Criteri di calcolo del risarcimento danni per occupazione illegittima da parte della P.A.

Sintesi: I danni, per il periodo in cui si protrae l'occupazione illegittima, in assenza di una specifica prova in ordine alla loro quantificazione, possono essere calcolati in via equitativa nella misura corrispondente all’interesse legale sul valore dei fondi, con aggiunta di interessi e rivalutazione a decorrere dal momento in cui è iniziata la consumazione dell’illecito, ossia da quando è scaduto il termine per l’occupazione legittima.

Estratto: «3. In conclusione, l’annullamento del provvedimento di esproprio comporta un duplice ordine di conseguenze.Da un lato i fondi occupati dall’Amministrazione restano in proprietà dei titolari originari poiché la realizzazione delle opere costituisce circostanza meramente fattuale che è inidonea a determinare la traslazione della loro proprietà, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha espunto dal nostro ordinamento l’istituto dell’occupazione appropriativa; dall’altro lato qualifica in termini di illecito permanente l’occupazione dei fondi su cui le opere sono state realizzate, a decorrere dal momento in cui è scaduto il termine per l’occupazione legittima, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni subiti dai proprietari per lo spossessamento sino alla restituzione dei fondi stessi o alla loro acquisizione ex art. 42 bis, d.p.r. 327/2001 o in virtù di un negozio traslativo (Cass. civ. II, 14 gennaio 2013 n. 705; C.d.S. IV, ord.za 29 agosto 2013 n. 4318).I danni, in assenza di una specifica prova in ordine alla loro quantificazione, possono essere calcolati in via equitativa nella misura corrispondente all’interesse legale sul valore dei fondi, con aggiunta di interessi e rivalutazione a decorrere dal momento in cui è iniziata la consumazione dell’illecito, ossia da quando è scaduto il termine per l’occupazione legittima, circostanza che nel caso di specie è avvenuta il 1° settembre 2008.»

Sintesi: Il danno subito per l’occupazione acquisitiva va liquidato tenendo conto non della rendita catastale quale è un mero valore fiscale impresso dall’Amministrazione agli immobili a meri fini tributari, bensì del valore di mercato (o venale) del bene ablato, da determinarsi attraverso la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell’immobile e delle sue eventuali potenzialità edificatorie, la verifica dei prezzi risultanti da atti di compravendita di immobili finitimi con analoghe caratteristiche ed il valore accertato dal Ministero delle Finanze rivalutato alla data dell’irreversibile trasformazione, mentre sulla somma così determinata andranno calcolate la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale.

Estratto: «5.1 Quando si accerta l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione e la rilevanza nel giudizio dei principi quali desumibili dal menzionato art.42-bis, l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’Ente al risarcimento pongono il problema dell’eventuale applicazione dell’art.5-bis del D.L. n.333 del 1992, convertito in Legge n.359 del 1992; al riguardo occorre precisare che, con riguardo al comma 7-bis di tale articolo come introdotto dall’art.3, comma 65, della Legge n.662 del 1996, la Corte Costituzionale di recente (24.10.2007, n.349) ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in quanto non prevederebbe un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della Pubblica Amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, dunque in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art.1 del Protocollo addizionale alla CEDU e con lo stesso art.117, primo comma, Cost. Quanto alla misura dell’indennizzo, nella giurisprudenza della Corte europea (29.3.2006, Scordino) è ormai costante l’affermazione secondo cui “una misura che costituisce interferenza nel diritto al rispetto dei beni deve trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e le esigenze imperative di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo”, non potendosi garantire in tutti i casi il diritto dell’espropriato al risarcimento integrale in quanto obiettivi legittimi di pubblica utilità possono giustificare un rimborso inferiore al valore commerciale effettivo. In ogni caso la liquidazione del danno per l’occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l’indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà come garantito dalla norma convenzionale. Il danno subito da parte ricorrente va dunque liquidato tenendo conto non della rendita catastale quale è un mero valore fiscale impresso dall’Amministrazione agli immobili a meri fini tributari, bensì del valore di mercato (o venale) del bene ablato, da determinarsi attraverso la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell’immobile e delle sue eventuali potenzialità edificatorie, la verifica dei prezzi risultanti da atti di compravendita di immobili finitimi con analoghe caratteristiche ed il valore accertato dal Ministero delle Finanze rivalutato alla data dell’irreversibile trasformazione, mentre sulla somma così determinata andranno calcolate la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale.»

Sintesi: Circa la quantificazione del danno conseguente all'occupazione abusiva sfociata nell'irreversibilità del bene occupato per effetto della trasformazione subita, è pacifico che al soggetto privato del bene deve essere riconosciuto un risarcimento corrispondente al valore venale del suolo, incrementato per l'eventuale rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Estratto: «Circa la quantificazione del danno conseguente alla occupazione abusiva sfociata nella irreversibilità del bene occupato per effetto della trasformazione subita, è pacifico, anche a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 148/99, che al soggetto privato del bene deve essere riconosciuto un risarcimento corrispondente al valore venale del suolo, incrementato per l'eventuale rivalutazione monetaria e gli interessi legali.»

Sintesi: In ipotesi di mancata conclusione del procedimento, qualora il proprietario non abbia chiesto la restituzione del terreno occupato, sussiste l’obbligo per l’Amministrazione resistente di risarcire il proprietario dei danni subiti. Per quanto concerne i criteri per la fissazione della somma da corrispondere, risulta necessario fare riferimento al valore locativo di mercato del bene occupato alla data di cessazione dell’occupazione legittima, di anno in anno rivalutato sino al deposito della sentenza, atteso che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione del danno avviene con la sentenza che condanna al suo risarcimento. Va risarcito anche il mancato guadagno determinato dai mancati frutti del terreno.

Estratto: «Precisato tale aspetto, va evidenziato che erano nella specie decorsi i termini per la conclusione dei lavori e per altro verso che parte ricorrente non vuole la restituzione dei terreni, adibiti a strada pubblica (che debbono allo stato ritenersi ancora di sua proprietà), ma esclusivamente il risarcimento dei danni subiti a seguito della illegittima trasformazione di tali fondi. Tale richiesta, inoltre, risulta proposta nel rispetto dei termini di prescrizione, in quanto - trattandosi, come già detto, di un illecito permanente - non è mai iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2947 del codice civile, in base alla legislazione all’epoca vigente (che oggi, come è noto, è stata superata dall’art. 30 del codice del processo amministrativo). Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.Quanto all’elemento oggettivo dell’illiceità della condotta dell’Amministrazione, lo stesso, come poc’anzi evidenziato, deve ritenersi insito nello stesso fatto materiale del protrarsi dello spossessamento e dei lavori in assenza di un valido titolo legittimante, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, viene certamente in rilievo la colpa della P.A, procedente, intesa come colpa dell’apparato, concretantesi, in punto di fatto, nella negligente gestione della procedura d’occupazione temporanea e d’urgenza, prorogata per un tempo eccedente quello massimo espressamente consentito dalla legge.Da tali considerazioni discende, non avendo parte ricorrente chiesto la restituzione dei beni in questione, l’obbligo per l’Amministrazione resistente di risarcire il proprietario dei danni subiti, oltre che di procedere secondo le forme di legge all’acquisizione in proprietà della strada.In applicazione dell’art. 34, n. 4 del codice del processo amministrativo, va, pertanto, disposto che il Comune debba proporre al ricorrente, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, una somma a titolo di risarcimento dei danni causati pari al valore dei terreni in questione con riferimento alla data di scadenza della occupazione legittima. In particolare, dovrà farsi riferimento alla mancata utilizzazione dell’immobile per il periodo d’illegittima occupazione e per quanto concerne i criteri per la fissazione della somma da corrispondere, risulta necessario fare riferimento al valore locativo di mercato del bene occupato alla data di cessazione dell’occupazione legittima, di anno in anno rivalutato sino al deposito della presente sentenza, atteso che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione del danno avviene con la sentenza che condanna al suo risarcimento.Inoltre, sulla somma progressivamente rivalutata (ovvero, “anno per anno” incrementata nominalmente in base agli indici ISTAT) andranno corrisposti anche gli interessi, decorrenti dalla data dell’illecito e fino alla liquidazione con la presente sentenza; interessi aventi natura compensativa del nocumento finanziario subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo (Cass. I, 31.3.2008, n. 8378; TAR Lazio II bis, 18.1.2008, 363, Cass. I, 5.5.2005, n. 9361).Infine, dal momento della notifica della sentenza e sino al saldo, saranno ancora dovuti interessi legali corrispettivi ex art. 1282 c.c., in quanto il debito risarcitorio da debito di valore si converte in debito di valuta (Cass. Sez. Un. 17.2.1995, n. 1712; Cass. 17.11.1998, n. 11571).Sulla somma spettante a titolo di risarcimento danni, costituente la sorte capitale di un debito di valore, vanno, altresì, corrisposti la rivalutazione monetaria, secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo, e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate fino alla data di deposito della sentenza e soltanto gli interessi legali da tale data fino a quella di effettivo soddisfo. Va risarcito dal Comune anche il mancato guadagno determinato dai mancati frutti del terreno.»

Sintesi: Per determinare il risarcimento del danno da illegittima espropriazione occorre fare riferimento non alla rendita catastale del bene illegittimamente appreso, ma all'esatto valore venale (valore di mercato) del bene medesimo attraverso la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell'immobile e delle sue eventuali potenzialità edificatorie, la verifica dei prezzi risultanti da atti di compravendita di immobili finitimi con analoghe caratteristiche; sulla somma così determinata andranno calcolate la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale.

Estratto: «Infine, quanto all’eccezione relativa al calcolo degli accessori sul capitale, che secondo la difesa dell’ASP andrebbero riconteggiati, va ritenuto quanto segue.Il risarcimento del danno così come richiesto da parte ricorrente va quantificato in misura pari al valore del terreno al momento della rinuncia abdicativa, ovvero al momento della proposizione della domanda con rinuncia implicita al diritto di proprietà in favore del risarcimento monetario; da tale momento andranno calcolati gli accessori di legge.A tale proposito, secondo la giurisprudenza “Per determinare il risarcimento del danno da illegittima espropriazione occorre fare riferimento non alla rendita catastale del bene illegittimamente appreso, ma all'esatto valore venale (valore di mercato) del bene medesimo al momento dell'intervenuta accessione invertita, attraverso la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell'immobile e delle sue eventuali potenzialità edificatorie, la verifica dei prezzi risultanti da atti di compravendita di immobili finitimi con analoghe caratteristiche; sulla somma così determinata andranno calcolate la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale” (Consiglio di Stato sez. IV, 9 gennaio 2013, n. 76).Va precisato che il risarcimento del danno non sfugge al criterio della domanda.Nella specifica fattispecie, parte ricorrente ha chiesto il risarcimento nei termini già accertati dal CTU nel giudizio civile, che nel merito non sono contestati. Pertanto, entro detti limiti il danno andrà risarcito, senza che trovino applicazione le maggiorazioni di cui all’art. 42 bis del DPR 327/01, che parte ricorrente non ha domandato.L’Amministrazione intimata provvederà pertanto ex art. 34 lett. “c” del c.p.a. a quantificare l’esatto importo dovuto per l’area nel terreno dei ricorrenti, applicando i valori riconosciuti dal CTU nel giudizio civile, con detrazione però del valore dell’area corrispondente alle previsioni della strada di piano e non avente natura edificabile, considerando per tale caso una valore del suolo di tipo agricolo; calcolerà su tale somma gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra indicati.»

Sintesi: Il danno subito per l’occupazione acquisitiva va liquidato tenendo conto non della rendita catastale quale è un mero valore fiscale impresso dall’Amministrazione agli immobili a meri fini tributari, bensì del valore di mercato (o venale) del bene ablato, da determinarsi attraverso la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell’immobile e delle sue eventuali potenzialità edificatorie, la verifica dei prezzi risultanti da atti di compravendita di immobili finitimi con analoghe caratteristiche ed il valore accertato dal Ministero delle Finanze rivalutato alla data dell’irreversibile trasformazione, mentre sulla somma così determinata andranno calcolate la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale.

Estratto: «5.1 Quando si accerta l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione e la rilevanza nel giudizio dei principi quali desumibili dal menzionato art.42-bis, l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’Ente al risarcimento pongono il problema dell’eventuale applicazione dell’art.5-bis del D.L. n.333 del 1992, convertito in Legge n.359 del 1992; al riguardo occorre precisare che, con riguardo al comma 7-bis di tale articolo come introdotto dall’art.3, comma 65, della Legge n.662 del 1996, la Corte Costituzionale di recente (24.10.2007, n.349) ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in quanto non prevederebbe un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della Pubblica Amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, dunque in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art.1 del Protocollo addizionale alla CEDU e con lo stesso art.117, primo comma, Cost. Quanto alla misura dell’indennizzo, nella giurisprudenza della Corte europea (29.3.2006, Scordino) è ormai costante l’affermazione secondo cui “una misura che costituisce interferenza nel diritto al rispetto dei beni deve trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e le esigenze imperative di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo”, non potendosi garantire in tutti i casi il diritto dell’espropriato al risarcimento integrale in quanto obiettivi legittimi di pubblica utilità possono giustificare un rimborso inferiore al valore commerciale effettivo. In ogni caso la liquidazione del danno per l’occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l’indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà come garantito dalla norma convenzionale. Il danno subito da parte ricorrente va dunque liquidato tenendo conto non della rendita catastale quale è un mero valore fiscale impresso dall’Amministrazione agli immobili a meri fini tributari, bensì del valore di mercato (o venale) del bene ablato, da determinarsi attraverso la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell’immobile e delle sue eventuali potenzialità edificatorie, la verifica dei prezzi risultanti da atti di compravendita di immobili finitimi con analoghe caratteristiche ed il valore accertato dal Ministero delle Finanze rivalutato alla data dell’irreversibile trasformazione, mentre sulla somma così determinata andranno calcolate la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale.»

Sintesi: A seguito della sentenza della C. Cost. 24 ottobre 2007 n. 349 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5 bis comma 7 bis L. n. 359 del 1992, che consentiva la ridotta liquidazione del risarcimento per trasformazione irreversibile dei luoghi e occupazione di essi, lo stesso deve essere fissato nel valore venale dei beni alla data della cessazione della occupazione legittima, in cui si è consumato l'illecito, da rivalutare all'attualità per la natura di valore della obbligazione di risarcimento del danno.

Estratto: «Il ricorso chiede alla Cassazione di stabilire che il risarcimento del danno deve liquidarsi invece che nel valore dimediato applicato dalla sentenza di merito, in quello venale dei terreni occupati alla data della cessazione della occupazione legittima, al 15 gennaio 1991 per M. e M.A. e al 13 novembre 1991, per la Mo. e G., M. e Ma.Al..2. Il ricorso è fondato e deve accogliersi, perché la sentenza della C. Cost. 24 ottobre 2007 n. 349 ha dichiarato illegittima la norma che si afferma violata, la quale consentiva la ridotta liquidazione del risarcimento per trasformazione irreversibile dei luoghi e occupazione di essi, dovendosi lo stesso fissare nel valore venale dei beni alla data della cessazione della occupazione legittima, in cui si è consumato l'illecito, da rivalutare all'attualità per la natura di valore della obbligazione di risarcimento del danno.»

Sintesi: Il danno subito per l’occupazione acquisitiva va liquidato tenendo conto non della rendita catastale quale è un mero valore fiscale impresso dall’Amministrazione agli immobili a meri fini tributari, bensì del valore di mercato (o venale) del bene ablato, da determinarsi attraverso la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell’immobile e delle sue eventuali potenzialità edificatorie, la verifica dei prezzi risultanti da atti di compravendita di immobili finitimi con analoghe caratteristiche ed il valore accertato dal Ministero delle Finanze rivalutato alla data dell’irreversibile trasformazione, mentre sulla somma così determinata andranno calcolate la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale.

Estratto: «5.1 Quando si accerta l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione e la rilevanza nel giudizio dei principi quali desumibili dal menzionato art.42-bis, l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’Ente al risarcimento pongono il problema dell’eventuale applicazione dell’art.5-bis del D.L. n.333 del 1992, convertito in Legge n.359 del 1992; al riguardo occorre precisare che, con riguardo al comma 7-bis di tale articolo come introdotto dall’art.3, comma 65, della Legge n.662 del 1996, la Corte Costituzionale di recente (24.10.2007, n.349) ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in quanto non prevederebbe un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della Pubblica Amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, dunque in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art.1 del Protocollo addizionale alla CEDU e con lo stesso art.117, primo comma, Cost. Quanto alla misura dell’indennizzo, nella giurisprudenza della Corte europea (29.3.2006, Scordino) è ormai costante l’affermazione secondo cui “una misura che costituisce interferenza nel diritto al rispetto dei beni deve trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e le esigenze imperative di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo”, non potendosi garantire in tutti i casi il diritto dell’espropriato al risarcimento integrale in quanto obiettivi legittimi di pubblica utilità possono giustificare un rimborso inferiore al valore commerciale effettivo. In ogni caso la liquidazione del danno per l’occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l’indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà come garantito dalla norma convenzionale. Il danno subito da parte ricorrente va dunque liquidato tenendo conto non della rendita catastale quale è un mero valore fiscale impresso dall’Amministrazione agli immobili a meri fini tributari, bensì del valore di mercato (o venale) del bene ablato, da determinarsi attraverso la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell’immobile e delle sue eventuali potenzialità edificatorie, la verifica dei prezzi risultanti da atti di compravendita di immobili finitimi con analoghe caratteristiche ed il valore accertato dal Ministero delle Finanze rivalutato alla data dell’irreversibile trasformazione, mentre sulla somma così determinata andranno calcolate la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale.»

Sintesi: In ipotesi d'irreversibile trasformazione va disposta la restituzione del bene illegittimamente occupato; la domanda di risarcimento del danno va esaminata limitatamente al danno da mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione, posto che il danno da perdita della proprietà è evitato “in forma specifica” dalla disposta restituzione.

Estratto: «Come già esposto in narrativa, la domanda caducatoria proposta dal sig. Floris ha trovato accoglimento con la sentenza non definitiva n. 217 del 5 marzo 2012, che ha disposto l’annullamento della delibera di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera e del conseguente decreto di occupazione d’urgenza, con conseguente automatica caducazione del decreto espropriativo successivamente adottato dall’amministrazione regionale, e consequenziale pronuncia d’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda per il suo annullamento di cui al ricorso n. 1235/2004.Il Collegio deve quindi ora precisare quali effetti scaturiscono dall’anzidetta decisione sul piano risarcitorio.Orbene, sulla materia per cui è causa, con sentenza n. 874 del 24 ottobre 2012, intervenuta nelle more del presente giudizio, e dalle cui conclusioni non si ravvisano oggi motivi per discostarsi, il Tribunale, su analogo presupposto della vicenda che qui occupa (occupazione e trasformazione di terreni sine titulo per avvenuto annullamento di tutti gli atti della relativa procedura ablatoria) ha precisato:1) che l’occupazione e la trasformazione dei fondi si sostanziano in un’attività illecita, insuscettibile di produrre effetti acquisitivi della proprietà e, viceversa, fonte dell’obbligo per la pubblica amministrazione di restituire il bene e risarcire il proprietario interessato per il danno sofferto. Sul punto si è fatto riferimento alla condivisibile evoluzione giurisprudenziale - partita da numerose pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo prima e dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007 poi - secondo cui non assume concreto rilievo, in punto di mezzi tutela assicurati al proprietario danneggiato, la tradizionale distinzione tra occupazione espropriativa ed occupazione usurpativa, posto che in entrambi i casi il comportamento dell’Amministrazione assume i caratteri dell’illecito civile, con tutto ciò che ne consegue (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844). Tale concetto è stato recentemente sviluppato dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 23 agosto 2012, n. 14609), secondo cui “l’occupazione “sine titulo” del fondo….non può comportare, soprattutto in assenza di una scelta abdicativa del proprietario…la perdita della proprietà del fondo da parte del soggetto che subisce l’occupazione, con la conseguenza che l’assenza dell’indefettibile presupposto del riconoscimento, da parte degli organi competenti, della pubblica utilità dell’opera comporta che il privato, durante l’illegittima occupazione, possa fruire dei rimedi reipersecutori a tutela della non perduta proprietà”.Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha poi espressamente escluso che la domanda restitutoria possa trovare ostacolo negli artt. 2933, comma 2, e 2058, comma 2, del codice civile, in quanto: - l’art. 2933, comma 2, oltre che riferibile alle sole violazioni di “obblighi di non fare” (cioè alle cd. “manipolazioni del bene”) e non anche alle illecite occupazioni, é norma comunque eccezionale e come tale da interpretare in modo rigorosamente restrittivo, con esclusivo riferimento a beni realmente insostituibili e di eccezionale importanza per l’economia nazionale, con relativa prova a carico dell’Amministrazione resistente; - l’art. 2058, comma 2, quale disposizione che si ascrive alla disciplina del risarcimento del danno, non risulta applicabile alla tutela restitutoria dei diritti reali, che trova la propria speciale (ed autonoma) regolamentazione negli artt. 948 - 951 del codice civile.2) che l’unico potenziale ostacolo al pieno esplicarsi della tutela restitutoria è costituito dall’esercizio, da parte dell’Amministrazione interessata, dello speciale “potere sanante” previsto dall’art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2011, n. 2001 (introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11), applicabile anche “a fatti anteriori” alla sua entrata in vigore in virtù dell’espressa previsione contenuta al comma 8 (cfr., al riguardo, Consiglio di Stato n. 5844/2011). Il Comune di Nuoro, peraltro, non ha finora ritenuto di esercitare il potere previsto dalla nuova norma dinanzi richiamata;3) che l’occupazione dei terreni per cui è causa da parte dell’Amministrazione comunale non trova dunque in tali casi alcun fondamento giuridico, e ciò comporta la restituzione dell’area illegittimamente occupata, previa rimessione in ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese della stessa Amministrazione resistente.4) che come detto resta, comunque, impregiudicato il potere di quest’ultima di avviare il procedimento di cui all’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, finalizzato all’adozione di un provvedimento motivato di acquisizione dei terreni occupati e trasformati alla mano pubblica; in questa ipotesi l’Amministrazione dovrà riconoscere ai ricorrenti, oltre al danno da mancato possesso del bene, anche il danno da perdita definitiva della proprietà.5) che la domanda di risarcimento del danno va esaminata limitatamente al danno da mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione, posto che il danno da perdita della proprietà è evitato “in forma specifica” dalla disposta restituzione nei termini sopra descritti.»

Sintesi: Il risarcimento del danno deve coincidere col valore venale del bene, sia esso edificabile o meno.

Estratto: «C)Analoga considerazione va resa in riferimento al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, posto che il criterio equitativo usato dal Tribunale ha condotto ad una liquidazione assai inferiore a quella oggi dovuta sulla base delle note sentenze della Corte Costituzionale, sicché il risarcimento dovrebbe coincidere col valore venale del bene, sia esso edificabile o meno. In questo senso, il consulente d'ufficio ha giustamente considerato, in ogni caso, che, pur essendo il fondo di natura strettamente agricola, esso è caratterizzato da una diminuita capacità edificatoria, per effetto della costruzione dell'elettrodotto, capacità comunque ridotta e connessa alle esigenze dell'agricoltura. Va a questo punto evidenziato che il CTU ha oggettivamente accertato il valore di mercato del fondo, confrontandolo con quello dei terreni limitrofi, anche in riferimento alle opere agricole ivi edificate, al fine di stabilire le potenzialità del fondo stesso prima dell'asservimento. Del resto, parte appellante non ha, in concreto, proposto alcuna prova contraria relativamente all'accertamento del valore venale del bene.»

Sintesi: In sede di risarcimento del danno l’amministrazione dovrà determinare l’esatto valore venale (valore di mercato) del bene attraverso la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell’immobile e delle sue eventuali potenzialità edificatorie, la verifica dei prezzi risultanti da atti di compravendita di immobili finitimi con analoghe caratteristiche. Sulla somma così determinata andranno calcolate la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale.

Estratto: «La determinazione del risarcimento del danno derivante al privato dalla estinzione del proprio diritto di proprietà, una volta ancorata – come la sentenza appellata correttamente afferma – al “valore venale” del bene, comporta che tale misura deve corrispondere al “valore di mercato” del bene stesso, in ragione delle sue caratteristiche intrinseche e della sua possibile destinazione (in particolare, in ragione della sua eventuale potenzialità edificatoria).Ed infatti, è noto che già l’art. 39 dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359 determinava l’indennità di espropriazione nel “giusto prezzo che . . . avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compravendita”(e cioè nel valore “di mercato” del bene medesimo); ed è in relazione all’espressione utilizzata da tale norma che si è definita la sintetica dizione di “valore venale”, quale parametro di determinazione dell’indennità secondo la legge fondamentale sull’espropriazione (in tal senso, Cass.civ., Sez. Un., 8 luglio 1985 n. 4091).Anche la sentenza della Corte Costituzionale 24 ottobre 2007 n. 348 (sulla scorta della ivi ampiamente richiamata decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo, 29 marzo 2006, Scordino), espressamente afferma che “il punto di riferimento per determinare l’indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato”.Inoltre, ed in ciò accogliendo la doglianza degli appellanti, appare del tutto evidente come una determinazione del valore del bene derivante dalla rendita catastale vigente al momento della perdita del diritto di proprietà non corrisponde al “valore venale” del bene medesimo, nei sensi innanzi precisati.Ed infatti, detta rendita catastale costituisce (fin dall’art. 23 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652), un mero valore fiscale, impresso dall’amministrazione agli immobili a meri fini tributari, e che viene utilizzato per determinare il valore di un immobile ai fini dell’imposizione diretta, dell’IMU, nonché il valore catastale ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale.Pertanto, in accoglimento dell’appello proposto, la sentenza impugnata deve essere riformata, nella parte in cui indica all’amministrazione, quale criterio per la determinazione del risarcimento del danno ex art. 35 d. lgs. n. 80/1998, di fare riferimento alla rendita catastale vigente per il bene oggetto di accessione invertita nel 1997.Pertanto, l’amministrazione dovrà determinare l’esatto valore venale (valore di mercato) del bene nel 1997, attraverso la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell’immobile e delle sue eventuali potenzialità edificatorie, la verifica dei prezzi risultanti da atti di compravendita di immobili finitimi con analoghe caratteristiche nel biennio 1995 -1997, tenendo anche conto del “valore accertato dal Ministero delle Finanze nel 1968”, rivalutato al 1997, così come indicato dagli appellanti (pag. 10 app.).Sulla somma così determinata andranno calcolate la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, secondo i criteri indicati dalla sentenza appellata.»

Sintesi: Alla luce dalla sentenza della Corte Cost. 349 del 2007, il risarcimento da occupazione appropriativa va determinato esclusivamente alla stregua del valore del mercato del bene alla data d'irreversibile trasformazione delle aree, non mediante il criterio legale espressamente censurato d'illegittimità costituzionale.

Estratto: «In ordine logico deve essere affrontato prioritariamente il primo motivo del ricorso incidentale in quanto relativo alla contestazione del criterio di determinazione del risarcimento da occupazione appropriativa, dal momento che, alla luce dalla sentenza della Corte Cost. 349 del 2007, tale risarcimento va determinato esclusivamente alla stregua del valore del mercato del bene e non mediante il criterio legale espressamente censurato d'illegittimità costituzionale ed applicato nella sentenza impugnata. Il giudice delle leggi con la sentenza sopra citata ha infatti affermato che:"E' costituzionalmente illegittimo il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 7- bis, convertito, con modificazioni, in L. 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65. (...). Nella giurisprudenza della Corte europea è ormai costante l'affermazione secondo la quale il risarcimento del danno deve essere integrale e comprensivo di rivalutazione monetaria a far tempo dal provvedimento illegittimo e la liquidazione del danno per l'occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l'indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà, così come è garantito dalla norma convenzionale, la norma censurata, la quale dispone che "In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato", non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, si pone in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, il quale non è in contrasto con le conferenti norme della Costituzione italiana, e per ciò stesso viola l'art. 111 Cost., comma 1".Al riguardo, deve precisarsi, come ribadito, anche di recente, dalla giurisprudenza consolidata di questa sezione, in particolare con la sentenza n. 22409 del 2008, riguardante una fattispecie sostanzialmente identica a quella dedotta nel presente giudizio, che:"In tema di indennità di espropriazione, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 348 del 2007) del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359, e della successiva disciplina della materia da parte della L. 24 dicembre 2007, n. 244, all'applicazione del criterio del valore venale del bene nei rapporti non esauriti per essere ancora in corso la controversia sulla misura dell'indennità, deve ricorrersi anche se il ricorso avverso la sentenza determinativa dell'indennità non abbia sollevato questione sulla legge applicabile, ma si sia limitato a contestare la quantificazione in concreto dell'indennità (nella specie con riferimento all'ulteriore decurtazione del 40%), non essendo concepibile, in ordine all'individuazione del criterio legale di stima, la formazione di un giudicato autonomo, né l'acquiescenza allo stesso, dato che il bene della vita alla cui attribuzione tende l'opponente alla stima è l'indennità, liquidata nella misura di legge, non già l'indicato criterio legale, così che l'impugnazione del credito indennitario rimette in discussione proprio il criterio legale utilizzato dalla sentenza determinativa dell'indennità, ed il relativo capo, fondandosi sulla premessa dell'applicabilità dell'art. 5 bis cit., non è suscettibile, venuta meno tale premessa, di conservare la natura e gli effetti di un'autonoma statuizione, nonché, nella più recente Cass. 10379 del 2012 "In tema di indennità di espropriazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, comma 7 bis, nella parte in cui prescriveva un criterio riduttivo rispetto a quello del valore venale del bene ablato, non è più possibile applicare il predetto criterio riduttivo, a meno che il rapporto non sia esaurito in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verifica te preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità, atteso quanto previsto dall'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 81, art. 30, comma 3. Ne consegue che deve ricorrersi al criterio del valore venale anche se l'impugnazione avverso la sentenza determinativa dell'indennità non abbia sollevato questione sulla legge applicabile, ma abbia contestato la quantificazione in concreto dell'importo liquidato, posto che in ordine all'individuazione del criterio legale di stima non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo, né l'acquiescenza allo stesso, dato che il bene della vita alla cui attribuzione tende l'opponente alla stima è l'indennità, liquidata nella misura di legge, non già l'indicato criterio legale". E' irrilevante, di conseguenza, che la contestazione del criterio di determinazione del danno sia astrattamente infondata alla luce della disciplina normativa vigente al momento della formulazione del motivo, essendo sufficiente che una censura sulla quantificazione del risarcimento riconosciuto sia stata, effettivamente, formulata (peraltro, nella specie, ancorché non fondatamente, relativa proprio all'applicazione della legge). Il motivo, in conclusione, deve essere accolto, dovendo procedersi alla determinazione del risarcimento del danno da occupazione appropriativa secondo il valore venale dei beni immobili alla data d'irreversibile trasformazione delle aree, concordemente indicata da tutte le parti nel 1/9/87 (per la superficie di 54 mq. destinati a strada di collegamento) e 9/4/1979 per le altre porzioni immobiliari.»

Sintesi: A seguito dell'accoglimento della domanda restitutoria del bene illegittimamente occupato, la domanda di risarcimento del danno va esaminata limitatamente al danno da mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione, posto che il danno da perdita della proprietà è evitato “in forma specifica” dall’accoglimento della principale domanda restitutoria.

Estratto: «II. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la stessa va esaminata limitatamente al danno da mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione, posto che il danno da perdita della proprietà è evitato “in forma specifica” dall’accoglimento della domanda restitutoria, nei termini sopra descritti.A tal fine l’amministrazione, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, dovrà procedere prendendo, quale base di calcolo, il valore venale attribuibile ai terreni in oggetto dal momento dell’occupazione e sulla base di questo determinare anno per anno il valore dell’occupazione fino ad oggi, nella misura del 5% annuo (comma 2 art. 42 bis).Tale somma che dovrà essere poi essere maggiorata degli interessi legali dal momento della liquidazione fino al saldo.»

Sintesi: A seguito dell'accoglimento della domanda restitutoria del bene illegittimamente occupato, la domanda di risarcimento del danno va esaminata limitatamente al danno da mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione, posto che il danno da perdita della proprietà è evitato “in forma specifica” dall’accoglimento della principale domanda restitutoria.

Estratto: «II. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la stessa va esaminata limitatamente al danno da mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione, posto che il danno da perdita della proprietà è evitato “in forma specifica” dall’accoglimento della principale domanda restitutoria, nei termini sopra descritti.»

Sintesi: L’importo da corrispondere a titolo di risarcimento per l'occupazione senza titolo del bene è composto dalle seguenti voci: a) l’integrale valore venale del bene per la definitiva illecita sottrazione, riferito alla data di cessazione dell’occupazione legittima, non seguita da alcun provvedimento di esproprio; b) l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale determinato ai sensi dell’art. 42 bis, commi I° e 8° del del T.U.E. n. 327/2001; c) la rivalutazione all’attualità della somma, d) il riconoscimento del danno da lucro cessante, da liquidare in via equitativa nella misura degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data dell’illecito.

Estratto: «3.4. Conseguentemente, l’importo da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento è composto dalle seguenti voci:a) l’integrale valore venale del bene per la definitiva illecita sottrazione, riferito alla data di cessazione dell’occupazione legittima, non seguita da alcun provvedimento di esproprio;b) l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale determinato ai sensi dell’art. 42 bis , commi I° e 8° del del T.U.E. n. 327/2001;c) la rivalutazione all’attualità della somma, determinata con riferimento al valore venale del bene alla data della scadenza del termine di occupazione legittima, trattandosi di obbligazione derivante da un debito di valore;d) il riconoscimento del danno da lucro cessante, costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma stessa, da liquidare in via equitativa nella misura degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data dell’illecito (in applicazione della sentenza Cass. Civ. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 ).»

Sintesi: A seguito della dichiarazione d'illegittimità dell'art. 43 DPR 327/2001, la misura del risarcimento del danno non potrà essere valutata in ragione del disposto del comma 6 del citato articolo, che rinvia al precedente art. 37, comma 7, bensì sulla base dei principi generali dell’azione risarcitoria da lesione del diritto di proprietà (art. 30, comma 2, c.p.a.), sulla base della regola di cui all’art. 2043 c.c..

Estratto: «In via preliminare va reputata corretta l’affermazione del T.A.R. secondo cui, “a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 D.P.R. n. 327/2001, la legittimità della misura del risarcimento non può essere valutata in ragione del disposto dell’art. 43, comma 6, dello stesso D.P.R., che rinvia al precedente art. 37, comma 7, ma tale valutazione dovrà essere effettuata sulla base dei principi generali dell’azione risarcitoria da lesione del diritto di proprietà (art. 30, comma 2, c.p.a.), sulla base della regola di cui all’art. 2043 c.c.”.Ugualmente corretta, siccome applicativa del suesposto criterio generale, è l’ulteriore affermazione secondo cui, poiché la proprietà dei ricorrenti è passata al Comune solo in forza dell’atto di acquisizione sanante formato in data 28.5.2009, l’occupazione dei terreni di proprietà dei ricorrenti, protrattasi per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del periodo di legittima occupazione e quella di adozione del provvedimento di acquisizione sanante, si è concretizzata, medio tempore, in un illecito di carattere permanente, con l’obbligo, in capo alla resistente Amministrazione comunale, di corrispondere ai ricorrenti una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, per la quantificazione della quale vanno forniti specifici criteri, in applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a.Parimenti corretta, siccome coerente con l’indirizzo giurisprudenziale adottato in materia, è, infine, l’affermazione che “la misura del pregiudizio subito per la perdita della proprietà dei terreni va quantificata, nei limiti della domanda giudiziale, in misura corrispondente al valore venale, da determinarsi in considerazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’occu-pazione degli stessi (avvenuta il 28.8.1981), senza considerare il pregiudizio derivante dagli effetti del vincolo preordinato all’esproprio, “assorbito” dalla complessiva unica voce di danno (valore venale del bene)”.»

Sintesi: L'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, conseguente ad occupazione illegittima, deve essere determinato sulla base del valore venale del fondo alla data della stipula dell’accordo transattivo di trasferimento della proprietà, determinato secondo i criteri ordinari di estimo e tenendo conto dei prezzi medi di mercato per aree della medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche, ricadenti nella stessa zona. Sull'importo determinato sono dovuti gli interessi al saggio legale vigente dalla liquidazione e fino all’effettivo soddisfo.

