Art. 1454 c.c. e tipologie contrattuali: i contratti a titolo gratuito e la donazione

Anzitutto viene da chiedersi se il contraente non inadempiente possa avvalersi della diffida ad adempiere anche nel caso dei contratti a titolo gratuito.

In tal senso si può analizzare la situazione caratterizzata da un contratto a titolo gratuito per inadempimento del beneficiario che non esegue gli obblighi a suo carico, che, pur a carattere accessorio o strumentale [1], assumono rilievo determinante per l’esecuzione della prestazione: ad esempio, se nel mandato gratuito il mandante non somministri al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto, così violando la previsione dell’art. 1719 c.c., può il mandatario utilizzare il rimedio ex art. 1454 c.c.?

Autorevole dottrina ritiene possibile l’utilizzo anche in tale caso del rimedio stragiudiziale in commento, motivando che, a fronte dell’inadempimento da p... _OMISSIS_ ...ciario di obblighi di carattere accessorio o strumentale aventi rilievo determinante, vada in ogni caso garantita la tutela dell’interesse dell’altra parte a liberarsi da un vincolo contrattuale violato [2].

La disciplina della risoluzione, sia essa giudiziale o stragiudiziale, postula come presupposto la violazione dell’interesse patrimoniale della parte non inadempiente (art. 1455 c.c.), che però nei contratti a titolo gratuito non sussiste negli stessi termini.

Tale interesse patrimoniale si giustifica sulla base di un reciproco impegno, della più volte menzionata logica dello scambio, ovverosia di un sacrificio posto a carico di entrambi i contraenti, e che costituisce la ragione dell’obbligo di eseguire la propria prestazione. Non esiste invece qualcosa di simile in capo al soggetto tenuto alla prestazione gratuita, non avendo egli nulla da pretendere in cambio di ciò che offre gratuitamente, e non potendo obblig... _OMISSIS_ ...ario a ricevere la prestazione contro la propria volontà.

I comportamenti che gravano sul contraente che voglia ricevere la prestazione gratuita sono quelli propri di colui che li pone in essere se voglia ottenere un vantaggio, perciò se il mandante non somministra i mezzi, il mandatario non eseguirà la prestazione, o ancora se il cliente dell’albergo, che attende il bus per essere trasportato gratuitamente all’aeroporto, non si presenta alla partenza del bus, non verrà ovviamente trasportato a destinazione [3].

Inoltre, allorché in un contratto gratuito vi sia un termine per l’esecuzione, il beneficiato può attendere l’ultimo momento utile per dar seguito all’onere che è a suo carico, senza che prima di quel momento la controparte possa lamentarsi per una qualche lesione ad un suo interesse patrimoniale per ottenere lo scioglimento del contratto.

Quindi, il mandante può somministrare i mezzi occ... _OMISSIS_ ...l termine, ma il mandatario non potrà pretendere che ciò avvenga entro un determinato termine ove non sia stato concordato prima: il mandante potrà decidere di non somministrare i mezzi occorrenti e di rendere impossibile l’esecuzione del mandato, se nulla fu pattuito. Semmai, il soggetto obbligato vanta l’interesse a non rimanere vincolato in eterno, poiché la sopravvivenza di un contratto, in cui non è messo in condizione di adempiere, comporterebbe un suo sacrificio a mantenere la propria disponibilità alla sua esecuzione.

Alla luce di tutte queste premesse, deve ritenersi consentito il recesso a tutela dell’interesse della parte delusa, ma non perché vi sia un grave inadempimento di cui all’art. 1455 c.c., ma perché non si può rimanere obbligati senza limiti temporali ad un contratto a titolo gratuito in cui i mezzi di esecuzione non sono stati somministrati [4]. Quindi, se il mandatario non riceve i mezzi per l’adempiment... _OMISSIS_ ...ratuito sarà tutelato da altri mezzi di protezione, quali il diritto di recedere dal contratto (art. 1727 c.c. che consente al mandatario di esercitare il diritto di recesso dal mandato per giusta causa [5]), diversi dal mezzo risolutivo, sia perché non siamo in presenza di un contratto di scambio, di un rapporto sinallagmatico, che vincoli il mandante all’adempimento, sia perché il requisito della gravità dell’inadempimento non può imporsi anche ai rapporti nei quali il sacrificio di un contraente non riceva alcun corrispettivo [6].

