La notifica agli assenti e irreperibili nelle espropriazioni per pubblica utilità

Premessa Nelle espropriazioni per pubblica utilità occorre fare ripetutamente i conti con le notifiche, in quanto il T.U. n. 327/2001 talora impone e altre volte consente che gli atti vengano notificati a mezzo di ufficiale giudiziario o nelle forme degli atti processuali civili, ossia secondo le norme del codice di procedura civile (cfr. artt. 15.2, 20.1 e 4, 21.2, 22.4, 23.1.g, 43.2.d, 49.2, 50.2 T.U. n. 327/2001). Di conseguenza, le Autorità esproprianti rivestono con grande frequenza il ruolo di soggetti richiedenti le notifiche.

Le problematiche che le Autorità esproprianti italiane incontrano, in molte decine di migliaia di notifiche all’anno, sono le più varie, specie con riguardo ai destinatari irreperibili, sconosciuti, deceduti, etc..

Tratteremo qui, in termini estremamente sintetici e schematici, delle notifiche ai destinatari assenti o irreperibili e, in particolare, della “ordinaria diligenza” che deve caratte... _OMISSIS_ ...rche dei recapiti per poter esperire le procedure di cui agli articoli 140 e 143 c.p.c. [1].

Va premesso che la notificazione consiste non in un unico atto, ma in una sequenza di atti, l’uno concatenato all’altro, che danno luogo ad un vero e proprio procedimento. In questa ordinata sequenza vanno distinti l’atto di parte (l’istanza), che ne provoca il sorgere e ne guida lo svolgimento, e gli atti dell’ufficiale giudiziario e degli altri soggetti (si pensi al postino o al consegnatario), che cooperano al raggiungimento dello scopo [2].

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, va ricordato che è indifferente il luogo in cui avviene la consegna, quando l’atto viene recapitato proprio nelle mani della persona interessata. Infatti, la legge consente che l’ufficiale giudiziario possa consegnare l’atto al destinatario ovunque lo trovi (purché nell’ambito del territorio di sua competenza)... _OMISSIS_ ...eribilmente (a tutela della privacy) questi va cercato presso l’abitazione (art. 138 c.p.c.).

Il luogo diventa rilevante, invece, nel caso in cui la consegna non possa farsi direttamente a mani del destinatario.

In questi casi, l’ufficiale giudiziario può consegnare l’atto ad una delle altre persone indicate dalla legge [3], purchè reperita o nel comune di residenza (alternativamente nella casa di abitazione o nell’azienda del destinatario) o in quello di dimora ovvero in quello di domicilio (art. 139 c.p.c. [4]).

Va evidenziato che l’ordine secondo cui vanno eseguite le ricerche è tassativo per quel che riguarda il comune, nel senso che la notifica può effettuarsi nel comune di dimora solo se non sia noto il comune di residenza e nel comune di domicilio, solo se non siano noti gli altri due [5].

La legge prevede, poi, quali formalità vadano seguite per addivenire al perfeziona... _OMISSIS_ ...ifica sia quando sia noto uno dei suddetti luoghi e l’ufficiale giudiziario non riesca a consegnare l’atto a nessuno, sia quando il comune di residenza, quello di dimora, quello di domicilio e finanche quello di nascita del destinatario non siano noti (o conoscibili secondo l’ordinaria diligenza). Delle questioni connesse a queste ipotesi occorre occuparsi.

L’irreperibilità “relativa” (o "temporanea", o "assenza")
Fattispecie: si conosce la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, il quale però non viene ivi trovato
Norma applicabile: art. 140 c.p.c. “Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia”: «Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’uffic... _OMISSIS_ ...o deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento»
Iter: l’ufficiale giudiziario constata l’irreperibilità, deposita l’atto in comune, affigge alla porta l’avviso e manda una r.a.r.

I presupposti per eseguire la notifica secondo le formalità di cui all’articolo 140 c.p.c. sono, dunque, due:
che si conosca il luogo di residenza del destinatario o, in mancanza, quello di dimora o, in subordine, quello di domicilio (art. 139 c.p.c.);
che non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario (o per irreperibilità, incapacità o ... _OMISSIS_ ...ersone indicate all’art. 139 c.p.c.).
A quest’ultimo riguardo, va precisato che l’irreperibilità, a cui fa riferimento l’articolo 140 c.p.c., non è l’irreperibilità che comporta la cancellazione anagrafica, ai sensi dell’art. 11 comma 1 lettera c) del d.P.R. n. 223/1989 [6], e che si configura a seguito della mancata rilevazione della persona all’ultimo censimento generale della popolazione o quando «a seguito di ripetuti accertamenti [7], opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile».

Anzi, mentre ai fini della cancellazione anagrafica, una persona è irreperibile quando non sia rintracciata nel territorio comunale a seguito di ripetuti accertamenti, senza che né da altro comune, né dall’estero pervengano richieste di trasferimento di residenza, e non sia possibile, attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche stabilirne, anche d’ufficio, la r... _OMISSIS_ ... fini dell’applicazione dell’articolo 140 c.p.c., una persona è irreperibile – semplicemente – quando non sia trovata presso la sua residenza, dimora o domicilio, dopo che il soggetto notificatore si sia recato invano nei luoghi alternativamente indicati dall’articolo 139 c.p.c. (abitazione, ufficio, azienda), senza necessità che la ricerca venga effettuata in ciascuno di essi o secondo un ordine determinato, fermo restando che quando esista uno solo di questi luoghi, si debba necessariamente eseguire ivi la notifica.