Estratto: «A tal fine, ai sensi dell’art. 34, comma quarto, del codice del processo amministrativo, in mancanza di opposizione delle parti al riguardo, l’amministrazione è tenuta, entro il termine di giorni novanta dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, a proporre alla parte ricorrente, in uno alla stipula dell’accordo transattivo di cui sopra, il pagamento dell’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, determinato secondo i seguenti criteri:1) corresponsione del valore venale del fondo alla data della stipula dell’accordo transattivo di trasferimento della proprietà, determinato secondo i criteri ordinari di estimo e tenendo conto dei prezzi medi di mercato per aree della medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche, ricadenti nella stessa zona;2) rifusione del danno da occupazione illegittima in misura pari agli interessi moratori sul valore venale del fondo per ciascun anno di durata dell’occupazione sine titulo a far data dalla scadenza dei termini di cui all’art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n° 865 e fino alla predetta stipula, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi sulle somme anno per anno rivalutate;3) detrazione dagli importi, come sopra determinati, di ogni altra indennità, se effettivamente percepita per la medesima vicenda espropriativa, previa attualizzazione alla data della stipula di cui al punto precedente, per il principio di comparazione tra valori omogenei;4) pagamento, sul montante totale liquidato come da punti precedenti, degli interessi al saggio legale vigente dalla liquidazione e fino all’effettivo soddisfo.»

Sintesi: Nella determinazione del valore a titolo di risarcimento del danno dovranno essere adottati i seguenti criteri: destinazione legale del fondo, estensione, durata dell’occupazione, valori di mercato di fondi attigui e/o omogenei dal punto di vista urbanistico, morfologico e commerciale, nonché ogni altro criterio utile e ragionevole che possa servire quale elemento complementare di valutazione.

Estratto: «In diritto va osservato che, almeno allo stato, - e benché l’amministrazione abbia preannunciato l’avvio di un procedimento che, ai sensi dell’art.42 bis D.P.R. 327/01, sia finalizzato al trasferimento della proprietà del fondo al comune di san Vitaliano – l’area interessata è tuttora in proprietà di parte ricorrente. Del resto la stessa amministrazione non ha disposto, ex art.42 bis comma 2 d.p.r. 327/2001 il ritiro degli atti impugnati, dunque è ancora attuale l’interesse a ricorrere in capo alla ricorrente.E va altresì sottolineato che quest’ultima, con la memoria depositata in data 23 settembre 2011 ha formulato richiesta di restituzione del fondo stesso.Né pare potersi revocare in dubbio che la procedura espropriativa si sia svolta in modo illegittimo, non essendo mai intervenuto, per esplicita affermazione della amministrazione convenuta, il decreto di esproprio a conclusione e sanzione formale della procedura.D’altronde, allo stato, la praticabilità di una restituzione – in presenza di un ‘irreversibile trasformazione del fondo – non pare un’ipotesi realistica.Questo significa che va accolta la richiesta risarcitoria per equivalente, formulata in via subordinata dalla parte ricorrente. Da ciò consegue che va ordinato agli enti intimati soccombenti, in solido fra loro, di raggiungere un accordo, ai sensi dell’art.11 L. n.241/90 con la parte ricorrente avente ad oggetto la determinazione della somma da corrispondere alla predetta a titolo di risarcimento del danno per la protratta illegittima occupazione nonché per la altrettanto illegittima destinazione pubblicistica impressa sull’area in oggetto.Nella determinazione del suddetto valore dovranno essere adottati i seguenti criteri: destinazione legale del fondo, estensione, durata dell’occupazione, valori di mercato di fondi attigui e/o omogenei dal punto di vista urbanistico, morfologico e commerciale, nonché ogni altro criterio utile e ragionevole che possa servire quale elemento complementare di valutazione. All’esito la detta determinazione dovrà essere sottoposta all’Agenzia del territorio nell’ambito della convenzione stipulanda con quest’ultima avente ad oggetto la stima dei valori venali del bene.»

Sintesi: A seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale (sentenza n. 349 del 2007), del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 7-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, la liquidazione del risarcimento dei danno da occupazione acquisitiva va fatta, anche nei giudizi pendenti, sulla base del valore di mercato del bene occupato.

Estratto: «Il motivo va accolto a seguito delle sopravvenute declaratorie d'incostituzionalità rese dalla Corte Costituzionale con le note sentenze n. 348 e 349 del 2007, per effetto delle quali:a) una volta venuto meno - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007 - il criterio riduttivo dell'indennizzo di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, aggiunto dalla legge di conversione n. 359 del 1992, torna nuovamente applicabile - sia ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione che ai fini di quella di occupazione temporanea - il criterio generale del valore venale del bene fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, mentre lo "ius superveniens" costituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 e 90, si applica solo ai procedimenti espropriativi e non anche ai giudizi in corso (cfr, tra le altre, cass. n. del 2010).b) a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 349 del 2007), del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5- bis, comma 7-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, la liquidazione del risarcimento dei danno da occupazione acquisitiva va fatta, anche nei giudizi pendenti, sulla base del valore di mercato del bene occupato (cfr cass. n. 591 del 2008).»

Sintesi: Deve ritenersi corretta la richiesta di quantificazione del danno corrispondente al valore venale dell’immobile illegittimamente ablato, calcolato al momento dell’illegittima apprensione alla mano pubblica.

Estratto: «Preliminarmente, occorre evidenziare come il criterio del valore agricolo medio non sia più presente nel nostro ordinamento, giusta la pronuncia di illegittimità del detto meccanismo di computo, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale, 10 giugno 2011 n. 181, che ha precisato come, sebbene il legislatore non abbia il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato e non sia sempre garantita una riparazione integrale, va tuttavia affermato che, proprio l'esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell'indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che quest’ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore, in guisa da garantire il "giusto equilibrio" tra l'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui.Peraltro, stante la natura risarcitoria della domanda, i metodi di calcolo delle indennità, in cui fa premio la valutazione della legittimità della condotta dell’amministrazione, non hanno posto.Va quindi accolta la doglianza, dovendosi ritenere corretta la richiesta di quantificazione del danno subito corrispondente al valore venale dell’immobile illegittimamente ablato, calcolato al momento dell’illegittima apprensione alla mano pubblica (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 2 novembre 2011 n. 5844).»

Sintesi: L'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale conseguente alla perdita della proprietà del bene illegittimamente occupato, deve essere determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 T.U.E.

Estratto: «Tanto esposto, va precisato che, in questa sede, le ricorrenti si sono limitate a chiedere la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione di una somma di denaro commisurata al valore venale del bene, come risarcimento del danno per la perdita della proprietà del terreno.La domanda medesima può essere accolta subordinandola alla previa conclusione di un accordo per la cessione del bene in favore dell'Amministrazione.Deve essere pertanto dichiarato il dovere dell'Amministrazione di addivenire a un accordo transattivo con le ricorrenti che determini il definitivo trasferimento della proprietà del suolo occupato accompagnato dal corrispettivo che le parti dovranno concordare per la cessione della proprietà.Relativamente alla quantificazione del risarcimento del danno, il Collegio ritiene di dover provvedere ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. proc. amm., non risultando al riguardo alcuna espressa opposizione delle parti.Sotto tale ultimo profilo, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 T.U.E.Dovrà aversi riguardo al valore di mercato dell'immobile, non già alla data di trasformazione dello stesso (non potendo più individuarsi in tale data, una volta venuto meno l'istituto della c.d. accessione invertita, il trasferimento della proprietà in favore dell'Amministrazione), e nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo (non potendo ravvisarsi in tale atto un effetto abdicativo), bensì alla data in cui sarà adottato il citato atto transattivo, di qualsiasi tipo, al quale consegua l'effetto traslativo de quo.Tale valore di mercato dovrà essere aumentato del 10 % a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, secondo il criterio recato dall’art. 42 bis del TU sulle espropriazioni per la determinazione dell’indennizzo dovuto in caso di acquisizione coattiva del bene da parte della P.A., criterio applicabile, per analogia, alla fattispecie risarcitoria.»

Sintesi: In mancanza di un valido atto di acquisto della proprietà non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, in quanto il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato; il risarcimento del danno deve allora operare in relazione alla illegittima occupazione del bene (illecito permanente), e deve pertanto coprire le voci di danno da questa azione derivanti, dal momento del suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ossia sino alla restituzione del bene.

Estratto: «Tanto premesso, rileva il Collegio che le intese preliminari per un accordo sulla cessione bonaria delle aree non si sono mai tradotte in un atto avente forma scritta ad substantiam, e per tali ragioni esse, ai fini in esame, devono ritenersi tamquam non essent.Ne consegue che, in mancanza di un valido atto di acquisto della proprietà da parte dell’amministrazione, la sua protrazione nel possesso dei beni del ricorrente deve ritenersi integrare gli estremi di un illecito permanente, che abilita senz’altro il ricorrente alla richiesta restitutoria e/o risarcitoria.Nel caso di specie, prende atto il Collegio della rinuncia alla retrocessione dei beni da parte del ricorrente, e della proposizione della sola domanda risarcitoria.Per quel che attiene alla quantificazione del pregiudizio risarcibile, reputa il Collegio - ribadendo il precedente orientamento di questa Sezione (cfr. TAR Lecce, n. 1913/11 cit.) - che, acclarato che non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, in quanto il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato, il risarcimento del danno deve allora operare in relazione alla illegittima occupazione del bene (illecito permanente), e deve pertanto coprire le voci di danno da questa azione derivanti, dal momento del suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ossia sino alla restituzione del bene. Ciò salva la possibilità per l'amministrazione di avvalersi in via postuma dello strumento di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/01, sanando con effetti ex nunc una pregressa situazione di illecito aquiliano.Ciò impone quindi l'individuazione del momento iniziale e di quello finale del comportamento lesivo.In relazione al termine iniziale, esso va identificato nel momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima, vale a dire dalla sua occupazione, qualora l'intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra. Nel caso di specie, ricorre tale ultima opzione, posto che il bene è stato appreso in presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, essendo l’occupazione divenuta illegittima soltanto dopo decorso il quinquennio dall’occupazione (art. 20 l. n. 865/71), e pertanto a far data dal 10.7.2002, data di cessazione della relativa efficacia.Accertato il momento iniziale a far data dal quale dovrà ritenersi sussistente l’obbligo risarcitorio (10.7.2002), e venendo ora a quello finale, quest’ultimo deve essere individuato nel momento in cui la pubblica amministrazione provvederà a restituire l'area, salva l'acquisizione legittima della stessa con valido contratto, ovvero per effetto di provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi del citato art. 42 bis. Con riferimento a tale contesto temporale andrà dunque corrisposta una somma, a titolo risarcitorio, da quantificare sulla base del criterio ormai legificato dall'art. 42 bis, comma 3, pari ossia al 5% annuo sul valore venale del bene oggetto di occupazione, Valore da calcolarsi sulla base del criterio sancito dall’art. 19 L.R. n. 3/05.Trattandosi di debito di valore, la somma dovrà essere rivalutata alla data della presente sentenza, e sulla stessa sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla base della somma annualmente rivalutata (Cass., SS.UU. n. 1712/1995), con applicazione degli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo, e ciò sino all’effettivo soddisfo. Da tale importo andrà detratto quello già ricevuto dal ricorrente a titolo di acconto, e pari ad € 18.507,67.»

Sintesi: In mancanza di un valido atto di acquisto della proprietà non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, in quanto il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato; il risarcimento del danno deve allora operare in relazione alla illegittima occupazione del bene (illecito permanente), e deve pertanto coprire le voci di danno da questa azione derivanti, dal momento del suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ossia sino alla restituzione del bene.

Estratto: «Venendo ora alla quantificazione del pregiudizio risarcibile, e ribadendo quanto già in precedenza espresso da questa Sezione (cfr. TAR Lecce n. 1913/11 cit.), reputa il Collegio che non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, stante la permanenza del diritto dominicale in capo ai ricorrenti. Piuttosto, il risarcimento deve operare in relazione all’illegittima occupazione del bene, e deve pertanto coprire le voci di danno per il mancato godimento del bene, dal momento del perfezionamento della fattispecie illecita sino al giorno della sua giuridica regolarizzazione, ossia sino all’effettiva restituzione del bene; ciò salva la possibilità per l’amministrazione di perfezionare valido contratto di acquisto del bene (con il consenso dei ricorrenti), ovvero di avvalersi in via postuma dello strumento acquisitivo della proprietà di cui all’art. 42 bis d.p.r. n. 327/01.In particolare, il termine iniziale va identificato in quello in cui l’occupazione dell’area è divenuta illegittima (1.4.1993), mentre il termine finale va individuato in quello in cui il Comune resistente disporrà la restituzione dell’area, salva la sua legittima acquisizione, per contratto ovvero con lo strumento di cui all’art. 42 bis d.p.r. n. 327/01.Con riferimento a tale contesto temporale, il Comune va condannato a corrispondere ai ricorrenti, a titolo risarcitorio, una somma da quantificare sulla base del criterio normativo di cui all’art. 42 bis co. 3, vale a dire il 5% annuo sul valore dell’area nel periodo considerato. Valore da calcolarsi sulla base del criterio sancito dall’art. 19 L.R. n. 3/05.Trattandosi di debito di valore, la somma dovrà essere rivalutata alla data della presente sentenza, e sulla stessa sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla base della somma annualmente rivalutata,a partire dal valore attribuito al bene al momento dell’inizio della illegittima occupazione (Cass., SS.UU. n. 1712/1995), con applicazione degli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo, e ciò sino all’effettivo soddisfo.»

Sintesi: A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 349/2007, il risarcimento del danno deve essere liquidato nella misura del valore venale di quanto occupato e trasformato.

Estratto: «1.1. Il primo motivo di ricorso degli S. denuncia ancora quanto dedotto in appello in ordine alla violazione dell'art. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per la lesione del diritto di proprietà conseguente alla sua acquisizione forzata per un valore inferiore a quello di mercato, al di fuori di esigenze eccezionali che possano giustificare questo pregiudizio per i proprietari, sollecitando ad investire la Corte Costituzionale della relativa questione.Peraltro, con sentenza del 31 ottobre 2007 n. 349, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis per la parte in cui consentiva di liquidare il risarcimento, in caso di trasformazione irreversibile con opere di pubblica utilità di aree occupate, con una somma inferiore al valore venale delle aree acquisite.Il primo motivo di ricorso è quindi certamente da accogliere, data la retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale che rende fondata la richiesta, insita nel motivo di ricorso, di liquidare il risarcimento nella misura del valore venale di quanto occupato e trasformato, eventualmente integrando le somme dovute, come accaduto nella specie, con il deprezzamento subito dal terreno e liquidando le indennità di occupazione legittima per il periodo in cui essa vi è stata fino al termine del Piano attuativo che ha dato luogo alla consumazione dell'illecito, dovendosi ritenere ingiustificata e illegittima l'occupazione delle aree restituite, mantenuta non in funzione dell'esecuzione dell'opera pubblica fino all'ottobre 2000, con decorrenza dalla immissione in possesso in tali suoli.»

Sintesi: Nell'ambito delle trattative direttive all'acquisizione di un bene sul quale è stata localizzata l'opera pubblica entrambi i contraenti (pubblico – privato), rivestono una posizione di reciproco e contemporaneo vantaggio e svantaggio, che assesterà il prezzo di vendita sulla base del rapporto di forza tra gli stessi. Se il proprietario decide di vendere, sa che l’unico acquirente potrà essere l'Ente e nel contempo, in ipotesi di area agricola, potrà lucrare sulla maggiore appetibilità dell’area per l’acquirente da utilizzare a scopi edificatori; detto mancato introito rappresenta, pertanto, il danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva dei relativi beni.

Estratto: «4.2. L’Amministrazione resistente replica evidenziando che spetta un risarcimento pari al valore agricolo, poiché tale era la destinazione urbanistica prima dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, non potendosi considerare la maggiore o minore edificabilità (e, quindi, l’aumento o la diminuzione di valore) prevista per la realizzazione dell’opera pubblica. Dal valore agricolo vanno poi dedotti gli oneri derivanti dall’inquinamento rilevato su parte dei terreni in oggetto.A giudizio del Collegio giudicante tale prospettazione non può essere condivisa.L’edificabilità dell’area (conseguente alle previsioni urbanistiche introdotte per la realizzazione dell’Interporto) veniva considerata anche ai fini del calcolo dell’indennità provvisoria di esproprio di cui all’art. 37 del DPR n. 327/2001, così come accertato dal CTU Ing. Monelli.Non si intravedono quindi ragioni per escluderla dal calcolo del risarcimento del danno a seguito dell’annullamento degli atti espropriativi.Del resto lo stesso CTP Prof. Zanoli, afferma che l’amministrazione (paragonata all’acquirente nel mercato monopsonistico) sarebbe stata disposta a pagare un valore superiore a quello agricolo se ci fosse stata libera contrattazione con il proprietario (cfr. pag. 16 della relazione peritale del 29.4.2011 riprodotta poi a pag. 17 della memoria depositata in data 18.5.2012), delineando così il limite minimo e massimo della zona di possibile accordo (ZOPA).Sfumata, quindi, la possibilità di ricorrere alla procedura espropriativa o, comunque, a procedure coatte (per intervenuto annullamento dei relativi provvedimenti), l’acquisizione del bene sarebbe infatti potuta scaturire da una contrattazione sulla base delle reciproche posizioni. Se il proprietario decide di vendere, sa che l’unico acquirente può essere la Società Interporto che, tuttavia, resta comunque vincolata nella propria scelta localizzativa, in quanto potrà acquisire solo il terreno su cui è consentito costruire l’opera. Entrambi i contraenti rivestono, pertanto, una posizione di reciproco e contemporaneo vantaggio e svantaggio, che assesterà il prezzo di vendita sulla base del rapporto di forza tra gli stessi. Dagli atti emerge che i ricorrenti esercitano l’impresa agricola su vasta scala, per cui pare inverosimile che, in una “libera” contrattazione con la Soc. Interporto, avrebbero accettato di vendere un terreno comunque produttivo (per loro) a prezzo meramente agricolo, potendo infatti lucrare sulla maggiore appetibilità dell’area (per l’acquirente) da utilizzare a scopi edificatori, produttivi e commerciali.Detto mancato introito rappresenta, pertanto, il danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva dei relativi beni.»

Sintesi: Per effetto della sentenza Corte Cost. n. 349/2007, è stata ripristinata la regola (ora recepita dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 sub 2 che ha in tal modo modificato l'art. 55 del T.U.), che nelle espropriazioni illegittime l'indennizzo dovuto quale che sia la natura e la destinazione del bene espropriato, deve essere liquidato in misura corrispondente al suo valore venale.

Estratto: «Con esso, infatti, gli espropriati mostrano di non aver compreso ratio e contenuto della sentenza 349/2007 della Corte Costituzionale che (unitamente alla coeva decisione 348/2007), lungi dall'aver voluto interferire sui meccanismi estimativi per la ricerca del prezzo in comune commercio dei suoli, ha inciso sui criteri per la determinazione dell'indennizzo dovuto secondo il precetto contenuto nell'art. 42 Cost. all'espropriato in entrambe le ipotesi di ablazione - legittima ed illegittima - degli immobili per la realizzazione di opere di p.u.: dichiarando (per quanto qui interessa) incostituzionale per contrasto con il menzionato precetto e con quello dell'art. 117 Cost. il parametro riduttivo introdotto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 per le aree edificatorie la cui irreversibile trasformazione si era consumata prima del 30 settembre 1996,che ne aveva stabilito la stima in misura sostanzialmente non superiore al 55% del loro valore venale effettivo. E perciò ripristinando la regola (ora recepita dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 sub2 e che ha in tal modo modificato l'art. 55 del T.U.), che nelle espropriazioni illegittime detto indennizzo quale che sia la natura e la destinazione del bene espropriato deve essere liquidato in misura corrispondente al suo valore venale: salvi perciò restando i criteri di estimo più opportuni per accertarlo in concreto (la cui utilizzazione resta devoluta al prudente apprezzamento del giudice del merito).»

Sintesi: Il risarcimento del danno per il suolo illegittimamente occupato, va equiparato all'integrale valore venale del bene.

Estratto: «Ed invero, quanto al risarcimento del danno per il suolo, esso va equiparato all'integrale valore venale del bene.il Comune contesta la natura edificabile del suolo, ai fini della determinazione di tale valore, nonché contesta la valutazione e criteri seguiti dal perito.Ed invero, ogni questione attinente alla natura dell'area oggetto di esproprio (agricola o edificatoria) è venuta meno a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 emessa il 7 giugno 2011 e depositata il 10 giugno 2011 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art.5 bis comma 4 del D.L. n. 333 dell'11 luglio 1992, convertito con modifiche dalla L. 8 agosto 1992, n. 359.Con la predetta sentenza la Corte Costituzionale, riprendendo l'orientamento già espresso con le sentenze n. 173 del 1991, n. 1022 del 1988, n. 355 del 1985 e n.223 del 1983 e n.5 del 1980, ha ribadito il principio che l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art.42 terzo comma Cost., se non deve restituire una integrale riparazione per la perdita subita - in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare - non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro. Per raggiungere tale finalità occorre fare riferimento, per la determinazione dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo la legge. Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene. Ad analoghe conclusioni è giunta la già citata sentenza n.348 del 2007 la quale ha ribadito che "deve essere esclusa una valutazione del tutto astratta, in quanto sganciata dalle caratteristiche del bene ablato" (principio già affermato dalla sentenza n.355 del 1985).Sebbene le suddette statuizioni - osserva la Corte - riguardano suoli edificabili, ciò non significa che non possano essere applicate anche ai suoli agricoli e a quelli non suscettibili di classificazione edificatoria. Invero - prosegue la Corte- l'art.1 del primo protocollo CEDU si riferisce con previsione chiaramente generale ai beni, senza operare distinzioni in ragione della qualitas rei: come la sentenza n.348 del 2007 ha posto in luce "sia la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana sia quella della Corte europea concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato" E tale punto di riferimento non può variare secondo la natura del bene, perché in tal modo verrebbe meno l'ancoraggio al dato della realtà postulato come necessario per pervenire alla determinazione di una giusta indennitàAlla luce dei suesposti principi, la Corte Costituzionale giunge ad affermare che il criterio di calcolo dell'indennità di espropriazione dei suoli agricoli previsto dal nostro ordinamento che prevede che la detta indennità sia commisurata al valore agricolo medio del terreno (cd. VAM) è incostituzionale, in quanto prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene, trascurando le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica e l'esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso. Il criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto - afferma la Corte - che elude il "ragionevole legame" con il valore di mercato, "prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente con "il serio ristoro" richiesto dalla Corte.»

Sintesi: E' corretta la liquidazione dell'indennizzo di natura risarcitoria al proprietario dell'immobile illegittimamente espropriato in base al criterio del valore venale pieno di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39.

Estratto: «E' anzitutto corretta la liquidazione dell'indennizzo di natura risarcitoria al proprietario dell'immobile illegittimamente espropriato in base al criterio del valore venale pieno di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39, poiché l'acquisizione coattiva del fondo si è verificata in data successiva al 30 settembre 1996 (i decreti di occupazione sono stati emessi nell'anno 1998), sposta come limite ultimo per l'applicazione del criterio di stima riduttivo dal menzionato art. 3, comma 65 della Legge 1996, peraltro dichiarato incostituzionale dalla sentenza 349/2007; ed anche sotto questo profilo inapplicabile alla fattispecie.Nel caso tuttavia proprio per la natura illecita dell'occupazione c.d. espropriativa in cui il fatto generatore del danno è costituito dalla condotta abusiva dell'ente espropriante, concretatasi anzitutto nell'apprensione del fondo privato e, quindi, nel mantenerne la detenzione anche dopo il venir meno del titolo autorizzativo, provocandone la trasformazione irreversibile senza più rimettere i beni nella disponibilità dei proprietari (Cass. sez. un. 24397/2007) - la sua estensione non è ricavabile dal decreto di espropriazione (come si verifica allorché si chiede la determinazione della relativa indennità: Cass. 13950/2006; 5295/2000); ma trova applicazione la disposizione generale dell'art. 2043 cod. civ., la quale fa carico al danneggiato di fornire la prova della condotta illecita imputabile al danneggiante, costituita sia dall'occupazione senza titolo di una determinata porzione di terreno, sia della sua trasformazione in un "bene pubblico", perciò appartenente ad una delle categorie individuate dall'art. 822 cod. civ., e segg., che ne impedisce alla stessa amministrazione la dismissione e la restituzione del suolo all'originario proprietario: altrimenti trovando necessariamente applicazione la disposizione generale dell'art. 934 cod. civ., in favore del proprietario.E' significativo al riguardo che fin dalle note decisioni che hanno definito presupposti e confini dell'istituto, le Sezioni unite della Corte (cfr. sent. 3940/1988; 3963/1989; 4619/1989) ne abbiano evidenziato la distinzione dal fenomeno, indiscriminato e generico dell'apprensione o dell'utilizzazione sine titulo per qualsivoglia ragione e fine (pur se di interesse collettivo) di un bene immobile altrui;per cui non bastava alla sentenza impugnata dare atto, sia pure richiamando la strumentazione di precisione utilizzata dal tecnico, della dimensione della particella 948 di proprietà della T., oggetto dei decreti di occupazione temporanea, né tanto meno di quella effettivamente occupata ovvero interessata da precedenti o successive opere di urbanizzazione: richiedendo la giurisprudenza il rigoroso accertamento: a) che l'immobile ha subito una radicale trasformazione nel suo aspetto materiale, in modo da perdere la sua conformazione fisica originaria e da risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporato, quale parte indistinta e non autonoma in un bene nuovo e diverso, incompatibile con l'autonoma sopravvivenza del suolo in essa incorporato; b) che l'opera, fisicamente emersa, assuma la fisionomia prevista dal relativo progetto e si delinei nei suoi connotati definitivi (seppur minimi), sì da rendere oggettivamente valutabile l'effettiva entità dell'intervento ablatorio e non ripristinabile lo stato originario del fondo se non mediante nuovi interventi eversivi (Cass. sez. un. 3197/1991; 3403/1994; 4431/1994).Pertanto in mancanza dell'accertamento di detti presupposti, non bastavano le circostanze ricavabili dalla consulenza, che il manufatto preesistente avesse subito una sistemazione "in terra battuta e pietrame misto" (sconoscendosene peraltro l'autore), ovvero venisse di fatto adibito a pubblico transito o quale collegamento fra i diversi lotti edificati, o ancora che fosse stato incluso nell'ambito dello stradario comunale e che beneficiasse di opere di urbanizzazione:necessitando per la sua definitiva acquisizione nel demanio del comune proprio la "radicale ed irreversibile trasformazione" nell'opera pubblica programmata dalla dichiarazione di p.u. che ne recide ogni collegamento con lo stato fisico e giuridico originario. La decisione impugnata che tale accertamento non ha compiuto per la porzione di terreno eccedente l'estensione di mq. 7190, già oggetto dei decreti di occupazione temporanea, va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Lecce, che in diversa composizione si atterrà ai principi esposti e provvedrà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.»

Sintesi: La commisurazione del risarcimento del danno, anche eventualmente in sede di provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis TU, deve essere commisurata al valore venale dell’area.

Estratto: «È da rilevare anzitutto come la sentenza, di cui si chiede l’esecuzione, condannava il Comune, nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo (come nel caso in esame), all’emissione di un decreto volto o alla restituzione del bene o all’acquisizione dell’area ex art. 42 bis, T.U. espropri (prima art. 43), applicabile alla fattispecie in esame in forza di quanto disposto dal comma 8, per il quale “Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo”.L’art. 42 bis riserva, dunque, a livello di diritto positivo, unicamente alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione la decisione di emettere il decreto di acquisizione sanante, e, per converso, la mancanza di tale decreto comporta la perdurante sussistenza del diritto di proprietà in capo ai soggetti incisi.Fino a quando non si verifichi il passaggio di proprietà delle aree in capo all'Amministrazione, a mezzo del suindicato strumento autoritativo (il decreto di cui all'art. 42-bis T.U. espropri), ovvero con altro strumento privatistico rimesso alla consensuale libera autonomia delle parti, il danno subito dai privati è da individuarsi nella permanente occupazione sine titulo dell'area.Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di restituire le aree, dunque, non farebbe altro che far cessare (ovviamente ex nunc) la situazione illecita causativa del danno e sarebbe comunque tenuta al risarcimento per il periodo di occupazione sine titulo sino al momento della restituzione del bene.Ove invece l’Amministrazione ritenesse necessario continuare ad utilizzare i terreni in questione, deve acquisirli o mediante lo strumento autoritativo richiamato (con le conseguenze patrimoniali indicate) ovvero con gli ordinari strumenti privatistici.La commisurazione del risarcimento del danno, anche eventualmente in sede di provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis, dovrà comunque essere commisurata al valore venale dell’aerea che, nel caso in esame deve essere considerata come area non edificabile, stante la planimetria depositata in giudizio, dalla quale si evince che l’area in questione non rientra nel perimetro continuo delle zone omogenee A,B,C e D, secondo la previsione dell’art. 19 della l.r. n.3 del 2005.L’illegittima occupazione deve essere risarcita tenendo come riferimento il 5% annuo del valore venale, così come previsto dal comma 3 dell’art. 42 bis “Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e' determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e' computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”.»

Sintesi: In conseguenza dell'illegittima occupazione del bene, premesso che il danno da perdita della proprietà pari al valore di scambio del bene illecitamente occupato non può essere risarcito in quanto il diritto dominicale si è conservato in capo al privato non legittimamente espropriato (onde, diversamente opinando, si darebbe luogo ad un'indebita locupletazione), il risarcimento del danno deve allora coprire il solo valore d'uso del bene poi restituito.

Estratto: «Nel merito si osserva come oggetto e presupposto della pretesa attorea sia esclusivamente la conclamata illegittimità del comportamento materiale tenuto dalla Pubblica Amministrazione intimata, illegittimità sopraggiunta allo scadere del biennio senza l'emanazione del decreto di esproprio. Questa situazione ha invero integrato una fattispecie illecita a formazione progressiva che reclama il risarcimento del danno alla luce dei principi generali evincibili dall'art. 2043 del codice civile.Il ricorso merita dunque accoglimento, essendo incontestata l'illiceità del comportamento dell'Amministrazione, la quale non ha adottato alcun atto traslativo della proprietà prima della decadenza della potestà espropriativa connessa alla scadenza del termine finale fissato per la conclusione della procedura espropriativa.Si deve riconoscere, pertanto, la fondatezza della pretesa al risarcimento del danno subito in ragione di tale illecita occupazione.Né al riguardo può valere quanto contro dedotto dall’amministrazione comunale resistente con particolare riferimento:a) alla restituzione dei terreni, la quale sarebbe avvenuta sin dal 30 settembre 1994 con delibera n. 15. Ed infatti non solo tale delibera, contrariamente a quanto in essa contenuto, non è mai stata formalmente notificata agli interessati, ma l’effettiva e materiale restituzione dei terreni risulta essere avvenuta soltanto in data 5 maggio 2009, come da formale verbale di restituzione in pari data;b) alla mancata dimostrazione da parte dei ricorrenti circa la prova che durante tale periodo il terreno sarebbe stato sfruttato a fini agricoli. Si osserva al riguardo come una tale dimostrazione non può essere posta a carico del ricorrente, dato che in questi casi il danno è in re ipsa e considerato altresì che la ricerca sulla effettiva volontà del ricorrente, nella direzione indicata, non può avere ingresso nel presente giudizio, salvo non ricorrano determinati univoci ed obiettivi elementi che controparte ha tuttavia omesso di fornire.Pertanto, in conseguenza della illegittima occupazione del suddetto bene, premesso che il danno da perdita della proprietà pari al valore di scambio del bene illecitamente occupato non può essere risarcito in quanto il diritto dominicale si è conservato in capo al privato non legittimamente espropriato (onde, diversamente opinando, si darebbe luogo ad un'indebita locupletazione), il risarcimento del danno deve allora coprire il solo valore d'uso del bene poi restituito.Tale valore va in particolare determinato a partire dal momento della sua illegittima occupazione, corrispondente (diversamente da quanto assunto con la domanda attorea) alla scadenza del termine massimo di occupazione legittima (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 12 dicembre 2011, n. 1756), fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, cioè sino al momento in cui la pubblica amministrazione ha effettivamente restituito il bene oggetto di precedente occupazione (5 maggio 2009).Tale valore d'uso, corrispondente al danno sofferto dai ricorrenti per l'illecita, prolungata occupazione del terreno di loro proprietà, può ragionevolmente quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226, c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con l'art. 42-bis comma 3, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con decorrenza dal giorno successivo al termine finale dell'occupazione legittima e sino ovviamente al momento che coincide con la effettiva restituzione del bene (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 12 dicembre 2011, n. 1756).Il bene da assumere a parametro del ridetto calcolo deve inoltre corrispondere all’area occupata illegittimamente e poi restituita.Ovviamente tale somma, costituendo la sorte capitale di un debito di valore (Cass., I, 4.2.2010, n. 2602), dovrà essere rivalutata all'attualità secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo, mentre sulle somme anno per anno rivalutate dovranno altresì corrispondersi gli interessi legali fino alla data di deposito della sentenza.Su tale somma dovranno poi essere corrisposti gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza al saldo.»

Sintesi: Deve riconoscersi la fondatezza della pretesa al risarcimento del danno subito dal proprietario in ragione dell'illecita occupazione del bene in proprietà, ma la quantificazione della somma a tal titolo dovuta rimane necessariamente influenzata dalla scelta che l’Amministrazione intende operare tra le due riconosciutole dall’ordinamento e cioè la restituzione del terreno, con ripristino dello status quo ante o l’acquisizione, ex art. 42 bis DPR 327/2001, della proprietà a favore dell’ente proprietario dell’opera realizzata.

Estratto: «Ciò chiarito ed indiscusso il configurarsi di una fattispecie di occupazione illegittima, la questione controversa deve essere risolta dando applicazione all’art. 42 bis del DPR 327/2001. In ragione di tale disposizione deve essere devoluta all’Amministrazione la valutazione dell’opportunità di acquisire la proprietà dei terreni occupati, a fronte della corresponsione del necessario indennizzo.Il ricorso può, quindi, essere accolto, essendo incontestata l’illiceità del comportamento dell’Amministrazione, la quale non ha adottato alcun atto traslativo della proprietà prima della decadenza della potestà espropriativa connessa alla scadenza del termine finale fissato per la conclusione della procedura espropriativa. Conseguentemente si deve riconoscere la fondatezza della pretesa al risarcimento del danno subito in ragione di tale illecita occupazione, ma la quantificazione della somma a tal titolo dovuta rimane necessariamente influenzata dalla scelta che l’Amministrazione intenderà operare tra le due riconosciutole dall’ordinamento e cioè la restituzione del terreno, con ripristino dello status quo ante o l’acquisizione della proprietà a favore dell’ente proprietario dell’opera realizzata.Appare chiaro, infatti, che qualora l’Amministrazione dovesse optare per la reintegrazione in forma specifica, mediante restituzione dei terreni, il risarcimento dovuto sarebbe solo quello relativo al danno derivante dagli anni di illegittima occupazione.Nel caso in cui, invece, si optasse per l’acquisizione, l’adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto sarebbe possibile facendo ricorso all’istituto disciplinato dal già richiamato art. 42 bis, le cui disposizioni, come previsto dalla norma transitoria “trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”.»

Sintesi: A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.349/2007, il risarcimento del danno, anche eventualmente in sede di provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis DPR.327/2001, deve essere commisurato al valore venale del bene, come del resto nello stesso articolato espressamente previsto.