Un altro rapporto contrattuale interessante è quello che si instaura nella donazione (art. 769 c.c.), negozio solenne fatto per atto pubblico, sotto pena di nullità e caratterizzato da un animus donandi, con cui una parte (donante) intende arricchire un’altra (donatario) disponendo a favore di questa di un suo diritto (di proprietà, la costituzione di usufrutto, la cessione di un diritto di credito ecc.) o as... _OMISSIS_ ...a stessa un’obbligazione (art. 789 c.c.), per spirito di liberalità: c’è da chiedersi se anche con riferimento ad essa lo strumento di tutela costituito dalla risoluzione per diffida ad adempiere possa avere una qualche sfera di applicazione [7], essendo la donazione un contratto.

Nel caso della donazione obbligatoria per inadempimento o ritardo nell’esecuzione della donazione non si può evitare di sottolineare che la diffida sembrerebbe prospettabile anche a favore del beneficiario della prestazione, cioè a favore del donatario che non riceva la consegna del bene. A ciò si arriva muovendo dalla lettura dell’art. 789 c.c., che dispone la responsabilità per dolo o per colpa grave del donante, in caso di inadempimento o di ritardo nell’eseguire la donazione, ne consegue l’estensione della disposizione in commento (l’art. 1454 c.c.) anche a favore del donatario non inadempiente, consentendogli così di potersi a... _OMISSIS_ ...cedimento per diffida [8].

Il codice civile disciplina anche un’altra tipologia di donazione, quella modale, prevedendo all’art. 793, quarto comma, c.c., come strumento di tutela, che il donante (o i suoi eredi) possa domandare la risoluzione per inadempimento dell’onere da parte del donatario, a patto che questa sia stata preveduta nell’atto di donazione.

Questa disposizione si spiega in ragione del rilievo secondario che riveste normalmente la prestazione modale. Dalle stesse espressioni utilizzate dal codice, (la risoluzione … può essere domandata), sembra proprio che tale disposizione si riferisca alla sola risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. e non anche alla risoluzione per diffida, che al contrario non richiede una domanda giudiziale per realizzare i propri effetti.

Certa dottrina ritiene comunque che la diffida sia anche qui esperibile; e, con riferimento al caso di un’obbligazi... _OMISSIS_ ...l donatario nascente dall’imposizione di un onere, se l’onere ha costituito il motivo principale della donazione, reputa che si potrà verificare una risoluzione per inadempimento del donatario. Se inoltre il donatario si obbliga ad eseguire una prestazione che ha un valore equivalente a quello della donazione il contratto è considerato a titolo oneroso e suscettibile di risoluzione per inadempimento dell’una o dell’altra parte [9].

Comunque si intenda procedere, va constatato che dalla disciplina della donazione emergono forme di tutela che non proteggono l’attribuzione gratuita (la natura remuneratoria) in quanto tale, ma lo spirito di liberalità che ne è la causa, venendo infatti trattate dal codice civile o solo le ipotesi di revocazione, e non di risoluzione (salvo l’unico caso eccezionale sopra menzionato), o la disciplina della garanzia per evizione (art. 797 c.c.) o della responsabilità per vizi della cosa (art. 7... _OMISSIS_ ...ilevano o perché incidono sullo spirito di liberalità (il dolo del donante) o per gli oneri che gravano sul donatario. Tuttavia, non può che rilevarsi come in queste ipotesi il codice non preveda per l’inadempimento il rimedio automatico della risoluzione della donazione, ma solo quello della garanzia in capo al donante.

Nella disamina delle situazioni che si possono verificare pensiamo anche a quelle ove un contratto oneroso può essere mascherato da una donazione modale. Ad esempio il contratto in questione potrebbe essere quello di pubblicità: donazione di un’auto con l’onere di esibirla in una manifestazione pubblica. Si può ammettere la risoluzione del contratto solo se l’inadempimento risulti grave, come nel caso di mancata esibizione dell’auto alla manifestazione, ma non anche se compaia alla manifestazione con un po’ di ritardo o se venga ritirata un po’ prima del termine.

Ma di fronte al caso... _OMISSIS_ ...misto cum donatione, come ci si deve comportare? L’ipotesi è cioè quella ove in un solo negozio sono insieme presenti elementi del negozio di liberalità e dell’atto a titolo oneroso [10]. Non è solo donazione perché è voluto e versato un corrispettivo; né è solo un contratto sinallagmatico perché una parte del valore è data per liberalità.

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