Ma vi è di più. Per poter procedere alla notifica ex art. 140 c.p.c. è necessario non solo che il destinatario non sia stato cancellato dall’anagrafe della popolazione residente, ma anche che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza (o di dimora o di domicilio).

In linea di principio, ciò che conta è la residenza effettiva del destinatario e non quella cd. anagrafica (ossia que... _OMISSIS_ ...dai certificati anagrafici), in quanto il nostro legislatore si preoccupa di garantire la effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

Tuttavia, l’iscrizione nei registri anagrafici comunali fa presumere la effettiva residenza in quel comune. Pertanto, nel caso in cui sia effettuata presso la residenza anagrafica, la notifica è valida, a meno che il destinatario non provi che al momento della notifica la sua residenza effettiva era in un altro luogo e che il notificante conosceva (o avrebbe potuto conoscere, con l'uso della normale diligenza) detto nuovo recapito [8].

Addirittura, è stata ritenuta valida la notifica eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario (una persona sottoposta allo speciale programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia dalla legge 15 marzo 1991 n. 82), quando il luogo di effettiva residenza non poteva essere conosciuto, in quanto tenuto segreto per ragioni di ... _OMISSIS_ ...

Viceversa, nel caso in cui la notifica venga eseguita in un luogo diverso, rispetto a quello risultante dal certificato di residenza, in caso di contestazione spetta al notificante dimostrare che il destinatario risiedeva effettivamente in detto luogo [10].

Ovviamente, nel caso in cui la notifica sia fatta presso la precedente residenza, il destinatario può provare di essersi trasferito prima della notifica, producendo un aggiornato certificato anagrafico [11]. Se, però, al momento della notifica, il trasferimento era stato attuato e denunciato al comune di "partenza", ma non era ancora annotato nei registri [12] ovvero non risultava dal certificato anagrafico rilasciato al notificante [13], il destinatario è tenuto anche a provare di aver presentato domanda di trasferimento al comune di 'arrivo' in data anteriore alla notifica.

Infatti, il trasferimento di residenza è opponibile ai terzi di buona fede dal mome... _OMISSIS_ ...ntazione della cd. doppia dichiarazione ai due comuni (quello che si lascia e quello nel quale si va ad abitare) (cfr. artt. 43, 44 co.1 c.c. e art. 31 disp. att. c.c.; artt. 2 e 11, l. 24-12-1954, n. 1228; artt. 7 e ss. d.P.R. 30-5-1989, n. 223) [14].

Per il cosiddetto principio della scissione soggettiva, la notificazione produce effetti a vantaggio del notificante fin dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, a condizione che la notifica si perfezioni, il che avviene decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa o al momento della ricezione della raccomandata, se anteriore [15].

L’irreperibilità “assoluta”
Fattispecie: non si conosce la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario
Norma applicabile: art. 143 c.p.c. “Notificaz... _OMISSIS_ ...di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”: «1. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. 2. Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero. 3. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte».
Iter: l’ufficiale giudiziario deposita l’atto presso la casa comunale dell’ultima residen... _OMISSIS_ ...o di nascita, o, se siano ignoti, lo consegna al pubblico ministero

La norma prevede tre distinte situazioni, tutte basate sul presupposto che non siano conosciute le attuali residenza, dimora e domicilio del destinatario:
è conosciuta l’ultima residenza, nel qual caso la copia dell’atto viene depositata presso la relativa casa comunale;
non è conosciuta l’ultima residenza, ma è conosciuto il luogo di nascita, nel qual caso la copia dell’atto viene depositata presso la relativa casa comunale;
non sono conosciuti né l’ultima residenza, né il luogo di nascita, nel qual caso la copia dell’atto viene consegnata al pubblico ministero.
Ovviamente, nell’ipotesi in cui la residenza del destinatario non risulti dai registri anagrafici e non possa essere individuata in altro modo, la notifica va fatta senz’altro ai... _OMISSIS_ ...uo;art. 143 c.p.c..

Maggiormente problematica, invece, è l’ipotesi in cui la residenza che risulta dai registri anagrafici, non corrisponda con la residenza effettiva. In pratica, il problema di quale procedimento seguire si pone nel seguente caso: l’ufficiale giudiziario si reca nel luogo di «residenza anagrafica» del destinatario e non lo trova, ma apprende che è sloggiato, oppure che si è trasferito altrove, etc..

Trattasi di ipotesi border line, per cui occorre verificare quando è applicabile l’art. 140 c.p.c. (ossia quando l'irreperibilità è relativa) e quando va applicato l’art. 143 c.p.c. (ossia quando l'irreperibilità è assoluta).

Secondo quello che è ormai il “diritto vivente”, allorchè si constati che si tratta di temporaneo allontanamento (ad es. per un viaggio), si procede ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; se si tratta di trasferimento definitivo (ossia quando suss... _OMISSIS_ ...esuntivi della volontà di non tornare, come ad esempio il trasloco dell’arredamento) e l’attuale dimora non è conoscibile secondo l’ordinaria d...


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