Estratto: «III.9) Acclarato, per tutto quanto precede, l’an della responsabilità dell’Amministrazione, e tenuto conto che occorre che quest’ultima prenda specifica posizione in ordine alla scelta, discrezionale, se mantenere la disponibilità delle aree mediante uno degli strumenti sopra indicati, ovvero restituire le stesse ai proprietari in pristino stato, con le alternative conseguenze meglio sotto illustrate, sembra opportuno fare ricorso allo strumento previsto ai sensi dell’art. 34 comma 4, del D.Lg.s n.80/98, con i criteri che verranno di seguito dettati, e con gli effetti conformativi conseguenti.Va doverosamente rilevato come, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.349/2007, abbia perso rilevanza qualsiasi questione sulla possibile applicazione, al caso di specie, del criterio liquidatorio previsto dall’art. 5 bis comma 7 bis della legge n.359/1992 e dell’originario testo dell’art. 55 del T.U. n.327/2001, il cui contenuto precettivo è venuto meno.La predetta sentenza della Corte ha infatti dichiarato illegittimo l’art. 5 bis del d.l.11 luglio 1991, n.333 nella parte in cui non prevede “un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato”; nel caso di domanda di risarcimento del danno derivante da c.d. occupazione acquisitiva, avanzata da un privato nei confronti della P.A., al fine di ottenere il ristoro della privazione della proprietà privata, la quantificazione del danno medesimo deve essere invece effettuata sulla base del valore di mercato degli immobili interessati all’occupazione.Tale principio ha trovato riconoscimento nel nuovo testo dell’art. 55 del D.P.R. n.327/2001, secondo cui anche “nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio dalla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene”.La commisurazione del risarcimento del danno, anche eventualmente in sede di provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis DPR.327/2001, dovrà dunque essere commisurata al valore venale del bene, come del resto nello stesso articolato espressamente previsto.A questi fini potrà essere posta, come base di valutazione, la quantificazione desumibile da atti pubblici di acquisto per suoli consimili rinvenibili presso pubblici Uffici, ovvero da dati catastali aggiornati, disponibili presso la P.A. ovvero acquisiti dai ricorrenti, tenuto conto del fatto che, secondo la richiamata giurisprudenza della CEDU, il danno deve essere parametrato all’”attuale” valore di mercato dei beni illecitamente appresi (posto che la permanente titolarità del diritto comporta anche la permanenza della lesione all’attualità), in relazione al quale non possono più aver rilievo le pregresse destinazioni di zona.L’unico criterio utilizzabile risulta essere dunque quello del valore venale delle aree, cui dovrà essere aggiunto il danno subito dalla residua proprietà, ove accertato e tuttora sussistente, quantificabile secondo le medesime modalità.L’illegittima occupazione a far data dal 2002 (a tre anni dall’occupazione intervenuta nel 1999) va invece risarcita tenendo come riferimento il 5% annuo del valore venale come sopra quantificato, come ancora puntualmente previsto dal già richiamato art. 42-bis T.U. espropri.»

Sintesi: Alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Strasburgo, va garantita l'effettiva risarcibilità del danno, parametrato alla perdita di valore del patrimonio a seguito dell’illegittima ed illecita occupazione del bene; non è stato tuttavia introdotto una sorta di “sanzione privata” o comunque un criterio sanzionatorio a carico dell’Amministrazione. Ne consegue che deve essere garantita la congruità del “serio ristoro” del danno con esclusivo riferimento alla perdita patrimoniale subita.

Estratto: «Peraltro nel merito, nella specifica fattispecie, come indicato, non vi è concordanza fra le Parti, né relativamente al valore reale delle aree illegittimamente sottratte ai ricorrenti, né relativamente alla eventuale diminuzione di valore delle aree contigue.17. Quanto al primo punto, osserva il Collegio che la modalità di stima dell’Amministrazione risulta non irragionevole nella metodologia, in quanto riferita alla specifica situazione del bene e non ad un astratto valore medio, ma non può essere seguita dal Collegio allorché applica senza alcun filtro la recente riduzione generalizzata del valore delle aree agricole di zona, senza tener conto che l’appartenenza delle specifiche aree in esame ad una azienda agricola avviata da tempo.In altri termini, a giudizio del Collegio la valutazione del danno derivante dalla sottrazione di un bene non può essere ragionevolmente ridotta alla luce di vicende successive che la mancata sottrazione avrebbe potuto però impedire, in particolare quando, come nella fattispecie, la sottrazione del bene stesso al precedente uso produttivo abbia impedito al danneggiato di adottare idonee strategie imprenditoriali per la sua protezione.Appare quindi logico e proporzionato attenersi alla quantificazione del valore del bene effettuata all’inizio della complessa e lunga vicenda dal Comune, pari ad Euro € 52.000,00 dallo stesso indicati nel piano particellare di esproprio a fronte della perdita della proprietà delle aree, peraltro aumentata del 20% in relazione alle risultanze della CTP in ordine all’effettiva estensione dell’area occupata, approssimativamente maggiore in pari percentuale rispetto alla stima iniziale del Comune.Al riguardo, il Collegio ritiene necessario chiarire che la citata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Strasburgo ha statuito circa la necessità che sia garantita la effettiva risarcibilità del danno, parametrato alla perdita di valore del patrimonio dei ricorrenti a seguito dell’illegittima ed illecita occupazione del bene, ma non ha affatto introdotto una sorta di “sanzione privata” o comunque un criterio sanzionatorio a carico dell’Amministrazione, a maggior ragione qualora la violazione dell’ordinamento sia solo formale o procedurale, ovvero riguardi la violazione delle necessarie garanzie che assistono la procedura espropriativa a tutela della proprietà incisa, ma non revochi in dubbio la legittimità della scelta di espropriare il bene e dell’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica nell’interesse pubblico generale perseguito dall’Amministrazione, così come sembra doversi inferire nella fattispecie in esame dalla soccombenza dei medesimi ricorrenti nell’originario ricorso contro la procedura di esproprio e dalla accertata impossibilità di restituzione del bene ormai asservito a usi di interesse pubblico.Ne consegue che il Giudice amministrativo dovrà garantire la congruità del “serio ristoro” del danno subito con esclusivo riferimento alla perdita patrimoniale subita, e che a tal fine non sempre sarà significativa la differenza dell’importo così determinato rispetto alla prevista indennità di espropriazione, potendo le due somme, come in questo caso, anche coincidere o addirittura divergere in negativo, così come proposto dall’Amministrazione nel caso in esame.»

Sintesi: L’utilizzazione e trasformazione da parte della P.A., senza titolo, di un bene di proprietà privata comporta, normalmente, due distinti danni, i quali vanno entrambi risarciti: a) il primo attiene alla perdita (definitiva) della proprietà; b) il secondo riguarda la mancata utilizzazione del bene per il periodo compreso tra l’inizio della occupazione senza titolo e la perdita della proprietà.

Estratto: «L’utilizzazione e trasformazione da parte della P.A., senza titolo, di un bene di proprietà privata comporta, infatti, normalmente, due distinti danni, i quali vanno entrambi risarciti anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) relativi alla necessaria integrità del ristoro del pregiudizio derivante da attività illecita dell’amministrazione: a) il primo attiene alla perdita (definitiva) della proprietà, che avviene nel momento in cui è adottato il provvedimento di cui all’articolo 42 bis del T.U. o quando l’amministrazione è condannata al risarcimento del danno subito dal privato proprio in relazione alla perdita della proprietà; b) il secondo riguarda la mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l’inizio della occupazione senza titolo e la perdita della proprietà.In relazione al punto a), il consulente tecnico ha stimato, sulla base di calcoli e valutazioni che appaiono esenti da vizi o incongruenze, che il valore dell’immobile all’attualità dell’immobile di fatto espropriato sia pari ad €. 194.657,30.La voce di danno di cui al punto b) può essere invece liquidata sulla base del criterio forfettario di cui all’art. 42 bis, norma entrata in vigore successivamente al deposito dell’elaborato peritale e pacificamente applicabile ai fatti di causa (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 dicembre 2011 n. 6351), nella misura del 5% annuo sulla somma di cui al punto a), devalutata al 23/12/1986 (data di inizio dell’occupazione sine titulo alla quale il valore era pari ad €. 87.565,14) e poi via via rivalutata di anno in anno secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/95, per un risultato complessivo di €. 176.540,00;c) L’applicabilità dell’art. 42 bis implica l’ulteriore liquidazione dei danni non patrimoniali (componente del complessivo pregiudizio subito dal ricorrente), per i quali la norma citata impone il criterio forfettario del 10% del valore venale dell’immobile, nella specie quantificato in €.19.465,73.»

Sintesi: La quantificazione della somma a titolo di risarcimento del danno conseguente ad illegittima occupazione del suolo privato è influenzata dalla scelta che l’Amministrazione intende operare tra le due riconosciutole dall’ordinamento e cioè la restituzione del terreno, con ripristino dello status quo ante o l’acquisizione della proprietà a favore dell’ente proprietario dell’opera realizzata ex art. 42 bis DPR 327/2001.

Estratto: «Passando, quindi, all’esame del merito della questione dedotta, il ricorso merita accoglimento, essendo incontestata l’illiceità del comportamento dell’Amministrazione, la quale non ha adottato alcun atto traslativo della proprietà prima della decadenza della potestà espropriativa connessa alla scadenza del termine finale fissato per la conclusione della procedura espropriativa.7. Si deve riconoscere, pertanto, la fondatezza della pretesa al risarcimento del danno subito in ragione di tale illecita occupazione. La quantificazione della somma a tal titolo dovuta appare, però, influenzata sia da quanto già anticipato in ordine alla natura permanente del danno stesso e dalla ravvisata applicabilità dell’art. 42 bis del DPR 327/2001, entrato in vigore nelle more del giudizio, ma ancor prima dalla scelta che l’Amministrazione intenderà operare tra le due riconosciutole dall’ordinamento e cioè la restituzione del terreno, con ripristino dello status quo ante o l’acquisizione della proprietà a favore dell’ente proprietario dell’opera realizzata.Appare chiaro, infatti, che qualora l’Amministrazione dovesse optare per la reintegrazione in forma specifica, mediante restituzione dei terreni, il risarcimento dovuto sarà solo quello relativo agli ultimi cinque anni di illegittima occupazione, attesa la prescrizione del diritto al risarcimento del danno maturato negli anni antecedenti, di cui si è già detto più sopra.Nel caso in cui, invece, si optasse per l’acquisizione, l’adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto sarebbe possibile facendo ricorso all’istituto disciplinato dal già richiamato art. 42 bis, le cui disposizioni, come previsto dalla norma transitoria “trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”.»

Sintesi: L'art. 2, comma 89, lett. e), della L. 244/2007, novellando il testo dell'art. 55, comma 1, del D.P.R. 327/2001, ha previsto che, nel caso di utilizzazione di suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30.9.1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene.

Estratto: «Orbene, come già precisato nella sentenza non definitiva pubblicata il 21.1.2009, l'art. 2, comma 89, lett. e), della L. 244/2007, novellando il testo dell'art. 55, comma 1, del D.P.R. 327/2001, ha previsto che, nel caso di utilizzazione di suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30.9.1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. Poiché nel caso di specie - circostanza anche questa già chiarita nella sentenza non definitiva pubblicata il 21.1.2009 - il decreto di esproprio non è mai intervenuto, il risarcimento spettante alla parte attrice, in ragione dell'irreversibile trasformazione del suolo, deve essere quantificato nella somma di Euro 7.243,00 (valore del bene riferito alla fine di novembre 1992, ovverosia al 30 novembre 1992).Trattandosi di un credito di tipo risarcitorio, in conformità a quanto ormai statuito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, spetteranno alla parte attrice sia la rivalutazione che gli interessi.La rivalutazione spetterà, nel caso di specie, dal 30.11.1992 all'attualità, ovverosia alla data della pubblicazione della sentenza (applicando gli indici ISTAT).Per quanto attiene agli interessi, essi dovranno essere liquidati alla luce dell'orientamento formulato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 17.2.1995 n. 1712.Tenuto conto dei criteri indicati nella predetta sentenza, il pregiudizio economico derivato alla parte attrice può essere equamente determinato presumendo che le somme in questione, se tempestivamente corrisposte, sarebbero state indirizzate verso le forme di risparmio normalmente utilizzate per importi di modesta entità (deposito in conto corrente bancario, postale, ecc.).Considerato il rendimento medio di tali forme di investimento, gli interessi possono essere quindi liquidati, anche in via equitativa, nella misura del 2,5% annuo.Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente sull'importo medio tra la somma dovuta all'epoca della irreversibile trasformazione del bene, ovverosia alla data del 30.11.1992 (Euro 7.243,00) e quella dovuta all'attualità (ovverosia alla data della pubblicazione della sentenza), ottenuta mediante l'applicazione degli indici ISTAT. Dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo saranno dovuti gli interessi legali sulla sorte capitale attuale, convertendosi il debito di valore, con la liquidazione giudiziale, in debito di valuta.»

Sintesi: In tema di risarcimento danni da esproprio, con la pronuncia n. 349 del 2007, la Consulta ha abrogato il meccanismo indennitario anche per le occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 2006, per modo che al proprietario deve essere corrisposto il risarcimento del danno, rapportato al pregiudizio arrecato per la perdita di proprietà del bene, ossia al valore venale dello stesso.

Estratto: «Peraltro, in tema di risarcimento del danno da occupazione espropriativa, qualora il danno sia stato liquidato secondo il criterio riduttivo di cui all'art. 5 bis, comma 7 bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in l. 8 agosto 1992 n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662, soltanto la mancata impugnazione di tale capo della sentenza da parte del privato si traduce in acquiescenza alla relativa pronuncia, con la conseguenza che l'impugnazione del medesimo capo da parte dell'Amministrazione non rende applicabili nel giudizio d'appello gli effetti della sentenza della Corte cost. n. 349 del 2007 (cfr. Cassazione civile , sez. I, 5 luglio 2010, n. 15835).Nel caso di specie, invece, gli appellanti hanno specificamente impugnato la sentenza di prime cure per tale motivo, con la conseguenza che, in questo giudizio, avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente alla occupazione e trasformazione irreversibile di un fondo senza titolo, la qualificazione della domanda risarcitoria da parte del giudice in primo grado come di accessione invertita non esclude l'ammissibilità di una riqualificazione della stessa in occupazione usurpativa da parte del giudice di appello, anche tenuto conto che la differenza pratica tra le due forme di illecito si è quasi dissolta dopo le sentenze della Corte cost. n. 348 e 349 del 2007 (cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 luglio 2010, n. 16750).In altre parole, la sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 2007, n. 349 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. n. 333 del 1992, convertito con modificazioni dalla l. n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3 comma 65 l. n. 662 del 1996, in quanto non prevedeva un risarcimento del danno da occupazione acquisitiva da parte della p.a. pari al valore venale del bene deve ritenersi direttamente applicabile al caso di specie, a prescindere dalla qualificazione dell’occupazione in termini di occupazione acquisitiva o usurpativa.Infatti, poiché le sentenze della Corte costituzionale sono retroattive e hanno quindi efficacia anche rispetto ai rapporti antecedenti che non siano, ovviamente, esauriti per il fatto di essere regolati da provvedimenti ormai passati in giudicato, il giudice chiamato a risolvere le controversie relative, appunto, alla quantificazione del danno da occupazione acquisitiva, deve tenere conto della citata sentenza della Corte costituzionale (e, peraltro, della successiva normativa che risulta essere confermativa della stessa) anche se successiva all'occupazione, a meno che le statuizioni relative alla regolamentazioni relative al rapporto tra la p.a. occupante e il soggetto che ha subito l'occupazione medesima non risultino coperte da giudicato.L’applicabilità del precedente criterio di liquidazione, infatti, vulnera i principi del giusto processo e della parità delle parti e violerebbe l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 6 della CEDU ed 1 del Primo Protocollo, poiché la sua applicabilità ai giudizi in corso e la misura dalla stessa stabilita per la quantificazione del danno da occupazione acquisitiva lederebbe il diritto di proprietà, ponendosi in contrasto con i citati art. 6 ed 1, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con conseguente violazione di obblighi internazionali assunti dallo Stato (cfr. Corte costituzionale, 14 marzo 2008, n. 66).Pertanto, si deve ritenere che, in tema di risarcimento danni da esproprio, con la pronuncia n. 349 del 2007, la Consulta ha ora abrogato il meccanismo indennitario anche per le occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 2006, per modo che al proprietario deve essere corrisposto il risarcimento del danno, rapportato al pregiudizio arrecato per la perdita di proprietà del bene, ossia al valore venale dello stesso.»

Sintesi: Il risarcimento del danno correlato all'acquisto della proprietà illegittimamente occupata, deve essere rapportata alla superficie effettivamente ablata e determinato in misura pari al valore venale di tale terreno alla data dell'adozione del provvedimento di acquisizione delle aree. La somma così determinata deve essere aumentata del dieci per cento a titolo di forfettario indennizzo per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprietario.

Estratto: «Per quanto attiene al risarcimento del danno, che, in entrambi i casi, dovrà essere offerto, esso dovrà essere quantificato dall’Amministrazione considerando:- che l’indennità di occupazione per il periodo di legittima occupazione dovrà essere corrisposta nella misura prevista dal decreto che l’autorizzava, per tutta la superficie ivi indicata, a prescindere dall’effettiva materiale apprensione della stessa. Con l’adozione del decreto di occupazione, infatti, l’area ivi indicata è stata sottratta alla disponibilità giuridica del proprietario, rendendo per ciò stesso irrilevante il fatto che, rispetto a parte di essa sia stato in concreto mantenuto il possesso da parte dell’espropriato (anche attraverso il detentore, titolare di un contratto di affitto). Per evitare tale situazione giuridica e la conseguente corresponsione della piena indennità, l’ente espropriante (ovvero il soggetto delegato alla gestione della procedura espropriativa) avrebbe dovuto tempestivamente comunicare, infatti, la revoca parziale del decreto di occupazione relativamente alla superficie di cui non è stato effettivamente acquisito il possesso e la conseguente rimessione della stessa nella disponibilità del proprietario;- che la stessa perizia di parte prodotta dal ricorrente evidenzia come la superficie effettivamente occupata per la realizzazione dell’opera pubblica sia stata pari a 5.250 mq;- che, pertanto, a decorrere dalla data entro cui avrebbe dovuto intervenire il decreto di esproprio (gennaio 1997) e, quindi, l’occupazione è divenuta illegittima, il risarcimento del danno per l’occupazione del suolo non potrà che essere commisurato alla superficie effettivamente occupata di 5.250 mq. Nessun danno, infatti, risulta essere stato patito, né dal proprietario, né dall’affittuario, per quelle aree che, non essendo state occupate, sono rimaste nella disponibilità fisica di tali soggetti e sono ritornate anche nella disponibilità giuridica degli stessi dal momento dell’intervenuta scadenza dell’occupazione d’urgenza;- che il danno derivante dall’illegittima occupazione dei fondi dovrà, peraltro, essere risarcito tenendo conto dell’intero periodo in cui la stessa si è protratta illegittimamente, non essendosi prescritto il relativo diritto al risarcimento del danno, in ragione del susseguirsi degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dal ricorrente;- che il danno derivante dalla materiale indisponibilità del terreno per tutto il periodo, fino all’adozione del provvedimento di acquisizione, può essere liquidato, in via equitativa, in misura pari al cinque per cento annuo del valore venale determinato ai sensi del successivo alinea;- che lo stesso risarcimento del danno correlato al’acquisto della proprietà da parte dell’ANAS s.p.a., dovrà essere rapportato alla superficie effettivamente ablata di 5250 mq e determinato in misura pari al valore venale di tale terreno alla data della adozione del provvedimento di acquisizione delle aree. La somma così determinata deve essere aumentata del dieci per cento a titolo di forfetario indennizzo per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente;- che, in assenza di qualsiasi principio di prova del pregiudizio effettivamente subito dal compendio immobiliare nel suo complesso considerato per effetto dell’ablazione parziale e considerata anche la minima incidenza della superficie ablata rispetto all’estensione del compendio stesso, non risulta dovuto alcun ulteriore, specifico, indennizzo in termini di svalutazione dell’area residua o di, solo asserite, maggiori spese necessarie alla coltivazione;- che non può valorizzarsi, in termini di compensatio lucri cun damno, l’avvenuta realizzazione del nuovo distributore di carburanti, che, seppur può, in linea di principio, aver determinato un incremento del valore delle aree rimaste di proprietà del ricorrente, non ha attribuito a quest’ultimo un vantaggio specifico e direttamente collegato alla realizzazione dell’opera, idoneo a differenziare la sua posizione da quella di ogni altro proprietario frontista.»

Sintesi: Per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 349/2007 per la determinazione del danno da risarcire deve farsi riferimento ai canoni comuni operanti in tema di risarcimento del danno da fatto illecito e, quindi, al valore di mercato del suolo illegittimamente acquisito alla mano pubblica.

Estratto: «In ordine alle statuizioni economiche della sentenza va subito rilevato che l'attrice si è limitata a chiedere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione appropriativa del fondo di sua proprietà per effetto della realizzazione dell'opera pubblica e della sua irreversibile trasformazione, sicché nulla può esserle riconosciuto a titolo di indennità di occupazione legittima.Al fine della quantificazione del danno è stato ritenuto opportuno disporre il rinnovo della prima consulenza a firma dell'Ing. F. D., giacché, nonostante i chiarimenti resi dall'ausiliario, permanevano forti contestazioni sulla bontà dell'elaborato. L'accertamento eseguito dal secondo consulente, Ing. G. C., al quale il giudice ha conferito un quesito di rigida applicazione, non ha dato luogo a specifiche contestazioni ma, di fatto, è stato inficiato dalla sentenza 24 ottobre 2007 n. 349, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del comma 7 bis (introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 662/1996) dell'art. 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359.Ne consegue che la citata norma, utilizzata dal CTU quale criterio per il calcolo del danno, non è più applicabile in quanto la controversia, ancora pendente alla data di pubblicazione della sentenza della Consulta, risente della statuizione di incostituzionalità.Per la determinazione del danno da risarcire deve pertanto farsi ora riferimento ai canoni comuni operanti in tema di risarcimento del danno da fatto illecito e, quindi, al valore di mercato del suolo illegittimamente acquisito alla mano pubblica (così Cass. 08/3189, 07/26275).Ne consegue che, considerato che all'epoca della scadenza del termine della occupazione legittima (7/01/1998) il valore di quella parte del fondo di proprietà dell'attrice, esteso per 243 mq, era di Lire 55.704 (Euro 28,77) al mq, il danno complessivo risarcibile è pari ad Euro 6.991,11. La somma detta va adeguata al valore attuale mediante rivalutazione in base agli indici Istat dal 7/01/98 sino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma anno per anno rivalutata spettano poi all'attrice gli interessi compensativi al tasso legale dal 7/01/98 al soddisfo.»

Sintesi: Per effetto della dichiarazione d'illegittimità costituzionale della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, comma 7 bis, il risarcimento del danno non può che liquidarsi nel valore venale delle aree acquisite dal Comune con la materiale manipolazione dei terreni.

Estratto: «E' invece fondato il secondo motivo di ricorso dei R. che chiede di disapplicare la L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, comma 7 bis, e di liquidare le somme dovute nella misura del valore venale dei beni acquisiti in ragione della sentenza n. 349 del 2007 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della sopra indicata norma ordinaria sui criteri di liquidazione del risarcimento.La sopravvenuta inefficacia retroattiva della norma incostituzionale, in corso di causa, comporta l'accoglimento sul punto del ricorso R., in quanto il risarcimento del danno non può che liquidarsi nel valore venale delle aree acquisite dal Comune di Bari con la materiale manipolazione dei terreni.»

Sintesi: La quantificazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, deve essere pari al valore venale del bene illegittimamente occupato da individuarsi tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree della medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche ed ricadenti nella stessa zona.

Estratto: «Per quanto concerne la quantificazione della somma dovuta ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno per equivalente, ai sensi dell’articolo 34, comma quattro, degli D.Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), vengono stabiliti seguenti criteri in base ai quali il comune resistente deve proporre a favore dei ricorrenti il pagamento di una somma, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.Tale somma dovrà essere pari al valore venale dei terreni in questione, che deve essere individuato tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree della medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche ed ricadenti nella stessa zona, avuto riguardo alla data di trasferimento della proprietà del bene dai ricorrenti all’amministrazione comunale, che dovrà essere effettuato mediante stipula di apposito atto negoziale, in concomitanza col pagamento del predetto risarcimento per equivalente.Il valore così determinato dovrà essere oggetto di maggiorazione per rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di calcolo fino al soddisfo.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima, il risarcimento del danno per equivalente va determinato alla luce del valore di mercato attuale, cioè al momento dell’accordo transattivo con effetto traslativo, ovviamente senza tenere conto del deprezzamento conseguente alla realizzazione dell’opera pubblica, dell’area occupata e trasformata e della diminuzione del valore di mercato attuale della proprietà privata residua dell’impresa ivi ubicata, detratto quanto già corrisposto (o da corrispondere) a titolo di indennità di occupazione.

Estratto: «6. - Nel caso di specie la ricorrente non ha proposto la domanda restitutoria, ma solamente quella risarcitoria, che, nei termini seguenti, è fondata.Secondo il già richiamato orientamento giurisprudenziale formatosi in precedenza del d.l. n. 98 del 2011, il risarcimento del danno per equivalente va determinato alla luce del valore di mercato attuale, cioè al momento dell’accordo transattivo con effetto traslativo, ovviamente senza tenere conto del deprezzamento conseguente alla realizzazione dell’opera pubblica, dell’area occupata e trasformata e della diminuzione del valore di mercato attuale della proprietà privata residua dell’impresa ivi ubicata, detratto quanto già corrisposto (o da corrispondere) a titolo di indennità di occupazione.Il risarcimento dei danni da occupazione senza titolo, e dunque per la mancata utilizzazione dell’immobile nel periodo di illegittimo spossessamento, può essere poi equitativamente determinato nella misura del cinque per cento annuo sul valore di mercato.Emerge da quanto esposto che i criteri di liquidazione del danno patrimoniale elaborati in sede giurisprudenziale sono tendenzialmente sovrapponibili a quelli “indennitari” prefigurati a livello legislativo con l’art. 34 del d.l. n. 98 del 2011, e non occorre dunque attendere l’adozione del provvedimento, peraltro con caratura discrezionale, dell’Amministrazione comunale.Ai sensi dell’art. 34, comma 4, del cod. proc. amm., il Collegio assegna dunque al Comune di Fossato di Vico un termine di trenta giorni per proporre a parte ricorrente il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento per equivalente sulla base dei criteri determinati nel presente paragrafo, e tenendo conto dell’esatta destinazione urbanistica dei terreni che risulta mutata nel tempo; gli interessi e la rivalutazione spettano dalla data di accettazione della proposta fino al pagamento effettivo.Resta da precisare, per completezza di esposizione, ed in ragione dell’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalle parti resistenti, che il comportamento tenuto dall’Amministrazione, la quale abbia emanato una valida dichiarazione di pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione d’urgenza senza tuttavia emanare il provvedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, deve essere qualificato come “illecito permanente”, nella cui vigenza non decorre la prescrizione, proprio perché manca un effetto traslativo della proprietà (in termini T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II Quater, 14 aprile 2011, n. 3260); peraltro, anche ad individuare come dies a quo il termine finale delle occupazioni, queste sono scadute nel giugno/luglio 2001, con conseguente tempestività del ricorso.»

Sintesi: A seguito della dichiarazione d'illegittimità dell'art. 43 DPR 327/2001, la misura del risarcimento del danno non potrà essere valutata in ragione del disposto del comma 6 del citato articolo, che rinvia al precedente art. 37, comma 7, bensì sulla base dei principi generali dell’azione risarcitoria da lesione del diritto di proprietà (art. 30, comma 2, c.p.a.), sulla base della regola di cui all’art. 2043 c.c.. Pertanto, il danno risarcibile va quantificato in ragione del reale valore di mercato dei terreni.

Estratto: «A.2. - La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, assume, per converso, una sua specifica rilevanza in relazione alla parte del provvedimento impugnata, e cioè in relazione alla determinazione del danno risarcibile, operata in applicazione della norma colpita dalla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità.Ne deriva che la legittimità della misura del risarcimento non potrà essere valutata in ragione del disposto dell’art. 43, comma 6 del d.P.R. n. 327 del 2001, che rinvia al precedente art. 37, comma 7, ma tale valutazione dovrà essere effettuata sulla base dei principi generali dell’azione risarcitoria da lesione del diritto di proprietà (art. 30, comma 2, c.p.a.), sulla base della regola di cui all’art. 2043 c.c..Sul punto, poiché la proprietà dei terreni è passata al Comune solo in forza dell’atto di acquisizione sanante formato in data 28.05.2009, l’occupazione dei terreni di proprietà dei ricorrenti, protrattasi per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del periodo di legittima occupazione e quella di adozione del provvedimento di acquisizione sanante, si è concretizzata, medio tempore, in un illecito di carattere permanente, con l’obbligo, in capo alla resistente Amministrazione comunale, di corrispondere ai ricorrenti una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, per la quantificazione della quale vanno forniti specifici criteri, in applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a..Pertanto, il danno risarcibile va quantificato in ragione del reale valore di mercato dei terreni, di guisa che, per questa parte, il ricorso va accolto secondo quanto di seguito precisato.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima di immobile irreversibilmente trasformato, per la cessione della proprietà, deve aversi riguardo al valore di mercato dell’immobile alla data di adozione dell'atto transattivo di qualsiasi tipo, al quale consegua l’effetto traslativo de quo, distinguendo le aree a seconda che possiedano o meno una sia pur limitata e condizionata vocazione edificatoria e tenuto conto dell’eventuale esistenza di vincoli di rispetto stradale o comunque afferenti l’edificabilità anche in ragione della concreta estensione del singolo mappale.

Estratto: «a) I danni da risarcire per la illegittima occupazione corrisponderanno agli interessi moratori sul valore del bene, assumendo quale “capitale” di riferimento il relativo valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione considerato; le somme così calcolate andranno poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di deposito della presente sentenza.b) Per la cessione della proprietà, dovrà aversi riguardo al valore di mercato dell’immobile alla data in cui sarà adottato il più volte citato atto transattivo, di qualsiasi tipo, al quale consegua l’effetto traslativo de quo, con la precisazione che dovranno essere seguite, per quanto possibile, le impostazioni di cui alla perizia del p.e. Kreissl dd 14.11.2007, dimessa in atti dalla parte ricorrente, distinguendo le aree a seconda che possedessero o meno una sia pur limitata e condizionata vocazione edificatoria e tenuto conto dell’eventuale esistenza di vincoli di rispetto stradale o comunque afferenti l’edificabilità anche in ragione della concreta estensione del singolo mappale.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima sono dovute due voci di danno: valore del bene perduto e risarcimento per il mancato utilizzo del bene per tutto il periodo dell’illegittima occupazione. Entrambe costituiscono la restaurazione sotto due profili, dell'ordine giuridico violato, la prima in sostanza concerne il capitale perduto e, quindi, al valore di mercato del suolo illegittimamente acquisito alla mano pubblica, mentre la seconda concerne i proventi dello stesso o comunque il pagamento di un’indennità equitativamente fissata per il periodo di occupazione illegittima.

Estratto: «In linea generale, il danno spettante al proprietario ai sensi dell’art. 2043 c.c., per illegittima occupazione di un fondo implica:a. l’azione restitutoria del bene o in alternativa, l’azione risarcitoria per equivalente conseguente alla perdita definitiva del terreno, in modo da ristorare integralmente il bene perduto. Questa è la fattispecie disciplinata dal comma 1 dell'art. 55 del Testo unico delle espropriazioni – n. 327/2001 e s.m.i. – nella quale in base ai principi esattamente ricordati dall’appellante il ristoro va commisurato al valore venale per la perdita dei proprietari del diritto sul bene dominicale quale che ne sia la natura (agricola o edificatoria);b. un’azione risarcitoria per il mancato utilizzo del bene per tutto il periodo dell’illegittima occupazione, la quale è in sostanza diretta ad indennizzare i proprietari della perdita dei frutti del loro terreno, naturali e civili, conseguenti, ai sensi dell’art. 1148 c.c. a causa dell’illegittima occupazione.Entrambe costituiscono la restaurazione sotto due profili, dell'ordine giuridico violato, la prima in sostanza concerne il capitale perduto e, quindi, al valore di mercato del suolo illegittimamente acquisito alla mano pubblica, mentre la seconda concerne i proventi dello stesso o comunque il pagamento di un’indennità equitativamente fissata per il periodo di occupazione illegittima.Nel caso di specie, posto che nel caso la Società ricorrente ha implicitamente rinunciato alla restituzione, l’azione sub a. è stata azionata innanzi alla competente Corte di Appello di Bari, che ha disposto CTU al fine di determinare il valore venale del bene ai sensi dell’art. 55.1. co. del T.U. n.327/2001.In tale ambito dunque è evidente che la pretesa di applicarlo anche alla restaurazione dei danni derivanti dalla perdita del bene in conseguenza dell’occupazione illegittima si risolverebbe, sotto il profilo processuale in un “bis in idem” del medesimo giudizio azionato in sede ordinaria, e sotto quello sostanziale in un indebito arricchimento, perché la perdita di un unico cespite capitale sarebbe sostanzialmente indennizzato due volte.In tale scia per la determinazione del risarcimento dei restanti danni da occupazione illegittima, si deve fare riferimento ai canoni comuni operanti in tema di risarcimento del danno (arg. ex Cassazione civile, sez. I, 11 febbraio 2008, n. 3189) ed avendo come riferimento il valore venale dell’immobile.Al proprietario, per il risarcimento del danno per l'utilizzazione illegittima del suolo per tutto il periodo, il risarcimento ex art. 2043 ben può essere determinato, in via equitativa, in misura pari agli interessi legali annualmente calcolati in relazione al valore venale del bene.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegitima il danno risarcibile deve essere determinato sulla base del valore venale del fondo alla data della stipula dell’accordo transattivo di trasferimento della proprietà, determinato secondo i criteri ordinari di estimo e tenendo conto dei prezzi medi di mercato per aree della medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche, ricadenti nella stessa zona.

Estratto: «A tal fine, ai sensi dell’art. 34, comma quarto, del codice del processo amministrativo, in mancanza di opposizione delle parti al riguardo, l’amministrazione è tenuta, entro il termine di giorni novanta dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, a proporre al ricorrente, in uno alla stipula dell’accordo transattivo di cui sopra, il pagamento dell’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, determinato secondo i seguenti criteri:1) corresponsione del valore venale del fondo alla data della stipula dell’accordo transattivo di trasferimento della proprietà, determinato secondo i criteri ordinari di estimo e tenendo conto dei prezzi medi di mercato per aree della medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche, ricadenti nella stessa zona;2) rifusione del danno da occupazione illegittima in misura pari agli interessi moratori sul valore venale del fondo per ciascun anno di durata dell’occupazione sine titulo a far data dalla scadenza dei termini di cui all’art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n° 865 e fino alla predetta stipula, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi sulle somme anno per anno rivalutate;3) detrazione dagli importi, come sopra determinati, di ogni altra indennità, se effettivamente percepita per la medesima vicenda espropriativa, previa attualizzazione alla data della stipula di cui al punto precedente, per il principio di comparazione tra valori omogenei;4) pagamento, sul montante totale liquidato come da punti precedenti, degli interessi al saggio legale vigente dalla liquidazione e fino all’effettivo soddisfo.»

Sintesi: Qualora la Pubblica Amministrazione si impossessi di fatto di un immobile privato per realizzarvi un'opera pubblica, il pregiudizio consta di due distinte componenti (a cui se ne aggiunge una terza, eventuale, in caso di impossessamento parziale), una di carattere permanente corrispondente al mancato godimento dell'immobile stesso durante il periodo anzidetto (in cui il privato ne ha conservato la proprietà) compreso tra la data dell'illegittimo impossessamento e quella della sua (legittima) acquisizione, l’altra di carattere istantaneo con effetti permanenti collegata a tale ultima vicenda (il negozio traslativo), la quale comporta la perdita definitiva della proprietà.

Sintesi: Qualora la Pubblica Amministrazione si impossessi di fatto di un immobile privato per realizzarvi un'opera pubblica, il danno va liquidato alla stregua non già (o meglio non più) dei parametri indicati dall’art. 43 del DPR n. 237/01, ma dei principi civilistici; ne consegue che i proprietari hanno diritto al valore venale dei beni abusivamente sottratti stimato al momento del trasferimento della proprietà (e cioè al momento della stipula del relativo contratto e coincidente, pertanto, con il prezzo del bene sul libero mercato).

