La Decisione Quadro 2002/629/GAI: la legislazione italiana di recepimento

La tratta di persone di cui all’art. 601 c.p.
La previsione specificamente riferita alla tratta è l’art.601 c.p. [2] la cui rubrica è stata modificata da tratta e commercio di schiavi a tratta di persone. [3]

La norma così modificata prevede due condotte in via alternativa:
la tratta di una persona che già si trovi nelle condizioni di schiavitù o di asservimento continuativo di cui all’art.600 c.p.;
l’induzione mediante inganno o la costrizione mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, al fine di commettere le forme delittuose di cui all’art.600 c.p..
L&rsquo... _OMISSIS_ ...atta consiste, dunque, in ogni caso nel trasferimento della vittima, laddove l’elemento di differenziazione è dato dalla condizione della vittima che nel primo caso si trova già in una situazione di asservimento mentre nel secondo è destinata ad essere asservita tramite costrizione o induzione [4].

In linea con quanto previsto dalla Decisione Quadro la pena edittale è stata stabilita nella reclusione da otto a venti anni.

Il delitto di tratta viene costruito come un reato di evento. Tale evento, tuttavia, non consiste nello sfruttamento(che al limite potrà integrare un’altra fattispecie delittuosa, quella di cui all’art. 600 c.p. ovvero, nel caso di minore, quella di cui all’art. 600-bis c.p.) il quale deve essere solamente rappresentato e voluto dall’autore come scopo finale della condotta criminale (dolo specifico), quanto piuttosto nella migrazione o nella “circolazione nel territorio” della vitti... _OMISSIS_ ...ale, in forza di tali condotte, è costretta o indotta a fare ingresso, soggiornare o uscire dal territorio dello Stato o trasferirsi al suo interno. [5]

Con riguardo alla situazione di necessità della vittima di cui la condotta criminosa costituisce un approfittamento, si è ritenuto in giurisprudenza che essa consiste in qualsiasi situazione di debolezza e di mancanza materiale o morale, idonea a condizionare la volontà della persona, non identificabile con lo stato di necessità di cui all’art.54 c.p., ma, piuttosto, con lo stato di bisogno menzionato nell’art.1448 cc.

In ogni caso tale situazione deve essere riferita alla vittima e non al soggetto attivo del reato e, dunque, non è una causa di giustificazione del reato, bensì un elemento della fattispecie, e più precisamente un presupposto della condotta approfittatrice dell’agente [6]. In sintesi, dunque, si tratta di qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza... _OMISSIS_ ...rale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale che viene a coincidere esattamente con quella “posizione di vulnerabilità” indicata nella Decisione Quadro 2002/629/GAI [7].

L’associazione a delinquere finalizzata alla tratta Come anticipato, l’art. 4 della legge ha introdotto il sesto comma all’art. 416 c.p., incriminando in via specifica l’associazione a delinquere avente come obiettivo la realizzazione dei delitti di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

Le pene edittali vengono così aumentate con la previsione della reclusione da cinque a quindici anni per l’organizzatore o il promotore e da quattro a nove anni per il mero partecipe.

Si è posto il problema se tale inserimento qualifichi l’associazione a delinquere in termini di mera circostanza aggravante ovvero costituisca un titolo autonomo del reato. L’interpretazione... _OMISSIS_ ...quella secondo cui, anche in forza del richiamo alla fattispecie criminosa operato ripetutamente dalle disposizioni processuali contenute nella legge, è stata in realtà introdotta una fattispecie penale speciale, avente valore di reato autonomo rispetto all’associazione a delinquere semplice.

Un altro aspetto problematico è quello del concorso tra tale reato e l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p., i cui elementi costitutivi sono spesso ricorrenti proprio nelle organizzazioni criminali finalizzate alla tratta. Si ritiene che si può avere una ipotesi di concorso tutte le volte in cui il metodo dell’intimidazione diviene la principale via operativa dei compartecipi dell’organizzazione criminale [8].

Peraltro, la legge 94/2009 ha ulteriormente modificato l’art. 416 c.p., sesto comma, inserendo tra i reati fine anche il delitto previsto dall’art. 12, comma 3-bis decreto legislativ... _OMISSIS_ ...8, n. 286 (favoreggiamento dell’immigrazione o dell’emigrazione clandestina), nella sola fattispecie aggravata ex comma 3 bis, che ricorre quando risultino integrate più ipotesi previste dallo stesso comma 3.

Infine, la legge 24 luglio 2008 n.125, oltre ad introdurre un generale inasprimento delle pene per il reato di associazione mafiosa, ha cambiato la stessa rubrica dell’art. 416 bis , ora non più Associazione di tipo mafioso ma Associazioni di tipo mafioso anche straniere [9].

Se il legislatore ha avvertito la necessità di espressamente estendere l’incriminazione alle consorterie di tipo mafioso “straniere”, puntualizzandolo anche nella rubrica, appare evidente il riconoscimento di precedenti difficoltà a ricomprenderle nella fattispecie e rende evidente la presa di coscienza della gravità di tali sodalizi e la necessità di fugare ogni dubbio circa la completa parificazione ai sodalizi “nazionali... _OMISSIS_ ...
L’introduzione “anche straniera” appare indicativa della volontà legislativa di ampliare l’area della tipicità, ossia affermare che è mafiosa l’associazione formata all’estero da stranieri e che all’estero abbia costituito la propria forza intimidatrice, sfruttando in Italia l’assoggettamento di singoli individui nell’esecuzione di parte del programma criminoso nel nostro paese, con capacità applicativa quindi estensiva dell’art.416 bis cp.