INSIDIA STRADALE

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Situazioni in cui si può configurare o meno la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per danni verificatisi nella circolazione stradale

È idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno lamentato la condotta di chi, nel percorrere una strada in stato di dissesto generalizzato, non tenga una guida improntata alla massima prudenza.

Principio di autoresponsabilità nel danno da insidia stradale

L'apparente normalità del marciapiede su cui transita un pedone esclude ogni concorrente o esclusiva responsabilità dello stesso nella produzione del sinistro.

Danno da insidia stradale ed esclusione della responsabilità della P.A. (art. 2051 Cod. Civ.)

In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiale abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.

Responsabilità civile della p.a. per danni causati da insidia stradale: l'onere della prova

Incombe all'ente proprietario della strada fornire prova che un evento dannoso fosse a lui non imputabile per non essere le condizioni anomale della strada non tempestivamente evitabili o segnalabili, dovendo la responsabilità di detto ente essere accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione.

L'onere della prova nell'imputazione di responsabilità degli enti pubblici per il danno stradale

Sia che voglia ricondursi la responsabilità stradale all'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c. sia nel caso in cui si ritenga più correttamente applicabile il principio di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato richiedente il risarcimento ha l'onere di dimostrare la sussistenza dell'anomalia del bene demaniale, nonché del nesso causale tra la cosa caratterizzata da tale anomalia e il danno riportato.

Figure sintomatiche della impossibilità della custodia da parte della P.A. ai fini dell'imputazione di responsabilità ex art. 2051 c.c.

La notevole estensione del bene demaniale e la sua utilizzazione generale e diretta da parte dei terzi costituiscono soltanto figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della PA e, come tali, vanno sottoposte in concreto al vaglio del giudice di merito.

La responsabilità per danni cagionati dal demanio stradale ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.

In ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, quando risulti l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo di essa sulle strade in custodia, in dipendenza del loro uso generale e diretto da parte dei terzi e della notevole estensione di tali beni, il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della P.A. non è costituito ordinariamente dall'art. 2051 c.c., ma dall'art. 2043.

La responsabilità per i danni causati a veicoli e pedoni dalle buche su strade e marciapiedi

La caduta provocata dalla presenza sulla pubblica via di una buca di dimensioni tali da essere normalmente visibile non configura responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c., secondo cui è necessario che il danno sia stato arrecato "dalla cosa", cioè che sia essa stessa causa o concausa del danno.

La responsabilità del comune per i danni causati delle strade ricomprese all'interno del perimetro urbano

Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Casi particolari di responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni avvenuti sulle strade

È idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno lamentato la condotta di chi, nel percorrere una strada in stato di dissesto generalizzato (le cui sconnessioni si devono ritenere ben visibili per chi ne intraprenda la percorrenza) non tenga una guida improntata alla massima prudenza.

Incidenza del caso fortuito nell'esclusione della responsabilità per i danni stradali ex art. 2051 c.c.

Il caso fortuito, in grado di escludere la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante), bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Le cause di esclusione dalla responsabilità per danno ex art. 2051 c.c. per l'ente proprietario di strade demaniali

La responsabilità dell'ente proprietario della strada può essere esclusa dall'eventuale comportamento colposo del danneggiato che si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.

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