I beni del patrimonio indisponibile

Come già affermato in precedenza, la categoria dei beni pubblici in senso stretto - ossia dei beni di proprietà di enti pubblici e contemporaneamente destinati all’uso da parte della collettività e/o a specifiche finalità pubbliche - si compone non solo dei beni demaniali, ma anche dei beni del patrimonio indisponibile.

Quest’ultima categoria è individuata essenzialmente dall’art. 826 c.c. Dalla lettura del primo comma della norma de qua si deduce il carattere residuale della categoria dei beni del patrimonio indisponibile, rispetto a quella dei beni demaniali [28].

Inoltre, sulla base del secondo comma dell’art. 826 c.c., possono individuarsi diverse species di beni del patrimonio indisponibile: come per il demanio, «anche per questi beni si profila una distinzione tra patrimonio necessario e patrimonio accidentale, riconducibile in parte al secondo e terzo comma dell’art. 826 c.c., poiché vi sono beni pa... _OMISSIS_ ...natura (miniere, acque minerali termali, cave e torbiere etc.) e beni patrimoniali per destinazione (edifici destinati a sede di uffici pubblici, arredi, dotazione del Presidente della Repubblica etc.); l’elencazione dell’art. 826 c.c., inoltre, non è considerata tassativa» [29].

A differenza di quanto si è rilevato in tema di demanio necessario, il soggetto titolare di un bene del patrimonio indisponibile può essere sia lo Stato, sia la Provincia, sia il Comune (così come la Regione) ed anche un ente pubblico non territoriale [30].

Si è già accennato che, così come sostenuto in tema di beni demaniali, si opera la distinzione tra beni del patrimonio indisponibile necessario e accidentale.

I beni del patrimonio indisponibile necessario - anche detto patrimonio naturale - appartengono all’ente pubblico a prescindere da un atto di destinazione effettuato dal medesimo ente.

Si p... _OMISSIS_ ... interesse archeologico, a quelli ritrovati nel sottosuolo: tali beni apparterranno allo Stato, a prescindere dalla circostanza che lo Stato stesso fosse a conoscenza della loro esistenza [31].

Viceversa, si pensi alle caserme, o alla dotazione della Presidenza della Repubblica o ancora al patrimonio immobiliare in cui hanno sede gli uffici pubblici.

Relativamente a tali beni, perché essi facciano parte del patrimonio indisponibile accidentale - o meglio artificiale - dello Stato o degli enti pubblici, deve sussistere un ulteriore requisito accanto a quello della «appartenenza, che la norma pone quale ulteriore elemento determinante della proprietà pubblica in capo ad uno piuttosto che ad altro ente territoriale. Il testo dell’art. 826 c.c., III c., individua infatti il doppio requisito della manifestazione di volontà dell’ente e della effettiva destinazione di un bene a sede di pubblici uffici o ad un pubblico servizio pe... _OMISSIS_ ...ssa essere fatto rientrare nella categoria dei beni del patrimonio indisponibile, ma il soggetto pubblico proprietario può essere (a differenza di quanto accade per il demanio necessario) indifferentemente lo Stato, la provincia o il comune, rispettivamente “secondo la loro appartenenza”: ai fini dell’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile è perciò necessaria e sufficiente la destinazione attuale a pubbliche utilità, ai sensi dell’art. 826 c.c., III c., dovendo poi applicarsi le normali regole probatorie per l’accertamento dell’appartenenza ad uno piuttosto che ad altro ente territoriale» [32].

Affinché un bene pubblico, non facente parte del demanio, possa rientrare nel patrimonio indisponibile ex art. 828 c.c., deve quindi sussistere il doppio requisito - soggettivo ed oggettivo, come sopra esplicato - dell’appartenenza del bene all’ente pubblico e la destinazione dello stesso all’i... _OMISSIS_ ...co; deve quindi sussistere non solo un atto amministrativo che destini il bene al pubblico interesse, ma soprattutto una destinazione concreta e fattiva.

In questo senso, la giurisprudenza della Suprema Corte è copiosa e univoca: la sola proprietà del bene in capo all’ente pubblico non determina l’automatica collocazione del bene nella categoria del patrimonio indisponibile, «potendo questa [collocazione] dipendere esclusivamente da una effettiva e concreta destinazione del bene a pubblico servizio» [33].

Nella medesima direzione, ulteriore giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui: «non osta all’inquadramento nel patrimonio indisponibile l’appartenenza del bene a un ente pubblico economico, poiché sull’elemento soggettivo prevale quello oggettivo della destinazione concreta del bene al pubblico servizio» [34].

Per collocare un bene all’interno del patrim... _OMISSIS_ ...ile si può prescindere da una effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio solo qualora sia il legislatore stesso a determinare tale destinazione [35].

In materia di beni del patrimonio indisponibile, una notazione a parte - anche per il carattere esemplificativo rispetto a quanto argomentato finora - merita la fauna selvatica.

Come noto, l’elencazione di cui all’art. 826 c.c. non è tassativa, e proprio in ragione di tale rilievo la fauna selvatica può farsi rientrare nella categoria suddetta.

Parimenti, non sembra possibile sostenere che animali selvatici siano destinabili all’interesse pubblico, a meno di ardite argomentazioni in materia di ecosistema ed equilibri ambientali.

A risolvere i dubbi sul punto è intervenuto il legislatore che, con la L. 27.12.1977, n. 968 (ora L. 11.2.1992, n. 157, abrogatrice della legge del 1977), ha incluso la fauna selvatica, originariamente... _OMISSIS_ ...in quanto tale suscettibile di occupazione ex art. 923 c.c., nel patrimonio indisponibile dello Stato [36].

Conclusivamente, per collocare un bene di proprietà di un ente pubblico nel patrimonio indisponibile ex art. 828 c.c., a nulla rileva che l’ente proprietario sia a carattere territoriale o economico. Rileva piuttosto, in assenza di una disposizione del legislatore, la compresenza di un atto amministrativo di destinazione del bene all’interesse pubblico e di una concreta e fattiva utilizzazione del bene stesso in tal senso [37].

Le cave, le torbiere - che fanno parte del patrimonio indisponibile dell’ente pubblico solo a seguito della sottrazione delle stesse dalla disponibilità del proprietario [38] - assieme alle acque termali e minerali, sono state trasferite al patrimonio indisponibile delle Regioni dalla citata L. 281/1970 e dal D.P.R. 616/1977 (decreto che, più precisamente, trasferisce agli enti le funzioni ammi... _OMISSIS_ ...e chiarito all’art. 50), e compongono il patrimonio indisponibile per natura.

Viceversa, i beni del patrimonio accidentale - ossia gli edifici destinati a sede di uffici pubblici con i loro arredi e gli altri beni destinati a pubblico servizio; la dotazione del Presidente della Repubblica, i beni immobili e mobili destinati alla difesa - sono beni indisponibili per destinazione, tali sia per un intervenuto atto di destinazione (di natura legislativa, statale o regionale), sia per un provvedimento dell’amministrazione, che li destina ad un determinato servizio, od anche in virtù della loro concreta utilizzazione a fini pubblici [39].

L’elencazione dell’art. 826 c.c. non è tassativa, e pertanto possono rientrare nel patrimonio indisponibile beni ulteriori, quali - ad esempio - la fauna selvatica o le risorse geotermiche [40].