Diffida ad adempiere ed accertamento della non scarsa importanza

È emersa negli ultimi decenni un’ottica che prevede la compresenza di elementi di carattere soggettivo ed oggettivo, e che prescinde dalla prevalenza degli uni sugli altri [13]: è un “criterio relativo”, ove l’astratta operazione economica-giuridica insita nel tipo contrattuale prescelto si arricchisce di profili soggettivi secondo le mire e le aspettative dei contraenti, e tiene conto anche del legame che sussiste tra l’interesse perseguito mediante le obbligazioni e la causa contrattuale [14].

È una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è legislativamente collegata all’inadempimento di obbligazioni di notevole rilevanza nell’economia del rapporto, con riguardo sia all’esigenza di mantenere l’equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti con prestazioni corrispettive, sia all’interesse dell’altra parte che, non deve essere in... _OMISSIS_ ... stima che il creditore fece del suo interesse violato, ma appunto secondo la compresenza e del criterio oggettivo e di quello soggettivo: data l’attitudine dell’inadempimento a turbare l’equilibrio contrattuale e il comune intento negoziale [15].

Non potrà allora trattarsi di una mera valutazione psicologica del contraente che tema l’inadempimento; né la lesione della fiducia riposta sulla controparte può di per sé portare alla risoluzione, essendo previsti dal codice per tali ipotesi rimedi non demolitori del rapporto, ma costituiti o dal recesso del contraente timoroso, o dall’eccezione di inadempimento, o dal mutamento delle condizioni patrimoniali di cui all’art. 1461 c.c..

La compresenza del criterio oggettivo e di quello soggettivo diventa tanto più necessaria per il caso di pluralità di inadempienze, ove la gravità delle stesse andrà desunta da una loro considerazione unitaria, globale, per indivi... _OMISSIS_ ...ortamento che nel suo complesso crea un ostacolo alla prosecuzione del rapporto.

Questa impostazione consente di superare quell’indirizzo giurisprudenziale minoritario, secondo il quale «il giudice non ha il dovere-potere di stabilire se l’inadempimento del diffidato sia di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse del diffidante, ma solo di esaminare se le prestazioni inadempiute siano imputabili alla parte diffidata a titolo di colpa contrattuale» [16].

In presenza di clausole contrattuali univoche, che contengono cioè espressioni con cui le parti qualificano un’obbligazione come “principale”, si ritiene che l’interprete debba limitarsi a prendere atto di tale valutazione relativa all’interesse dell’altro contraente, affinché la prestazione venga adempiuta, avendo le parti preventivamente valutato che la violazione di tale obbligazione altera l’equilibrio contrat... _OMISSIS_ ...mo simile alla clausola risolutiva espressa) [17].

In caso contrario, ovvero nel caso in cui le parti non definiscano le obbligazioni come “principali o secondarie”, o se non si siano espresse chiaramente e non concordino su quella rilevanza, ritorna in gioco il ruolo dell’interprete (non vincolato al tenore letterale del contratto ex art. 1362 c.c.), il quale dovrà sia stabilire quali obbligazioni siano effettivamente principali e quali lo siano solo in apparenza, sia se anche l’inadempimento di una prestazione accessoria possa essere importante per il creditore [18], poiché compromette l’utilizzo della prestazione principale o ne diminuisce il valore [19].

La valutazione della non scarsa importanza richiede una verifica in concreto di quali siano le obbligazioni principali, perché se talora questa operazione è semplice (ad es. il totale difetto di pagamento del corrispettivo dovuto), talora è meno agevole; per... _OMISSIS_ ...ire che tale valutazione va ritenuta implicita solo perché trattasi di inadempimento relativo a prestazioni essenziali del contratto [20].

Lo stesso dicasi a proposito delle obbligazioni accessorie, la cui violazione solo a volte è già di per sé sufficiente a realizzare quella gravità richiesta dal legislatore ex art. 1455 c.c.: ove ciò risulti o per volontà delle parti o per natura del contratto o quando siano strumentali all’esecuzione delle prestazioni contrattuali [21].