Estratto: «7.- In ordine alla quantificazione del danno - acclarata la responsabilità dell’Amministrazione ed il mutamento, nelle more del giudizio, del quadro giuridico di riferimento (non possono, infatti, essere applicati i criteri di liquidazione del danno previsti dall’art. 43 del DPR n. 327/01, essendo tale disposizione stata estirpata dall’ordinamento) - va anzitutto premesso che qualora la Pubblica Amministrazione si impossessi di fatto di un immobile privato per realizzarvi un'opera pubblica, il pregiudizio consta di due distinte componenti (a cui se ne aggiunge una terza, eventuale, in caso di impossessamento parziale), una di carattere permanente corrispondente al mancato godimento dell'immobile stesso durante il periodo anzidetto (in cui il privato ne ha conservato la proprietà) compreso tra la data dell'illegittimo impossessamento e quella della sua (legittima) acquisizione, l’altra di carattere istantaneo con effetti permanenti collegata a tale ultima vicenda (il negozio traslativo), la quale comporta la perdita definitiva della proprietà: in caso, poi, di sottrazione parziale vi è, di regola, un’ulteriore componente, costituita dal deprezzamento - ma potrebbe anche esservi, all’opposto, un apprezzamento - della porzione residua del fondo che non si presta più all’originaria funzione.8.- Pertanto, i ricorrenti – a cui, come s’è detto, il danno va liquidato alla stregua non già (o meglio non più) dei parametri indicati dall’art. 43 del DPR n. 237/01, ma dei principi civilistici – hanno diritto al valore venale dei beni abusivamente sottratti stimato al momento del trasferimento della proprietà (e cioè al momento della stipula del relativo contratto e coincidente, pertanto, con il prezzo del bene sul libero mercato), nonché – eventualmente - al corrispettivo del minor valore dei beni residui a cui, naturalmente, deve essere aggiunto il danno sofferto per l’occupazione, meramente detentiva, dei beni prima della legittima acquisizione: danno in teoria corrispondente ai frutti e ad ogni altra utilità che il proprietario stesso dimostri di avere perduto durante il periodo in questione, ma suscettibile di liquidazione in via equitativa mediante commisurazione ai c.d. frutti civili, ovvero agli interessi corrispettivi (per il mancato godimento del bene, in analogia alla previsione dell'articolo 1499 c.c.), per ogni anno di occupazione, calcolati al tasso legale sulla somma spettante al proprietario per la perdita del suo diritto reale e determinata con riferimento al valore dello stesso (in ciascun anno di occupazione senza titolo, rivalutata secondo gli indici ISTAT, il che equivale al valore) al momento dell’alienazione. Il risarcimento del danno per l’occupazione abusiva integra, infatti, un'ipotesi di debito di valore e non una obbligazione pecuniaria, per cui ciascuna annualità deve essere rivalutata in modo da risultare adeguata ai valori monetari al momento dell’alienazione.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima occorre distinguere tra due voci distinte: il danno da occupazione illegittima che consegue alla mancata utilizzazione dell’immobile per il periodo d'illegittimo spossessamento da un lato, e il corrispettivo che le parti dovranno concordare per la cessione della proprietà.

Estratto: «Addentrandosi ora nella parte della domanda risarcitoria concernente la condanna dell’Amministrazione al pagamento del valore venale del terreno illegittimamente occupato ed espropriato, essendo stata annullata in questo giudizio la dichiarazione di p.u. ex art.1 l. ’78, contenuta nella deliberazione consiliare n.332/1992 e tutti gli atti ad essa conseguenti , inclusi il decreto di espropriazione (n.153) , peraltro adottato il 20 maggio 2002 e quindi oltre il quinquennio (v.atti depositati dal Comune di Roma).Insorge, pertanto, il dovere dell’Amministrazione di addivenire a un accordo transattivo con la ricorrente che determini il definitivo trasferimento della proprietà dell’immobile, accompagnandosi anche al doveroso risarcimento del danno da occupazione illegittima (come meglio appresso sarà precisato).Una volta venuta meno,invero , la norma che attribuiva al soggetto pubblico il potere di determinare unilateralmente l’effetto traslativo ( l’art.43 t.u. d.p.r. n.327/201 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Cost. n.293/2010) , è chiaro che tale effetto non può prescindere dal concorso della volontà dell’espropriato.Ricorrendo conseguentemente l’ipotesi dell’occupazione usurpativa, e non avendo l’Agenzia del Territorio di Roma fatto conoscere ( omettendo di adempiere all’ordinanza di questa Sezione n.608/2011), il valore di mercato delle aree espropriate , il collegio ai fini della determinazione del danno ritiene di dover provvedere ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., orientandosi del resto in tale direzione una specifica richiesta di patte appellante .In particolare, dovrà farsi riferimento al periodo di illegittima occupazione decorrente dall’impossessamento illegittimo delle aree disposto con deliberazione di G.C n.1578 del 5 maggio 1997, e fino alla data dell’atto con il quale, nei sensi sopra precisati, si realizzerà l’effetto traslativo della proprietà in favore dell’espropriata, mentre per quanto concerne i criteri per la fissazione della somma da corrispondere, occorre distinguere tra due voci distinte: il danno da occupazione illegittima che consegue alla mancata utilizzazione dell’immobile per il periodo di illegittimo spossessamento da un lato, e il corrispettivo che le parti dovranno concordare per la cessione della proprietà.Sotto tale ultimo profilo, dovrà aversi riguardo al valore di mercato delle aree non già alla data di trasformazione delle stesse, essendo venuta meno, com’è noto, la c.d. accessione invertita, e nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo che è del tutto irrilevante ai fini dell’effetto traslativo, bensì alla data in cui sarà adottato il più volte citato atto transattivo, di qualsiasi tipo, al quale consegua l’effetto traslativo de quo.Quanto al primo profilo, i danni da risarcire per il mancata godimento delle aree, corrisponderanno agli interessi moratori sul valore del bene, assumendo quale "capitale" di riferimento il relativo valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione considerato; le somme così calcolate andranno poi incrementate per rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolandoli separatamente anno per anno dalla data di proposizione del ricorso e fino alla data di deposito della presente sentenza.In tal senso, e conclusivamente, l’Amministrazione dovrà formulare un’offerta risarcitoria e addivenire a un accordo con la parte ricorrente per la determinazione del corrispettivo della cessione secondo il criterio innanzi indicato, detraendo quanto già eventualmente corrisposto a titolo di indennità, provvisoria o definitiva, di espropriazione.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima è dovuto il risarcimento del danno conseguente alla mancata utilizzazione dell’immobile per il periodo di illegittimo spossessamento; tale danno dovrà essere calcolato assumendo come valore base il mancato reddito ritraibile per ciascun anno del periodo di occupazione illegittima, considerando, quale parametro, il reddito ricavato nell’anno precedente l’occupazione d’urgenza; a tali somme andranno aggiunti la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l’indice ISTAT e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate.

Estratto: «In ordine al quantum del danno risarcibile questa Sezione ritiene di dover provvedere ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., avendo proprio il ricorrente chiesto la determinazione del danno stesso ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 e non risultando al riguardo alcuna espressa opposizione della parte resistente, data la mancata costituzione in giudizio del Comune di Monopoli.Occorre innanzitutto precisare che per il danno per mancata utilizzazione del bene dovrà farsi riferimento al periodo di illegittima occupazione, a decorrere dal 6 ottobre 2004 e fino alla data dell’atto con il quale, nei sensi sopra precisati, si realizzerà l’effetto traslativo della proprietà; per quanto concerne più specificatamente i criteri per la fissazione della somma da corrispondere, occorre distinguere tra due diverse voci logicamente e concettualmente distinte e precisamente: il danno da occupazione illegittima conseguente alla mancata utilizzazione dell’immobile per il periodo di illegittimo spossessamento ed il corrispettivo che le parti dovranno concordare per la cessione della proprietà.Sotto tale ultimo profilo, dovrà aversi riguardo al valore di mercato dell’immobile non già alla data di trasformazione dello stesso (non potendo più individuarsi in tale data, una volta venuto meno l’istituto della c.d. accessione invertita, il trasferimento della proprietà in favore dell’Amministrazione), e nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo (non potendo, come detto, ravvisarsi in tale atto un effetto abdicativo), bensì alla data in cui sarà adottato il più volte citato atto transattivo, di qualsiasi tipo, al quale consegua l’effetto traslativo de quo.Quanto al primo aspetto, concernente il danno per mancata utilizzazione del bene, esso dovrà essere calcolato assumendo come valore base il mancato reddito ritraibile per ciascun anno del periodo di occupazione illegittima e, pertanto, come detto, dal 6 ottobre 2004 e fino alla data dell’atto con il quale, nei sensi sopra precisati, si realizzerà l’effetto traslativo della proprietà considerando, quale parametro, il reddito ricavato nell’anno precedente l’occupazione d’urgenza, come risultante a tale data; a tali somme andranno aggiunti la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l’indice ISTAT e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate.Dalla somma complessivamente determinata dovrà essere detratta, naturalmente, ogni altra somma che sia stata corrisposta al ricorrente a titolo indennitario o risarcitorio per la vicenda oggetto di causa, come ad esempio somme già versate a titolo di indennità di esproprio quali risultanti dal decreto di esproprio annullato con la presente sentenza, nonché l’indennità di occupazione d’urgenza eventualmente riscossi.»

Sintesi: La dismissione del diritto di proprietà in favore dell’amministrazione comporta che al proprietario debba essere pagato l’intero valore del suolo, al fine di ottenere un integrale ristoro della perdita del diritto dominicale.

Estratto: «Può a questo punto passarsi alla specificazione, in termini di quantum, del risarcimento del danno dovuto dal Comune alla parte ricorrente.E’ indubbio che al privato debba essere corrisposta una somma corrispondente al valore venale del bene.La dismissione del diritto di proprietà in favore dell’amministrazione comporta, invero, che a questi debba essere pagato l’intero valore del suolo, al fine di ottenere un integrale ristoro della perdita del diritto dominicale.Resta da stabilire il momento al quale occorre fare riferimento per determinare il suddetto valore venale.Rileva in proposito il Collegio che la CEDU , con sentenza della Grande Camera del 22 dicembre 2009 ( ricorso n. 5885/00 – caso Guiso-Gallisay c/Italia), modificando il precedente orientamento (che prevedeva la corresponsione del valore attuale dei beni aumentato del plusvalore apportato dagli edifici costruiti), ha ritenuto che “la data da prendere in considerazione per quantificare il danno materiale non debba essere quella in cui è stata pronunziata la sentenza della Corte, bensì quella in cui si è verificata la perdita della proprietà dei terreni” e che “quantificare automaticamente le perdite subite dai ricorrenti in maniera corrispondente al valore lordo delle opere realizzate dallo Stato non trova giustificazione”.I suddetti principi sono stati affermati in una fattispecie di “occupazione appropriativa”, caratterizzata dalle seguenti circostanze: “…i ricorrenti hanno perduto la proprietà in seguito alla costruzione di opere pubbliche e nel procedimento interno non hanno chiesto la restituzione dei suddetti beni”; “nella presente causa i terreni sono stati occupati secondo una procedura di urgenza e in base ad una dichiarazione di pubblica utilità…”.In buona sostanza, operando riferimento ad un caso di “accessione invertita”, dove la costruzione tradizionale della giurisprudenza nazionale collocava la perdita del diritto di proprietà al momento della irreversibile trasformazione del fondo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica”, la Corte europea ha voluto inequivocabilmente stabilire la data cui fare riferimento per la determinazione del valore venale del bene alla data di irreversibile trasformazione del suolo.Ciò posto, una volta caduta, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la norma di cui all’articolo 43 del t.u. espropriazioni (che fondava il tramonto dell’istituto dell’occupazione acquisitiva) e nelle more della eventuale introduzione di una nuova disciplina normativa regolatrice della fattispecie della utilizzazione di un bene occupato sine titulo per fini di pubblica utilità, ritiene il Tribunale, che il criterio cui fare riferimento per la determinazione del valore venale del bene sia quello della data in cui è avvenuta la irreversibile trasformazione del fondo.Esso è criterio valido ed equo, atteso che a tale data:-è riconducibile il momento in cui l’amministrazione comprime in senso sostanziale e definitivo le facoltà del privato connesse al diritto di proprietà;-il bene perde definitivamente i caratteri originari che connotavano l’oggetto del diritto dominicale;-viene concretamente attuato l’interesse pubblico sotteso all’attività di apprensione del bene;-eventuali modifiche successive del regime giuridico dei suoli (anche incidenti sul valore dello stesso) appaiono collegate esclusivamente all’interesse pubblico connesso all’opera realizzata e del tutto sganciate ( e , dunque, non derivanti) dal suolo quale bene originario appartenente al privato.Il ristoro richiesto, dunque, deve avere come riferimento il diritto di proprietà del privato, così come configurato al momento della sua sostanziale compressione, potendosi altrimenti addivenire ad esborsi ingiustificati ( con conseguenti ingiustificati arricchimenti), che non trovano corrispondenza nella esigenza di reintegrare per equivalente la perdita del bene così come originariamente nella disponibilità giuridica e fattuale del privato.La richiamata regola opera, per le ragioni sopra esposte, nelle fattispecie un tempo definite come di “occupazione acquisitiva” , ove l’apprensione del bene da parte dell’amministrazione è sorretta da una dichiarazione di pubblica utilità, e nel caso in cui il privato non abbia avanzato richiesta di restituzione dello stesso.Il valore venale del bene, determinato alla data di irreversibile trasformazione del fondo, deve essere attualizzato, applicandosi pertanto al relativo importo la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima il danno va liquidato alla stregua non già (o meglio non più) dei parametri indicati dall’art. 43 del DPR n. 237/01, ma dei principi civilistici.

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima il pregiudizio consta di due distinte componenti, una di carattere permanente corrispondente al mancato godimento dell'immobile stesso durante il periodo (in cui il privato ne ha conservato la proprietà) compreso tra la data dell'illegittimo impossessamento e quella della sua (legittima) acquisizione, l’altra di carattere istantaneo con effetti permanenti collegata a tale ultima vicenda (il negozio traslativo), la quale comporta la perdita definitiva della proprietà: in caso, poi, di sottrazione parziale vi è, di regola, un’ulteriore componente, costituita dal deprezzamento della porzione residua del fondo che non si presta più all’originaria funzione.

Estratto: «8.- In ordine alla quantificazione del danno - acclarata la responsabilità dell’Amministrazione – va da sé che, essendo nelle more mutato il quadro giuridico di riferimento (non possono, infatti, essere applicati i criteri di liquidazione del danno previsti dall’art. 43 del DPR n. 327/01, essendo tale disposizione stata estirpata dall’ordinamento), può aversi soltanto limitato riguardo, in quanto non incompatibile con l’attuale situazione di diritto, alla relazione della CTU in atti.A tale proposito, va anzitutto premesso che qualora la Pubblica Amministrazione si impossessi di fatto di un immobile privato per realizzarvi un'opera pubblica, il pregiudizio consta di due distinte componenti (a cui se ne aggiunge una terza, eventuale, in caso di impossessamento parziale), una di carattere permanente corrispondente al mancato godimento dell'immobile stesso durante il periodo anzidetto (in cui il privato ne ha conservato la proprietà) compreso tra la data dell'illegittimo impossessamento e quella della sua (legittima) acquisizione, l’altra di carattere istantaneo con effetti permanenti collegata a tale ultima vicenda (il negozio traslativo), la quale comporta la perdita definitiva della proprietà: in caso, poi, di sottrazione parziale vi è, di regola, un’ulteriore componente, costituita dal deprezzamento - ma potrebbe anche esservi, all’opposto, un apprezzamento - della porzione residua del fondo che non si presta più all’originaria funzione.A.- Pertanto, i ricorrenti – a cui, come s’è detto, il danno va liquidato alla stregua non già (o meglio non più) dei parametri indicati dall’art. 43 del DPR n. 237/01, ma dei principi civilistici – hanno diritto al valore venale dei beni abusivamente sottratti stimato al momento del trasferimento della proprietà (e cioè al momento della stipula del relativo contratto e coincidente, pertanto, con il prezzo del bene sul libero mercato), nonché al corrispettivo del minor valore dei beni residui a cui, naturalmente, deve essere aggiunto il danno sofferto per l’occupazione, meramente detentiva, dei beni prima della legittima acquisizione: danno in teoria corrispondente ai frutti e ad ogni altra utilità che il proprietario stesso dimostri di avere perduto durante il periodo in questione, ma suscettibile di liquidazione in via equitativa mediante commisurazione ai c.d. frutti civili, ovvero agli interessi corrispettivi (per il mancato godimento del bene, in analogia alla previsione dell'articolo 1499 c.c.), per ogni anno di occupazione, calcolati al tasso legale sulla somma spettante al proprietario per la perdita del suo diritto reale e determinata con riferimento al valore dello stesso (in ciascun anno di occupazione senza titolo, rivalutata secondo gli indici ISTAT, il che equivale al valore) al momento dell’alienazione. Il risarcimento del danno per l’occupazione abusiva integra, infatti, un'ipotesi di debito di valore e non una obbligazione pecuniaria, per cui ciascuna annualità deve essere rivalutata in modo da risultare adeguata ai valori monetari al momento dell’alienazione.Non spettano, invece, gli interessi compensativi (dal momento dell'inizio dell’occupazione illegittima) sulla somma via via rivalutata: nei debiti di valore, infatti, gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria dell'eventuale danno da ritardo nella corresponsione dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca della produzione del danno, sicché essi non sono dovuti ove il debitore non dimostri la sussistenza di una perdita da lucro cessante per non avere conseguito la disponibilità della somma di danaro non rivalutata fino al momento della verificazione del danno ed averla potuta impiegare redditiziamente in modo tale che avrebbe assicurato un guadagno superiore a quanto venga liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. Civ., III, 12.2.2008 n. 3268).In mancanza di qualsiasi prova circa l'insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo nei sensi sopra specificati, non vanno, pertanto, computati gli interessi compensativi (Cass. Civ., I, 21.4.2006 n. 9410; CdS, VI, 21.5.2009 n. 3144).»

Sintesi: In ipotesi di occupazione senza titolo la quantificazione del danno va effettuata sulla base del valore attuale di mercato del bene a cui vanno sommati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria - secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Estratto: «2.2. Nel merito, la domanda di risarcimento del danno in esame è fondata e merita accoglimento in quanto è rimasta incontroversa l’illiceità del fatto e quindi dell’ingiusto danno arrecato ai ricorrenti, tenuto inoltre conto che, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43 del D.P.R. 327/01 per eccesso di delega , pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza dell'8 ottobre 2010 n. 293, permane comunque in capo all'amministrazione - in caso di occupazione senza titolo - un obbligo risarcitorio, che consegue al compimento da parte dell'amministrazione medesima di un fatto illecito, obbligo che trova la propria fonte unica nell'art. 2043 c.c.(T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 22 novembre 2010 , n. 7302).2.3. La quantificazione del danno si desume dalla elaborata e circostanziata relazione tecnica depositata 1° giugno 2010 dal C.T.U. incaricato che ha effettuato la valutazione del fabbricato in questione, condivisibile in quanto supportata da attendibili riferimenti al mercato immobiliare e da accurati calcoli di estimo immobiliare.Il valore attuale di mercato del bene è di € 7.409,00 a cui vanno sommati gli interessi legali su detta somma, decorrenti dalla data di occupazione, fino alla data dell’operazione di stima : € 2.172,93 , come risulta dal prospetto redatto dal C.T.U.Deve inoltre aggiungersi la rivalutazione monetaria - secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo - poiché interessi e rivalutazione costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ( ed in grado di appello ), pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cassazione civile , sez. III, 30 settembre 2009 , n. 20943 ). Anche perché, il valore del ristoro spettante per l'ipotesi di occupazione illegittima di aree private deve essere integrale ( T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 novembre 2010 , n. 33111 ) principio che deve viepiù valere nella fattispecie in esame che integra una occupazione acquisitiva.»

Sintesi: Il risarcimento del danno conseguente ad illegittima occupazione e trasformazione del bene deve considerare la perdita dell’area oggetto di trasformazione, oltre a rivalutazione, il danno per perdita del possesso conseguente all'occupazione da quantificare applicando anno per anno l’interesse al tasso legale sulla somma stimata quale valore assunto in ciascun anno dall’immobile; entrambe le voci di danno come sopra determinate, devono essere maggiorate degli interessi decorrenti dal momento in cui l'avente diritto avrebbe dovuto percepire e disporre delle somme in questione.

Estratto: «Tanto premesso, si rileva che la C.T.U. precedentemente disposta ha accertato il valore del bene immobile in esame riferito alla data di trasformazione del fondo (pari ad Euro 192.000, poi corretto in Euro 288.000 a seguito delle osservazioni sollevate dal ricorrente – e condivise dal C.T.U. – in ordine all’applicabilità di un indice di fabbricabilità superiore).Nell’ultima relazione integrativa, il CTU determina il valore del terreno alla data della domanda giudiziale (anno 2002) in Euro 155/mq, per un totale di Euro 373.000.I criteri di calcolo del valore del fondo adottati dal CTU vengono criticati con apposita memoria difensiva del Comune resistente depositata il 26 ottobre 2006, nella quale si sostiene, da un lato (ma senza alcun supporto probatorio), che “per aree attigue a quella oggetto di ricorso sono stati stabiliti valori molto inferiori”; dall’altra parte, si afferma che la trasformazione irreversibile del fondo sia databile al 1993 (data di ultimazione degli edifici) e non al 1991 (anno di inizio dell’occupazione).Tuttavia, i rilievi della amministrazione resistente non appaiono condivisibili perché, da una parte, risultano sforniti di prova; e sotto l’altro profilo, risultano irrilevanti dovendosi aver riguardo – come già chiarito – al momento della proposizione della domanda risarcitoria e non al momento della trasformazione del bene.In conclusione, in applicazione dei criteri di determinazione del risarcimento contenuti nelle recenti decisioni nn. 49/2009 e 51/2009 del C.G.A. – che costituiscono regole generali in tema di risarcimento, sganciate dal dato testuale dell’art. 43 - i danni subiti dal ricorrente per i quali si condanna il Comune al pagamento del corrispondente risarcimento vanno così determinati:1) perdita dell’area oggetto di trasformazione - valutata dal CTU, nella seconda relazione integrativa, in misura pari ad Euro 373.000 nell’anno di proposizione della domanda risarcitoria (2002); somma che dovrà essere oggetto di rivalutazione alla data odierna;2) danno per perdita del possesso conseguente (già) alla occupazione del 1991 – da quantificare applicando anno per anno, dal 1991 al 2001, l’interesse al tasso legale sulla somma stimata dal CTU quale valore assunto in ciascun anno dall’immobile (ed analiticamente evidenziato nella seconda relazione integrativa di consulenza tecnica)3) entrambe le voci di danno come sopra determinate, dovranno essere maggiorate – come richiesto - degli interessi decorrenti dal momento in cui il ricorrente avrebbe dovuto percepire e disporre delle somme in questione.»

Sintesi: Il danno da risarcire in ipotesi di occupazione sine titulo va determinato moltiplicando l’estensione dei terreni effettivamente occupati, per il valore venale medio stimato secondo la loro destinazione urbanistica; su tale importo dovranno essere calcolate le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria, e corrisposti gli interessi legali dal dì del dovuto fino a quella di effettivo soddisfo.

Estratto: «- quanto al risarcimento del danno, sotto forma di equivalente monetario, esso spetta secondo i criteri di seguito indicati ai sensi dell’art. 34, c. 4, c.p.a.:a) il danno da risarcire sarà determinato moltiplicando l’estensione dei terreni effettivamente occupati, per il valore venale medio stimato alla data del 13/6/2008 (data in cui l’occupazione è divenuta illegittima), secondo la loro destinazione urbanistica; su tale importo dovranno essere calcolate le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria, dalla data del 13/6/2008 fino al 15/7/2009 per le particelle nn. 2356 e 2357 e fino al momento dell’eventuale stipula dell’accordo di cessione, per la particella n. 2355;b) sulla somma così determinata, andranno calcolati e corrisposti gli interessi legali dal dì del dovuto (15/7/2009 per le particelle nn. 2356 e 2357 e momento della stipulazione dell’accordo di cessione per la particella n. 2355) fino a quella di effettivo soddisfo;»

Sintesi: Il risarcimento del danno, conseguente all'occupazione illegittima, in luogo della reintegrazione in forma specifica, deve corrispondere all’effettivo valore venale dei terreni al momento della loro privazione a seguito di occupazione – impossessamento. Tale tale somma andrà maggiorata, da tale epoca e fino al saldo effettivo, degli interessi moratori come per legge (art.1224, comma 1, cod.civ.), che assorbono ogni altro eventuale danno morale ed extra-patrimoniale;a norma dell’art. 1224, comma 2, non sussistono i presupposti per l’ulteriore risarcimento, in assenza di un dimostrato maggiore danno.

Estratto: «L’illegittimità dell’occupazione, per l’assenza del decreto espropriativo, è, infatti, un dato obiettivo, verificato dalla CTU del G.O, e del tutto incontestato.L’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica, come nel caso in esame, non fa venir meno l’obbligo di restituzione del bene al privato ed il caducato art. 43 del DPR. n.327/2001 (sent. C.cost.le n.293/8.10.2010) rappresentava, per l’Amministrazione, l’unico rimedio per evitarla, atteso che l’occupazione è un illecito e la natura reale del diritto proprietario è vincente, con esclusione di ogni altra soluzione non legislativamente tipizzata.La realizzazione dell’opera pubblica non è, infatti, una causa oggettiva per la non restituzione, non prevedendo l’ordinamento alcuna forma di usucapione istantanea; l’art. 2058 c.c. pone sul piano della valutazione l’eccessiva onerosità, ma essa sarebbe tutta da dimostrare, mentre l’art. 2933 c.c. considera il pregiudizio all’economia nazionale, inesistente per un’opera meramente locale (Tar Sa, II, n.836/2010; C.S., V, n.2095/2005); l’obbligo della restituzione recede, pertanto, in presenza di fonti di produzione e/o distribuzione di ricchezza nazionale.La richiesta dei ricorrenti - proprietari è, quindi, essenziale e questi hanno accettato espressamente il risarcimento in luogo della reintegrazione in forma specifica (A.P. n. 2/2005).La liquidazione del quantum, per contro, deve essere pari al valore venale dell’immobile al momento dell’illecito, che ha natura istantanea (Cass.civ., I, n.3189/2008) e si traduce in un’obbligazione pecuniaria (art. 1219, n.1, cod.civ.); essa è stata quantificata, in base ai valori, indicati dalla specificata CTU, in €6390,00=; tale somma va maggiorata, dall’epoca dell’occupazione, originariamente legittima e poi risultata illegittima, individuata nella data del 20.2.1990, degli interessi moratori, come per legge (art.1224, comma 1, cod.civ.), che assorbono ogni altro eventuale danno morale ed extra-patrimoniale, che è stato richiesto per l’eccessiva durata della procedura, la quale, invero, si risolve nell’attesa del pagamento dovuto, compensato dai citati interessi.A norma dell’art. 1224, comma 2, non sussistono i presupposti per l’ulteriore risarcimento, in assenza di un dimostrato maggiore danno.»

Sintesi: La stima del valore di mercato del suolo ai fini del calcolo del risarcimento del danno conseguente all'intervenuta irreversibile trasformazione del bene, va stabilita in contraddittorio delle parti sulla base degli elementi in possesso delle stesse nonché delle informazioni che potranno essere acquisite presso uffici fiscali o da altri pubblici ufficiali, in ordine ai prezzi ed alle valutazioni dei beni (avuto riguardo, in particolare, ad atti di cessione, a procedimenti relativi all'applicazione di imposte e tributi ovvero a procedimenti in sede giudiziaria, per beni ubicati nella zona ed aventi analoghe caratteristiche di destinazione urbanistica, di utilizzazione, di stato e conformazione dei luoghi).

Estratto: «Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti, ritiene il Collegio che possa, anche nel caso in esame, farsi utilmente ricorso alla speciale previsione dell'articolo 34 comma 4 c.p.a. (prima contenuta nell’art 35, comma 2 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80) in base al quale "in caso di condanna pecuniaria il giudice in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta, ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti”All'uopo devono stabilirsi i seguenti criteri direttivi che dovranno orientare l'Amministrazione comunale intimata nel formulare la suddetta proposta di definizione dell'importo del risarcimento dovuto entro giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione (o dalla notifica di parte, se anteriore) della presente sentenza:- l'ammontare del risarcimento dovrà corrispondere al valore di mercato del suolo all'epoca dell'atto di irreversibile trasformazione dell'immobile;- la stima del valore di mercato del suolo andrà stabilita dal Comune obbligato al risarcimento, in contraddittorio con la parte ricorrente, sulla base degli elementi in possesso della stessa amministrazione e di quelli che verranno forniti dalla controparte, nonché delle informazioni che potranno essere acquisite presso uffici fiscali o da altri pubblici ufficiali, in ordine ai prezzi ed alle valutazioni dei beni (avuto riguardo, in particolare, ad atti di cessione, a procedimenti relativi all'applicazione di imposte e tributi ovvero a procedimenti in sede giudiziaria, per beni ubicati nella zona ed aventi analoghe caratteristiche di destinazione urbanistica, di utilizzazione, di stato e conformazione dei luoghi);- il valore venale dell'area dovrà determinarsi tenendo conto prioritariamente della (eventuale) edificabilità legale del fondo, salva la considerazione del profilo della cd."edificabilità di fatto" in via solo residuale e integrativa, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2005 n. 2871 nella parte in cui ha affermato che “nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dall'art. 5-bis, legge n. 359 del 1992, un'area va ritenuta edificabile quando come tale essa risulti classificata dagli strumenti urbanistici al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo, mentre la cosiddetta edificabilità "di fatto ", correlata alle peculiari circostanze del caso che rafforzano o comprimono l'edificabilità, rileva esclusivamente in via complementare od integrativa, nella fase dell'apprezzamento del valore venale, con la conseguenza che sulla parte che invoca dette circostanze, al fine di sostenere una variazione in positivo o in negativo del valore dell'area derivante dall'attitudine edificatoria fissata dagli strumenti urbanistici, grava l'onere di allegarle e di dimostrarle”);- l'ammontare della proposta risarcitoria dovrà tenere conto della svalutazione monetaria intercorsa dalla data dell'immissione in possesso alla data della proposta medesima, e dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale dalla medesima data maturati;- andranno detratte dal totale complessivo dovuto tutte le somme comunque (eventualmente) già percepite dalla parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, nelle more del presente giudizio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa.- quanto al distinto e concorrente pregiudizio consistente nel mancato godimento delle aree di proprietà del ricorrente per tutto il periodo di occupazione illecita, l’ammontare della proposta risarcitoria deve tener conto dei criteri di cui in motivazione, sottratte naturalmente le eventuali somme già versate a titolo di indennità di occupazione per il suddetto periodo.Sulla somma che sarà determinata, formatosi l'accordo con la parte ricorrente, andranno corrisposti alla stessa la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei relativi crediti sino alla data di deposito della presente sentenza nonché gli interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo.»

Sintesi: In ipotesi di asservimento di fatto di una parte del terreno di proprietà privata e di sottrazione definitiva di altra parte della proprietà del bene, il risarcimento del danno corrisponde alla diminuzione del valore venale dei terreni assoggettati a servitù e all’intero valore venale della porzione del terreno sottratta definitivamente alla disponibilità dei proprietari con la realizzazione delle opere.

Estratto: «Fondata è invece la domanda di risarcimento del danno che, nel caso di asservimento di fatto di una parte del terreno di proprietà e di sottrazione definitiva di altra parte della proprietà del bene, corrisponde alla riduzione del valore venale del terreno dovuto all’insistenza di fatto di un vincolo limitativo del godimento della proprietà (per la parte soggetta a servitù) e della perdita definitiva dell’esercizio del diritto dominicale (per la parte soggetta a esproprio), a seguito del loro perpetuarsi senza un titolo legittimante.E il Consiag, pertanto, deve essere condannato al pagamento, in favore dei ricorrenti, del risarcimento dei danni per i titoli indicati.Per la quantificazione dell’ammontare di quanto spettate ai ricorrenti stessi, ritiene il Collegio, di dovere fare applicazione dell’art. 34, comma 4, del dcr. lgs 2.7.2010 n. 104 stabilendo i criteri di liquidazione del danno nel seguente modo:in base alla norma contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2008, l. 24.12.2007 n. 244, il cui art. 2, comma 89, lett. e) così dispone: "All'articolo 55 (del D.Lvo 8.6.2001, n. 327), il comma 1 è sostituito dal seguente: "Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene."; e tenendo conto che nel caso di specie, appare incontestato che i terreni oggetto del procedimento ablatorio in questione avevano, alla data di inizio del procedimento stesso, destinazione per sede stradale e in misura minore per verde pubblico, il Consiag dovrà proporre ai ricorrenti una somma pari alla diminuzione del valore venale dei terreni assoggettati a servitù di acquedotto e all’intero valore venale della porzione del terreno sottratta definitivamente alla disponibilità dei ricorrenti con la realizzazione di opere pertinenziali al pozzo di captazione. Per determinare tale valore, dovrà individuarsi il valore venale, calcolato al mq., del terreno de quo alla data di scadenza del periodo di occupazione legittima. Su tale somma, costituente la sorte capitale di un debito di valore, andranno altresì corrisposti – come espressamente chiesto nel ricorso - la rivalutazione monetaria dalla data di scadenza del termine di cinque anni di occupazione legittima, previsto dal decreto del Sindaco del Comune di Sacndicci, calcolata secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate fino alla data di deposito della presente sentenza e soltanto gli interessi legali da tale data fino a quella di effettivo soddisfo (cfr. in termini: Tar Lazio, Sez. II Ter, n. 5985 del 2007).»

Sintesi: Il risarcimento del danno per la perdita della proprietà dei terreni deve essere disposto, in virtù della norma generale di cui all’art. 2043 c.c. e nei limiti della domanda giudiziale, in misura corrispondente al valore venale del bene, da determinarsi in considerazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'occupazione degli stessi, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio.

Estratto: «Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto.Poiché – come detto - la proprietà dei terreni è passata all’ente locale soltanto in virtù dell’atto di acquisizione sanante assunto in data 27.1.2009, l’occupazione degli stessi da parte del comune ha concretato – medio tempore - un illecito di carattere permanente, sicché il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà, potendo essere fatto valere da tale data, non può certo dirsi prescritto (cfr. Cons. di St., IV, 21.5.2007, n. 2582).Premesso che si versa in ipotesi di giurisdizione esclusiva, ritiene il collegio che il risarcimento del danno per la perdita della proprietà dei terreni debba essere disposto, in virtù della norma generale di cui all’art. 2043 c.c. e nei limiti della domanda giudiziale, in misura corrispondente al valore venale del bene, da determinarsi in considerazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'occupazione degli stessi (28.11.1980), senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio.In tal senso, con ordinanza 20.4.2010, n. 100 la Sezione ha disposto verificazione, dando incarico all’Agenzia del territorio – Ufficio provinciale della Spezia di procedere alla stima dei terreni sulla base dei criteri indicati.Nella relazione peritale depositata in data 20.7.2010 il verificatore ha concluso nel senso che: sui terreni identificati al N.C.T. del comune di Levanto al foglio 31 mappali 1365 e 1366 si configurava esclusivamente un vincolo preordinato all’esproprio in vista della realizzazione del mercato comunale coperto, giacché, sulle base delle N.T.A. del P.R.G. del comune di Levanto e dell’art. 36 del regolamento edilizio, le opere e le attrezzature realizzabili nelle aree a destinazione pubblica al servizio delle zone A – B – C potevano essere promosse soltanto ad iniziativa del comune; che, al di fuori del suddetto vincolo preordinato all’esproprio (dal quale occorre prescindere ex art. 32 D.P.R. n. 327/2001), non sussistevano ulteriori limitazioni alle possibilità legali edificatorie; che la superficie lorda commerciabile edificabile sull’area ammontava a mq. 1228; che, sulla base delle rilevazioni dell’Ufficio tecnico erariale, il valore medio dei fabbricati di nuova costruzione in zona centrale del comune di Levanto era stabilito in circa € 375,00/mq.; che, pertanto, il valore del costruito ammontava ad € 460.500 (375 €/mq × 1228 mq); che, utilizzando la stima sintetica per incidenza percentuale (che esprime l’aliquota percentuale del rapporto tra il valore dell’area edificabile ed il valore globale dell’area comprensiva dell’edificato), la percentuale normalmente applicata dall’ufficio tecnico erariale nella valutazione delle aree edificabili variava tra il 12% ed il 18%; che, prudenzialmente, si è ritenuto di applicare la percentuale minima (12%); che, pertanto, il più probabile valore dell’area oggetto di valutazione, alla data del 28.11.1980, ammontava a € 55.260,00 (460.500 × 12%).Si tratta di conclusioni raggiunte sulla base di una analisi articolata e documentata, che il collegio condivide e fa proprie, con l’unica eccezione della individuazione della percentuale di incidenza dell’area, che sembra più equo determinare, anziché nel valore minimo - scelto sulla base di un semplice scrupolo prudenziale - nel valore mediano tra i due estremi del campo di oscillazione (12% e 18%) e, pertanto, nel 15%.Ne consegue che il valore dell’area diventa € 69.075,00 (€ 460.500 × 15%).Trattandosi di una stima espressamente riferita alla data del 28.11.1980 e trattandosi di un debito di valore, occorre ovviamente procedere alla rivalutazione della stessa sulla base degli indici ISTAT, che, per le somme da rivalutare a partire dal novembre 1980, indicano un coefficiente di 4,1142.»

