L'accordo di programma è al sicuro da vizi riferibili ai tempi e alle modalità delle procedure

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> ACCORDO DI PROGRAMMA

Sintesi: Qualora l’approvazione di accordo di programma abbia riguardato un progetto preliminare e non definitivo, avendo come finalità non ancora la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere bensì soltanto l’adeguamento al progetto del piano regolatore, quale presupposto di una futura azione espropriativa, non è possibile rapportare a tale fase prodromica vizi riferibili ai tempi e alle modalità delle procedure – non ancora avviate – di occupazione d’urgenza o a carenze progettuali la cui definizione deve essere rimessa alla fase progettuale definitiva o esecutiva.

Estratto: «Nel merito, le numerose censure prospettate dalle attuali appellanti, sia in primo che in secondo grado di giudizio, non appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto frutto di una non puntuale distinzione fra progettazione preliminare ... _OMISSIS_ ...di non chiara identificazione dell’accordo di programma – nella situazione in esame – come fase meramente prodromica alla procedura espropriativa vera e propria. Come più volte ribadito dal Comune di Bari, infatti, l’accordo di programma in questione riguardava un progetto preliminare e non definitivo, avendo come finalità non ancora la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere (che avrebbero dovuto essere successivamente realizzate dall’Autorità portuale, con fondi statali), bensì soltanto l’adeguamento al progetto del piano regolatore, quale presupposto di una futura azione espropriativa.Quanto sopra non esclude l’immediata incidenza lesiva – e quindi l’impugnabilità – dell’atto approvativo del progetto preliminare (censura n. 1, in base alla sintesi contenuta nella parte in fatto della presente decisione), ma non consente di rapportare a tale fase prodromica vizi r... _OMISSIS_ ...mpi e alle modalità delle procedure – non ancora avviate – di occupazione d’urgenza, ovvero alla situazione di aree con vincoli inesistenti o decaduti, o ancora agli impegni di spesa o alla definizione del progetto sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale, quest’ultima da effettuarsi contestualmente al progetto definitivo ex D.P.R. n. 554/1999, attuativo della legge n. 109/1994 (censure nn. 2, 3, 4 e 5); ugualmente infondate debbono ritenersi argomentazioni, rapportate a carenze progettuali, la cui definizione non poteva che essere rimessa alla fase progettuale esecutiva (censure nn. 7, 8, 9, 10 e 11), o a pareri da esprimere in rapporto a tale ultima fase, in cui la progettazione sarebbe stata ancora suscettibile di adattamenti e modifiche, in funzione dei numerosi interessi coinvolti (censure nn. 12 e 13). La fase di progettazione preliminare di cui si discute, infatti, comprendeva una relazione illustrativa e tecnica, uno studi... _OMISSIS_ ...lità ambientale, ex art. 21 D.P.R. n. 554/99 cit. ed un calcolo sommario della spesa, ex art. 16 L. n. 109/94, mentre si affidava alla progettazione esecutiva – come esplicitato nell’accordo di programma – la soluzione di “diversi problemi di natura idrogeologica, idraulica, ingegneristica e paesaggistica”. Inammissibile per genericità e difetto di interesse risulta poi la censura n. 14, riferita a presunti vizi procedurali, relativi alla fase interna di affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, in base a regole dettate a tutela dell’interesse dei soggetti, potenzialmente affidatari della progettazione stessa (cfr., per il principio, Cons. St., sez. V, 3.6.1996, n. 624).Più delicate risultano le argomentazioni, che nelle censure nn. 6 e 15 vengono riferite a violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, nonché in genere di partecipazione dei privati interessati al procedimento stesso. Dette ... _OMISSIS_ ... tuttavia, non possono che essere respinte, una volta chiarito che la procedura, nella fattispecie contestata, aveva rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e che la lesione, in concreto rilevabile, atteneva non alla definizione progettuale di dettaglio – non ancora effettuata – né tanto meno alla successiva fase espropriativa, ma all’imposizione del vincolo a tale fase preordinato, vincolo di per sé lesivo dell’interesse delle attuali appellanti all’edificazione.A tale riguardo, la possibilità di partecipazione dei soggetti interessati non poteva che essere assicurata – come già in precedenza ricordato – attraverso le forme di pubblicazione degli atti, previste per le varianti urbanistiche in questione e richiamate in particolare, per quanto qui interessa, dall’art. 2, comma 3 della citata legge regionale n. 4/1995. Tali forme di pubblicità non risultano disattese (stando agli atti di causa, che ne certificano l&rsquo... _OMISSIS_ ..., né risulta che le medesime appellanti abbiano presentato osservazioni, idonee ad evidenziare concreti elementi di incongruità o illogicità nel programma di intervento, cui la variante urbanistica era finalizzata.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE OPERE NON AMOVIBILI

