INSIDIA STRADALE

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La responsabilità per i danni causati a veicoli e pedoni dalle buche su strade e marciapiedi

La caduta provocata dalla presenza sulla pubblica via di una buca di dimensioni tali da essere normalmente visibile non configura responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c., secondo cui è necessario che il danno sia stato arrecato "dalla cosa", cioè che sia essa stessa causa o concausa del danno.

La responsabilità del comune per i danni causati delle strade ricomprese all'interno del perimetro urbano

Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Casi particolari di responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni avvenuti sulle strade

È idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno lamentato la condotta di chi, nel percorrere una strada in stato di dissesto generalizzato (le cui sconnessioni si devono ritenere ben visibili per chi ne intraprenda la percorrenza) non tenga una guida improntata alla massima prudenza.

Incidenza del caso fortuito nell'esclusione della responsabilità per i danni stradali ex art. 2051 c.c.

Il caso fortuito, in grado di escludere la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante), bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Le cause di esclusione dalla responsabilità per danno ex art. 2051 c.c. per l'ente proprietario di strade demaniali

La responsabilità dell'ente proprietario della strada può essere esclusa dall'eventuale comportamento colposo del danneggiato che si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.

Responsabilità della P.A. sulle strade comunali extraurbane

Recente giurisprudenza di legittimità afferma l’applicabilità dell’art. 2051 cc, in ragione dell’adesione all’orientamento oggettivistico, anche alla P.A., senza preventive limitazioni connesse alle caratteristiche del custode o del bene custodito. In linea con il carattere oggettivo della responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, escludibile solo con la dimostrazione, da parte dell’ente pubblico dell’evento imprevisto ed imprevedibile o derivante dalla condotta del danneggiato

Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.: buche, dossi e altre insidie stradali

Tipica ipotesi di insidia stradale è data dalla buca, ossia un avvallamento del manto stradale a causa del quale l’utente può perdere il controllo del proprio mezzo e patire danni più o meno gravi. Copiosa la giurisprudenza in tal senso: recentemente si è affermata l’autonoma pericolosità della buca, a prescindere dalle competenze di guida dell’utente e dalle condizioni di visibilità o di traffico. Quanto detto in materia di buche, va esteso a tombini e dossi, qualora non adeguatamente segnalati

Responsabilità del Comune nelle insidie stradali

Occorre rilevare se una situazione di cattiva manutenzione esista davvero e sia ascrivibile alla responsabilità del custode. Andrà poi valutato se l’insidia stradale sia stata unica ragione causativa del danno; a tal fine, andrà valutata la condotta dell’utente della strada che ha patito il danno: ove vi sia stato un contegno imprudente, vi potrà essere, sulla base delle prove raccolte, un concorso colposo o addirittura un'ipotesi di caso fortuito, che può escludere la responsabilità del custode

Art. 2051 c.c. e responsabilità della P.A.: marciapiedi e circolazione pedonale

In tema di responsabilità della P.A. sono rilevanti anche gli episodi di danno a carico di pedoni verificatisi sui marciapiedi, su cui possono insistere le più svariate forme di insidia. A questo proposito, la Corte Cost. ha affermato che l’art. 2051 c.c. non è applicabile nel caso di danni cagionati da una strada pubblica solo quando sia oggettivamente impossibile, da parte dell’ente pubblico proprietario, l’esercizio di un continuo ed efficace controllo atto ad impedire situazioni di pericolo

Danni cagionati da cose in custodia: caso fortuito e condotta del terzo

Il caso fortuito, atto a esonerare il custode da responsabilità, può originare anche dalla condotta del terzo: si tratta del c.d. “fatto del terzo”, relativo alla possibilità che ad incidere sulla causa/effetto degli eventi, ed a determinare quindi il danno, sia l’intervento di un fatto estraneo alla sfera del custode, ma rientrante in quella di un altro soggetto. Il fatto del terzo assumerà quindi il carattere di circostanza liberatoria per il custode ma solo al sussistere di certe circostanze.

Il comune non risponde dei danni non cagionati dalla strada bensì dalle tubature sottostanti

Il Comune non è responsabile per il mancato approvvigionamento idrico conseguente alla rottura delle tubazioni sotterranee di adduzione dell’acqua perché a suo carico non esiste un generico obbligo di custodia derivante dalla proprietà della strada.

L’ente proprietario non risponde della macchia d’olio sulla strada

Il caso della macchia d’olio su asfalto è assolutamente emblematico della situazione in cui si verifica un fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode, liberando la la pubblica amministrazione dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ..

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