Sintesi: Il risarcimento del danno conseguente all'illegittima trasformazione del bene va determinato con i criteri per la liquidazione dell’importo dovuto a tale titolo nel valore sul mercato dei beni illegittimamente espropriati.

Estratto: «E’ proposta anche la domanda per il risarcimento del danno.I ricorrenti hanno comprovato a tale riguardo di aver subito l’espropriazione di taluni beni di pertinenza nell’assenza di un valido titolo ablatorio, per cui l’amministrazione comunale va condannata la risarcimento del danno: la reintegrazione ai sensi degli artt. 2058 cc e 34 del d.lvo 2.7.2010, n. 104 non è possibile, attesa la già intervenuta irreversibile trasformazione del fondo di pertinenza; ciò non comporta ovviamente alcuna statuizione in ordine alla proprietà, anche in considerazione dell’intervenuta dichiarazione di illegittimità dell’art. 43 del dpr 8.6.2001, n. 327.Va pertanto disposto il risarcimento per equivalente, determinandosi i criteri per la liquidazione dell’importo dovuto a tale titolo nel valore sul mercato dei beni illegittimamente espropriati: tale somma sarà determinata ai sensi dell’art. 30 comma 4 del codice del processo amministrativo, mandando all’amministrazione perché proponga al ricorrente, entro il 31 gennaio 2011, l’importo ritenuto congruo a tale stregua, maggiorato con gli accessori di legge.»

Sintesi: La quantificazione del risarcimento del danno dovuto in ipotesi di occupazione illegittima deve essere effettuata determinando il valore venale del bene tenendo conto della media dei valori di mercato attendibili (vendite, successioni, donazioni) o, in difetto, in base a determinazioni UTE effettuate al tempo a fini fiscali e non oggetto di contestazione.

Sintesi: La somma determinata a titolo di risarcimento del danno a fronte d'illegittima occupazione, deve essere attualizzata anno per anno, sulla base degli indici ISTAT, fino al soddisfo, con determinazione altresì degli interessi legali sulla somma di volta in volta rivalutata, a decorrere dalla data d'irreversibile trasformazione fino al soddisfo.

Estratto: «Al riguardo si ritiene che le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente nominato per la CTU debbano essere condivise sia per ciò che concerne la coessenzialità, all’opera pubblica progettata, anche delle aree non edificate, cosicché l’insieme a suo tempo occupato non possa essere scisso nelle componenti costruito/non costruito, come pretenderebbero i ricorrenti, sia per ciò che concerne la data alla quale deve essere fatta risalire l’irreversibile trasformazione delle aree, ovvero la data del 24 ottobre 1990, in cui - sulla base del registro di contabilità dell’Ing. G. Maniaci, progettista e direttore dei lavori, consultato dal CTU come da indicazioni di questo giudice di appello all’atto del conferimento dell’incarico - risultavano portati a compimento: lo scavo di sbancamento (corpi A, B, C, D), la sottofondazione e le fondazioni dei medesimi corpi, essendo ciò sufficiente a determinare quella trasformazione che ne ha alterato la fisionomia originaria, come indicato nell’ordinanza istruttoria n. 563/2009, nella quale era già stato anticipato come le vicende successive (ivi comprese quelle relative all’accatastamento ed alla intestazione delle particelle) non potessero assumere rilievo per i fini considerati.E’ invece rilevante nel presente giudizio che l’art. 2, comma 89, lett. C) del 24 dicembre 2004, ha modificato l’art. 55 del D.P.R. 327 del 2001, nel senso che “nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene”.La norma in esame è applicabile ai giudizi in corso; il Comune dovrà attenersi, ai fini della determinazione dalla somma da proporre agli interessati, ai seguenti criteri:- determinazione del valore venale a mq: delle aree di titolarità degli attuali appellanti, sulla base della destinazione urbanistica che le aree avevano alla data del 24 ottobre 1990, e dunque della loro edificabilità indipendentemente dal deprezzamento o dall’incremento di valore derivante dall’opera pubblica, tenendo conto della media dei valori di mercato attendibili (vendite, successioni, donazioni) o, in difetto, in base a determinazioni UTE effettuate al tempo a fini fiscali e non oggetto di contestazione, attualizzata anno per anno, sulla base degli indici ISTAT, fino al soddisfo;- determinazione degli interessi legali sulla somma di volta in volta rivalutata, a decorrere dalla data sopra specificata fino al soddisfo;- determinazione dell’indennità di occupazione per tutto il periodo che và dalla irreversibile trasformazione fino alla formulazione della proposta, in ragione di un dodicesimo per ogni anno di occupazione, anch’esso attualizzato e con il computo degli interessi come sopra specificato.Il Comune terrà conto, nell’assumere le determinazioni di sua competenza, in ordine alla proposta di liquidazione, che il termine assegnato per provvedervi è anche in funzione della possibilità che questo Consiglio intende lasciare, al Comune medesimo, di avvalersi del termine assegnato per formalizzare e perfezionare, ove lo ritenga, la procedura di acquisizione della proprietà dell’area a norma dell’art. 43 del testo unico sulle espropriazioni, ritenendo questo Consesso doveroso avvertire l’Ente pubblico che, in difetto di esercizio della opzione ivi indicata e di formalizzazione della titolarità della proprietà da parte dell’Ente, all’atto della proposta, non può essere escluso in radice che il presente giudizio non esaurisca diritti e ragioni ulteriori e successive in ordine al protrarsi dell’occupazione del bene, da parte del Comune, in assenza di titolo.»

Sintesi: Per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 349/2007 il danno subito a seguito dell'intervenuta occupazione illegittima va liquidato tenendo conto del valore venale del fondo.

Estratto: «4.2 Attesa la sopramotivata illegittimità dell’operato del Comune di Massalubrense e la rilevanza nel presente giudizio dei principi quali desumibili dal menzionato art.43, l’accoglimento del ricorso e la condanna del Comune di Massalubrense al risarcimento pongono il problema dell’eventuale applicazione dell’art.5-bis del D.L. n.333 del 1992, convertito in Legge n.359 del 1992; al riguardo occorre precisare che, con riguardo al comma 7-bis di tale articolo come introdotto dall’art.3, comma 65, della Legge n.662 del 1996, la Corte Costituzionale di recente (24.10.2007, n.349) ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in quanto non prevederebbe un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della Pubblica Amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, dunque in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art.1 del Protocollo addizionale alla CEDU e con lo stesso art.117, primo comma, Cost.Quanto alla misura dell’indennizzo, nella giurisprudenza della Corte europea (29.3.2006, Scordino) è ormai costante l’affermazione secondo cui “una misura che costituisce interferenza nel diritto al rispetto dei beni deve trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e le esigenze imperative di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo”, non potendosi garantire in tutti i casi il diritto dell’espropriato al risarcimento integrale in quanto obiettivi legittimi di pubblica utilità possono giustificare un rimborso inferiore al valore commerciale effettivo. In ogni caso la liquidazione del danno per l’occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l’indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà come garantito dalla norma convenzionale. Il danno subito da parte ricorrente va dunque liquidato tenendo conto del valore venale del fondo alla data della realizzazione dell’opera (T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, 15.1.2009, n.220) allorché si verifica la dismissione del diritto dominicale da parte del privato che ha optato per il risarcimento.»

Sintesi: Si può desumere dall'art. 50 DPR 327/2001 un criterio presuntivo legale che permette di risarcire l'occupazione illegittima in misura non inferiore a quella prevista nei casi di occupazione legittima.

Estratto: «Debbono pertanto trovare accoglimento le censure indicate sub §. 7, lett. a) e b).10. – La doglianza riferita sub §. 7, lett. c), è fondata nei termini di seguito precisati. Nella decisione sunnominata il danno da occupazione illegittima è stato liquidato facendo riferimento al criterio legale dettato dall’art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. La statuizione riflette un costante orientamento esegetico di questo Consiglio secondo il quale si può far ricorso, a fini equitativi, al parametro di cui al citato art. 50, potendosi desumere da tale norma un criterio presuntivo legale che permette di risarcire l'occupazione illegittima in misura non inferiore a quella prevista nei casi di occupazione legittima (C.G.A. 7 ottobre 2008, n. 842).»

Sintesi: A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 349 del 24 ottobre 2007, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto legge 1 luglio 1992, n. 333 ed alla luce del disposto di cui all’art. 2 comma 80 lett. e) della L. n. 244/2007, il danno conseguente all’intervenuta occupazione illegittima del bene, va liquidato sulla base del suo valore venale alla data di scadenza dell’occupazione legittima, tenendo conto della destinazione urbanistica dell’area.

Estratto: «Per la definitiva soluzione della presente controversia, può farsi richiamo ai criteri già utilizzati da Tribunale con la condivisibile sentenza della Sez.III del 13/01/2009 n.39. Il Comune di Palermo resistente è dunque obbligato a risarcire il danno cagionato all’odierno ricorrente, sia che il bene resti nella sfera giuridica del proprietario, sia che, a seguito del provvedimento di acquisizione sanante (ad oggi non ancora adottato), lo stesso bene sia trasferito al patrimonio dell’Ente locale: con la differenza che, nel primo caso, previa restituzione del bene, l’Ente dovrà corrispondere il risarcimento del danno esclusivamente per il mancato godimento, da parte del privato proprietario, del fondo dal momento dell’occupazione sino alla effettiva restituzione; nel secondo caso, il Comune, contestualmente all’acquisizione del bene, formalizzata per mezzo del provvedimento ex art.43 citato, sarà tenuto a corrispondere il risarcimento del danno commisurato al valore venale del bene.In ordine poi alla quantificazione del danno, è necessario precisare che, allo stato attuale, non è possibile stabilire l’esatto ammontare del danno risarcibile, per due ordini di considerazioni (cfr. sempre T.A.R. Palermo, Sez. III, n.39/2009):- come già accennato, l’Amministrazione Comunale, pur avendo la materiale disponibilità dei beni immobili del ricorrente, tuttavia non è proprietaria degli stessi, nella considerazione, già espressa, che l’istituto dell’accessione invertita è stato definitivamente espunto dall’ordinamento; detto indispensabile presupposto deve, pertanto, ancora realizzarsi;- non è acclarato, in punto di fatto, se la P.A. procedente intenda acquisire la proprietà dell’area ai sensi dell’art.43 del T.U. Espropriazioni, o se, invece, intenda restituirla al proprietario, fermo restando il diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni per il periodo di mancata utilizzazione del fondo: nella considerazione che si tratta di valutazioni e scelte rimesse esclusivamente all’Ente locale interessato, il Comune di Palermo dovrà, pertanto, preliminarmente effettuare tale tipo di valutazioni, fermo restando che gli odierni ricorrenti (n.q. spiegata e che hanno proseguito il giudizio promosso dall’originario proprietario), in quanto ancora titolari del diritto di proprietà sul bene immobile in interesse, potranno, dal canto loro, richiedere o la restituzione del bene e relativo risarcimento, o – nel caso in cui la P.A. opti per l’acquisizione – solo il risarcimento del danno commisurato al valore venale del bene. In ordine alla determinazione del valore del bene alla data dello spirare del termine di occupazione legittima (19/01/1996), si dispone che il quantum sia determinato dal Comune, “tenendo conto dell’impossibilità di applicare l’art. 5-bis della L. n. 359/1992, dovendosi quindi disattendere l’opposta richiesta formulata in via gradata dal Comune resistente: infatti, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 349 del 24 ottobre 2007 – che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto legge 1 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 – il danno subito dal ricorrente va liquidato sulla base del suddetto valore venale del fondo alla predetta data, tenendo conto della destinazione urbanistica dell’area” (T.A.R. Palermo, Sez. III n.39/2009 cit.; cfr. anche TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I BIS - sentenza 15 gennaio 2009 n. 220)Sotto tale ultimo profilo (destinazione urbanistica area), deve farsi riferimento alla disposizione contenuta nell’art.2, comma 89, lettera e), della L. n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008), che dispone testualmente: “all’articolo 55 (nota dell’estensore: si riferisce all’art.55 del T.U. Espropriazioni), il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».»

Estratto: «Sotto il profilo della quantificazione, il danno deve "essere commisurato al valore pieno del terreno perduto, stante l’inapplicabilità a tale tipo di occupazione, in relazione al suo carattere abusivo, della l. n. 359 del 1992 art. 5 bis comma 7 bis da riferirsi esclusivamente alla occupazione appropriativa…” (C.G.A., sent. n. 49/09 citata). Tale valore va individuato all’atto della sua quantificazione, propedeutica rispetto all’emanazione del decreto di espropriazione “sanante” ai sensi dell’art. 43 del T.U. Espropri (in termini C.Stato, sez. IV, sent. n. 1542/2010). Deve inoltre essere liquidato il danno causato dalla occupazione dell’area, dal momento in cui tale occupazione è divenuta illegittima per scadenza dei termini di efficacia della disposta occupazione d’urgenza n. 3 del 20 marzo 90 con immissione in possesso in data 11/05/90, in quanto nel periodo che decorre dalla caducazione dell’efficacia della disposta occupazione che ha reso illegittimo il protrarsi della stessa, fino alla quantificazione devoluta all’Amministrazione che va ad emanare il provvedimento di acquisizione ex art. 43 T.U. Espropri (da cui scaturisce la perdita del diritto di proprietà), il ricorrente non ha potuto esercitare il proprio diritto, ricevendone un danno ingiusto.Tale tipologia di danno va liquidato mediante l’utilizzo del criterio di cui all’art. 43 DPR 327/701 che “… seppure riferito al provvedimento di acquisizione sanante, può assumere portata generale” (C.G.A., sent. n. 49/09 citata); tale criterio prevede che debbano essere liquidati gli interessi a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato sine titulo; sul punto il C.G.A. condivisibilmente precisa come il calcolo degli interessi “…non può corrispondere al valore del bene al momento della perdita della proprietà, ma deve essere determinato con riferimento al valore del bene in ciascun anno di occupazione sine titulo”.Avendo, nel caso di specie, parte ricorrente avanzato domanda risarcitoria con il ricorso introduttivo in data 20 luglio 2009, ha di fatto rinunciato implicitamente alla facoltà di chiedere la restituzione dell’area; deve quindi provvedersi alla liquidazione del valore venale del terreno, valore che al Collegio appare congruo venga determinato nella misura fissata dallo stesso Comune con delibera n. 1372 del 27/121/2009.Conclusivamente va accolta l’istanza risarcitoria formulata da parte ricorrente mediante la corresponsione della somma corrispondente al valore venale del terreno in questione con l’applicazione dei parametri di cui alla delibera n. 1372/09 prima richiamata, ed alla somma corrispondente agli interessi sul valore venale del bene in ciascun anno di occupazione sine titulo.»

Sintesi: Con la proposizione della domanda risarcitoria il titolare del bene di fatto rinuncia implicitamente alla facoltà di chiedere la restituzione dell’area; all’accoglimento della domanda risarcitoria consegue la corresponsione della somma corrispondente al valore venale del bene.

Sintesi: In ipotesi di occupazione sine titulo ed irreversibile trasformazione del bene, l'ammontare del risarcimento dovuto deve corrispondere al valore di mercato del suolo da determinarsi da parte dell'Amministrazione obbligata al risarcimento, in contraddittorio con la parte ricorrente, sulla base degli elementi in possesso della stessa amministrazione e di quelli che verranno forniti dalla controparte, nonché delle informazioni che potranno essere acquisite presso uffici fiscali o da altri pubblici ufficiali, in ordine ai prezzi ed alle valutazioni dei beni.

Estratto: «Venendo al quantum della pretesa risarcitoria, ritiene il Collegio che possa, nel caso in esame, farsi utilmente ricorso alla speciale previsione dell'articolo 35, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1998, in base al quale "il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine".All'uopo devono stabilirsi i seguenti criteri direttivi che dovranno orientare l'amministrazione comunale intimata nel formulare la suddetta proposta di definizione dell'importo del risarcimento dovuto:- l'ammontare del risarcimento dovrà corrispondere al valore di mercato del suolo all'epoca dell'atto di irreversibile trasformazione dell'immobile;- la stima del valore di mercato del suolo andrà stabilita dal Comune obbligato al risarcimento, in contraddittorio con la parte ricorrente, sulla base degli elementi in possesso della stessa amministrazione e di quelli che verranno forniti dalla controparte, nonché delle informazioni che potranno essere acquisite presso uffici fiscali o da altri pubblici ufficiali, in ordine ai prezzi ed alle valutazioni dei beni (avuto riguardo, in particolare, ad atti di cessione, a procedimenti relativi all'applicazione di imposte e tributi ovvero a procedimenti in sede giudiziaria, per beni ubicati nella zona ed aventi analoghe caratteristiche di destinazione urbanistica, di utilizzazione, di stato e conformazione dei luoghi);- il valore venale dell'area dovrà determinarsi tenendo conto prioritariamente della (eventuale) edificabilità legale del fondo, salva la considerazione del profilo della cd."edificabilità di fatto" in via solo residuale e integrativa, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 11 febbraio 2005, n. 2871: «nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dall'art. 5-bis, legge n. 359 del 1992, un'area va ritenuta edificabile quando come tale essa risulti classificata dagli strumenti urbanistici al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo, mentre la cosiddetta edificabilità "di fatto ", correlata alle peculiari circostanze del caso che rafforzano o comprimono l'edificabilità, rileva esclusivamente in via complementare od integrativa, nella fase dell'apprezzamento del valore venale, con la conseguenza che sulla parte che invoca dette circostanze, al fine di sostenere una variazione in positivo o in negativo del valore dell'area derivante dall'attitudine edificatoria fissata dagli strumenti urbanistici, grava l'onere di allegarle e di dimostrarle»);- l'ammontare della proposta risarcitoria dovrà tenere conto della svalutazione monetaria intercorsa dalla data dell'immissione in possesso alla data della proposta medesima, e dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale dalla medesima data maturati;- andranno detratte dal totale complessivo dovuto tutte le somme comunque (eventualmente) già percepite dalla parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, nelle more del presente giudizio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa.»

Sintesi: L’utilizzazione e trasformazione da parte della P.A., senza titolo, di un bene di proprietà privata comporta normalmente, due distinti danni: a) il primo attiene alla perdita (definitiva) della proprietà, che avviene nel momento in cui è adottato il provvedimento di cui all’articolo 43 del T.U. o quando il privato "rinuncia" alla proprietà; b) il secondo riguarda la mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l’inizio della occupazione senza titolo e la perdita della proprietà.

Estratto: «Chiarito, dunque, che il ricorrente ben può limitarsi a richiedere il risarcimento per equivalente, implicitamente rinunciando alla proprietà, i nodi che rimangono da sciogliere sono essenzialmente due: la quantificazione del debito risarcitorio per perdita della proprietà e la quantificazione di quello per l’illegittima occupazione pregressa.L’utilizzazione e trasformazione da parte della P.A., senza titolo, di un bene di proprietà privata comporta, infatti, normalmente, due distinti danni, i quali vanno entrambi risarciti anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) relativi alla necessaria integrità del ristoro del pregiudizio derivante da attività illecita dell’amministrazione: a) il primo attiene alla perdita (definitiva) della proprietà, che avviene nel momento in cui è adottato il provvedimento di cui all’articolo 43 del T.U. o quando il privato "rinuncia" alla proprietà; b) il secondo riguarda la mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l’inizio della occupazione senza titolo e la perdita della proprietà.Ne consegue che il risarcimento attinente alla perdita definitiva della proprietà va determinato non già con riferimento alla data di ultimazione dell’opera pubblica, ma a quella, diversa, in cui l’Amministrazione adotta un provvedimento di acquisizione sanante, oppure, in mancanza (come nel caso di specie), a quello in cui il proprietario, optando per il solo risarcimento del danno per equivalente, abbandona implicitamente il proprio diritto di proprietà in favore dell’Amministrazione»

Sintesi: In ipotesi di mancata conclusione del procedimento l'Autorità è tenuta al risarcimento del danno nella misura pari al valore venale dell’immobile — secondo i criteri ordinari di estimo e, tra l’altro, tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree delle medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche, ricadenti nella stessa zona e svolgendo l’indagine sui prezzi praticati nel mercato immobiliare anche attingendo informazioni presso le agenzie immobiliari più accreditate della zona.

Estratto: «Pertanto la procedura sotto esame deve ritenersi illegittima ed in conseguenza il ricorso deve essere accolto e, considerato che i lavori sono stati ultimati (cfr. atti acquisiti al processo a seguito OCI di questo TAR n. 47/10) il comune resistente deve essere condannato al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, danni da liquidare ex art. 35 d. lgs. 80/’98.Orbene, facendo applicazione dell’art. 35 d.lgs. 80/’98, il comune resistente, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza, dovrà proporre al ricorrente, tenendo conto di tutti gli atti di causa, dei documenti e degli atti esibiti dalle parti e detraendo dall’importo determinato quanto già corrisposto, il pagamento di una somma:1) pari al valore venale dell’immobile — secondo i criteri ordinari di estimo e, tra l’altro, tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree delle medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche, ricadenti nella stessa zona e svolgendo l’indagine sui prezzi praticati nel mercato immobiliare anche attingendo informazioni presso le agenzie immobiliari più accreditate della zona — all’epoca di notificazione del ricorso;2) trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata, deve riconoscersi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data di proposizione della domanda innanzi a questo Giudice fino alla data di deposito della presente decisione; sulle somme progressivamente e via via rivalutate sono, altresì, dovuti gli interessi nella misura legale secondo il tasso vigente nei diversi periodi di riferimento; infine, sulla somma così liquidata, decorrono gli interessi legali dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.»

Sintesi: In ipotesi di intervenuta acquisizione del bene per effetto della sua irreversibile trasformazione il risarcimento del danno va determinato sulla base del valore attuale del bene, da determinare facendo riferimento anche ad eventuali stime dell’Agenzia del Territorio.

Estratto: «2.2 Viceversa, la domanda risarcitoria è fondata e va accolta nei limiti di quanto di seguito indicato.In primo luogo, occorre premettere che, dalla documentazione in atti, risulta che i lavori per la costruzione dell’impianto di CdR di Battipaglia sono stati ultimati (cfr. certificato di ultimazione dei lavori del 17 febbraio 2003), per cui, essendo intervenuta l’irreversibile trasformazione del fondo, con destinazione ad opera pubblica, la proprietà dello stesso è stata acquisita alla amministrazione pubblica.Infatti, nella fattispecie non può operare la norma di cui all’art. 43 d.P.R. 327/2001 in quanto, prima della sua entrata in vigore, l’accessione invertita si è già integralmente realizzata, sicché l’acquisizione del bene al patrimonio pubblico è già avvenuto.D’altra parte, la CMI ha sostenuto che l’omessa adozione del provvedimento ablatorio e l’irreversibile trasformazione del fondo configurerebbero un’ipotesi di occupazione appropriativa, dalla quale deriva l’acquisto della proprietà dei terreni occupati in capo all’amministrazione e la contestuale consumazione di un illecito a carico della medesima con conseguente responsabilità risarcitoria, tanto che, nonostante nelle conclusioni del ricorso abbia anche chiesto che sia accertato e dichiarato il suo diritto alla restituzione del bene, ha proposto il ricorso per ottenere il risarcimento del danno ed a tal fine ha articolato le argomentazioni contenute nella seconda parte dello stesso. L’art. 53, co. 1, d.P.R. 327/2001 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati e conseguenti all’applicazione delle disposizioni del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.La giurisprudenza ha quindi avuto modo di chiarire che, anche in presenza di comportamenti della pubblica amministrazione, essi, in quanto direttamente collegati all’esercizio del potere pubblico di espropriazione, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi della norma di cui al richiamato art. 53 d.P.R. 327/2001 (Cons. St., IV, 18 giugno 2008, n. 3026).La Corte Costituzionale, inoltre, con sentenza n. 191 del 2006, ha indicato che deve ritenersi conforme alla Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a “comportamenti” (di impossessamento del bene altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di “comportamenti” posti in essere in carenza di potere o in via di mero fatto.Nel caso di specie, l’attività posta in essere dall’amministrazione è collegata all’esercizio del potere di espropriazione, anche se il decreto di esproprio non risulta mai intervenuto, per cui deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio fa altresì presente che l’occupazione dei terreni del ricorrente, a far tempo dal 3 agosto 2008, è avvenuta sine titulo in quanto la circostanza che, ai sensi dell’art. 2, co. 4, d.l. 90/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 123/2008, i siti, le aree, le sedi degli uffici e degli impianti comunque connessi all’attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale non determina il venir meno del fatto che l’ordinanza del Commissario delegato n. 282 del 2 agosto 2006 ha prorogato per altri due anni i termini previsti per l’emanazione del decreto di esproprio e che, entro l’individuato dies ad quem, il decreto di esproprio non risulta essere stato emanato.Alla ricorrente, di conseguenza, vanno riconosciuti gli importi relativi al valore del bene ed all’occupazione sine titulo intervenuta a far tempo dalla scadenza del termine dell’occupazione legittima.L’art. 35, co. 1, d.lg. 80/1998 indica che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto, mentre, al comma successivo, stabilisce che, nei casi previsti dal primo comma, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica deve proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine; se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall’art. 27, co. 1, n. 4) del R.D. 1054/1924, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.Il Collegio ritiene di avvalersi di questa facoltà e – sulla base di quanto in precedenza considerato - indica i seguenti criteri ai quali l’amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti della Regione Campania o altro organo succeduto nelle stesse competenze) dovrà attenersi per proporre a favore della ricorrente il pagamento, ai sensi dell’art. 43, co. 6, d.P.R. 327/2001, di una somma a titolo di risarcimento dei danni:• il valore attuale del bene, da determinare facendo riferimento anche ad eventuali stime dell’Agenzia del Territorio;• i relativi interessi moratori, da computare a decorrere dal giorno in cui il terreno è stato occupato senza titolo, vale a dire dal 3 agosto 2008, sino al soddisfo.La proposta risarcitoria, sulla base di tali criteri, dovrà essere formulata dall’amministrazione legittimata entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, decorso il quale la ricorrente potrà esperire il ricorso di cui all’art. 27, co. 1, n. 4), R.D. 1054/1924.Per quanto riguarda il periodo di occupazione legittima del terreno di proprietà della CMI, invece, il Collegio non può procedere all’accertamento del diritto alla relativa indennità ed alla fissazione dei relativi criteri in quanto la materia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.Infatti, ai sensi dell’art. 53, co. 3, d.P.R. 327/2001, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.D’altra parte, l’art. 34, co. 3, lett. b), d.lg. 80/1998, come sostituito dall’art. 7 l. 205/2000, stabilisce che nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.»

Sintesi: Ai fini risarcitori è necessario tenere conto delle più recenti acquisizioni giurisprudenziali nella materia in esame e, soprattutto, della sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 2007 n. 349, da cui discende il principio della spettanza alla parte ricorrente del ristoro integrale del danno sofferto per effetto dell'illecito imputabile all'Ente espropriante.

Estratto: «21. Su tali premesse, il Collegio ritiene di dover fare applicazione anche al caso in esame dei principi e delle soluzioni messi a fuoco nel ripetuto precedente n. 5083 del 2008, rendendosi su questo punto superflua qualsivoglia acquisizione istruttoria. Più nel dettaglio, la Sezione, con la richiamata sentenza n. 5083 del 2008, ritenuta la giurisdizione del G.A., a termini dell’ormai prevalente giurisprudenza (Cons. Stato, ad. plen., 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12; ma, contra, Cass. ss.uu., ord. 19 dicembre 2007, n. 26737), ha svolto le seguenti argomentazioni in ordine alla richiesta di tutela risarcitoria formulata con il gravame.a) “è necessario tenere conto delle più recenti acquisizioni giurisprudenziali nella materia in esame e, soprattutto, della sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 2007 n. 349, da cui discende il principio della spettanza alla parte ricorrente del ristoro integrale del danno sofferto per effetto dell'illecito imputabile all'Ente espropriante”.b) ancorché la parte ricorrente abbia chiesto il solo risarcimento del danno e non anche la restituzione dell’immobile, “alla luce di un re-cente, ma ormai radicato insegnamento della giurisprudenza, la suddetta restituzione risulta inevitabile in mancanza di un qualsiasi atto formale di acquisizione del bene ai sensi dell'art. 43 del T.U. n. 327/2001 (Cons. Stato Ap. 29 aprile 2005 n. 2; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 27 luglio 2007, n. 5445)”, atteso che “l'art. 43 cit. è espressione del principio per il quale, nel caso di occupazione divenuta sine titulo, vi è un illecito il cui autore ha l'obbligo di «restituire il suolo e di risarcire il pregiudizio cagionato», salvo il potere dell'Amministrazione di far venire meno l'obbligo di restituzione ab e-xtra, con l'atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio, previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo citato e sempreché ricorrano le condizioni in tale norma specificate (Cons. Stato Sez. IV 27 giugno 2007 n. 3752). Insomma l'art. 43 stesso testualmente preclude che l'Amministrazione diventi proprietaria di un bene in mancanza di un titolo «valido» in quanto previsto dalla legge (Cons. Stato Sez. IV 21 maggio 2007 n. 2582), trascrivibile e, pertanto opponibile ai terzi. Di ciò si ha, del resto, testuale conferma nel quarto comma dello stesso articolo ove, anche per l’ipotesi residuale di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguente all’esclusione ad opera del giudice della restituibilità del bene, è esplicitamente affermata la necessità che comunque l’Amministrazione stessa disponga il trasferimento della proprietà attraverso un «apposito atto di acquisizione, dando atto dell’avvenuto risarcimento del danno». L'art. 43 del D.P.R. n. 327 cit., insomma, presuppone la perdurante sussistenza del diritto di proprietà del privato e di un illecito permanente dell'Amministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, anche se è stata realizzata l'opera pubblica (Cons. Stato Sez. IV n. 2582/2007 cit.)”;c) la trasformazione irreversibile del fondo con la realizzazione dell'opera pubblica è un «fatto», e tale resta; quindi non può di per sé costituire impedimento alla restituzione del bene, mentre la perdita della proprietà da parte del privato e l'acquisto della stessa in capo all'Amministrazione possono conseguire unicamente all'emanazione di un «provvedimento formale», nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto (Cons. Stato A.p. n. 2 del 2005 cit.). Se, infatti, si deve escludere che l'Amministrazione, in assenza di un titolo previsto dalla legge, possa acquisire a titolo originario la proprietà dell'area altrui quando su di essa ha realizzato in tutto o in parte un'opera pubblica in attuazione della dichiarazione di pubblica utilità (Cons. Stato Sez. IV n. 2582/2007 cit.), ne deriva che, nel caso di specie, a causa della mancanza, ad oggi, dell'adozione di un provvedimento di acquisizione del bene ex art. 43 del D.P.R. n. 327 cit. da parte della Regione, quest'ultima continua ad utilizzare il bene stesso sine titulo a far data dalla scadenza dell'occupazione legittima.Quindi, a decorrere da detta scadenza, spetta alla parte ricorrente il risarcimento del danno anche per l'utilizzazione illegittima del suolo; tale risarcimento in via equitativa può essere determinato in misura pari agli interessi legali annualmente calcolati in relazione al «valore venale del bene» di cui infra (Cfr. T.A.R. Campania, sez. V 2 gennaio 2001 n. 5).”Ulteriori corollari di tali premesse sono: a) la inconfigurabilità di una pretoria ipotesi di rinuncia abdicativa alla proprietà implicita nella proposizione della domanda giudiziale di mero risarcimento per equivalente (benché affermata dalla Cassazione, sia pur sul postulato, che qui però si è motivatamente superato in base alla CEDU, dell’accessione invertita, o, comunque, di una rilevanza, quale presupposto di effetti traslativi, della irreversibile trasformazione del suolo e della sua destinazione ad usi pubblici: Cass., ss.uu., 6 maggio 2003, n. 6853; Id., ord. 19 dicembre 2007, n. 26737); b) la permanenza dell’illecito fino a che l’amministrazione continua a dete-nere sine titulo il bene implica la non decorrenza della prescrizione dei diritti risarcitori (restando dunque ininfluente la distinzione, pure operata da taluna giurisprudenza - Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 10 di-cembre 2007, n. 3345 - tra le ipotesi di irreversibile trasformazione del suolo intervenuta durante o dopo l’occupazione legittima).»

Sintesi: Alla luce della ricostruzione operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 349/2007, è fondata la pretesa di parte ricorrente a vedere risarcita la privazione della proprietà privata, con riferimento al valore di mercato del bene.

Sintesi: La stima del valore di mercato del suolo deve essere stabilita dall'Ente obbligato al risarcimento, in contraddittorio con la parte ricorrente, sulla base degli elementi in possesso delle parti, nonché delle informazioni che potranno essere acquisite presso uffici fiscali o da altri pubblici ufficiali, in ordine ai prezzi ed alle valutazioni dei beni (avuto riguardo, in particolare, ad atti di cessione, a procedimenti relativi all'applicazione di imposte e tributi ovvero a procedimenti in sede giudiziaria, per beni ubicati nella zona ed aventi analoghe caratteristiche di destinazione urbanistica, di utilizzazione, di stato e conformazione dei luoghi).

Estratto: «7. – Scrutinata con esito favorevole la problematica avente ad oggetto la proponibilità della domanda risarcitoria ex. art. 43 del Testo unico sulle espropriazioni nel caso in esame, deve procedersi ad individuare la spettanza della pretesa risarcitoria in capo al soggetto privato del bene a seguito del verificarsi dell'irreversibile trasformazione del suo fondo, per il compiersi dell'edificazione di edilizia residenziale pubblica.Come è noto tale fattispecie è stata, da ultimo, indagata dalla Corte Costituzionale che, dopo l’intervento della Corte di Strasburgo, con la sentenza 24 ottobre 2007 n. 349 si è specificamente pronunziata in ordine al risarcimento del danno subito a causa della occupazione acquisitiva, sulla questione sollevata in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito, CEDU) nonché all'art. 117, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all'art. 6 della CEDU ed all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) - convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 - comma aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).La Corte costituzionale ha evidenziato come "essendosi consolidata l'affermazione della illegittimità nella fattispecie in esame di un ristoro economico che non corrisponda al valore reale del bene, la disciplina della liquidazione del danno stabilita dalla norma nazionale censurata si pone in contrasto, insanabile in via interpretativa, con l'art. 1 del Protocollo addizionale, nell'interpretazione datane dalla Corte europea; e per ciò stesso viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione." In ragione di tali considerazioni la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, poiché, "non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, è in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e per ciò stesso viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione".Dalla ricostruzione operata dalla Corte costituzionale emerge la fondatezza della pretesa di parte ricorrente a vedere risarcita la privazione della proprietà privata, con riferimento al valore di mercato del bene.8. - Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti, ritiene il Collegio che possa, anche nel caso in esame, farsi utilmente ricorso alla speciale previsione dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, in base al quale "il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine".All'uopo devono stabilirsi i seguenti criteri direttivi che dovranno orientare l'Amministrazione comunale intimata nel formulare la suddetta proposta di definizione dell'importo del risarcimento dovuto entro giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione (o dalla notifica di parte, se anteriore) della presente sentenza:- l'ammontare del risarcimento dovrà corrispondere al valore di mercato del suolo all'epoca dell'atto di irreversibile trasformazione dell'immobile;- la stima del valore di mercato del suolo andrà stabilita dal Comune obbligato al risarcimento, in contraddittorio con la parte ricorrente, sulla base degli elementi in possesso della stessa amministrazione e di quelli che verranno forniti dalla controparte, nonché delle informazioni che potranno essere acquisite presso uffici fiscali o da altri pubblici ufficiali, in ordine ai prezzi ed alle valutazioni dei beni (avuto riguardo, in particolare, ad atti di cessione, a procedimenti relativi all'applicazione di imposte e tributi ovvero a procedimenti in sede giudiziaria, per beni ubicati nella zona ed aventi analoghe caratteristiche di destinazione urbanistica, di utilizzazione, di stato e conformazione dei luoghi, per come anche riferito nella memoria difensiva dal Comune resistente);- il valore venale dell'area dovrà determinarsi tenendo conto prioritariamente della (eventuale) edificabilità legale del fondo, salva la considerazione del profilo della cd."edificabilità di fatto" in via solo residuale e integrativa, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2005 n. 2871 nella parte in cui ha affermato che “nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dall'art. 5-bis, legge n. 359 del 1992, un'area va ritenuta edificabile quando come tale essa risulti classificata dagli strumenti urbanistici al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo, mentre la cosiddetta edificabilità "di fatto ", correlata alle peculiari circostanze del caso che rafforzano o comprimono l'edificabilità, rileva esclusivamente in via complementare od integrativa, nella fase dell'apprezzamento del valore venale, con la conseguenza che sulla parte che invoca dette circostanze, al fine di sostenere una variazione in positivo o in negativo del valore dell'area derivante dall'attitudine edificatoria fissata dagli strumenti urbanistici, grava l'onere di allegarle e di dimostrarle”);- l'ammontare della proposta risarcitoria dovrà tenere conto della svalutazione monetaria intercorsa dalla data dell'immissione in possesso alla data della proposta medesima, e dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale dalla medesima data maturati;- andranno detratte dal totale complessivo dovuto tutte le somme comunque (eventualmente) già percepite dalla parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, nelle more del presente giudizio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa.Sulla somma che sarà determinata, formatosi l'accordo con la parte ricorrente, andranno corrisposti alla stessa la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei relativi crediti sino alla data di deposito della presente sentenza nonché gli interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo.»

