ABUSI EDILIZI

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Interventi edilizi in parziale difformità dalla «super d.i.a.»

La «parziale difformità» costituisce categoria residuale, comprendente tutte le ipotesi non rientranti nei precedenti artt. 31 e 33 T.U. o non individuate dalla normativa regionale come variazioni essenziali, e sembra che la norma in esame possa riferirsi anche agli interventi di ristrutturazione «pesante», proprio per il suo carattere di chiusura. La delimitazione della fattispecie deve inoltre tenere conto della disciplina delle c.d. «varianti minime» definite all'art. 22 co.2 T.U.

Sanzioni previste per interventi edilizi abusivi: casistica

Dal punto di vista oggettivo, la realizzazione su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici di un intervento in assenza di «super d.i.a.» o in totale o in parziale difformità da essa: deve ritenersi ricompresa, anche se non espressamente prevista, l’ipotesi della variazione essenziale, poiché sarebbe privo di senso punire la difformità parziale e lasciare priva di sanzione un’ipotesi più grave come quella dell’art. 32 T.U.

Le sanzioni civili previste in caso di abuso edilizio

L'art. 46 T.U. riprende in contenuti del previgente art.17 L.47/1985 e prevede che siano nulli gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, da cui non risultino gli estremi del permesso di costruire o della sanatoria o non sia allegata prova del pagamento della sanzione pecuniaria

Le linee di fondo del sistema sanzionatorio in edilizia; caratteri del potere sanzionatorio; i soggetti attivi

Il tipo di sanzione non è agganciato al dato formale della scelta del tipo di titolo abilitativo, ma al dato sostanziale del tipo di intervento che si è posto in essere.

Il regime sanzionatorio degli interventi sottoposti a «super d.i.a.». L'accertamento di conformità

Le sanzioni applicabili agli interventi realizzabili con «super d.i.a.» sono previste dagli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 38 T.U., nei quali il D. Lgs. n. 301/2002 ha inserito espressamente una clausola che ne estende l'operatività in tal senso.

Il regime sanzionatorio degli interventi sottoposti a s.c.i.a.

Le sanzioni applicabili agli interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla s.c.i.a. sono quelle contemplate all'art. 37 T.U., in cui erano confluite le due previsioni che regolavano le sanzioni per l'esecuzione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione edilizia (art. 10 della legge n. 47/1985) e dalla d.i.a. (art. 4, co. 13, del d.l. n. 398/1993) e che erano state unificate a seguito dell'abrogazione dell'autorizzazione edilizia.

Il rapporto tra autotutela e poteri sanzionatori

Il problema dei rapporti tra autotutela e poteri sanzionatori è risolto dallo stesso T.U. per quanto concerne gli interventi realizzabili con «super d.i.a.», poiché, come si è avuto occasione di vedere, si può procedere direttamente all'adozione di poteri sanzionatori nei casi di interventi intrapresi assenza o di difformità dalla denuncia

Le novità del decreto “Sblocca Italia”

Il D.L. 133/2014, con l’introduzione di nuovi strumenti di semplificazione ed incentivazione dell’attività imprenditoriale ed edilizia, si colloca nel quadro delle numerose leggi nazionali che si sono succedute negli ultimi anni, accomunate dalla medesima ratio: agevolazione e snellimento burocratico per il concreto superamento della crisi economica, e in campo urbanistico-edilizio per favorire la riqualificazione e la rigenerazione dell’edificato esistente ed il riuso del suolo.

La lottizzazione abusiva: sanzioni penali (art. 44 lett c) D.P.R. 380/2001)

Il reato penale di lottizzazione abusiva (punito con l'arresto fino a due anni e il pagamento di un'ammenda pecuniaria), definito all'art. 44 lett c) D.P.R. 380/2001, si configura quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione.

Il sequestro e la demolizione dell'opera edilizia abusiva

Le opere abusivamente realizzate possono essere sequestrate sia per impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori (sequestro preventivo), sia per finalità istruttorie (sequestro probatorio). Una volta accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, il responsabile del competente ufficio comunale ingiungerà al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione dell'opera

Sanatoria «ordinaria» e «straordinaria» degli abusi edilizi

In materia edilizia, la nozione di sanatoria attiene alla legittimazione di atti di privati tramite atto amministrativo, discostandosi dall’accezione tradizionalmente riconosciutale, quale atto amministrativo che rimuove i vizi relativi all’esercizio della potestà amministrativa. Il condono è invece un provvedimento di legge tramite cui i soggetti che vi aderiscono possono ottenere l’annullamento, di una pena o di una sanzione che potrebbe essere contestata loro per comportamenti pregressi

Il condono di interventi edilizi abusivi (Corte Costituzionale n.196/2004)

Il condono è un provvedimento di legge tramite cui i soggetti che vi aderiscono possono ottenere l’annullamento, totale o parziale, di una pena o di una sanzione che potrebbe essere contestata loro per comportamenti pregressi. Il condono edilizio, in particolare, è un procedimento che consente la regolarizzazione amministrativa degli illeciti edilizi, e l’estinzione dei reati connessi a tale attività. La nozione in esame raggruppa le normative emanate con le leggi 47/85, 724/94, e 326/2003.

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