Perciò, non è giustificata, rispetto alla norma dell’art. 1455 c.c., la distinzione fra obbligazioni principali ed accessorie, potendo, rispetto a ciascuna prestazione, l’inadempimento essere tale da giustificare la risoluzione, e per converso anche l’inadempimento totale di un’unica obbligazione non può considerarsi in senso assoluto ed automatico come determinante la risoluzione.

Ancora una volta si palesa necessaria l’... _OMISSIS_ ...creto dell’interesse perseguito dalle parti; ma in assenza di parametri legali o di indicazioni concrete di riferimento per determinare la rilevanza dell’inadempimento, il giudice ricorrerà a certi parametri di valutazione, magari operando secondo “equità” (ad esempio se deve essere pagato un corrispettivo, ma invece sono versati solo degli acconti, e al giudice mancano criteri di riferimento, come un’unità di misura, per poter affermare se vi sia stata una grave violazione).

Nella maggior parte dei casi l’inadempimento non è grave se riguarda una prestazione secondaria nel complesso del regolamento contrattuale: in questo caso il diffidante avrà come rimedi a sua disposizione la riduzione del corrispettivo ed il risarcimento del danno, ma non la risoluzione.

Non va, tuttavia, esclusa la situazione in cui l’inadempimento riguardi una prestazione primaria (principale), ma che non sia grave, in quanto ... _OMISSIS_ ...tà non incide l’interesse del creditore in modo rilevante. A questo proposito, il decorso del tempo può acquistare una grande rilevanza: infatti la spiegazione di tale constatazione risiede nel fatto che, un inadempimento lieve ab initio, può crescere in modo non indifferente col passare del tempo. Si pensi alla consegna di un bene (ad es. la consegna di un grosso quantitativo di gasolio), che se avviene a distanza di pochi giorni dalla scadenza del termine, posto nel contratto di compravendita, non porta a qualificare l’inadempimento come grave.

Con riferimento invece ad un contratto di esecuzione periodica (ad es. il servizio di manutenzione periodica di un centro commerciale), ci si trova di fronte ad un inadempimento di non scarsa importanza, se nel corso del tempo la prestazione del servizio non migliora.

Il giudizio relativo alla gravità dell’inadempimento considera l’intera vicenda contrattuale, appresta tutela... _OMISSIS_ ...al diffidato. Esso infatti accerta se il rifiuto ad adempiere successivo alla diffida è giustificato dal precedente contegno contrattuale del diffidante, o se il diffidato è in mala fede, poiché sa di ledere un interesse dell’intimante tramite il differimento dell’esecuzione della sua prestazione [22].

In questa prospettiva è giusto vedere alla base dell’art. 1455 c.c. anche il principio di buona fede contrattuale: la regola sottesa alle parole utilizzate dal legislatore, ‘inadempimento di non scarsa importanza’ di una delle parti, si spiega oltre che come ratio di proporzionalità, per effetto della quale non ha senso applicarla ai casi leggeri di malfunzionamento del rapporto, si spiega anche come prevenzione di comportamenti pretestuosi, per ipotesi in cui il diffidante potrebbe riferirsi ad ogni irrilevante inesattezza nella prestazione della controparte pur di liberarsi del contratto [23].

I profili di corre... _OMISSIS_ ...na fede, secondo la recente evoluzione giurisprudenziale [24], si esplicano nell’imporre a ciascun delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra; in tal senso sono componenti del rapporto obbligatorio i doveri strumentali al soddisfacimento dei diritti delle parti contraenti, cosicché è stato ritenuto che anche la mera inerzia cosciente e volontaria, che sia di ostacolo al soddisfacimento del diritto della controparte, ripercuotendosi negativamente sul risultato finale avuto di mira nel regolamento contrattuale, contrasta con i doveri di correttezza e di buona fede e può configurare inadempimento.

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