Sintesi: La natura, illecita, dell’occupazione comporta che il danno vada risarcito per intero e commisurato al valore venale del bene.

Estratto: «Sotto diverso profilo, ai fini della quantificazione del danno, il momento iniziale dell’illecita occupazione (che coincide, per quanto sopra detto, con il termine finale dell’occupazione d’urgenza) rileva solo ai fini del risarcimento per illegittima occupazione ma non già per la determinazione del valore dell’immobile, che va comunque determinato all’attualità, stante il carattere permanente dell’illecito medesimo, che cessa soltanto con la rimozione dell’illecita detenzione ovvero con l’integrale ristoro del proprietario.Va invero ribadito che la natura, illecita, dell’occupazione comporta che il danno vada risarcito per intero e commisurato al valore venale del bene (cfr. sentenze CEDU sopra citate), ancora una volta all’attualità.»

Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 349/2007, nel caso di domanda di risarcimento del danno derivante da c.d. occupazione acquisitiva, avanzata da un privato nei confronti della P.A., al fine di ottenere il ristoro della privazione della proprietà privata, la quantificazione del danno medesimo deve essere invece effettuata sulla base del valore di mercato degli immobili interessati all’occupazione.

Estratto: «III.9) In ordine alla quantificazione del danno, acclarato l’an della responsabilità dell’Amministrazione, e tenuto conto che occorre che l’Amministrazione prenda specifica posizione in ordine alla scelta, discrezionale, se mantenere la disponibilità dell’area ovvero restituire la stessa al proprietario, con le alternative conseguenze meglio sotto illustrate, sembra opportuno fare ricorso allo strumento previsto ai sensi dell’art. 35 comma 2, del D.Lg.s n.80/98, con i criteri che verranno di seguito dettati, e con gli effetti conformativi conseguenti.Va in proposito preliminarmente rilevato come, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.349/2007, abbia perso rilevanza qualsiasi questione sulla possibile applicazione, al caso di specie, del criterio liquidatorio previsto dall’art. 5 bis comma 7 bis della legge n.359/1992 e dell’originario testo dell’art. 55 del T.U. n.327/2001, il cui contenuto precettivo è venuto meno.La predetta sentenza della Corte ha infatti dichiarato illegittimo l’art. 5 bis del d.l.11 luglio 1991, n.333 nella parte in cui non prevede “un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del ben occupato”; nel caso di domanda di risarcimento del danno derivante da c.d. occupazione acquisitiva, avanzata da un privato nei confronti della P.A., al fine di ottenere il ristoro della privazione della proprietà privata, la quantificazione del danno medesimo deve essere invece effettuata sulla base del valore di mercato degli immobili interessati all’occupazione. Tale principio ha trovato riconoscimento nel nuovo testo dell’art. 55 del D.P.R. n.327/2001, secondo cui anche “nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio dalla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene”.La commisurazione del risarcimento del danno, anche eventualmente in sede di provvedimento di acquisizione ex art. 43 DPR.327/2001, dovrà dunque essere parametrata al valore venale dei beni illecitamente appresi (posto che la permanente titolarità del diritto comporta anche la permanenza della lesione all’attualità), in relazione al quale non possono più aver rilievo le pregresse destinazioni di zona.L’unico criterio utilizzabile risulta essere dunque quello del valore venale delle aree, indicato dal CTU alla pg. 57 della sua relazione in atti, cui dovrà essere aggiunto il danno subito dalla residua proprietà, pure accertato e quantificato dal CTU.Al valore venale delle aree, come sopra individuato all’attualità, vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.»

Sintesi: Ai fini della determinazione del risarcimento del danno può essere utilizzato, se possibile, il criterio della quantificazione sulla base dei valori dichiarati in atti di compravendita o similari, ai fini dell’imposta di registro, relativi a suoli aventi medesime caratteristiche ed ubicazione o similari a quelli del fondo occupato, alla data di ultimazione dei lavori o di emanazione del decreto d’esproprio, se antecedente.

Estratto: «Per quanto attiene, invece, alla questione afferente la natura del terreno, se agricola od edificabile, deve senz’altro respingersi la tesi del Comune, secondo la quale si applicherebbe l’art. 49, c. 1 della L.R. 51/1975, secondo il quale le zone bianche sarebbero equiparate alle zone agricole. Infatti, la determinazione del risarcimento del danno deve conformarsi al principio di integralità del rimedio risarcitorio per equivalente, con la conseguenza che dovrà tenersi conto delle possibilità legali ed effettive di edificazione, come previsto dall’art. 37, c. 3 e dall’art. 43, c.6 del D.P.R. 327/01. In particolare, potrà essere utilizzato, se possibile, il criterio della quantificazione sulla base dei valori dichiarati in atti di compravendita o similari, ai fini dell’imposta di registro, relativi a suoli delle medesime caratteristiche ed ubicazioni o similari a quelli del fondo occupato, alla data di ultimazione dei lavori o di emanazione del decreto d’esproprio, se antecedente (TAR Puglia, Bari, sez. II, 21 marzo 2003 n. 1359).»

Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 349/2007, nel caso di domanda di risarcimento del danno derivante da c.d. occupazione acquisitiva, avanzata da un privato nei confronti della P.A., al fine di ottenere il ristoro della privazione della proprietà privata, la quantificazione del danno medesimo deve essere invece effettuata sulla base del valore di mercato degli immobili interessati all’occupazione.

Estratto: «V.7) In ordine alla quantificazione del danno, acclarato l’an della responsabilità dell’Amministrazione, sembra opportuno fare ricorso allo strumento previsto ai sensi dell’art. 35 comma 2, del D.Lg.s n.80/98, con i criteri che verranno di seguito dettati.Va preliminarmente rilevato come, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.349/2007, abbia perso rilevanza qualsiasi questione sulla possibile applicazione, al caso di specie, del criterio liquidatorio previsto dall’art. 5 bis comma 7 bis della legge n.359/1992 e dell’originario testo dell’art. 55 del T.U. n.327/2001, il cui contenuto precettivo è venuto meno.La predetta sentenza della Corte ha infatti dichiarato illegittimo l’art. 5 bis del d.l.11 luglio 1991, n.333 nella parte in cui non prevede “un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del ben occupato”; nel caso di domanda di risarcimento del danno derivante da c.d. occupazione acquisitiva, avanzata da un privato nei confronti della P.A., al fine di ottenere il ristoro della privazione della proprietà privata, la quantificazione del danno medesimo deve essere invece effettuata sulla base del valore di mercato degli immobili interessati all’occupazione. Tale principio ha trovato riconoscimento nel nuovo testo dell’art. 55 del D.P.R. n.327/2001, secondo cui anche “nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio dalla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene”.La commisurazione del risarcimento del danno, anche eventualmente in sede di provvedimento di acquisizione ex art. 43 DPR.327/2001, dovrà dunque essere commisurata al valore venale del bene.A questi fini potrà essere posta come base di valutazione, la quantificazione operata nell’ambito del giudizio ordinario di opposizione alla stima, tenuto conto che i rilievi sollevati dalla Corte di Cassazione in ordine alla carenza di motivazione di tale quantificazione, operata alla sola stregua del valore venale dei beni, senza tuttavia alcuna distinzione riferita alla destinazione urbanistica effettiva delle aree in questione, non possono trovare, nella presente sede, alcuno spazio, in ragione del fatto che, secondo la richiamata giurisprudenza della CEDU, il danno deve essere parametrato all’”attuale” valore di mercato dei beni illecitamente appresi (posto che la permanente titolarità del diritto comporta anche la permanenza della lesione all’attualità), in relazione al quale non possono più aver rilievo le pregresse destinazioni di zona.Al valore venale delle aree, come sopra individuato all’attualità, vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.L’illegittima occupazione a far data dal 1996 va invece risarcita tenendo come riferimento il 5% annuo del valore venale come sopra quantificato, ancora maggiorato degli interessi legali.Va del pari riconosciuto, conformemente alla giurisprudenza CEDU (cfr., in particolare, Scordino c/ Italia) l’ulteriore danno parametrato al plusvalore aggiunto dal costo di costruzione.»

Sintesi: Il risarcimento del danno del bene illegittimamente occupato deve corrispondente al suo valore venale da individuarsi sulla base dell'attitudine edificatoria come desumibile dagli strumenti urbanistici in vigore alla data della domanda di risarcimento e facendo ricorso, in ordine ai prezzi ed alle valutazioni per beni ubicati nella zona ed aventi analoghe caratteristiche di destinazione urbanistica, sia agli elementi in possesso delle parti sia alle informazioni che potranno essere acquisite presso uffici fiscali o altri pubblici ufficiali.

Estratto: «Ai fini della quantificazione dei danni, il Collegio ritiene opportuno utilizzare l’istituto di cui all’art. 35 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, secondo cui «…il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine…».Pertanto, il Comune di Avola e Astaldi SpA dovranno, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, proporre alla Parrocchia ricorrente una somma a titolo di risarcimento, secondo i seguenti criteri:1. somma corrispondente al valore venale del terreno al momento della proposizione della domanda di risarcimento (15 giugno 2000, data di notifica del ricorso 2697/2000 RG), con la precisazione che tale valore dovrà essere individuato, in contraddittorio con la ricorrente, sulla base della attitudine edificatoria o non edificatoria delle particelle, ovvero di ogni porzione delle singole particelle, come desumibile dagli strumenti urbanistici in vigore alla data della domanda di risarcimento, e facendo ricorso, in ordine ai prezzi ed alle valutazioni (avuto riguardo, in particolare, ad atti di cessione, a procedimenti relativi alla applicazione di imposte e tributi ovvero a procedimenti in sede giudiziaria) per beni ubicati nella zona ed aventi analoghe caratteristiche di destinazione urbanistica, sia agli elementi in possesso della stessa amministrazione ed a quelli che verranno forniti dalla ricorrente o da Astaldi SpA, sia alle informazioni che potranno essere acquisite presso uffici fiscali o altri pubblici ufficiali; tale somma dovrà essere progressivamente rivalutata (ovvero “anno per anno” incrementata nominalmente in base agli indici ISTAT), fino alla data della proposta alla ricorrente da parte del Comune resistente e di Astaldi SpA (posto che è con quella proposta che si provvederà alla liquidazione del danno, debito di valore); sulla somma così rivalutata andranno quindi corrisposti anche gli interessi, decorrenti dalla data della domanda e fino alla data della proposta alla ricorrente (CGARS, 7 ottobre 2008, n. 842; TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 18 novembre 2008, n. 2098);2. somma corrispondente al valore venale dei fabbricati al momento della loro demolizione (presumibilmente intervenuta nel 1992, secondo quanto dichiarato dal Comune; in ogni caso effettuata senz’altro in data anteriore al 15 giugno 2000, atteso che con il citato certificato di ultimazione dei lavori è stato attestato che questi sono terminati in data 28 febbraio 1999): non essendosi realizzato alcun titolo legittimo per la loro apprensione, ed essendosi effettuata la demolizione in data anteriore alla proposizione della domanda di risarcimento (15 giugno 2000), data in cui il Comune ha acquisito la proprietà del terreno, la demolizione concreta un danno ingiusto, da risarcire ai sensi dell’art. 2043 c.c.; sia la data precisa di demolizione che il valore dovranno essere individuati in contraddittorio con la ricorrente; va precisato, sul punto, che la richiesta avanzata dal Comune di Avola di tenere conto, nella liquidazione del valore, della circostanza che la costruzione fosse abusiva (memoria depositata il 2 febbraio 2010, pag. 12), deve essere disattesa: con la citata sentenza TAR Sicilia – Catania, 25 ottobre 1994, n. 2361, è stato stabilito che «…la costruzione di cui trattasi deve ritenersi sanata per provvedimento tacito di concessione in sanatoria, formatasi per il decorso del termine di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, avvenuta in data 30 settembre 1986, prot. 31083, e, comunque, alla data del 27.3.1990, in cui è stata fornita la prova dell’accatastamento dell’immobile» (pag. 7); tale somma dovrà essere progressivamente rivalutata (ovvero “anno per anno” incrementata nominalmente in base agli indici ISTAT), fino alla data della proposta alla ricorrente da parte del Comune resistente e di Astaldi SpA (posto che è con quella proposta che si provvederà alla liquidazione del danno, debito di valore); sulla somma così rivalutata andranno quindi corrisposti anche gli interessi, decorrenti dalla data della domanda e fino alla data della proposta alla ricorrente;3. sulle somme come determinate ai sensi dei punti precedenti, dalla data della proposta alla ricorrente da parte del Comune resistente e di Astaldi SpA e sino al soddisfo, saranno ancora dovuti interessi legali corrispettivi ex art. 1282 c.c., in quanto il debito risarcitorio da debito di valore si converte in debito di valuta (TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 18 novembre 2008, n. 2098).Successivamente, nel termine di 60 giorni dalla data di stipula dell’accordo, il Comune resistente dovrà adottare l'atto formale di trasferimento ai sensi dell'art. 43 citato, con trascrizione del decreto nei registri immobiliari, a sue esclusive cura e spese.Ciò perché il conseguimento del risarcimento deve essere accompagnato dal formale trasferimento della titolarità della proprietà in capo alla Amministrazione, in applicazione del principio che vieta l'arricchimento senza causa, derivandone altrimenti la illegittima locupletazione del privato, che rimarrebbe titolare della proprietà, pur dopo averne conseguito il valore. Tale impostazione trova sostegno normativo nel comma 4 del citato articolo 43, il quale dispone che qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'Amministrazione che ha disposto l’occupazione dell’area è tenuta ad emanare l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno, e con trascrizione del decreto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità (TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 28 maggio 2008, n. 973).»

Sintesi: Il risarcimento del danno conseguente ad intervenuta occupazione illegittima deve essere determinato con riferimento al valore venale del bene alla data in cui sono venute meno le legittime ragioni di occupazione, tenuto conto della disciplina urbanistica illo tempore vigente, in base alla quotazione di mercato dei terreni analoghi, esistenti nelle medesime zone; tale importo, trattandosi di debito di valore, va rivalutato, secondo gli indici ISTAT, dal momento di produzione del danno alla data di deposito della sentenza di liquidazione; la suddetta somma va infine maggiorata degli interessi al saggio legale dal predetto deposito all’effettivo soddisfo.

Estratto: «Per quanto attiene infine alla quantificazione del danno, occorre far riferimento al valore venale del terreno in questione (cfr. anche C. Cost. n.349 del 2007), alla data del 25 settembre 2003 (quando, come già accennato, sono venute meno le legittime ragioni di occupazione), tenuto conto della disciplina urbanistica illo tempore vigente, in base alla quotazione di mercato dei terreni analoghi, esistenti nelle medesime zone; tale importo, trattandosi di debito di valore, va rivalutato, secondo gli indici ISTAT, dal momento di produzione del danno (25 settembre 2003) alla data di deposito della presente sentenza; la suddetta somma va infine maggiorata degli interessi al saggio legale dal predetto deposito all’effettivo soddisfo.»

Sintesi: L’utilizzazione e trasformazione da parte della P.A., senza titolo, di un bene di proprietà privata comporta, normalmente, due distinti danni risarcibili: a) il primo attiene alla perdita (definitiva) della proprietà, che avviene nel momento in cui è adottato il provvedimento di cui all’articolo 43 del T.U. o quando il privato "rinuncia" alla proprietà; b) il secondo riguarda la mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l’inizio della occupazione senza titolo e la perdita della proprietà.

Estratto: «3.5. Ciò che invece non ha ancora trovato una univoca e definitiva risposta è la sorte della domanda di risarcimento per equivalente, avanzata sul presupposto implicito della perdita della proprietà dell’immobile o, comunque, sulla base di un’opzione processuale concentrata sul solo profilo risarcitorio, pur in presenza di un diritto ad ottenere la restituzione dell’immobile, anche se modificato.La rigida applicazione dei principi fissati dalla Corte Europea ha fatto registrare, in particolare nella giurisprudenza di merito, alcune pronunce reiettive della domanda risarcitoria conseguente alla perdita della proprietà, proprio in forza della ritenuta insussistenza del presupposto fondante, ossia la pregressa acquisizione della proprietà da parte dell’amministrazione. Secondo questa giurisprudenza sarebbe ammissibile, oltre, ovviamente, alla domanda risarcitoria per l’illegittima occupazione, la sola domanda restitutoria (Cfr. TAR Puglia - Bari, Sez. III, 22 settembre 2008, n. 2176)Il Consiglio di Stato ha tuttavia, di recente, autorevolmente chiarito che “il sistema introdotto dall’articolo 43 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. espropriazione per p.u.), sulla cd. acquisizione sanante, dimostra come l’interesse del proprietario del terreno occupato dalla P.A. ed illegittimamente trasformato da quest’ultima non si esaurisce nella sola restituzione del bene, ma può trovare soddisfazione anche mediante l’azione di risarcimento del danno per equivalente. Se infatti la scelta è ammessa per la P.A., non si vede perché non possa esserlo anche per il privato. Deve pertanto ritenersi che, dalla riforma introdotta dall’articolo 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, non deriva affatto alcuna preclusione per il proprietario, cui l’Amministrazione abbia sottratto un suolo (il bene) in via di fatto o sulla base di un titolo poi annullato o divenuto inefficace, di chiedere, in luogo della restituzione del bene, il risarcimento per equivalente.” Ed ancora: “Il senso dell’articolo 43, comma 3, del d.p.r. n. 327 del 2001, secondo il quale, in corso di giudizio, ‹‹l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo››, quindi, non è quello di comprimere la facoltà di scelta del privato, ma di attribuire all’amministrazione, quando ne ricorrano le condizioni di interesse pubblico, il potere di paralizzare la domanda di reintegrazione in forma specifica e di convertire la domanda nella forma del risarcimento per equivalente. Se così è, allora non si riesce a comprendere per quale motivo il privato debba necessariamente limitarsi a chiedere la restituzione del bene o il risarcimento del danno in forma specifica essendogli preclusa la strada del risarcimento per equivalente. Tale conclusione, infatti, oltre a non trovare alcun fondamento nel testo della legge, sarebbe aberrante sotto il profilo del rispetto del principio di legalità, in quanto, da un comportamento illecito o illegittimo dell’amministrazione pubblica non solo, come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, scaturirebbe la perdita di un diritto sostanziale ma anche una limitazione al diritto di azione sul piano processuale. E tutto ciò, senza alcuna apparente ragione di interesse pubblico” (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2009, n. 2144).4. Chiarito, dunque, che il ricorrente ben può limitarsi a richiedere il risarcimento per equivalente, implicitamente rinunciando alla proprietà, i nodi che rimangono da sciogliere sono essenzialmente due: la quantificazione del debito risarcitorio per perdita della proprietà e la quantificazione di quello per l’illegittima occupazione pregressa.4.1. L’utilizzazione e trasformazione da parte della P.A., senza titolo, di un bene di proprietà privata comporta, infatti, normalmente, due distinti danni, i quali vanno entrambi risarciti anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) relativi alla necessaria integrità del ristoro del pregiudizio derivante da attività illecita dell’amministrazione: a) il primo attiene alla perdita (definitiva) della proprietà, che avviene nel momento in cui è adottato il provvedimento di cui all’articolo 43 del T.U. o quando il privato "rinuncia" alla proprietà; b) il secondo riguarda la mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l’inizio della occupazione senza titolo e la perdita della proprietà.Ne consegue che il risarcimento attinente alla perdita definitiva della proprietà va determinato non già con riferimento alla data di ultimazione dell’opera pubblica, ma a quella, diversa, in cui l’Amministrazione adotta un provvedimento di acquisizione sanante, oppure, in mancanza (come nel caso di specie), a quello in cui il proprietario, optando per il solo risarcimento del danno per equivalente, abbandona implicitamente il proprio diritto di proprietà in favore dell’AmministrazioneIl risarcimento dei danni derivanti da mancata utilizzazione del bene durante l’occupazione illegittima, va invece determinato in maniera analoga a quanto previsto dall’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001 e cioè in misura pari agli interessi. La norma, seppur riferita al provvedimento di acquisizione sanante, assume portata generale in relazione alle liquidazioni che presuppongono un meccanismo acquisitivo postumo e sanante. Tali interessi assumono, a dispetto della loro qualificazione normativa, la fisionomia di interessi compensativi per la mancata percezione dei frutti del bene durante il periodo di abusiva occupazione. (in tal senso cfr. CGA, sez. giurisdizionale, 25 maggio 2009, n. 483). Il valore di riferimento, ossia il "capitale" deve essere determinato con riferimento al valore del bene in ciascun anno di occupazione senza titolo, sino alla data di passaggio della proprietà. (Cfr. Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 18 febbraio 2009, n. 51).»

Sintesi: In ipotesi di occupazione divenuta illegittima per effetto dell’annullamento degli atti del procedimento, il risarcimento deve essere riferito al valore venale degli immobili secondo i parametri fissati dall’articolo 43 del testo unico delle espropriazioni oltre rivalutazione ed interessi.

Estratto: «1.Pertanto, le amministrazioni appellate devono essere condannate, in solido tra loro, a risarcire il danno agli attuali appellanti.2.A tal fine, le amministrazioni, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, dovranno offrire agli appellanti una somma, ai sensi dell’articolo 35 del decreto n. 80/1998, osservando i seguenti criteri:a) il risarcimento deve essere riferito al valore venale degli immobili, secondo i parametri fissati dall’articolo 43 del testo unico delle espropriazioni, all’epoca di notificazione del ricorso di primo grado, nonché all’epoca dell’inizio dell’occupazione;b) andrà tenuto conto delle variazioni medie del valore dell’immobile nel periodo compreso fra le due date indicate al punto 1, considerando la misura media del valore dell’immobile, debitamente rivalutato, in relazione a ciascun anno di riferimento;c) andrà calcolata la misura degli interessi legali, riferita a ciascuno dei valori e dei periodi indicati ai punti precedenti 1) e 2)”.»

Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 349/2007 e dell'art. 55 DPR 327/2001 come riformulato con la L. n. 244/2007, art. 2 comma 89, nel caso di domanda di risarcimento del danno derivante da c.d. occupazione acquisitiva, avanzata da un privato nei confronti della P.A., al fine di ottenere il ristoro della privazione della proprietà privata, la quantificazione del danno medesimo deve essere effettuata sulla base del valore di mercato degli immobili interessati dall’occupazione.

Estratto: «8.2) A questo punto la circostanza che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non si è verificato alcun passaggio della proprietà del terreno occupato nel patrimonio del Comune e la possibilità che quest’ultimo potrà diventare proprietario dell’area occupata con l’adozione del provvedimento di acquisizione previsto dal citato articolo 43, potendo in alternativa restituire l’immobile, comporta la necessità, anche in relazione alla peculiarità della fattispecie in esame, di articolare le modalità di quantificazione del pregiudizio subito e le possibilità di ristoro, in relazione alle vicende dell’immobile, tanto che il Collegio ritiene opportuno, accertato l’an della responsabilità dell’amministrazione fare ricorso allo strumento previsto ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D. Lgs. n.80/98, con i criteri che verranno di seguito dettati.Al riguardo va preliminarmente rilevato come, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.349 del 2007, abbia perso rilevanza qualsiasi questione sulla possibile applicabilità al caso di specie del criterio liquidatorio previsto dall’art. 5 bis, comma 7 bis, della legge n.359/92, e dell’originario testo dell’art. 55 del testo unico D.P.R. n.327/01, il cui contenuto precettivo è venuto meno.La predetta sentenza costituzionale, ha difatti dichiarato illegittimo l’art. 5 bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, nella parte in cui non prevede "un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato", nel caso di domanda di risarcimento del danno derivante da c.d. occupazione acquisitiva, avanzata da un privato nei confronti della P.A., al fine di ottenere il ristoro della privazione della proprietà privata, la quantificazione del danno medesimo deve essere effettuata sulla base del valore di mercato degli immobili interessati dall’occupazione.Tale principio ha ora trovato riconoscimento nel nuovo testo dell’art.55 del D.P.R. 8-6-2001, n.327, così come modificato dal comma 89 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui anche “nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene”.Proprio in riferimento a quest’ultima norma si richiama quella giurisprudenza che, nell’ambito della dichiarata applicabilità dell’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 alle occupazioni attuate prima dell'entrata in vigore del suddetto D.P.R. n. 327 del 2001, lo considera pienamente applicabile anche a fattispecie di occupazione perfezionatasi prima della data del 30 settembre 1996 (di cui all'art. 55, t.u. espropri) (T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 21-10-2009, n. 10237, che richiama in proposito la relazione del 29 marzo 2001 del Consiglio di Stato sullo schema del t.u. espropri, secondo la quale "l'art. 43 si riferisce a tutti i casi di occupazioni sine titulo, anche a quelle già sussistenti alla data di entrata in vigore del testo unico" oltre che Cons. di Stato IV, n. 2582 del 2007 e Cons. di Stato, IV, 16 novembre 2007, n. 5830).Quest’ultimo articolo, richiamabile ratione temporis alle occupazioni di cui al presente giudizio perfezionatesi prima della suddetta data, comporta che la commisurazione del risarcimento del danno, anche eventualmente in sede di provvedimento di acquisizione ex art.43, D.P.R. n. 327 del 2001, dovrà essere al valore venale del bene.»

Sintesi: Il vuoto normativo venutosi a creare in conseguenza della sentenza n. 349 del 2007, è stato dal legislatore colmato con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. e), il quale dispone che nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene.

Estratto: «L'esame del terzo motivo del ricorso principale e dell'unico motivo di ricorso incidentale evidenzia che con essi si pongono in discussione gli applicati criteri di quantificazione del risarcimento dovuto ai P. per l'occupazione acquisitiva del loro fondo edificabile e conseguentemente, a prescindere dalla fondatezza o meno delle censure in questione, che devono reputarsi assorbite, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di merito a seguito del nuovo quadro normativo determinatosi per effetto delle nota sentenza n. 349 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7 bis del medesimo art. 5 bis, introdotto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65, disciplinante il risarcimento dovuto in caso di occupazioni illegittime di suoli per cause di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996. In tema di occupazione appropriativa, il vuoto normativo venutosi a creare in conseguenza di detta sentenza n. 349 del 2007, è stato dal legislatore colmato con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. e), il quale dispone che nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene; tale disposizione è applicabile ai giudizi in corso in cui, come nel caso di specie, sia ancora in discussione il "quantum" del risarcimento (Cass. 200808384; 200807258).»

Sintesi: Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 349/2007 e della L. n. 244/2007, il danno subito dal titolare del bene per effetto dell’intervenuta occupazione illegittima da parte dell’Amministrazione, va liquidato tenendo conto del valore venale del fondo alla data della realizzazione dell'opera.

Estratto: «Corollario del sistema delineato dall'art. 43 precitato é il principio secondo cui il trasferimento della proprietà del bene non può oggi connettersi neppure alla unilaterale volontà del privato di abdicare al proprio diritto, che, in materia di occupazione usurpativa, viene considera implicitamente nella richiesta del proprietario di liquidazione del danno commisurato alla definitiva perdita della disponibilità del bene.L'art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 riserva infatti, alla valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione la decisione di emettere il decreto di acquisizione sanante ed é evidente che tale potere discrezionale verrebbe inevitabilmente vanificato ove si ammettesse che il trasferimento della proprietà a favore della Amministrazione possa essere determinato da una scelta unilaterale del privato.Nel caso di specie, parte ricorrente ha dato per scontato l'avvenuto trasferimento della proprietà, chiedendone in via giudiziaria l'accertamento e il risarcimento per equivalente pari al valore venale dell'area, in tal modo manifestando, peraltro, la volontà di rinunciare alla proprietà o, comunque, un intento contrario a quella di ottenere la restituzione del fondo medesimo, anche se, ad avviso del Collegio, tale manifestazione implicita di rinuncia alla proprietà del fondo non è idonea di per sé ad operare il trasferimento del fondo stesso.Comunque, il protrarsi dell'occupazione “sine titulo” del fondo da parte dell'amministrazione e la suindicata perdita di disponibilità dello stesso per il ricorrente giustificano l'accoglimento della domanda di risarcimento che, nel caso di sottrazione definitiva della proprietà del bene, corrisponderebbe al valore venale del bene, oltre al risarcimento del danno subito, da individuarsi nell'occupazione senza titolo dell'area con conseguente perdita della sua disponibilità.Ed infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 349 del 24.10.2007, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) - convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 - comma aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), poiché, "non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, è in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e per ciò stesso viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione.", ha stabilito che il danno subito dal ricorrente va liquidato tenendo conto del detto valore venale del fondo alla data della realizzazione dell'opera, momento in cui si verifica la dismissione del diritto dominicale da parte del privato che ha optato per il risarcimento. Da ultimo, è intervenuta la norma contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2008, l. 24.12.2007 n. 244, il cui art. 2, comma 89, lett. e) così dispone: “All'articolo 55 (del D.Lvo 8.6.2001, n. 327), il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene.".»

Sintesi: Dalla sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 2007 n. 349, discende il principio della spettanza al titolare del bene illegittimamente occupato, del ristoro integrale del danno sofferto per effetto dell'illecito imputabile all'Ente espropriante.

Estratto: «Ciò precisato, nel dettaglio, la Sezione, con la richiamata sentenza n. 5083 del 2008, ritenuta la giurisdizione del G.A., a termini dell’ormai prevalente giurisprudenza (Cons. Stato, ad. plen., 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12; ma, contra, Cass. SS.UU., ord. 19 dicembre 2007, n. 26737), ha svolto le seguenti argomentazioni in ordine alla richiesta di tutela risarcitoria formulata con il gravame.a) “è necessario tenere conto delle più recenti acquisizioni giurisprudenziali nella materia in esame e, soprattutto, della sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 2007 n. 349, da cui discende il principio della spettanza alla parte ricorrente del ristoro integrale del danno sofferto per effetto dell'illecito imputabile all'Ente espropriante”.b) ancorché le parti ricorrenti, erroneamente ritenendo l’intervenuta occupazione acquisitiva, per l’irreversibile trasformazione del fondo, abbiano chiesto il solo risarcimento del danno e non anche la restituzione dell’immobile, “alla luce di un recente, ma ormai radicato insegnamento della giurisprudenza, la suddetta restituzione risulta inevitabile in mancanza di un qualsiasi atto formale di acquisizione del bene ai sensi dell'art. 43 del T.U. n. 327/2001 (Cons. Stato Ap. 29 aprile 2005 n. 2; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 27 luglio 2007, n. 5445)”, atteso che “l'art. 43 cit. è espressione del principio per il quale, nel caso di occupazione divenuta sine titulo, vi è un illecito il cui autore ha l'obbligo di <restituire il suolo e di risarcire il pregiudizio cagionato>, salvo il potere dell'Amministrazione di far venire meno l'obbligo di restituzione ab extra, con l'atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio, previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo citato e sempreché ricorrano le condizioni in tale norma specificate (Cons. Stato Sez. IV 27 giugno 2007 n. 3752). Insomma l'art. 43 stesso testualmente preclude che l'Amministrazione diventi proprietaria di un bene in mancanza di un titolo <valido> in quanto previsto dalla legge (Cons. Stato Sez. IV 21 maggio 2007 n. 2582), trascrivibile e, pertanto opponibile ai terzi. Di ciò si ha, del resto, testuale conferma nel quarto comma dello stesso articolo ove, anche per l’ipotesi residuale di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguente all’esclusione ad opera del giudice della restituibilità del bene, è esplicitamente affermata la necessità che comunque l’Amministrazione stessa disponga il trasferimento della proprietà attraverso un <apposito atto di acquisizione, dando atto dell’avvenuto risarcimento del danno>. L'art. 43 del D.P.R. n. 327 cit., insomma, presuppone la perdurante sussistenza del diritto di proprietà del privato e di un illecito permanente dell'Amministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, anche se è stata realizzata l'opera pubblica (Cons. Stato Sez. IV n. 2582/2007 cit.)”;c) la trasformazione irreversibile del fondo con la realizzazione dell'opera pubblica è un <fatto>, e tale resta; quindi non può di per sé costituire impedimento alla restituzione del bene, mentre la perdita della proprietà da parte del privato e l'acquisto della stessa in capo all'Amministrazione possono conseguire unicamente all'emanazione di un <provvedimento formale>, nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto (Cons. Stato A.p. n. 2 del 2005 cit.). Se, infatti, si deve escludere che l'Amministrazione, in assenza di un titolo previsto dalla legge, possa acquisire a titolo originario la proprietà dell'area altrui quando su di essa ha realizzato in tutto o in parte un'opera pubblica in attuazione della dichiarazione di pubblica utilità (Cons. Stato Sez. IV n. 2582/2007 cit.), ne deriva che, nel caso di specie, a causa della mancanza, ad oggi, dell'adozione di un provvedimento di acquisizione del bene ex art. 43 del D.P.R. n. 327 cit. da parte della Regione, quest'ultima continua ad utilizzare il bene stesso sine titulo a far data dalla scadenza dell'occupazione legittima.Quindi, a decorrere da detta scadenza, spetta alla parte ricorrente il risarcimento del danno anche per l'utilizzazione illegittima del suolo; tale risarcimento in via equitativa può essere determinato in misura pari agli interessi legali annualmente calcolati in relazione al <valore venale del bene> di cui infra (Cfr. T.A.R. Campania, sez. V 2 gennaio 2001 n. 5).”Ulteriori corollari di tali premesse sono: a) la inconfigurabilità di una pretoria ipotesi di rinuncia abdicativa alla proprietà implicita nella proposizione della domanda giudiziale di mero risarcimento per equivalente (benché affermata dalla Cassazione, sia pur sul postulato, che qui però si è motivatamente superato in base alla CEDU, dell’accessione invertita, o, comunque, di una rilevanza, quale presupposto di effetti traslativi, della irreversibile trasformazione del suolo e della sua destinazione ad usi pubblici: Cass., SS.UU., 6 maggio 2003, n. 6853; Id., ord. 19 dicembre 2007, n. 26737); b) la permanenza dell’illecito fino a che l’amministrazione continua a detenere sine titulo il bene implica la non decorrenza della prescrizione dei diritti risarcitori (restando dunque ininfluente la distinzione, pure operata da taluna giurisprudenza - Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 10 dicembre 2007, n. 3345 - tra le ipotesi di irreversibile trasformazione del suolo intervenuta durante o dopo l’occupazione legittima).»

Sintesi: Alla luce della sentenza Corte Cost. n. 349/2007 e dell'art. 2 comma 89 lett. e) della L. n. 244/2007,che ha riformulato l'art. 55 DPR 327/2001, il risarcimento del danno a fronte di occupazione e trasformazione del bene privato va commisurato al suo valore venale.

