L'aggiornamento cartografico e catastale: il tipo misto e particellare, i contenuti della relazione tecnica

Il tipo di aggiornamento cartografico misto: frazionamento e mappale

Sono definiti “misti” i tipi di aggiornamento cartografico con i quali viene contestualmente presentato un frazionamento che definisce la formazione di più di tre particelle derivate, delle quali solo alcune risultano edificate.

Cioè oltre a lotti edificati, con il tipo, si stacca almeno una altra particella che rimane censita al catasto dei terreni (cfr. figura di cui all’ipotesi A).

[Omissis]

La particolarità degli atti di aggiornamento cartografico misti deriva dall’assoggettamento al pagamento dei tributi catastali previsti sia per l’approvazione del tipo di frazionamento che del tipo mappale e dalla necessità di presentazione con la stessa prassi prevista per i frazionamenti (in particolare predisposizione del secondo originale). [1]

Resta fermo che trattandosi di tipo di frazionamento è necessario il deposito (preventivo all’approvazione in catasto) presso il comune ai fini della lotta all’abusivismo edilizio (lottizzazioni), previsto dall’articolo 18 della legge n. 47/85, ora confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con DPR n. 380/2001.

Non rientra nella casistica di atto di aggiornamento cartografico misto il tipo mappale con il quale viene definito un solo lotto ed edificio realizzato sullo stesso, per stralcio da una particella originaria di maggiori dimensioni, come nell’ipotesi B della figura sottostante.

[Omissis]

Questo tipo è però soggetto al deposito in Comune.

Infine una terza casistica è costituta dall’ipotesi C della figura seguente, di un tipo mappale con il quale si definisce da una particella originaria un lotto costituito dal solo sedime del fabbricato oggetto di dichiarazione in catasto.

Questo tipo non è soggetto al deposito in comune.

[Omissis]

Riguardo agli adempimenti di cui al deposito in comune, oltre alla citata norma, si ricorda che sono state emanate dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali la circolare n. 5 del 18/3/1985 e la n. 7 del 27/7/92.

Altresì l’obbligo del deposito in comune di cui alle tipologie delle suddette ipotesi A e B, derivano dal disposto di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro delle Finanze 19/4/1994, n. 701, che, testualmente, dispone: “Le modalità di presentazione e trattazione dei tipi mappali vengono uniformate a quelle previste per i tipi di frazionamento, qualora detti tipi comportino costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle di maggiori dimensioni.”

Inoltre, con nota n. 30707 del 6/6/2009, la Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare ha confermato tali indirizzo sopra riportato, proprio con riferimento alle tre tipologie di cui alle ipotesi A,B e C suddette.
 

Il tipo particellare

Il tipo particellare è previsto dall’articolo 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.650 e viene predisposto in caso di trasferimento a misura di una particella censita per fare riscontrare “tecnicamente”, attraverso misure prese sul posto e nel rispetto di determinate specifiche tecniche, la consistenza in termini di superficie reale della particella. L’elaborato tecnico è allegato all’atto notarile e la circostanza che trattasi di vendita a misura deve essere fatta rilevare nella domanda di volture.

Le modalità di predisposizione sono analoghe a quelle illustrate nel paragrafo

Il frazionamento di particelle non conformi allo stato riportato in catasto.


I contenuti della relazione tecnica

La relazione tecnica è uno dei vari elaborati che compongono un atto di aggiornamento cartografico.

La compilazione di detto elaborato è prevista sin dalla emanazione della circolare n. 2 del 26 febbraio 1988 - della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, con la quale sono state disciplinate le nuove procedure per la predisposizione ed il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici.

In questo documento debbono essere riportate tutte le informazioni che il tecnico ritiene utile per motivare le scelte adottate quando le operazioni siano state eseguite in deroga alle ordinarie istruzioni per il rilievo di dettaglio.

