NOTIFICHE

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Notifiche, varie

Nel processo amministrativo è ammessa la notifica del ricorso a mezzo posta elettronica certificata.

La notifica agli assenti e irreperibili nelle espropriazioni per pubblica utilità

Nelle espropriazioni per pubblica utilità occorre fare i conti con le notifiche, in quanto il TUE talora impone e altre volte consente che gli atti vengano notificati a mezzo di ufficiale giudiziario o nelle forme degli atti processuali civili, o secondo le norme del codice di procedura civile. Le Autorità esproprianti rivestono con grande frequenza il ruolo di soggetti richiedenti le notifiche. Le problematiche sono varie, specie con riguardo ai destinatari irreperibili, deceduti o sconosciuti

La notifica agli assenti e irreperibili nelle espropriazioni per pubblica utilità: ricerche secondo l'ordinaria diligenza

Ai fini della validità della notifica, occorre che il recapito del destinatario sia stato individuato per mezzo di ricerche condotte secondo la ordinaria diligenza (art.140 c.p.c.) ovvero che sia rimasto sconosciuto nonostante l’esperimento delle indagini suggerite nel caso concreto dalla comune diligenza. La diligenza “ordinaria” o “comune” deve riferirsi all'individuabilità del destinatario in relazione ai mezzi a disposizione del richiedente e dell’ufficiale giudiziario nel caso di specie

Le differenti forme di patologia delle notifiche

La necessità di accertare immediatamente la regolarità di quel procedimento è, perciò, evidente: ogni sentenza di Cassazione che dichiara la invalidità della notificazione dell’atto introduttivo, comporta lo spreco di molti anni di attività giudiziaria in un sistema che non può permetterselo.

L'inesistenza delle notifiche

Il fenomeno della inesistenza della notificazione, come è noto, non è disciplinato dal legislatore, ed è relegato in limiti molto ristretti da parte della dottrina e della giurisprudenza, le quali reputano che essa possa essere ritenuta configurabile soltanto in quelle (rare) ipotesi in cui la notifica dell’atto sia stata eseguita in luogo od a soggetto che, oltre ad essere diversi da quelli dovuti, non abbiano alcuna attinenza, o riferimento o collegamento con il destinatario

La nullità della notifica

Il giudizio in ordine alla configurabilità di quella incertezza deve essere condotto in relazione non alla sola relata di notifica, ma all’intero atto il cui contenuto può essere utilizzato per desumere le indicazioni mancanti, e colmare eventuali lacune .

L'irregolarità della notifica

E’ categoria i cui confini possono essere ricavati per differenza: costituiscono mere irregolarità tutte quelle deviazioni dal modello legale nelle quali il vizio abbia una gravità tanto lieve da non provocare la nullità (o la inesistenza).

L'istanza della notifica

A partire dalle notissime pronunzie con le quali la Corte costituzionale ha consacrato il principio della scissione tra il momento del perfezionamento della notifica per il richiedente rispetto a quello, diverso, in cui essa si completa per il destinatario , è di intuitiva evidenza che quello della notificazione è un procedimento in senso tecnico, e cioè un insieme di atti collegati funzionalmente, e preordinati al conseguimento di un fine unitario.

La competenza della notifica

La disciplina della competenza è assai semplice: ne esiste una concorrente dell’ufficiale giudiziario addetto alla sede al quale l’atto giudiziario si riferisce, e di quello del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, con la precisazione che quest’ultimo può svolgere i propri incarichi in tutti i modi previsti, mentre il primo può notificare al di fuori del proprio mandamento soltanto mediante posta.

La consegna dell'atto

È quella che costituisce, ovviamente la fase “centrale” dell’intero procedimento, ed è quella in relazione alla quale, naturalmente, è più facile che si celino le insidie; per questo, conviene forse essere pedanti, ed analizzarla dopo averla scomposta nei suoi vari, possibili segmenti

La relata di notifica

Pubblica fede la cui attribuzione, tuttavia, deve essere ritenuta condizionata dal rispetto dell’art. 148 c.p.c., che, come è noto, impone che la relazione di notificazione debba essere redatta in calce all’atto, all’evidente scopo di garantire la consegna di documenti completi, e rendere materialmente impossibile la loro manipolazione successiva alla notificazione

La scissione del momento di perfezionamento delle notificazioni: conseguenze processuali e sostanziali

E’ noto che, sino al 2002, il mancato perfezionamento della notifica non poteva essere considerato una forma autonoma di patologia: la notificazione, o si concludeva con la consegna dell’atto, oppure non poteva essere reputata tale, per cui semplicemente non esisteva.

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