Estratto: «4.4. In ordine, poi, alla quantificazione del danno, è necessario precisare che, allo stato attuale, non è possibile stabilire l’esatto ammontare del danno risarcibile, per due ordini di considerazioni:- come già accennato, l’Amministrazione Comunale, pur avendo la materiale disponibilità dei beni immobili del ricorrente, tuttavia non è proprietaria degli stessi, nella considerazione, già espressa, che l’istituto dell’accessione invertita è stato definitivamente espunto dall’ordinamento; detto indispensabile presupposto deve, pertanto, ancora realizzarsi;- non è acclarato, in punto di fatto, se la P.A. procedente intenda acquisire la proprietà dell’area ai sensi dell’art.43 del T.U. Espropriazioni, o se, invece, intenda restituirla al proprietario, fermo restando il diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni per il periodo di mancata utilizzazione del fondo: nella considerazione che si tratta di valutazioni e scelte rimesse esclusivamente all’Ente locale interessato, il Comune di Palermo dovrà, pertanto, preliminarmente effettuare tale tipo di valutazioni. Va, peraltro, considerato che il ricorrente, in quanto ancora titolare del diritto di proprietà sul bene immobile in interesse, ha richiesto il risarcimento per equivalente, mostrando sostanzialmente un sopravvenuto disinteresse al mantenimento della proprietà, e che la eventuale restituzione del terreno si porrebbe - più che come una alternativa concretamente percorribile - una ipotesi meramente teorica (presupponendo la eliminazione delle costruzioni ormai realizzate in attuazione del programma di edilizia economica e popolare): si consideri, inoltre, che il Comune di Palermo, nella memoria difensiva, non ha preso espressamente posizione sul punto, limitandosi a confermare la avvenuta realizzazione, già nel mese di dicembre del 1985, dell’opera pubblica programmata. In ordine alla determinazione del valore del bene alla data dello spirare del termine di occupazione legittima (18.05.1988), si dispone che il quantum sia determinato dal Comune, tenendo conto dell’impossibilità di applicare l’art. 5-bis della L. n. 359/1992: infatti, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 349 del 24 ottobre 2007 – che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto legge 1 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 – il danno subito dal ricorrente va liquidato sulla base del suddetto valore venale del fondo alla predetta data, tenendo conto della destinazione urbanistica dell’area.Sotto tale ultimo profilo (destinazione urbanistica area), è, infatti, necessario richiamare anche la disposizione contenuta nell’art.2, comma 89, lettera e), della L. n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008), che dispone testualmente: “all’articolo 55 [n.d.e.: si riferisce all’art.55 del T.U. Espropriazioni], il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».»

Sintesi: Il risarcimento del danno a fronte di occupazione illegittima va calcolato con riferimento al valore di mercato del fondo occupato oltre rivalutazione monetaria di detta somma dalla data di cessazione dell'occupazione legittima, coincidente con l'acquisizione della proprietà da parte dell'Amministrazione, fino alla data della sentenza di liquidazione, oltre gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data della sentenza fino al soddisfo, convertendosi l'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta; sono altresì dovuti dalla data di cessazione dell'occupazione legittima, gli interessi legali sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT.

Estratto: «E) L'impugnazione riguarda la determinazione dell'indennità di occupazione legittima, che effettivamente deve essere nuovamente determinata alla luce delle modifiche di legge, sopra indicate, nel senso che mutando la base di calcolo di detta indennità, e cioè l'indennità di esproprio, oggi ragguagliata al valore di mercato del bene, aumenta altresì l'indennizzo per occupazione legittima.Le precedenti considerazioni in ordine ai mootivi di appello principale e incidentale determinano il seguente calcolo delle somme spettanti alla Pa.:RISARCIMENTO DANNI DA ACCESSIONE INVERTITA:Esso risarcimento risulta dal prodotto tra il valore di mercato del fondo occupato (Lire 29.000 al metro quadro) e il numero di metri quadri occupati (29.000 X 350 metri quadri = Lire 10.150.000).Per conseguenza l'ammontare del risarcimento è pari ad Euro 5.216,00, oltre rivalutazione monetaria di detta somma dalla data di cessazione dell'occupazione legittima, coincidente come si è visto con l'acquisizione della proprietà da parte dell'Amministrazione (20 ottobre 1990) fino alla data della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data della presente sentenza fino al soddisfo, in quanto l'obbligazione risarcitoria quantificata monetariamente si converte in obbligazione di valuta.Oltre a dette somme, il Comune dovrà corrispondere alla Pa. per il periodo compreso tra il 20 ottobre 1990 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza gli interessi legali sulla sorte capitale di Euro 5.216,00 calcolati anno per anno su detta sorte capitale rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT per i prezzi al consumo dei lavoratori dipendenti relativi all'anno di rivalutazione.»

Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte costituzionale 24 ottobre 2007 n. 348 e n.349, l’occupazione e l'illegittima trasformazione ad uso pubblico di un terreno da parte di un soggetto pubblico, comporta che al proprietario vada risarcito per intero il danno prodotto, che si identifica anzitutto con il valore venale del bene trasformato.

Estratto: «7. Giurisprudenza ormai pacifica, citandosi per tutte l’ultimo e definitivo arresto della Corte costituzionale nelle sentenze 24 ottobre 2007 n°348 e n°349, insegna che l’occupazione e illegittima trasformazione ad uso pubblico di un terreno da parte di un soggetto pubblico comporta che al proprietario vada risarcito per intero il danno prodotto, che si identifica anzitutto con il valore venale del bene trasformato. La questione analoga dei diritti spettanti, nel medesimo caso dell’espropriazione di fatto, all’affittuario coltivatore diretto, viceversa, non risulta in giurisprudenza affrontata in modo diretto ed esaustivo. Dai dati normativi e dalle sentenze pubblicate in materia, peraltro, il Collegio ritiene di dover desumere quanto appresso.8. Il dato normativo applicabile «ratione temporis» è rappresentato dall’art. 17 della l. 865/1971, e prevede che ove “l’espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l’indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data di deposito della relazione di cui all’art. 10.” All’affittuario coltivatore diretto, quindi, spetta un’indennità pari al valore agricolo medio del terreno di che trattasi, 9. Sennonché, come correttamente osservato da Cass. civ. S.U. 27 aprile 1993 n°4919, la previsione di cui sopra non è direttamente applicabile alla fattispecie che interessa, in quanto presuppone un esproprio correttamente e legittimamente portato a termine, non già un illecito quale è l’espropriazione di fatto. In quest’ultimo caso, allora, secondo i principi, la reazione dell’ordinamento non potrà essere che quella normalmente collegata ad un illecito civile, ovvero il rimedio generalissimo del risarcimento del danno.10. Tale affermazione di principio, tuttavia, va coordinata con l’esatto rilievo contenuto in Cass. civ. sez. I 3 marzo 1999 n°1774, secondo il quale, salva la prova del danno maggiore, la prima voce di danno subita dall’affittuario illegittimamente espropriato è data proprio dalla impossibilità di percepire l’indennità di che sopra. Il risarcimento dovuto, quindi, non potrà essere inferiore a detto valore, e ciò appare rispondere anche all’esigenza di non rendere, per l’amministrazione, più conveniente procedere in modo illegittimo piuttosto che assoggettarsi alla prevista procedura di esproprio11. Ai ricorrenti, pertanto, andrà corrisposta anzitutto una somma pari all’indennità di cui all’art. 17 della l. 865/1971; andrà poi corrisposto il controvalore del maggior danno che essi possano documentare come dipendente dall’illegittimo esproprio, e il totale andrà infine maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data del 23 giugno 2002 citata al saldo effettivo: tali criteri valgono, ai sensi dell’art. 35 d. lgs. 80/1998 per determinare il dovuto.»

Sintesi: L'effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 349 del 24/10/2007, che ha dichiarato illegittima la norma derogatoria ai principi generali in materia di liquidazione del fatto illecito di cui al comma 7 bis dell'art. 5 bis L. n. 359/1992, è stato quello di ripristinare automaticamente i principi generali della responsabilità extracontrattuale (artt. 2043 ss., in particolare 2056 c.c.).

Estratto: «Tornando al primo motivo di ricorso, esso è fondato. La deliberazione impugnata ha fatto applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 5 bis comma 7 bis della legge 359/92, successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 349 del 24/10/2007 in quanto, non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, è in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e per ciò stesso viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione.Poiché, ai sensi della legge 11/03/1953 n. 87, art. 30, “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, il criterio indennitario applicato dal Comune dev’essere riconosciuto illegittimo, in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente, benché al momento della sua emanazione dovesse ritenersi legittimo, come evidenziato dalla difesa comunale. Infatti, se è vero che la legge dichiarata incostituzionale perde operatività ex tunc, appare chiaro che gli atti amministrativi posti in essere in base a quella legge dovranno essere considerati illegittimi, come se quella legge non fosse stata mai emanata. Poiché l’effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 349 del 24/10/2007, che ha dichiarato illegittima la norma derogatoria ai principi generali in materia di liquidazione del fatto illecito, è stato quello di ripristinare automaticamente i principi generali della responsabilità extracontrattuale (artt. 2043 ss., in particolare 2056 c.c.), si deve concludere che anche la quantificazione del danno operata dall’Amministrazione con la deliberazione impugnata è illegittima.»

Sintesi: Ai fini della liquidazione del danno conseguente ad occupazione divenuta illegittima, occorre tener conto dell’effettiva destinazione urbanistica, prevista dagli strumenti urbanistici e del valore di mercato di terreni ubicati nella stessa zona, aventi le medesime caratteristiche.

Estratto: «Ai fini della liquidazione del danno, nella fattispecie, il Comune intimato dovrà tenere conto dell’effettiva destinazione urbanistica, prevista dagli strumenti urbanistici, dell’area di proprietà del ricorrente, ricadente in prossimità della linea ferroviaria Messina –Palermo e, in parte, in prossimità della battigia.Inoltre, va tenuto presente quanto recentemente affermato in materia dal C.G.A. con la citata sentenza n. 49/09 del 12.12.2008, ovvero che “poiché la somma di denaro che spetta all’interessato a titolo di risarcimento deve sostituire il valore del bene che l’Amministrazione non restituisce, occorre fare riferimento a tale momento della mancata restituzione (ovvero della opzione del privato per il risarcimento, anzicchè per la restituzione, opzione esercitata con la proposizione del ricorso giurisdizionale). Il valore monetario del bene potrà poi essere rivalutato secondo i principi generali in materia risarcitoria, al momento della pronuncia della decisione”.Attenendosi a tale criterio, ritiene il Collegio che il Comune intimato dovrà determinare un’offerta congrua in favore del ricorrente, tenendo conto del valore di mercato di terreni ubicati nella stessa zona, aventi le medesime caratteristiche del terreno di proprietà del ricorrente, valore che sarà determinato all’epoca in cui è stata proposta la domanda di risarcimento dei danni, vale a dire nel maggio 2001. Tale importo andrà poi rivalutato alla data di pronuncia della presente sentenza.-Va, altresì, risarcito il danno da mancata utilizzazione del bene ( o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l’inizio dell’occupazione senza titolo e la perdita della proprietà., ovvero dalla data di cessazione della legittima occupazione autorizzata con ordinanza sindacale n. 12 del 24.3.1993 ( cinque anni dalla effettiva occupazione, avvenuta il 22 aprile 1993).Pertanto, a decorrere dal 22 aprile 1998 e fino alla data di proposizione della domanda risarcitoria (22 maggio 2001) l’occupazione è divenuta illegittima per mancanza di un valido titolo.Tale danno va corrisposto nella misura dell’interesse legale ( compensativo, ex art 1499 c.c.) sulla somma corrispondente al valore venale delle aree alla data di cessazione dell’occupazione legittima. Il criterio suddetto di liquidazione del danno da mancato utilizzo del bene viene desunto dall’art. 43, comma 6, del T.U. delle norme sulle espropriazioni, in quanto seppure riferito al provvedimento di acquisizione può assumere portata generale ( C.G.A.. n. 49/2009 )»

Sintesi: Muovendo dal contrasto dell'art. 5 bis L. n. 359/1992 con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 349/2007, nel dichiararne l'illegittimità costituzionale, ha ribadito la necessità che in caso di ablazione del diritto di proprietà per superiori interessi pubblicistici, venga rispettata la legittima aspettativa ad un ristoro integrale del danno, dal che deriva l'obbligo di computare il risarcimento sulla base del valore venale dei bene senza alcun tipo di decurtazione.

Estratto: «La domanda proposta dagli attori, secondo il tenore letterale dell'atto di citazione non modificato od integrato nel corso del giudizio, è diretta ad ottenere la condanna del Comune al risarcimento del danno patito in forza della occupazione appropriativa della porzione di immobile sopra descritta, nel solco del filone giurisprudenziale risalente alla pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 1464 del 1983, non citata espressamente nell'atto di citazione ma implicitamente dedotta a sostegno del diritto al risarcimento. Con tale pronuncia infatti la Suprema Corte aveva in qualche modo consacrato la nascita di una particolare forma di accessione, cosiddetta "invertita", in cui, diversamente da quanto previsto dall'art. 932 c.c., acquisto a titolo originario si perfezionava in favore della pubblica amministrazione che avesse occupato un fondo al di fuori di una procedura espropriativa nonché realizzato su di esso un'opera pubblica determinandone la irreversibile trasformazione, puntualizzando tuttavia che, pur in un complessivo bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, doveva mantenersi fermo il diritto del privato al completo ristoro del danno subito con la perdita del bene.Le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 24 dicembre 2007 n. 244 all'art. 55 del D.P.R. 327/2001, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 25 ottobre 2007, hanno in parte modificato i termini del diritto al risarcimento riconoscendo al privato il diritto all'indennizzo pieno, commisurato la valore venale del bene.Con l'art. 5 bis della legge 28 dicembre 1995 n. 549, infatti, veniva sostanzialmente parificato l'obbligo di risarcimento derivante dall'occupazione appropriativa, e dunque da una condotta illegittima della pubblica amministrazione, all'indennizzo derivante dallo svolgimento di una legittima procedura espropriativa e previsto dall'art. 42 della Costituzione.Su tale disposizione interveniva però la Corte Costituzionale con sentenza n. 369/96 dichiarando la illegittimità, costituzionale della norma per violazione dell'art. 3 della Costituzione ed infine, con l'art. 3, comma 65, della legge n. 662/96 veniva stato introdotto l'art. 5 bis del decreto legge n. 333/92 convertito nella legge n. 359/92, che stabiliva, per le occupazioni appropriative precedenti al 30/9/96, l'applicazione dei medesimi criteri stabiliti per gli indennizzi, ma con taluni correttivi.Ebbene, anche quest'ultimo tentativo di avvicinare i due istituti - esproprio legittimo ed occupazione appropriativa - in particolare quanto alle loro ricadute in termini patrimoniali, è stata oggetto di vaglio negativo da parte della Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 349/2007.Sulla scia dell'orientamento già assunto in materia di occupazione appropriativa dalla Corte di Strasburgo nella sentenza (...) del 29 marzo 2006, infatti, la Corte delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis del di 333/92, convertito nella legge 359/92 e recepito di recente nel Testo unico per l'edilizia di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.Muovendo dal contrasto di tale disposizione con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nella interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, la Corte Costituzionale ha ribadito la necessità che in caso di ablazione del diritto di proprietà per superiori interessi pubblicistici venga rispettata la legittima aspettativa ad un ristoro integrale del danno, dal che deriva l'obbligo di computare il risarcimento sulla base del valore venale dei bene senza alcun tipo di decurtazione.»

Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 349/2007 e della giurisprudenza della Corte europea, il danno subito dal proprietario a seguito di intervenuta occupazione illegittima va liquidato tenendo conto del valore di mercato del fondo.

Estratto: «5.1 Attesa la sopramotivata illegittimità dell’operato della Regione Campania e del Consorzio ASCOSA e la rilevanza nel presente giudizio dei principi quali desumibili dal menzionato art.43, l’accoglimento del ricorso e la condanna della Regione Campania e del Consorzio al risarcimento pongono il problema dell’eventuale applicazione dell’art.5-bis del D.L. n.333 del 1992, convertito in Legge n.359 del 1992; al riguardo occorre precisare che, con riguardo al comma 7-bis di tale articolo come introdotto dall’art.3, comma 65, della Legge n.662 del 1996, la Corte Costituzionale di recente (24.10.2007, n.349) ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in quanto non prevederebbe un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della Pubblica Amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, dunque in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art.1 del Protocollo addizionale alla CEDU e con lo stesso art.117, primo comma, Cost. Quanto alla misura dell’indennizzo, nella giurisprudenza della Corte europea (29.3.2006, Scordino) è ormai costante l’affermazione secondo cui “una misura che costituisce interferenza nel diritto al rispetto dei beni deve trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e le esigenze imperative di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo”, non potendosi garantire in tutti i casi il diritto dell’espropriato al risarcimento integrale in quanto obiettivi legittimi di pubblica utilità possono giustificare un rimborso inferiore al valore commerciale effettivo. In ogni caso la liquidazione del danno per l’occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l’indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà come garantito dalla norma convenzionale. Il danno subito da parte ricorrente va dunque liquidato tenendo conto del valore venale del fondo alla data della realizzazione dell’opera (T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, 15.1.2009, n.220) allorché si verifica la dismissione del diritto dominicale da parte del privato che ha optato per il risarcimento.»

Sintesi: A seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell’art. 5 bis comma 7 bis L. n. 359/1992, con sentenza Corte Cost. n. 349/2007, è stato ripristinato l'originario criterio di stima dell'indennizzo dovuto al proprietario che ha subito l'occupazione appropriativa, corrispondente al valore venale pieno dell'immobile espropriato (L. n. 2359 del 1865, art. 39). L'applicazione di questo criterio è stata del resto ribadita dalla L. 244 del 2007, art. 2, il cui comma 89 sub e) ha modificato l'art. 55 D.P.R. n. 327 del 2001.

Estratto: «Il Collegio deve poi rilevare che il criterio di calcolo riduttivo di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, recepito dai giudici di appello per stabilire l'indennizzo dovuto all'espropriato non è più applicabile: la Corte Costituzionale, infatti, con la nota sentenza 349 del 2007 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in quanto la norma, non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, è in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e per ciò stesso viola l'art. 117 Cost., comma 1. La Corte europea, infatti, con specifico riferimento alla disciplina dell'occupazione illegittima, ha ritenuto che la liquidazione del danno stabilita in misura superiore all'indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà, così come è garantito dalla norma convenzionale; ed ha da tempo affermato espressamente che il risarcimento del danno deve essere integrale e comprensivo di rivalutazione monetaria a far tempo dal provvedimento illegittimo. E perché, d'altra parte, anche alla luce "delle conferenti norme costituzionali, principalmente dell'art. 42, non si può fare a meno di concludere che il giusto equilibrio tra interesse pubblico ed interesse privato non può ritenersi soddisfatto da una disciplina che permette alla pubblica amministrazione di acquisire un bene in difformità dallo schema legale e di conservare l'opera pubblica realizzata, senza che almeno il danno cagionato, corrispondente al valore di mercato del bene, sia integralmente risarcito".Pertanto, a seguito di detta declaratoria di incostituzionalità è stato ripristinato l'originario criterio di stima dell'indennizzo dovuto al proprietario che ha subito l'occupazione appropriativa, corrispondente al valore venale pieno dell'immobile espropriato (L. n. 2359 del 1865, art. 39): si da raggiungere, secondo la Corte Costituzionale, "la sua massima estensione consentita"in luogo del "massimo di contributo di riparazione che nell'ambito degli scopi di generale interesserà pubblica amministrazione può garantire all'espropriato" nell'ipotesi di trasferimento coattivo in cui sia osservata la sequenza procedimentale stabilita dalla legge.L'applicazione di questo criterio è stata del resto ribadita dalla L. 244 del 2007, art. 2, il cui comma 89 sub e) ha modificato l'art. 55 del T.U. sulle espropriazioni per p.u. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, disponendo che "nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di p.u., in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene".Per cui il giudice di rinvio, come espressamente richiesto dai proprietari nel terzo motivo, dovrà determinare il risarcimento del danno ad essi relativo, in base a quest'ultimo criterio, tenendo conto dell'intero valore venale che l'immobile aveva in comune commercio alla data in cui ne è avvenuta secondo la sentenza impugnata la irreversibile trasformazione (luglio 1982).»

Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 349/2007 e della disciplina speciale introdotta dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. e), che ha novellato il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55, comma 1, per l'ipotesi di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, la liquidazione del danno deve essere effettuata in misura pari al valore venale del bene.

Estratto: «Il motivo di ricorso va invece accolto, come si è già anticipato, nella parte in cui si deduce l'illegittimità di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, in quanto nelle more del presente giudizio di cassazione è intervenuta la sentenza n. 349/07 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 7 bis dell'art. 5 bis nella parte in cui non prevede "un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva".Tale pronuncia comporta la determinazione del risarcimento del danno sulla base del valore venale del bene in applicazione, oltre che dei principi generali in tema di fatto illecito, della disciplina speciale introdotta dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. e), che ha novellato il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55, comma 1, prevedendo, per l'ipotesi di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, la liquidazione del danno in misura pari al valore venale del bene.»

Sintesi: Il valore del bene oggetto d'illegittima procedura deve essere determinato secondo i criteri ordinari di estimo, tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree delle medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche, ricadenti nella stessa zona e svolgendo l’indagine sui prezzi praticati nel mercato immobiliare anche attingendo informazioni presso le agenzie immobiliari più accreditate della zona.

Estratto: «Nel merito il ricorso appare fondato.Come già affermato in precedenti decisioni di questo Tribunale, non v’è dubbio che l’accordo bonario sull’indennità spettante all’espropriando non comporta immediatamente la cessione volontaria del bene; infatti con l’accettazione dell’indennizzo da parte del proprietario espropriando l’entità dell’indennizzo stesso diventa definitiva esclusivamente in caso di emissione del decreto di esproprio; in mancanza di tale ultimo atto — o di un negozio di cessione volontaria delle aree — la procedura perde gli originari connotati di legittimità (Cass. 23 maggio 2008 n. 13415; Cass., 27 settembre 2006, n. 21029). Poiché dalla documentazione acquisita al fascicolo — e dalle difese spiegate dall’amministrazione — non risulta né il decreto di espropriazione né un eventuale provvedimento formale di cessione volontaria dell’area, la procedura deve ritenersi illegittima; né in senso contrario può ritenersi ostativo della pronuncia l’avvio del procedimento di acquisizione delle aree ai sensi dell’articolo 43 D. P. R. 327/01 perché dagli atti di causa non emerge né l’emanazione del provvedimento finale né la richiesta ex articolo 43 comma 3 D. P. R cit.Conseguentemente spetta ai ricorrenti una somma di denaro pari al valore che il terreno di loro proprietà — oggetto dell’illegittima procedura — aveva al momento della proposizione della domanda giudiziale (si veda C.G.A. 49/2009).Orbene, facendo applicazione dell’art. 35 d.lgs. 80/’98, la provincia di Catania dovrà proporre ai ricorrenti, tenendo conto di tutti gli atti di causa, dei documenti e degli atti esibiti dalle parti e detraendo dall’importo determinato quanto eventualmente già corrisposto, il pagamento di una somma:1) pari al valore venale della porzione di immobile occupato illegittimamente — secondo i criteri ordinari di estimo e, tra l’altro, tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree delle medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche, ricadenti nella stessa zona e svolgendo l’indagine sui prezzi praticati nel mercato immobiliare anche attingendo informazioni presso le agenzie immobiliari più accreditate della zona — all’epoca di notificazione del ricorso di primo grado;2) trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata, deve riconoscersi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data di proposizione della domanda innanzi a questo Giudice fino alla data di deposito della presente decisione; sulle somme progressivamente e via via rivalutate sono, altresì, dovuti gli interessi nella misura legale secondo il tasso vigente nei diversi periodi di riferimento; infine, sulla somma così liquidata, decorrono gli interessi legali dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.»

Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 349/2007 e del DPR 327/2001 art. 55 comma 1, come sostituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. e, il risarcimento del danno, in caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, deve liquidarsi di massima nel valore venale dei beni trasformati irreversibilmente.

Estratto: «3. I due motivi di ricorso esaminati, pur essendo infondati e da rigettare, escludono la acquiescenza dei ricorrenti sulla misura del risarcimento del danno liquidato dalla Corte di merito, in applicazione di criteri di legge venuti meno, perche’ dichiarati illegittimi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 24 ottobre 2007 e, di conseguenza, comportano l’applicazione della normativa sopravvenuta e attualmente vigente, relativa alla liquidazione della reintegrazione per equivalente dovuta per le occupazioni appropriative anteriori al 30 settembre 1996, in ipotesi di "utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilita’, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996" (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 55, comma 1 come sostituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. e, - Finanziaria del 2008).Il criterio di liquidazione del risarcimento e della indennita’ di occupazione legittima, da adottare dopo il pronunciamento del giudice della legge del 2007 gia’ richiamato, si evince anche dalla stessa pronuncia della Corte Costituzionale, che ha rilevato il contrasto della previgente disciplina con quella della proprieta’ tutelata dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che l’Italia ha sottoscritto, per la quale il risarcimento del danno, in caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilita’, salvo casi eccezionali, deve liquidarsi di massima nel valore venale dei beni trasformati irreversibilmente, come del resto poteva gia’ presumersi in rapporto ai principi generali della Costituzione (artt. 41 e 117 Cost.) e del codice civile (art. 834 c.c.), ed e’ stato solo confermato dal citato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55.Per i giudizi pendenti alla data della dichiarazione d’illegittimita’ costituzionale sopra richiamata, in caso di impugnazione precedente dell’interessato, per qualsiasi motivo, della liquidazione operata in sede di merito dell’indennita’ di espropriazione o di quella d’occupazione e del risarcimento del danno da illecita acquisizione per trasformazione del suolo, anche indipendentemente dalla citata novella della L. n. 244 del 2007 e dalla fondatezza del motivo di ricorso, si e’ esattamente affermato il diritto di chi ha impugnato la liquidazione di ricevere quanto gli spetta, da calcolare nel valore venale dell’area (cosi’ Cass. 14 dicembre 2007 n. 26275, 4 gennaio 2008 n. 599 e 11 febbraio 2008 n, 3189).Pertanto nella fattispecie deve rideterminarsi il risarcimento del danno, nel valore venale dei beni utilizzati per essere destinati all’opera pubblica, alla data della consumazione dell’illecito, coincidente con la fine dell’occupazione legittima (14 novembre 1993), che gia’ risulta liquidato in appello, con statuizione confermata dal rigetto del presente ricorso, in Euro 309.615,00, da rivalutare, per la natura di debito di valore dell’obbligazione, dalla data di consumazione dell’illecito a quella della pubblicazione della presente decisione. Su tale risarcimento saranno dovuti gli interessi al tasso di legge, come gia’ deciso in primo e secondo grado senza impugnazione sul punto di nessuno degli interessati, sulla media tra detta somma e quella rivalutata all’attualita’ che si liquidera’ in sede di esecuzione, dal 14 novembre 1993 fino alla data della presente decisione. L’indennita’ di occupazione dovra’ essere invece determinata nel 5% per ognuno dei cinque anni della durata di essa "sull’importo non rivalutato del risarcimento", come stabilito in primo e secondo grado senza censure degli interessati, oltre agli interessi come gia’ fissati nei due gradi di merito a decorrere da 14 novembre 1993 al saldo, con statuizioni non impugnate da nessuna delle parti. La cassazione della decisione impugnata per le ragioni indicate, assorbe le questioni proposte con il terzo motivo di ricorso, relativo alla disciplina delle spese in sede d’appello.In conclusione, la Corte, pronunciando sul ricorso, deve rigettare i primi due motivi di ricorso e dichiarare assorbito il terzo e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, pronunciando nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e in applicazione dello jus superveniens, sopravvenuto per la illegittimita’ costituzionale dichiarata della L. n. 352 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis deve condannare il Comune di Volla a pagare ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, il valore venale del terreno acquisito dall’ente locale al 14 novembre 1993, come gia’ liquidato in appello in rapporto ad un prezzo, all’epoca, di Euro 56,81 a mq. (come chiarito a pag. 13 della sentenza, dopo che a pag. 12 erroneamente s’era riportato quello di Euro 51,86, "gia’ L. 110.000 al mq."), riliquidando in base a tale valore anche l’indennita’ di occupazione, con i criteri gia’ sanciti nel merito definitivamente. Pertanto, detto valore di mercato al 14 novembre 1993 deve determinarsi, come detto, in Euro 309.615,00 (Euro 56,81 x mq. 5450) e, ai fini del risarcimento del danno, tale somma deve essere rivalutata alla data di pubblicazione della presente sentenza sulla base agli indici Istat di incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; l’indennita’ di occupazione legittima deve liquidarsi nel 5%, per ciascun anno di durata di essa dal novembre 1988 al novembre 1993, su detto valore di mercato al 1993 dell’area occupata e quindi complessivamente in Euro 77.403,75 (5% di Euro 309.615 X 5), che il controricorrente deve depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti.Gli interessi legali saranno dovuti per il risarcimento del danno dal 14 novembre 1993 fino alla data dell’odierna decisione, come stabilito in appello senza impugnazioni delle parti, sulla media tra importo iniziale sopra liquidato e quello finale rivalutato, e sul quantum dovuto a titolo di indennita’ di occupazione, detti interessi saranno dovuti con la medesima decorrenza fino al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti o al saldo, confermando quindi i criteri di determinazione e le decorrenze fissate nel merito per detti accessori senza impugnazioni delle parti in entrambi i gradi di merito e con il ricorso per Cassazione.»

Sintesi: Il risarcimento del danno conseguente ad intervenuta occupazione illegittima del bene deve essere rapportato al suo valore venale nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sent. n. 349/2007.

Estratto: «Sgomberato il campo dalla preliminare fondata eccezione, resta ora da valutare la richiesta risarcitoria proposta da parte ricorrente con riferimento alla perdita di disponibilità dell’area in questione intervenuta per scopi di pubblica utilità, ai soli fini della determinazione del “quantum”, essendo incontestabile e , di fatto, incontestato, l’”an”.Riportandosi a consolidata giurisprudenza anche di questa Sezione (sent. n. 8994 del 12/5/08), il conseguimento del valore venale del bene di proprietà del ricorrente, appreso dal Comune di Furnari, deve essere rapportato al suo valore venale nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sent. n. 349 del 24/10/97 che ha ritenuto contrastanti con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, e quindi violativi dell’art. 117 Costituzione, le previsioni normative (art. 5 bis, comma 7 del D.L. n. 333/92, convertito con modifiche dalla legge n. 358/92) che non prevedevano un ristoro totale del danno.Tale valore venale va determinato con riferimento alla data di scadenza del periodi di occupazione legittima (22/04/1998), tenuto conto della consistenza quantitativa dell’immobile occupato, della destinazione urbanistica dell’area e delle sue caratteristiche urbanistiche e posizionali con riferimento all’ inserimento nel contesto edificatorio della zona.Dalla relazione del C.T.U. disposta da questo Tribunale e depositata agli atti, si ricava che il terreno di proprietà del ricorrente ricade, nel programma di fabbricazione del Comune di Furnari, in area di rispetto ove non è ammessa alcuna edificazione ed è ubicato in area esterna al centro edificato.Partendo da queste pacifiche premesse, il Collegio ritiene di non condividere la valutazione effettuata dal nominato consulente che ha proceduto alla determinazione del valore venale dell’area in questione considerandola “edificabile”. Rileva al proposito il Collegio la inapplicabilità al caso di specie della disposizione dell’art. 10 della l. reg. n. 17/94 che testualmente recita . “Le aree libere interessate dai piani particolareggiati di recupero… ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, vanno considerate a tutti gli effetti come ricadenti entro i perimetri dei centri edificati”, poiché la disposizione invocata può trovare applicazione solo ove l’ubicazione del predisposto piano di recupero non sia astrattamente preclusiva di alcun intervento edificatorio, mentre nel caso a mano ci si trova in una zona di rispetto dal mare assolutamente insuscettibile di edificazione, posta al di fuori del centro abitato.Il valore dell’area di proprietà del ricorrente va pertanto determinato, come sopra detto tenendo conto sia della sua consistenza quantitativa determinata nella misura di mq. 700 nella relazione di C.T.U., che in parte qua si condivide, sia della destinazione urbanistica dell’area e delle sue caratteristiche urbanistiche e posizionali.Il valore quantificato nel suo ammontare monetario secondo i parametri sopra fissati va attualizzato, con la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati anno per anno, fino al momento in cui sarà adottato il decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 43 comma 4 del D.L.vo 327/01.Conclusivamente, rilevata la fondatezza delle ragioni risarcitorie azionate da parte ricorrente, il ricorso va in parte qua accolto e per l’effetto il Comune intimato va condannato a corrispondere il risarcimento dei danni subiti da parte del ricorrente a seguito della illegittima apprensione ed utilizzazione delle aree di sua proprietà, nella misura sopra indicata, e ad attivare la procedura per l’adozione dell’atto di acquisizione, nel quale si dia atto dell’avvenuto risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 43 comma 4 T.U. espropriazioni.»

Sintesi: Il debito dell'obbligazione risarcitoria è di valore e non di valuta, con la conseguenza che gli interessi legali non decorrono dalla domanda giudiziale, ma dalla data dell’illecito e che il riconoscimento della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT si sottrae, in via di principio, alla regola posta dall’art. 1224, co. 2, c.c.

Estratto: «8. Passando alla quantificazione del danno, va anzitutto chiarito che, in linea generale, nelle ipotesi di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile va circoscritto nei limiti dell’interesse negativo, costituito dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della stipulazione del contratto e dalla perdita di ulteriori occasioni per la conclusione di affari ugualmente o maggiormente vantaggiosi. Vanno di contro esclusi dal novero del risarcimento i danni che si sarebbero evitati e i vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto e non è, quindi, risarcibile, il mancato guadagno dell’utile d’impresa (Consiglio di Stato, sez. IV – 4/10/2007 n. 5179; Corte di Cassazione, sez. I civile – 29/9/2005 n. 19024).8.1 Per quanto riguarda il profilo soggettivo si osserva che la giurisprudenza comunitaria (C. Giust. 14/1/2004 C-275/03) considera contrarie all’art. 2 par. 1 lett. c) della direttiva 21/12/1989 n. 89/665/CEE le norme nazionali che impongono al danneggiato di dare dimostrazione della colpa o del dolo dell’amministrazione. Deve infatti essere garantito con precedenza su ogni altra posizione il diritto del danneggiato a conseguire un effettivo risarcimento del danno. I temperamenti all’onere della prova concessi dai giudici nazionali non sono considerati sufficienti ad assicurare un efficace e pronto ristoro del danno (cfr. sentenza Sezione 19/4/2007 n. 398). Sotto altro profilo è stato rilevato che dalla qualificazione della responsabilità come “da contatto” – caratterizzata dal rilievo di alcuni tratti della responsabilità precontrattuale e della responsabilità per inadempimento – discendono importanti corollari in ordine alla disciplina concretamente applicabile con riguardo, tra l’altro, all’onere della prova dell’imputazione soggettiva: ne consegue che l’accertata illegittimità dell’atto ritenuto lesivo dell’interesse del cittadino rappresenta, nella generalità dei casi, indice presuntivo della colpa della pubblica amministrazione, alla quale incombe l’onere di provare la sussistenza di un errore scusabile (Consiglio di Stato, sez. V – 6/8/2001 n. 4239; T.A.R. Veneto, sez. I – 19/1/2009 n. 87).In ogni caso, lo snodo unidirezionale dell’attività dell’amministrazione nella specie – protrattosi per oltre un anno – dà conto di una negligenza o quanto meno di un’evidente trascuratezza nella protrazione delle trattative ad uno stadio così avanzato, senza che il contegno risulti in qualche modo giustificato da circostanze imprevedibili. 9. In applicazione di tali principi spetta alla ricorrente anzitutto il ristoro di tutte le spese – conseguenza immediata e diretta del contegno mantenuto dall’Ente – sostenute fino al momento del revirement (anzi dei revirement) dell’amministrazione (danno emergente). Trattasi, in sostanza, delle somme già sborsate dalla ricorrente per i diritti di segreteria, pari a 593,93 € e della cifra dovuta al professionista, di 48.259 €. Quest’ultima, ove già versata, deve essere restituita, mentre in caso contrario la spesa deve essere addossata per intero al Comune di Leno.Non vanno invece risarciti i costi sostenuti per lo scioglimento del contratto già stipulato per la cessione ad impresa immobiliare dell’area coinvolta, poiché rispetto ad essi la ricorrente non ha assolto all’onere probatorio: non ha cioè dato conto di eventuali somme sborsate per penali o comunque per trattative inutilmente condotte.Allo stesso modo non è risarcibile la diminuzione di valore della porzione di area per la quale si profilava il mutamento di destinazione (10.300 mq. – 1.800) mai perfezionatosi, né la lesione delle chance edificatorie, poiché si tratta di voci afferenti al lucro cessante, collegandosi alla positiva “conclusione” delle trattative ed approvazione definitiva del Piano, mai avvenuta.Quanto al pregiudizio patito per l’inibizione per 4 anni della disponibilità edificatoria dell’area di 1.800 mq. – in attesa della soluzione più ampia e favorevole – la ricorrente non ha assolto all’onere, su di essa incombente, di dimostrare l’omesso raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita. In buona sostanza essa avrebbe dovuto provare la “sospensione” delle trattative sul compendio di 1.300 mq. – in attesa dell’ipotizzato mutamento di destinazione – e quantificare il sacrificio economico sopportato a certi fini (omessa realizzazione di un fabbricato, mancata locazione dell’area per altri scopi, etc.).Il Comune deve infine rimborsare le ulteriori allegate spese tecniche, sostenute per la revisione del progetto dopo la ricezione della nota del 28/10/2002 (cfr. doc. 11 e 19 ricorrente).In definitiva, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria il Comune di Leno va condannato a corrispondere (o a tenere esente) la ricorrente rispetto alla somma sopra determinata.10. Rispetto al quantum già corrisposto, il debito deve ritenersi di valore e non di valuta (T.A.R. Veneto, sez. I – 15/3/2006 n. 602; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I – 8/7/2004 n. 4921), con l’ulteriore conseguenza che, per un verso, gli interessi legali non decorrono dalla domanda, ma dalla data dell’illecito e, per altro verso, il riconoscimento della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT si sottrae, in via di principio, alla regola posta dall’art. 1224 comma 2 del c.c. (Corte di Cassazione, sez. I civile – 29/4/1999 n. 4299).Per quanto riguarda la temporizzazione dell’illecito, pur configurandosi come insieme di comportamenti, può essere congruo fissare la data del 27/2/2001, di adozione della delibera di incarico per la predisposizione del Piano particolareggiato.»

