Il corrispettivo della retrocessione

Il testo originario dell’art. 60 della l. n. 2359/1865 prevedeva, al terzo comma, che il prezzo della retrocessione non poteva eccedere l’ammontare dell’indennità ricevuta dal proprietario per l’espropriazione del suo fondo, tranne nel caso in cui fossero state eseguite, sul fondo medesimo, nuove opere che ne avessero aumentato il valore.

La Consulta ha ricordato, in proposito, che « il Guardasigilli Pisanelli, nella relazione al progetto di legge sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità (1864) (Atti parlamentari, Camera dei deputati, sessione 1863-64, doc. n. 206), aveva giustificato il contenimento del prezzo di acquisto per retrocessione entro i limiti dell’indennità di esproprio, osservando che “l’equità non consentirebbe che l’espropriante, il quale spogliò un privato di uno stabile creduto necessario per l’eseguimento di un’opera pubblica, ma che in fatto non fu, riesca a fare... _OMISSIS_ ...l rivenderlo al proprietario, da cui egli forzatamente lo ebbe”» [1].

Tale comma fu abrogato dall’art. 1 del d.l. 11 marzo 1923 n. 691, abrogazione resasi necessaria per «evitare l’incidenza sul nuovo proprietario dei flussi inflattivi, verificatisi in maniera ragguardevole dopo la prima guerra mondiale» [2].

Oggi, invece, il comma 1 dell’art. 48 del t.u. espropri prevede, «codificando un principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione», che in mancanza di un corrispettivo concordemente stabilito dalle parti, l’ufficio tecnico erariale o la commissione provinciale di cui all’art. 41 procedano alla relativa determinazione, «sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell’indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento» [3].

Dunque bisogna applicare lo stesso criterio di quantificazione utilizzato in s... _OMISSIS_ ...ione dell’indennità di esproprio: il che significa che se il bene fu considerato edificabile ai fini espropriativi, con l’applicazione del relativo criterio indennitario, similmente occorrerà fare in sede di quantificazione del corrispettivo da retrocessione; oppure se l’indennità di esproprio conglobò il deprezzamento del fondo residuo per il suo smembramento ex art. 33, il corrispettivo per la retrocessione dovrà comprendere una somma per la valorizzazione del fondo residuo a seguito della sua ricomposizione. Invece il quantum sarà fissato con riguardo al valore del bene al momento del suo nuovo passaggio di proprietà.

Quindi, nulla impedisce che «il prezzo della retrocessione, pur nell’identità dei criteri di determinazione, sia più alto dell’indennità a suo tempo fissata per l’espropriazione, e ciò conferma che l’atto di retrocessione determina un nuovo ed autonomo trasferimento rispetto a quello origina... _OMISSIS_ ...to in modo coattivo» [4].

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che, attuando la retrocessione un nuovo trasferimento di proprietà con efficacia ex nunc del bene espropriato, «il prezzo della retrocessione va determinato con riferimento al momento della retrocessione, costituendo essa il titolo di trasferimento del bene espropriato, sicché ove il valore del bene, al momento della retrocessione, risulti in concreto aumentato per la sopravvenuta possibilità di utilizzazione edificatoria, la determinazione del prezzo di retrocessione va commisurata a tale valore attuale, a nulla rilevando che all’epoca di stima dell’indennità di esproprio lo stato del bene fosse tale da imporne la qualifica come terreno agricolo» [5].

Inoltre la Corte di Cassazione ha stabilito che non rivive, tramite la retrocessione, l’obbligazione dell’espropriante di pagare l’indennità di esproprio «ormai adem... _OMISSIS_ ...posito della somma presso la cassa depositi e prestiti, ma nasce l’obbligazione dell’espropriato al pagamento del prezzo della retrocessione […], con la conseguenza che, ove l’espropriato, per propria scelta, non abbia riscosso l’indennità dalla predetta cassa, non ha alcun credito da opporre all’espropriante in compensazione di quello costituente il prezzo della retrocessione» [6].

Il comma 2 dell’art. 48 prevede che nel caso in cui una delle parti non condivida la stima effettuata dall’ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale, «è proponibile opposizione alla corte d’appello nel cui distretto si trova il bene espropriato».

Malgrado non sia espressamente previsto, si ritiene che «la regola sia estensivamente applicabile all’ipotesi […] in cui l’interessato agisca giudizialmente in difetto della stima» [7].

... _OMISSIS_ ... di disciplina sono rinvenibili nella mancata previsione, da parte dell’art. 48, sia di un termine entro il quale va promossa la stima, sia di un termine per l’opposizione alla stima medesima.

Circa la mancanza di un termine decadenziale per la promozione della stima, è stato messo in luce come «tale procedimento potrebbe essere promosso nell’ordinario termine decennale dalla data della sentenza con la quale è stata dichiarata la decadenza della pubblica utilità» [8].

Riguardo, invece, il secondo punto, è stato osservato che l’opposizione «sembra consentita nello stesso termine di prescrizione del diritto al riacquisto del bene che circoscrive l’azionabilità della pretesa intesa ad ottenere, in caso di inerzia degli organi amministrativi, la determinazione del corrispettivo» [9].