Gli enti pubblici in virtù della previsione contenuta nell’
art. 4 della legge 75/1970 sul parastato sono costituiti per legge.
Sebbene tale previsione normativa sembra assumere un contenuto inequivoco e sembra, pertanto, non dare adito a dubbi interpretativi, in realtà, molti sono stati i problemi che si sono verificati nella prassi.
A tale riguardo, infatti, spesso la legge
non ha provveduto a qualificare espressamente l’ente costituito come pubblico e ciò ha determinato di conseguenza l’insorgere di problematiche ermeneutiche di non poco momento.
Inoltre, stabilire la natura pubblica o privata di un ente non è questione meramente teorica, in quanto la stessa presenta innegabili ricadute sul piano pratico.
[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]
A tale proposito, occorre, innanzitutto, precisare che
solo gli enti pubblici dispongono di un potere pubblicistico, il cui contenuto minimo consiste nel potere di auto-organizzarsi, ossia di dettare, in via statutaria o regolamentare, le regole fondamentali della propria organizzazione interna.
Inoltre, almeno fino ad un recente passato, anche
i rapporti di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico erano integralmente assoggettati ad una disciplina pubblicistica in base alla quale sia la costituzione che la gestione del rapporto di lavoro erano disciplinati da un provvedimento amministrativo autoritativo, per cui nessuno spazio era concesso alla contrattazione collettiva.
In realtà, negli anni Novanta, il pubblico impiego ha subito un graduale, ma sostanziale
processo di privatizzazione volto a superare le inefficienze che si erano verificate...