Reato di incendio e rapporti con altre fattispecie di reato, in particolare con il danneggiamento; circostanze aggravanti

Sono molteplici i punti di contatto e di intersezione tra il reato di incendio - semplice e boschivo - e diversi altri reati previsti dal codice penale. Stante il taglio del presente studio, pare opportuno concentrarsi su ipotesi di reato attinenti ai beni pubblici, tralasciando - solo per motivi di sistematicità - importanti fattispecie, quali, ad esempio, la strage, l’omicidio, la devastazione e il saccheggio.

In primo luogo, il reato di incendio si interseca naturalisticamente con il reato di crollo, di cui all’art. 434 c.p. [156].

Quando «entrambi i reati siano posti in essere mediante la stessa condotta materiale ed arrechino un’identica offesa agli interessi tutelati, sussiste tuttavia tra essi un rapporto di sussidiarietà o di consunzione, nel senso che, se il reato di crollo viene commesso cagionando un incendio, trova applicazione soltanto la norma che incrimina il crollo doloso aggravato in quanto reato più ... _OMISSIS_ ...57].

Pertanto, ove un incendio sia appiccato al fine di determinare il crollo di una costruzione, l’agente risponderà solo del delitto di crollo (nel caso in cui si verifichi un pericolo di crollo, posto che il delitto di cui all’art. 434, I comma, c.p. è reato di pericolo) o del delitto di crollo aggravato (nel caso di verificazione del crollo o del disastro in questione, come sanzionato dal II comma dell’art. 424 c.p.).

Ma l’incendio di un bene immobile, oltre che il crollo dello stesso, può cagionarne anche solo il danneggiamento.

A tal proposito il legislatore ha previsto una disciplina specifica, data dall’art. 424 c.p. [158].

Mediante tale norma viene sanzionata, in maniera più lieve, la condotta di chi, al fine di danneggiare un bene altrui, appicchi il fuoco ad un bene altrui o ad un bene proprio. La fattispecie ivi prevista si distingue da quella ex art. 423 (e 423bis) c.p.... _OMISSIS_ ...tterizzata dall’intenzionalità del danneggiare mediante il fuoco (dolo specifico), e non dalla volontà di cagionare un incendio, di cui però si manifesta il pericolo [159].

Pertanto, la condotta di chi appicchi un fuoco può essere sussunta nell’una o nell’altra fattispecie di reato a seconda dell’elemento soggettivo da cui sia mosso l’agente.

Ove questi appicchi il fuoco solo per danneggiare, ma da tale azione derivi un pericolo di incendio (dalle caratteristiche di propagazione e difficile spegnimento di cui all’art. 423 c.p.), egli risponderà del reato di danneggiamento seguito da incendio, le cui pene più lievi si giustificano in ragione della estraneità dell’incendio (che non si verifica, ad esempio per il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco o dal funzionamento del sistema antincendio) dalla volontà dell’agente.

Ove l’agente appicchi il fuoco solo per danneggiare... _OMISSIS_ ...ione derivi un incendio vero e proprio, e quindi un pericolo per l’incolumità pubblica, egli risponderà del reato di cui al II comma dell’art. 424 c.p., per cui la pena da irrogare al reo è quella prevista per il reato di incendio ex art. 423 c.p., ridotta da un terzo alla metà.

Ove il danneggiamento e il seguente incendio - seppur non direttamente voluto - abbiano ad oggetto boschi, selve, foreste o vivai forestali, le pene saranno le stesse previste dall’incendio boschivo ex art. 423bis c.p.: ciò a conferma della volontà del legislatore di estendere, per tale ipotesi delittuosa, la tutela al bene dell’ambiente.

Ove dal danneggiamento, nonostante l’uso del fuoco, non sorga un pericolo di incendio, il soggetto che se ne renda responsabile risponderà esclusivamente del reato di danneggiamento ex art. 635 c.p.

Più chiaramente, «il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elem... _OMISSIS_ ...o, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo; in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l’intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento. Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l’incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 c.p.» [160].

Dopo aver trattato anche del reato di “danneggiamento seguito da incendio”, per completare la disamina in materia di incendi, occorre affrontare la questione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 425 c.p.

Come visto sopra, il legislatore ha disposto un a... _OMISSIS_ ...per tutte quelle ipotesi di incendi (e di danneggiamenti seguiti da incendi) che incidano su alcuni specifici beni.

Al numero 1 dell’art. 425 c.p. si prevede che tale aggravante operi ove l’incendio divampi su “edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze”; a tal proposito per edifici pubblici o destinati a uso pubblico si devono intendere non solo gli immobili facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o di un Ente pubblico, ma anche quegli immobili in conduzione (a qualsiasi titolo) dell’Ente pubblico, attraverso i quali siano esercitate delle funzioni pubbliche o prestati a servizi destinati a soddisfare interessi pubblici.

Si tratta di un concetto - quello di destinazione ad uso pubblico - coincidente con quello già posto a base dell’individuazione del carattere pubblico (in senso stretto) del bene; a tal proposito, e cioè con specifico... _OMISSIS_ ...uo;applicabilità dell’aggravante in esame, la giurisprudenza ha chiarito che «la natura demaniale del bene non è esclusa dalla mancanza di destinazione attuale a servizio pubblico» [161].

Da tale categoria sono così sostanzialmente esclusi i soli edifici destinati ad uso esclusivamente privato, posto che possono considerarsi edifici destinati ad uso pubblico anche quelli in cui sia solo parzialmente posti a tale destinazione.

I beni pubblici rilevano ai sensi dell’art. 425 c.p. anche ove si tratti di impianti industriali o cantieri, o miniere, cave, sorgenti o acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque, indicati dal numero 2 della norma in esame. Pertanto può affermarsi che il demanio idrico così individuato, ove oggetto di incendio (o danneggiamento a seguito di incendio), trova una tutela rinforzata in sede penale in ragione dell’applicazione della circostanza a... _OMISSIS_ ...a.

Medesime osservazioni possono svolgersi in relazioni agli “scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili”. L’attività delittuosa, rilevante ai sensi degli articoli 423 e 424 c.p., trova più rigida sanzione in ragione dell’oggettività giuridica dei beni.

Per quanto attiene al patrimonio forestale e boschivo dello Stato o degli Enti locali, l’art. 425 c.p. attualmente non prevede tale categoria come rilevante per l’applicazione dell’aggravante ivi disciplinata (a seguito della riforma ex L. 353/2000).

Difatti tali categorie di beni, come ampiamente visto sopra, sono oggetto di una norma speciale: quella che inquadra l’incendio boschivo. Anche in relazione al reato di danneggiamento a seguito di incendio, l’oggettività giuridica dei beni interessat... _OMISSIS_ ...squo;applicazione di una norma speciale, ossia del III comma dell’art. 424 c.p.