Acquisizioni coattive sananti speciali

Nei due capitoli che precedono è stata analizzata l'acquisizione coattiva sanante sulla base del presupposto che il bene fosse utilizzato da una pubblica amministrazione, che costituisce un presupposto dell'acquisizione coattiva sanante espressamente richiesto dalla rubrica e dal primo comma dell'art. 42-bis.

A suo tempo [743], però, si è opportunamente osservato che il fatto che il bene non sia utilizzato dall'autorità procedente, né dalla collettività di riferimento, non è di per sé sufficiente per escludere l'applicazione dell'art. 42-bis. Il requisito in parola, infatti, può assumere forme particolari, che si allontanano dall'ipotesi di partenza e danno la stura alle due fattispecie di acquisizione coattiva speciale.

Da un lato, infatti, il comma 5 dell'art. 42-bis si occupa dell'eventualità che «un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata» ovvero sia «desti... _OMISSIS_ ...ttribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati» [744].

Dall'altro lato, il comma 6 contempla l'ipotesi in cui «è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale» [745].

Emerge dunque già in prima lettura che in entrambi i casi manca quella «autorità che utilizza il bene» a cui fa riferimento il comma 1 della disposizione, in quanto il bene è nella disponibilità di un soggetto privato. Pur costituendo il primissimo vocabolo utilizzato dall'art. 42-bis, dunque l'utilizzazione è un requisito assai meno granitico di altri, potendosi fare applicazione della norma in parola - nei limiti di compatibilità - anche quando l'utilizzazione si atteggi in modo del tutto particolare.

A parte questo profilo comune, ad ogni modo, le due ipotesi acquisitive speciali sono piuttosto diverse tra loro, avendo origini... _OMISSIS_ ...resentando problematiche non sovrapponibili.

Ciò ne sconsiglia una trattazione congiunta, rendendo invece opportuno analizzare prima l'ipotesi di cui al comma 5 e poi quella di cui al capoverso successivo. In entrambi i casi, sarà opportuno chiarire anzitutto l'ambito applicativo e poi le peculiarità procedimentali previste dal legislatore, prendendo rispettivamente le mosse da quanto esposto nel cap. III [746] e nel cap. IV [747], dedicati appunto l'uno ai presupposti dell'acquisizione e l'altro ai profili prettamente procedimentali.