Orientamento della C.E.D.U. sull'istituto dell'accessione invertita

Sintesi: Qualora l’accessione invertita sia stata già disposta con sentenza passata in giudicato, deve ritenersi che l’orientamento della Corte europea per i diritti dell’uomo in materia di contrarietà dell'istituto di creazione giurisprudenziale dell'accessione invertita, all'art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, possa giungere fino al punto da travolgere un giudicato già formato.

Estratto: «Pertanto, è pacifico che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2421/... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...di terreno in questione è stata acquisita dall’Amministrazione.»

Sintesi: I principio dell’irretrattabilità del giudicato (nel caso di specie intervenuto sulla sentenza nella parte in cui questa riconosce che il privato ha perduto la proprietà dei terreni occupati per effetto di accessione invertita o occupazione appropriativa), la cui copertura costituzionale è senza dubbio affidata all’art. 111 della nostra Carta, non può ritenersi travolto dalle norme della Convenzione EDU, derivandone altrimenti un inammissibile contrasto con la Costituzione stessa.

Estratto: «Ci si riferisce, in particolare, al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1470/2007, nella parte in cui ha riconosciuto che il ricorrente ha perduto la proprietà dei terreni oggetto del decreto prefettizio di occupazione d'urgenza del 25/3/1981 per effetto di accessione invertita o occupazione appropriativa (come peraltro evidenziato dallo stesso sig. Arnaboldi nel ricorso in Cassazione, depositato nel presente giudizio come doc. 6 – pag. 14). In proposito si rileva quanto segue:- nel 1992 il sig. Arnaboldi ha adito il Tribunale di Livorno chiedendo (pag. 2 della sentenza n. 287/2001) di "dichiarare l'obbligo della Società convenuta di risarcire il danno…… derivante all'attore dalla perdita del diritto di proprietà sui terreni descritti, a seguito della radicale trasformazione dei fondi ormai irreversibilmente destinati ad opera pubblica e del conseguente acquisto a titolo originario della proprietà da parte dell'Ente espropriante"; il Tribunale ha affermato in proposito: "La domanda è provata e deve trovare accoglimento…";- la sentenza di primo grado è stata dichiarata nulla dalla Corte d'appello di Firenze, sez. I civile, con la sentenza n. 1470/2007, in cui peraltro è stato comunque definito il merito della controversia; in quest'ultima decisione si afferma che le particelle oggetto del decreto prefettizio di occupazione d'urgenza del 25/3/1981 "sono state irreversibilmente trasformate prima dell'adozione del decreto di esproprio" (pag. 8); e si provvede alla liquidazione del danno subito dal proprietario "per effetto della privazione dei suoi terreni avvenuta all'esito non già di procedimento di esproprio ma per l'irreversibile trasformazione di essi", in base ad una "vicenda che va sotto il nome di accessione invertita od occupazione acquisitiva" (pagg. 9-10); danno che infine viene quantificato nella misura di € 87.676,23 "a titolo di risarcimento… per l'illegittima privazione del diritto di proprietà";- la citata sentenza della Corte d'appello di Firenze è stata impugnata dal sig. Arnaboldi con ricorso in Cassazione depositato il 23/1/2009 unicamente per profili attinenti alla liquidazione del danno subito.Davanti al Giudice civile, dunque, pende tuttora (tra il ricorrente e la società cui vanno imputate le operazioni relative alla procedura espropriativa degli anni ‘80) una controversia che riguarda esclusivamente la quantificazione del risarcimento spettante al ricorrente medesimo in conseguenza dell’ormai definitivamente accertata perdita della proprietà dei terreni che gli sono stati illecitamente sottratti per la realizzazione della variante alla S.S. n. 1 "Aurelia". Su quest'ultimo punto si deve quindi affermare che si è formato il giudicato. Il ricorrente contesta la rilevanza di questa affermazione sostenendo, da un lato, che essa contrasta irrimediabilmente con la giurisprudenza nazionale e della CEDU, che ha espunto dall'ordinamento l'istituto dell'occupazione appropriativa; dall'altro che non è opponibile nel presente giudizio una sentenza pronunciata tra parti diverse e avente un diverso "petitum"; dall'altro ancora che il giudicato si è formato anche sulla illegittimità del decreto di esproprio del 1989.Tali argomentazioni non bastano per superare l'ostacolo costituito dal giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1470/2007.In primo luogo è impensabile che quanto definitivamente statuito dal Giudice civile circa l’ormai intervenuto trasferimento dal ricorrente ad ANAS della proprietà dei beni di cui si controverte possa valere nei rapporti tra SIPA s.p.a. e il ricorrente e non anche tra quest'ultimo e ANAS medesima; con la conseguenza (palesemente irragionevole) di legittimare il ricorrente ad insistere, nel giudizio civile pendente, per il risarcimento del danno derivante dall'illecita sottrazione della proprietà e ad agire nel giudizio amministrativo per la restituzione dei beni in questione, nel presupposto che la proprietà su di essi non è mai venuta meno. E l’inconciliabilità (prima di tutto logica) della coesistenza di tali due azioni non può essere giustificata dalla ritenuta illegittimità del decreto di esproprio del 1989, costituente un presupposto dell'occupazione acquisitiva.Quanto al preteso contrasto con la giurisprudenza della CEDU e quella nazionale che vi ha dato seguito, è pertinente il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 4 febbraio 2008 n. 303; in quella decisione il Giudice amministrativo d'appello si è pronunciato su una controversia relativa, tra l'altro, alla pretesa restituzione di alcuni immobili di cui un precedente giudizio civile aveva accertato la perdita della proprietà (da parte dell'originario titolare in favore dello IACP) per effetto di occupazione acquisitiva. Essendosi formato il giudicato sul punto il Consiglio di Stato, richiamati i vincoli relativi all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme della CEDU, ha chiarito "che il principio dell’irretrattabilità del giudicato, la cui copertura costituzionale è senza dubbio affidata all’art. 111 della nostra Carta, non può ritenersi travolto dalle norme della Convenzione, derivandone altrimenti un inammissibile contrasto con la Costituzione stessa.Non possono quindi in questa sede essere riesaminate (in rapporto ai principi affermati dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo) le statuizioni del giudice civile secondo le quali l’Amministrazione sin dagli anni Ottanta è divenuta proprietaria dell’area…".Alle medesime conclusioni si deve pervenire nella vicenda in esame e tanto basta per respingere il ricorso.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.