Sintesi: A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 349/2007 e dell’art. 2, comma 89, lett. e), della legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008), che ha sostituito il testo del primo comma dell’art. 55 del T.U., il danno subito dal titolare del bene occupato illegittimamente va liquidato sulla base del valore venale dell’area.

Estratto: «Per quanto attiene alla determinazione del valore del bene alla scadenza del termine di occupazione legittima, va tenuto conto che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 349/2007, il danno subito dal titolare del bene occupato va liquidato sulla base del valore venale dell’area alla predetta data, tenendo conto della sua destinazione urbanistica. Al qual riguardo va richiamata altresì la norma dell’art. 2, comma 89, lett. e), della legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008), che ha sostituito il testo del primo comma dell’art. 55 del T.U. sulle espropriazioni, che è ora il seguente: “1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 novembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene”.»

Sintesi: A seguito dell’intervenuta occupazione illegittima per effetto della mancata conclusione della procedura, spetta al proprietario del bene, una somma di denaro pari al valore venale dell’immobile da liquidarsi secondo i criteri ordinari di estimo e, tra l’altro, tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree delle medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche, ricadenti nella stessa zona.

Estratto: «Nonostante la procedura espropriativa sia stata intrapresa tramite emanazione di un legittimo provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, dalla documentazione allegata al fascicolo di causa non emerge la conclusione della procedura in questione con l’emissione del decreto di esproprio. Come già affermato in precedenti decisioni di questo Tribunale, sotto un primo aspetto, non v’è dubbio che neanche un eventuale accordo bonario sull’indennità spettante all’espropriando comporta immediatamente la cessione volontaria del bene; infatti con l’accettazione dell’indennizzo da parte del proprietario espropriando l’entità dell’indennizzo stesso diventa definitiva esclusivamente in caso di emissione del decreto di esproprio; in mancanza di tale ultimo atto — o di un negozio di cessione volontaria delle aree — la procedura perde gli originari connotati di legittimità (Cass. 23 maggio 2008 n. 13415; Cass., 27 settembre 2006, n. 21029). Poiché dalla documentazione acquisita al fascicolo — e dalle difese spiegate dall’amministrazione — non risulta né il decreto di espropriazione né un eventuale provvedimento formale di cessione volontaria dell’area, la procedura deve ritenersi illegittima. Conseguentemente spetta ai ricorrenti una somma di denaro pari al valore che il terreno di loro proprietà — oggetto dell’illegittima procedura — aveva al momento della proposizione della domanda giudiziale (si veda C.G.A. 49/2009); poiché, nel caso di specie, i ricorrenti avevano adito il Tribunale ordinario — in attuazione di quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2007 e dando attuazione al principio della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel giudizio ritualmente riattivato — va considerato come momento nel quale valutare il valore del bene quello di proposizione della controversia davanti al Giudice ordinario (18 maggio 2000, secondo quanto risulta dalla sentenza prodotta con il ricorso introduttivo all’allegato 8) e non già quello di proposizione innanzi a questo Tribunale, come, invece, dovrebbe essere nella ‘fisiologia’ dei casi.Orbene, facendo applicazione dell’art. 35 d.lgs. 80/’98, il comune di Vittoria — che nella memoria del 26 gennaio 2005 non ha contestato in maniera specifica le richieste risarcitorie avanzate dai ricorrenti basandosi su una precedente consulenza espletata — dovrà proporre ai ricorrenti, tenendo conto di tutti gli atti di causa, dei documenti e degli atti esibiti dalle parti e detraendo dall’importo determinato quanto eventualmente già corrisposto, il pagamento di una somma:1) pari al valore venale dell’immobile — secondo i criteri ordinari di estimo e, tra l’altro, tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree delle medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche, ricadenti nella stessa zona e svolgendo l’indagine sui prezzi praticati nel mercato immobiliare anche attingendo informazioni presso le agenzie immobiliari più accreditate della zona — all’epoca di notificazione del ricorso di primo grado e, dunque, con riferimento al caso di specie, il 18 maggio 2000;2) trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata, deve riconoscersi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data di proposizione della domanda innanzi a questo Giudice fino alla data di deposito della presente decisione; sulle somme progressivamente e via via rivalutate sono, altresì, dovuti gli interessi nella misura legale secondo il tasso vigente nei diversi periodi di riferimento; infine, sulla somma così liquidata, decorrono gli interessi legali dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.»

Sintesi: Il danno conseguente ad occupazione sine titulo, va liquidato, alla luce della sentenza Corte Cost. n. 349/2007 e della giurisprudenza della Corte europea, tenendo conto del valore venale del bene alla data della realizzazione dell’opera.

Estratto: «4. Ai fini risarcitori il problema dell’eventuale applicazione dell’art.5-bis del D.L. n.333 del 1992, convertito in Legge n.359 del 1992; al riguardo occorre precisare che, con riguardo al comma 7-bis di tale articolo come introdotto dall’art.3, comma 65, della Legge n.662 del 1996, la Corte Costituzionale di recente (24.10.2007, n.349) ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in quanto non prevederebbe un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della Pubblica Amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, dunque in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art.1 del Protocollo addizionale alla CEDU e con lo stesso art.117, primo comma, Cost. Quanto alla misura dell’indennizzo, nella giurisprudenza della Corte europea (29.3.2006, Scordino) è ormai costante l’affermazione secondo cui “una misura che costituisce interferenza nel diritto al rispetto dei beni deve trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e le esigenze imperative di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo”, non potendosi garantire in tutti i casi il diritto dell’espropriato al risarcimento integrale in quanto obiettivi legittimi di pubblica utilità possono giustificare un rimborso inferiore al valore commerciale effettivo. In ogni caso la liquidazione del danno per l’occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l’indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà come garantito dalla norma convenzionale. Il danno subito da parte ricorrente va dunque liquidato tenendo conto del valore venale del fondo alla data della realizzazione dell’opera (T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, 15.1.2009, n.220) allorché si verifica la dismissione del diritto dominicale da parte del privato che ha optato per il risarcimento. 4.1 In sede di consulenza tecnica è stato evidenziato che il terreno per cui è controversia, dell’estensione totale di Ha 1.03.37, ricade quasi totalmente in zona C2 “residenziale di espansione”, in area completamente urbanizzata e quasi completamente satura di insediamenti abitativi e commerciali; utilizzando un criterio di stima sintetico-comparativa per raggiungere il più probabile valore di mercato, secondo calcoli che il Collegio ritiene di far propri e contrariamente da quanto eccepito sul punto dalla difesa della I.A.C.P. Futura e dal Comune a mezzo di un parere economico-estimativo, tanto più perché lo stesso Comune aveva in passato valutato il suolo proprio a € 73,02 al mq., il valore del fondo risulta quantificabile in € 696.990,00 ed il valore dell’indennità di occupazione in € 324.299,97.Sul dovuto a titolo di risarcimento del danno, che è debito di valore, competono rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale dalla data di occupazione fino al soddisfo.5. Per questi motivi il ricorso va accolto, previo accoglimento della richiesta della I.A.C.P. Futura ex art.43 citato di evitare di disporre la restituzione del bene, con conseguente condanna in solido del Comune di Alife e della IACP Futura al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente da liquidarsi nei termini in motivazione, fermo l’obbligo di adottare un provvedimento espresso ai sensi del più volte citato art.43.»

Sintesi: Congrua è la valutazione del danno conseguente ad irreversibile trasformazione del bene operata sulla base di un valore di mercato del terreno, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo.

Estratto: «Il c.t.u. ing. Ma.Sa. ha accertato documentalmente e con verifiche sul campo che la particella n. (...), pur non contemplata dal progetto e dal piano particellare di esproprio, è stata occupata e interessata dall'opera pubblica per una superficie di mq. 59, la quale risulta irreversibilmente trasformata alla data del 6.4.2001, data di ultimazione dell'opera, come risulta pure del certificato di collaudo del 15.1.2003.Considerato che l'atto di citazione è del 9.3.2006 non risulta trascorso il periodo quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2947 c.c. per l'azione di risarcimento danni, anche perché in assenza di valida dichiarazione di pubblica utilità l'illecito è permanente e non comporta l'accessione invertita a seguito dell'irreversibile trasformazione del bene; ma anche se il periodo prescrizionale lo si volesse far decorrere dalla data di ultimazione dell'opera, lo stesso risulta minore di anni cinque.Nell'impossibilità di individuare specificamente sul campo la porzione unitaria dell'area di mq. 59 della particella (...) appresa all'opera pubblica, essendo la misura dell'area irreversibilmente trasformata la risultante tra l'estensione della particella dopo il frazionamento del 19.7.1996 e quella residuata dopo l'esecuzione dell'opera, la domanda attorea principale di ripristino e restituzione dell'area non può essere accolta, mentre va accolta quella di risarcimento del danno per equivalente monetario.Congrua appare la valutazione del danno operata dal c.t.u., che lo ha determinato in Euro 1.180,00 sulla base di un valore di mercato del terreno pari all'attualità ad Euro 20 al mq. (20,00 x 59), cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo.»

Sintesi: L’unicità della posizione degli immobili che rende gli stessi particolarmente appetibili, è elemento atto ad incidere sul valore del bene in sede di determinazione del risarcimento del danno da occupazione divenuta sine titulo.

Estratto: «Quanto a detto valore, se può essere reputato fondato l'assunto della sentenza impugnata secondo cui in una libera contrattazione gli immobili de quibus sarebbero stati considerati quali terreni agricoli, con attribuzione di un prezzo maggiorato in previsione di un possibile futuro mutamento di regime, non può confermarsi la quantificazione operata dalla Corte del valore in questione. Infatti, a fronte di una relazione di CTU particolarmente dettagliata in merito ai servizi (strade, illuminazione, linee telefoniche, acquedotto, ecc.) ed alla peculiare collocazione delle aree (in prossimità del casello autostradale e a confine con una strada di comunicazione verso i Comuni limitrofi, collegata da trasporti pubblici, unico terreno pianeggiante in vicinanza dello svincolo autostradale) con riferimento alla situazione preesistente alla realizzazione dell'area (OMISSIS), la Corte ha ridotto in maniera assolutamente arbitraria, senza in alcun modo giustificare le ragioni della sua scelta, i valori monetari indicati dal CTU, e ciò sia con riferimento alle aree definitivamente trasformate, sia con riferimento al deprezzamento di quelle rimaste intercluse.Deve sul punto essere richiamato il consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte il quale indica che, mentre il giudice non è tenuto ad argomentare diffusamente la propria adesione alle conclusioni del CTU, al contrario ha l'onere di fornire un'articolata motivazione delle ragioni che lo inducono a discostarsi da tali conclusioni (sent. n. 15590 del 10.12.2001 rv. 550988; n. 3551 del 6.4.98, rv. 514286; n. 11440 del 18.11.97 rv. 510086; e indirettamente sent. n. 282 del 9/01/2009, rv. 606211; n. 9178 del 20/04/2006 rv. 590402).L'assoluta carenza di motivazione sul punto non consente a questa Corte di valutare le ragioni che, da un lato, hanno giustificato l'assunzione dei parametri indicati da parte del CTU e, dall'altro, avrebbero indotto a ridurre tali parametri. Non può quindi procedersi alla decisione sul merito a norma dell'art. 384 c.p.c., non essendovi sufficienti elementi per individuare il valore di mercato delle aree.Aggiungasi che appare fondato anche il rilievo mosso dalla difesa ricorrente a proposito della illogicità ed infondatezza dell'affermazione dei giudici napoletani circa il fatto che l'assenza di cessioni riguardanti immobili vicini non consentisse di apprezzare che i terreni prossimi alla progettata area industriale fossero divenuti particolarmente appetibili. Appare infatti logico e coerente rispetto a nozioni di comune esperienza che il maggior valore rivendicato per le aree in questione fosse anche determinato dal fatto che l'unicità della posizione degli immobili R.- I. li rendeva particolarmente appetibili (si è già rilevato come il CTU li avesse indicati come unici terreni pianeggianti in prossimità dello svincolo autostradale, corredati dei servizi e dotati delle peculiarità sopra riferite).»

Sintesi: La quantificazione del risarcimento del danno dovuto al proprietario a fronte della perdita del bene occupato illegittimamente, deve tenere conto del valore di mercato di terreni ubicati nella stessa zona, aventi le medesime caratteristiche e del valore dell’intero terreno compresa la parte eventualmente residua non interessata alla costruzione dell'opera pubblica, ma resa inutilizzabile per estensione ed ubicazione.

Estratto: «Ai fini della liquidazione del danno, va tenuto presente quanto recentemente affermato in materia dal C.G.A. con sentenza n. 94/09 del 12.12.2008, ovvero che “poiché la somma di denaro che spetta all’interessato a titolo di risarcimento deve sostituire il valore del bene che l’Amministrazione non restituisce all’interessato occorre fare riferimento a tale momento ( della mancata restituzione, ovvero della opzione del privato per il risarcimento, anzicchè per la restituzione) per stabilire il valore di mercato del bene e computare il risarcimento del danno.Il valore monetario del bene potrà poi essere rivalutato secondo i principi generali in materia risarcitoria, al momento della pronuncia della decisione”.Attenendosi a tale criterio, il Comune intimato dovrà determinare un’offerta congrua in favore dei ricorrenti, tenendo conto del valore di mercato di terreni ubicati nella stessa zona, aventi le medesime caratteristiche del terreno di proprietà dei ricorrenti, e calcolando il valore dell’intero terreno compresa la parte eventualmente residua non interessata alla costruzione della strada, ma resa inutilizzabile per estensione ed ubicazione.Il valore venale andrà determinato all’epoca in cui è stata proposta la domanda di risarcimento dei danni, vale a dire nel gennaio 2009.Va, altresì, risarcito il danno da mancata utilizzazione del bene ( o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l’inizio dell’occupazione senza titolo e la perdita della proprietà.Come deciso con la citata sentenza del C.G.A. n. 94/2009, può ritenersi congruo ai fini della liquidazione di tale voce di danno applicare il criterio fissato dall’art. 43, comma 6, D.P.R. 327/2001, ovvero condannare l’ente espropriante a corrispondere gli interessi legali, qualificati “moratori” dal legislatore, ma sostanzialmente con funzione “compensativa” ex art. 1499 c.c., calcolati sulla somma equivalente al valore del bene in ciascun anno di occupazione “sine titulo”, ovvero nella fattispecie a decorrere dal 27.11.1994, cioè dallo scadere del quinto anno dall’immissione in possesso.»

Sintesi: In ipotesi di intervenuta acquisizione del bene per effetto della realizzazione dell'opera pubblica e conseguente sua irreversibile trasformazione, congrua è la quantificazione del danno risarcibile sulla base del valore venale medio riveniente da atti di compravendita riferiti a terreni aventi le medesime caratteristiche oltre il valore del soprassuolo (nel caso di specie piante di ulivo) evincibile dallo stato di consistenza.

Estratto: «L’irreversibile trasformazione dell’area, del cui possesso il ricorrente è stato privato nel luglio del 2002, è avvenuta, mediante realizzazione delle opere, durante il periodo di occupazione d’urgenza; con la sentenza n. 255/08 è stata annullata l’intera procedura ablatoria, ivi incluso il decreto di esproprio finale.La colpa è riconducibile alla violazione della norma generale che garantisce la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo (accertata con sentenza n.255/08) e il cui rispetto non avrebbe comportato all’amministrazione uno sforzo particolarmente rilevante.La pretesa risarcitoria è dunque fondata, e ciò per la semplice constatazione dell’illegittimità in cui è incorsa l'amministrazione intimata.Va quindi disposto il risarcimento del danno per equivalente e, a tale riguardo, il collegio rileva che, ai quesiti proposti, il C.T.U. ha risposto quanto segue:-le superfici effettivamente occupate in attuazione del decreto di occupazione d’urgenza del 23/5/02 e del successivo verbale di consistenza e immissione in possesso del 15/7/02 sono complessivamente pari a mq. 5240;-le superfici espropriate sono pari complessivamente a mq. 4847 conformemente al decreto di esproprio definitivo dell’11/3/05;-le aree occupate temporaneamente dal luglio 2002 e poi restituite nel marzo 2005 alla disponibilità del ricorrente (durata occupazione 2 anni e 8 mesi), risultano essere complessivamente pari a mq. 393 per differenza fra le su riportate superfici;-la natura delle aree, site all’interno dell’agglomerato industriale La Martella è di tipo edificatorio come confermato dal comune di Matera con certificato di destinazione urbanistica del 5/11/08 che recita: “Aree extraurbane a disciplina pregressa AEDP/3- ASI Zona D” . Trattasi della medesima destinazione impressa alle aree nel luglio 2002. Il criterio seguito dal C.T.U. per determinare il valore venale unitario delle aree è quello sintetico-comparativo dato che ci si è riferiti a compravendite di terreni aventi le medesime caratteristiche, siti nel medesimo agglomerato e operate negli ani tra il 1997 e il 2003 in aree limitrofe a quella oggetto di causa. Il valore venale medio riveniente da tali atti è pari a euro 7,43 al metro quadro. Invece, il valore di riferimento definito in via generale per le aree interne dell’agglomerato industriale di La Martella dal Comune di Matera ai fini I.C.I. per l’anno 2002 è di 7,26 euro al metro quadro. Il C.T.U. ha elaborato una media fra i due predetti valori che porta al seguente valore venale unitario per le aree in oggetto: €/mq. 7,35. Di conseguenza per le aree effettivamente espropriate il risarcimento dovuto è pari a euro 35.625,45 (risultato di mq. 4847 x €/mq 7,35);-con riferimento alle aree occupate temporaneamente dal luglio 2002 e poi restituite nel marzo 2005 alla disponibilità del ricorrente, detta occupazione, di durata pari a 2 anni e 8 mesi, relativa a mq. 393, è stata calcolata dal C.T.U., come risarcimento per mancato godimento, col criterio di cui all’art. 50 del T.U. (1/144 dell’indennità di esproprio per ogni mese di occupazione = €/mq. 7,35/144 per ogni mese) e cioè: 32 mesi x €/mq. 7,35/144 per ogni mese x 393 mq. = €. 641,90;-quanto al soprassuolo, il C.T.U. ha considerato, in base a quanto si evince dal verbale di consistenza, che all’epoca era in atto la coltura di un uliveto di vecchio impianto costituito da 60 piante d’ulivo. Per individuarne il valore, si è considerato quello delle piante aventi medesime caratteristiche facendo riferimento alle quotazioni dell’elenco prezzi dell’A.N.A.S. per l’anno 2004 che, per alberi il cui tronco abbia un diametro pari a 25 cm., stima 150 euro a pianta, mentre, per alberi il cui tronco sia di diametro pari a 30-40 cm. assegna il valore di euro 250 a pianta. Nella fattispecie, alla luce di quanto accertato in sede di sopralluogo (piante sulle aree residue), è stato fissato un valore unitario di 200 euro a pianta. In conseguenza, il valore del soprassuolo è di euro 12.000 (60 piante x euro 200 per pianta = euro 12.000).»

Sintesi: A norma dell’art. 55 (nel testo ora vigente) ed art. 43 DPR 327/2001, va affermato, in ipotesi di occupazione illegittima, il diritto all’integrale risarcimento del danno subito dall’interessato.

Estratto: «Anzitutto, va chiarito che non sembra pertinente il richiamo, compiuto dalla sentenza appellata, all’articolo 55 del testo unico delle espropriazioni. Tale disposizione si riferisce, indiscutibilmente, alle occupazioni senza titolo anteriori al 30 settembre 1996. Nel caso di specie non è contestato che l’occupazione sia iniziata il 21 dicembre 2001 e che la trasformazione del fondo si sia verificata in epoca ancora successiva (nel corso del 2002).Tuttavia, resta condivisibile la conclusione cui è pervenuto il tribunale, diretta ad affermare il principio del diritto all’integrale risarcimento del danno subito dall’interessato (espresso dal citato articolo 55, nel testo ora vigente, ma desumibile anche dall’articolo 43 del testo unico dell’espropriazione e dalla giurisprudenza, anche europea, richiamata), sia pure per ragioni in parte diverse. Infatti, nel caso di specie, non è sicuramente configurabile l’ipotesi dell’occupazione appropriativa, dal momento che il presupposto indefettibile della valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, all’epoca dell’irreversibile trasformazione del fondo (ripetutamente affermato dalla giurisprudenza) è, in concreto, carente, proprio in conseguenza dell’intervenuto annullamento di tale dichiarazione. Al riguardo, giova richiamare il prevalente indirizzo della giurisprudenza, secondo cui “dall'ambito dell'occupazione appropriativa devono essere esclusi i comportamenti della p.a. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata, o per mancanza "ab initio" della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini. In tali vicende, definite di occupazione usurpativa, non si produce l'effetto acquisitivo a favore della p.a., donde il proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato o il risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale (fra le tante, Consiglio Stato, sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3267). Nello stesso senso, si è precisato che, ove il giudice amministrativo abbia annullato un atto con valore di dichiarazione di pubblica utilità, l'attività esecutiva dell'amministrazione è qualificabile come mero comportamento materiale e si configura un'occupazione usurpativa; tuttavia la domanda di restituzione dell'area e quella di risarcimento del danno vanno proposte al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 35 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, essendo venuta meno la riserva al giudice ordinario dei "diritti consequenziali" (Cassazione civile, sez. un., 19 aprile 2007, n. 9324). Pertanto, in ipotesi di occupazione usurpativa il risarcimento del danno deve essere commisurato al valore pieno del terreno perduto, stante l'inapplicabilità a tale tipo di occupazione, in relazione al suo carattere abusivo, della l. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, da riferirsi esclusivamente alla occupazione "appropriativa", intendendo il richiamo alle "occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità" esprimere un collegamento teleologico con le finalità perseguite a mezzo della procedura espropriativa (Cassazione civile, sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2207).»

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima all'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno vanno detratti gli importi eventualmente già incassati (debitamente rivalutati).

Estratto: «Tanto chiarito va ora rilevato che il ctu incaricato da questo Tribunale è pervenuto alla conclusione che in riferimento alla suddetta area di mq. 2278 spetterebbero ai ricorrenti L. 45.560.000 a titolo di valore venale del bene al 27.3.1986, L. 50.932.335 a titolo di interessi moratori e L. 47.241.600 a titolo di rivalutazione (detratte le eventuali somme già corrisposte). In via preliminare il Collegio rileva, con riguardo all’importo liquidato a titolo di interessi moratori, che il calcolo del c.t.u. deve ritenersi non esatto, posto che, gli stessi interessi non sono stati calcolati con decorrenza dalla data di occupazione e cioè dal 4.3.1985 (in tal senso dispone l’art.43 del T.U. n. 327/01) bensì dal 19.11.1987. Ebbene prendendo a riferimento tale data (4.3.1985), l’importo totale per interessi moratori (nella misura degli interessi legali) risulta pari a L. 57.114.775 (in punto deve ritenersi esatto il conteggio redatto dai tecnici del Comune di Piove di Sacco). Il ctu ha inoltre sommato al valore storico (L. 45.560.000) del bene un importo a titolo di rivalutazione pari a L. 47.241.6000. Ad avviso del Collegio, ai sensi del citato art. 43 il ctu avrebbe dovuto valutare il bene con riferimento alla data di redazione della stima. Tuttavia il Collegio ritiene che la somma dei due importi (valore del bene al 1987 più rivalutazione per un totale di L. 96.492.331) può ritenersi plausibilmente e ragionevolmente uguale al valore del bene al momento della stima. Tanto precisato il ricorso può essere accolto con riguardo alla sola area di mq. 2278 e conseguentemente deve essere riconosciuto ai ricorrenti il diritto a vedersi corrisposto dal Comune di Piove di Sacco l’importo complessivo di € 79.331,45 corrispondente all’importo complessivo di L. 153.607.106 (96.492.331 più 57.114.775). Nel caso i ricorrenti avessero medio tempore già incassato importi per le causali in questione, gli stessi (debitamente rivalutati) dovranno ovviamente esser detratti dalla somma come sopra liquidata.»

Sintesi: Per effetto della sentenza della corte costituzionale n. 349/2007 ed alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, il risarcimento del danno conseguente ad occupazione illegittima, allorché si verifica la dismissione del diritto dominicale da parte del privato che ha optato per il risarcimento, va liquidato tenendo conto del valore venale del fondo alla data della realizzazione dell’opera.

Estratto: «5. Ciò posto, anche in considerazione della avvenuta realizzazione dell’opera si pone ai fini risarcitori il problema dell’eventuale applicazione dell’art.5-bis del D.L. n.333 del 1992, convertito in Legge n.359 del 1992; al riguardo occorre precisare che, con riguardo al comma 7-bis di tale articolo come introdotto dall’art.3, comma 65, della Legge n.662 del 1996, la Corte Costituzionale di recente (24.10.2007, n.349) ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in quanto non prevederebbe un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della Pubblica Amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, dunque in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art.1 del Protocollo addizionale alla CEDU e con lo stesso art.117, primo comma, Cost. Quanto alla misura dell’indennizzo, nella giurisprudenza della Corte europea (29.3.2006, Scordino) è ormai costante l’affermazione secondo cui “una misura che costituisce interferenza nel diritto al rispetto dei beni deve trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e le esigenze imperative di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo”, non potendosi garantire in tutti i casi il diritto dell’espropriato al risarcimento integrale in quanto obiettivi legittimi di pubblica utilità possono giustificare un rimborso inferiore al valore commerciale effettivo. In ogni caso la liquidazione del danno per l’occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l’indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà come garantito dalla norma convenzionale. Il danno subito da parte ricorrente va dunque liquidato tenendo conto del valore venale del fondo alla data della realizzazione dell’opera (T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, 15.1.2009, n.220) allorché si verifica la dismissione del diritto dominicale da parte del privato che ha optato per il risarcimento.»

Sintesi: Il risarcimento del danno conseguente all'illegittima occupazione deve essere rapportato al valore venale del bene effettivamente appreso con riferimento al momento in cui è stato definitivamente trasformato, nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sent. n. 349 del 24/10/2007, oltre rivalutazione ed interessi.

Estratto: «Per la determinazione del valore venale delle aree in oggetto si terrà conto, in primo luogo, del valore che aveva il terreno al momento in cui è stato definitivamente trasformato, tenendo conto della destinazione urbanistica impressagli. Il valore così determinato dovrà essere rivalutato fino alla data della presente decisione, posto che la liquidazione del danno (che è debito di valore) avviene con la sentenza che condanna al pagamento del relativo risarcimento. Sulla somma progressivamente rivalutata, andranno corrisposti anche gli interessi a titolo di lucro cessante decorrenti dalla data dell’illecito (nel caso specifico, dalla data di infruttuosa scadenza del termine finale per l’esecuzione delle opere) e fino alla liquidazione, con la presente sentenza, interessi aventi natura compensativa del nocumento finanziario subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo (Cass, sez. I sent. N. 8378 del 31/3/2008; TAR Sicilia Catania, sent. N. 1697 del 24/9/2008). Dal momento della notifica della sentenza e sino al saldo saranno dovuti ancora interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. in quanto il debito risarcitorio da debito di valore si converte in debito di valuta.Conclusivamente rilevata la fondatezza delle ragioni addotte, il ricorso va accolto e per l’effetto il comune intimato va condannato a corrispondere il risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente a seguito della illegittima utilizzazione delle aree di cui è proprietaria, nella misura sopra indicata, e ad adottare l’atto di acquisizione nel quale si dia atto dell’avvenuto risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 43, comma 4 T.U. espropriazioni entro un termine che si ritiene congruo indicare in novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.»

Sintesi: In tema di risarcimento del danno da occupazione illegittima è necessario tenere conto delle più recenti acquisizioni giurisprudenziali nella materia in esame e, soprattutto, della sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 2007 n. 349, da cui discende il principio della spettanza alla parte ricorrente del ristoro integrale del danno sofferto per effetto dell'illecito imputabile all'Ente espropriante.

Estratto: «Su tali premesse, il Collegio ritiene di dover fare applicazione anche al caso in esame dei principi e delle soluzioni messi a fuoco nel ripetuto precedente n. 5083 del 2008, rendendosi su questo punto superflua qualsivoglia acquisizione istruttoria. Più nel dettaglio, la Sezione, con la richiamata sentenza n. 5083 del 2008, ritenuta la giurisdizione del G.A., a termini dell’ormai prevalente giurisprudenza (Cons. Stato, ad. plen., 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12; ma, contra, Cass. SS.UU., ord. 19 dicembre 2007, n. 26737), ha svolto le seguenti argomentazioni in ordine alla richiesta di tutela risarcitoria formulata con il gravame.a) “è necessario tenere conto delle più recenti acquisizioni giurisprudenziali nella materia in esame e, soprattutto, della sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 2007 n. 349, da cui discende il principio della spettanza alla parte ricorrente del ristoro integrale del danno sofferto per effetto dell'illecito imputabile all'Ente espropriante”.b) ancorché la parte ricorrente abbia chiesto il solo risarcimento del danno e non anche la restituzione dell’immobile, “alla luce di un recente, ma ormai radicato insegnamento della giurisprudenza, la suddetta restituzione risulta inevitabile in mancanza di un qualsiasi atto formale di acquisizione del bene ai sensi dell'art. 43 del T.U. n. 327/2001 (Cons. Stato Ap. 29 aprile 2005 n. 2; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 27 luglio 2007, n. 5445)”, atteso che “l'art. 43 cit. è espressione del principio per il quale, nel caso di occupazione divenuta sine titulo, vi è un illecito il cui autore ha l'obbligo di «restituire il suolo e di risarcire il pregiudizio cagionato», salvo il potere dell'Amministrazione di far venire meno l'obbligo di restituzione ab extra, con l'atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio, previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo citato e sempreché ricorrano le condizioni in tale norma specificate (Cons. Stato Sez. IV 27 giugno 2007 n. 3752). Insomma l'art. 43 stesso testualmente preclude che l'Amministrazione diventi proprietaria di un bene in mancanza di un titolo «valido» in quanto previsto dalla legge (Cons. Stato Sez. IV 21 maggio 2007 n. 2582), trascrivibile e, pertanto opponibile ai terzi. Di ciò si ha, del resto, testuale conferma nel quarto comma dello stesso articolo ove, anche per l’ipotesi residuale di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguente all’esclusione ad opera del giudice della restituibilità del bene, è esplicitamente affermata la necessità che comunque l’Amministrazione stessa disponga il trasferimento della proprietà attraverso un «apposito atto di acquisizione, dando atto dell’avvenuto risarcimento del danno». L'art. 43 del D.P.R. n. 327 cit., insomma, presuppone la perdurante sussistenza del diritto di proprietà del privato e di un illecito permanente dell'Amministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, anche se è stata realizzata l'opera pubblica (Cons. Stato Sez. IV n. 2582/2007 cit.)”;c) la trasformazione irreversibile del fondo con la realizzazione dell'opera pubblica è un «fatto», e tale resta; quindi non può di per sé costituire impedimento alla restituzione del bene, mentre la perdita della proprietà da parte del privato e l'acquisto della stessa in capo all'Amministrazione possono conseguire unicamente all'emanazione di un «provvedimento formale», nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto (Cons. Stato A.p. n. 2 del 2005 cit.). Se, infatti, si deve escludere che l'Amministrazione, in assenza di un titolo previsto dalla legge, possa acquisire a titolo originario la proprietà dell'area altrui quando su di essa ha realizzato in tutto o in parte un'opera pubblica in attuazione della dichiarazione di pubblica utilità (Cons. Stato Sez. IV n. 2582/2007 cit.), ne deriva che, nel caso di specie, a causa della mancanza, ad oggi, dell'adozione di un provvedimento di acquisizione del bene ex art. 43 del D.P.R. n. 327 cit. da parte della Regione, quest'ultima continua ad utilizzare il bene stesso sine titulo a far data dalla scadenza dell'occupazione legittima.Quindi, a decorrere da detta scadenza, spetta alla parte ricorrente il risarcimento del danno anche per l'utilizzazione illegittima del suolo; tale risarcimento in via equitativa può essere determinato in misura pari agli interessi legali annualmente calcolati in relazione al «valore venale del bene» di cui infra (Cfr. T.A.R. Campania, sez. V 2 gennaio 2001 n. 5).”Ulteriori corollari di tali premesse sono: a) la inconfigurabilità di una pretoria ipotesi di rinuncia abdicativa alla proprietà implicita nella proposizione della domanda giudiziale di mero risarcimento per equivalente (benché affermata dalla Cassazione, sia pur sul postulato, che qui però si è motivatamente superato in base alla CEDU, dell’accessione invertita, o, comunque, di una rilevanza, quale presupposto di effetti traslativi, della irreversibile trasformazione del suolo e della sua destinazione ad usi pubblici: Cass., SS.UU., 6 maggio 2003, n. 6853; Id., ord. 19 dicembre 2007, n. 26737); b) la permanenza dell’illecito fino a che l’amministrazione continua a detenere sine titulo il bene implica la non decorrenza della prescrizione dei diritti risarcitori (restando dunque ininfluente la distinzione, pure operata da taluna giurisprudenza - Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 10 dicembre 2007, n. 3345 - tra le ipotesi di irreversibile trasformazione del suolo intervenuta durante o dopo l’occupazione legittima).»

Sintesi: Nel caso di intervenuta occupazione illecita, l'eventuale accordo raggiunto tra le parti, con effetti traslativi della proprietà, comporta la corresponsione al titolare del bene di una somma da quantificarsi nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito; detta somma deve altresì comprendere il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, nonché il danno arrecato al soprassuolo (manufatto colonico, piante e colture di ortaggi).

Estratto: «Occorre “far ricorso al meccanismo di cui all'art. 35, comma 2, del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 e, pertanto, di dover enunciare i seguenti principi cui il Comune - fatta salva l’ipotesi, per la verità teorica, che la stessa non decida di restituire l’area, limitandosi a risarcire il danno da occupazione illegittima - si dovrà attenere nel prosieguo:a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), la Regione e le parti ricorrenti potranno addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà, in base al quale la proprietà passa al Comune ed alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001) e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007 cit.); la somma da liquidare alla parte ricorrente, quale piena proprietaria, ai sensi dell’art. 40 L. n. 2359/1865, dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, nonché il danno, come chiesto in ricorso, arrecato al soprasuolo (manufatto colonico, piante e colture di ortaggi); essa - giova infine aggiungere - andrà depurata di ogni eventuale corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa;b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, il Comune - entro i successivi sessanta giorni e, pertanto, entro il complessivo termine di 120 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza - ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all’art. 43 primo e terzo comma T.U. n. 327 del 2001 cit (interesse dell’amministrazione ed utilizzazione del bene), potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione dell’area al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, il Comune sarà tenuta a risarcire per equivalente il danno per equivalente, determinando l’importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto a);c) qualora il Comune e la ricorrente non concluda alcun accordo ed il Comune neppure adotti un atto formale recante l'acquisizione o la restituzione dell'area in questione, decorsi i termini sopra indicati, le parti ricorrenti potranno chiedere al Tribunale amministrativo l'esecuzione della presente sentenza, per l'adozione delle misure consequenziali, salva la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.