Con riferimento alle situazioni già analizzate nei documenti inseriti nella raccolta concernenti esempi specifici, la relazione tecnica, ad esempio, potrà contenere:

le motivazioni tali per cui sia stato necessario ricorrere alla adozione di punti ausiliari, schemi ed artifizi utilizzati, iperdeterminazioni, e quanto altro interessante il puro rilievo topografico (materializzazione e natura dividenti, punti stazione, impossibilità di osservazione di un punto fiduciale, ecc .)

discordanze riscontrate tra situazioni della mappa e/o misurazioni precedenti.

Inoltre, nelle operazioni di campagna potranno non essere rilevati, in deroga di quanto previsto dalle istruzioni, soltanto quei vertici delle particelle non identificabili in modo univoco e corretto sul terreno, perché non materializzati o non ricostruibili attraverso atti ufficiali in possesso delle parti. Di tale circostanza dovrà essere dato atto nella Relazione tecnica.

Nella Relazione tecnica potranno essere evidenziate discordanze degli elementi indicati negli elaborati con eventuali informazioni numeriche desunte da precedenti tipi di aggiornamento.

Qualora non vi siano osservazioni da riportare nella relazione, la stessa deve essere presentata con l’annotazione: “Nessuna osservazione particolare da segnalare”.

Con l’introduzione della procedura PREGEO 10, si è reso necessario codificare le informazioni della relazione tecnica in modo strutturato e tale da poter essere interpretate da una procedura informatica; è stata, quindi, predisposta una tabella contenente .

Il valore aggiunto della relazione tecnica strutturata oltre al vantaggio di standardizzare il formato delle dichiarazioni è di richiamare l’attenzione del tecnico ad eseguire eventuali controlli e/o di confermare tale circostanza che consente la deroga,

Si riporta di seguito la tabella delle dichiarazioni predefinite, utilizzata dalla procedura PREGEO 10, corrispondenti alle deroghe alle ordinarie modalità di rilievo previste, sulla base delle quali è compilata la relazione tecnica in forma strutturata:

1. L'assenza di misure altimetriche per il calcolo dei dislivelli tra i punti fiduciali ed un punto del rilievo di dettaglio è giustificata dall’assenza delle caratteristiche di stabilità e di permanenza nel tempo dello stesso punto di rilievo di dettaglio.

2. La determinazione delle reciproche posizioni tra i punti fiduciali di primo perimetro richiede una complessità di operazioni topografiche con conseguente scarsa affidabilità dei risultati quindi, in deroga alla normativa tecnica, il triangolo fiduciale è stato definito da due punti fiduciali e un particolare topocartografico e la distanza tra i due PF è stata determinata con un numero sovrabbondante di misure.

3. Il controllo delle mutue relazioni (distanze) fra Punti Fiduciali ha evidenziato differenze oltre le tolleranze ammesse tra i seguenti punti fiduciali: PF../…./…..-PF../…./….. pertanto, sono state prodotte misure sovrabbondanti ed iperdeterminazioni della/e relazione/i in esame, le quali hanno dimostrato la validità delle misure assunte.

4. Le particelle di superficie inferiore a 2000 mq non sono state rilevate integralmente in quanto i confini non sono materializzati interamente e la committenza non ne ha richiesto la materializzazione

5. I risultati dell'elaborazione hanno fornito, per alcuni punti rilevati un valore del semiasse dell’ellissi di errore > 10 cm per la complessità delle operazioni topografiche e per la impossibilità di realizzare schemi ottimizzati.

6. La/e particella/e ……………….. corrisponde/ono a quanto rappresentato sulla mappa del Catasto Terreni e che il fabbricato è correttamente inserito nella cartografia

7. Il tipo mappale ha in oggetto costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente

8. La differenza tra la superficie rilevata della/e particella/e …………………. e la superficie registrata negli atti catastali eccede il limite di tolleranza di oltre 1/20, per questo si è proceduto alla doppia dimostrazione sia grafica, sia delle superfici.