Sintesi: Le azioni di annullamento proposte avverso gli atti con cui la P.A., alla scadenza del rapporto concessorio, incamera al proprio patrimonio le opere non amovibili realizzate sul demanio marittimo assumono, in realtà, carattere accertativo e non impugnatorio, perché dirette in sostanza alla verifica dell’attuale assetto proprietario del bene, sì da rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a..

Estratto: «Osserva preliminarmente il Collegio che dal disposto dell’art. 49 del Codice della nav... _OMISSIS_ ...o;Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”) la giurisprudenza ha costantemente desunto l’automaticità della produzione dell’effetto traslativo al tempo dello spirare della concessione, e quindi il carattere meramente ricognitivo (di tale effetto) che rivestono i successivi atti di incameramento delle opere qualificate “inamovibili”, a fronte della loro acquisizione ope legis al demanio in coincidenza del venire in rilievo dei presupposti fattuali previsti dalla legge (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2010 n. 7505, 6 giugno 2003 n. 3187 e 8 aprile 2000 n. 2035). Se, dunque, si realizza una peculiare forma di... _OMISSIS_ ...dquo; consistente nell’acquisto ipso iure della proprietà del manufatto da parte del proprietario del suolo, non è necessario a tali fini un atto di incameramento o una recettizia manifestazione di volontà ad opera della pubblica Amministrazione, per trattarsi di formalità non costitutive ma di natura meramente ricognitiva, la cui assenza non preclude quindi la produzione di un effetto traslativo automatico; con la conseguenza, in particolare, che le azioni di annullamento in simili casi esperite assumono in realtà carattere accertativo e non impugnatorio, perché dirette in sostanza alla verifica dell’attuale assetto proprietario del bene, sì da rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971 (v. Cons. Stato, Sez. VI, n. 2035/2000 cit.) e, ora, dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod.proc.amm.Ciò posto, e venendo alla presente cont... _OMISSIS_ ...manda di annullamento dell’atto impugnato – che non ha natura provvedimentale – può essere convertita in domanda di accertamento del diritto di proprietà sul manufatto (che il ricorrente assume “amovibile”), a norma dell’art. 32, comma 2, cod.proc.amm. Ne consegue, a questo punto, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità riferita dall’Avvocatura dello Stato alla circostanza che non è stato impugnato l’atto conclusivo del procedimento (v. memoria difensiva depositata il 17 marzo 2012), per prodursi l’effetto traslativo – come si è detto – indipendentemente dall’adozione degli atti di incameramento del bene al demanio statale.Nel merito, va innanzi tutto precisato che, per essere quello impugnato un mero atto paritetico e non un atto di natura autoritativa, si presentano all’evidenza irrilevanti i vizi formali e procedimentali che lo inficierebbero e improponibili le censure d... _OMISSIS_ ...tere nella fattispecie formulate. Come è noto, infatti, quando vengono in rilievo atti paritetici, la giurisdizione si esercita sul rapporto e non sull’atto, sì che le relative controversie si sottraggono alle regole del processo di tipo impugnatorio.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.