struttura preesistente.

Le opere che introducono nuovi volumi con autonoma funzionalità sono annoverabili nella nozione di nuova costruzione che richiedono il preventivo rilascio del permesso di costruire ex art. dell’art. 10 del D.p.R. n. 380/01 in relazione all’art. 3 del medesimo D.p.R.

Al fine di identificare la sottoposizione di un’opera al preventivo ottenimento del permesso di costruire, assume rilevanza non tanto l’astratto genus o la tipologia di intervento edilizio, bensì l’effettivo impatto che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del p... _OMISSIS_ ...dei necessari titoli abilitativi) quando abbia l'effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie.

Il mancato stabile ancoraggio al suolo di un manufatto che poggia su supporti a loro volta rimovibili non esclude l’applicabilità dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, atteso che la cd. “precarietà strutturale” non impedisce la qualificazione dell’intervento come “nuova costruzione”.

I pergolati che per caratteristiche strutturali, dimensioni e funzione risultano destinati ad una utilizzazione prolungata nel tempo nonché idonei a trasformare il territorio sono qualificabili come nuova costruzione.

Costituisce una trasformazione del suolo inedificato la posa di brecciolino sull’area, in quanto attività preordinata ad uno specifico uso comportante la modifica del territorio e finalizzata una sua trasformazione funzionale.

Ai sensi del... _OMISSIS_ ... del d.P.R. n. 380 del 2001, sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione che, in base alle definizioni dettate dall’art. 3, co. 1, lett. e), del medesimo d.P.R. n. 380, sono quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nella manutenzione ordinaria o straordinaria, nel restauro e risanamento conservativo, ovvero nella ristrutturazione edilizia, tra i quali rientrano le opere di trasformazione del territorio.

Un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti le caratteristiche dell’edificio preesistente si configura come una nuova costruzione.

L'attività di ricostruzione di ruderi integra la caratteristiche della una nuova costruzione.

L’intervento di demolizione e ricostruzione che ricada in area vincolata ed ecceda il limite della sagoma dell’immobile non può qualificarsi alla stregua di intervento di ristrutturazione edilizi... _OMISSIS_ ...o alla categoria della nuova costruzione.

La modesta traslazione di una costruzione sul lotto di pertinenza non comporta necessariamente la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione.

Gli elementi formali di un edifici non sono quelli relativi alla sagoma in senso stretto ovvero alla volumetria rigidamente intesa, bensì quelli che determinano la cd. iconicità del manufatto intesa come quell'insieme di caratteristiche che ne configurano l’immagine caratteristica.

In base all’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, quale normativa statale di principio, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente – intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.
... _OMISSIS_ ...intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente (intesa quest'ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale) configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.

La realizzazione di un immobile totalmente diverso da quello preesistente, per tipologia costruttiva, dimensioni e destinazione d’uso è qualificabile come nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia.

Il concetto di “nuova costruzione”, rilevante al fine di potersi ritenere avverata una trasformazione del territorio, è pacificamente ravvisabile non solo in caso di interventi ricadenti su aree libere, ma anche qualora essi si presentino in aggiunta a strutture preesistenti, pur legittimamente edificate.

In base alla normativa statale di principio di cui al t.u. edilizia, un intervento d... _OMISSIS_ ... ricostruzione che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente - intesa quest'ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale - configura una fattispecie di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.

Nella nozione di nuova costruzione di cui all’art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, rientrano non solo l’edificazione di un manufatto su un’area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, anche in ragione dell’entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendono l’opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente.

Ai sensi dell'art. 3, lett. e.5) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per il rilascio della concessione edilizia, deve parlarsi di “nuova costruzione” in presenza di opere che comunque implichino una stab... _OMISSIS_ ... non irreversibile – trasformazione urbanistico edilizia del territorio preordinata a soddisfare esigenze non precarie del committente sotto il profilo funzionale e della destinazione dell’immobile.

La realizzazione o l'ampliamento di un piazzale per uso industriale, utilizzato come area di lavoro, configura una trasformazione del territorio, subordinata a permesso di costruire, rientrando l'opera tra gli interventi di nuova costruzione e conseguendo dalla sua realizzazione una trasformazione permanente del suolo in edificato.

La realizzazione di una nuova costruzione ricorre in presenza di opere che comunque implichino una stabile, ancorché non irreversibile, trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, preordinata a soddisfare esigenze non precarie del committente sotto il profilo funzionale e della destinazione dell’immobile.

Il concetto di nuova costruzione si riferisce ad interventi che attuano un... _OMISSIS_ ...e del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla minore o maggiore amovibilità delle opere.

Integra trasformazione urbanistica ogni intervento che alteri in maniera rilevante e duratura lo stato del territorio, a nulla rilevando l’eventuale precarietà strutturale (e l’amovibilità), ove ad essa non si accompagni un uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti e specifici.

L’ intervento consistente nel recupero di una porzione di sottotetto e nella sua trasformazione in mansarda nella misura in cui determina l'aumento di ...


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