RESPONSABILIT

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Art. 2051 c.c.e responsabilità della P.A.: le strade comunali

Non è possibile indicare un solo orientamento cui la giurisprudenza si attenga ove il Comune sia chiamato a rispondere dei danni patiti da un utente su una strada comunale. Occorre individuare i precisi caratteri del caso, tenendo conto del tipo di strada, della sua posizione rispetto al centro abitato, delle dimensioni della rete viaria, della dinamica causativa del danno per poter inserire la fattispecie in una casistica precisa e prevedere le incombenze probatorie del danneggiato e del Comune

Responsabilità della P.A. sulle strade comunali extraurbane

Recente giurisprudenza di legittimità afferma l’applicabilità dell’art. 2051 cc, in ragione dell’adesione all’orientamento oggettivistico, anche alla P.A., senza preventive limitazioni connesse alle caratteristiche del custode o del bene custodito. In linea con il carattere oggettivo della responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, escludibile solo con la dimostrazione, da parte dell’ente pubblico dell’evento imprevisto ed imprevedibile o derivante dalla condotta del danneggiato

La responsabilità del Comune sull'appalto di manutenzione delle strade

Nell’ambito della responsabilità del Comune ex art. 2051 cc per danni cagionati dalle situazioni di pericolo esistenti sulle proprie strade, indipendentemente dalla rete viaria, è quella dei contratti di appalto per la manutenzione e sorveglianza delle strade comunali. Con tali contratti, gli Enti territoriali affidano la cura di parte del proprio demanio stradale a società private; ma non escludono, per ciò solo, il proprio potere di gestione del bene ed il conseguente dovere di sorveglianza

Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.: buche, dossi e altre insidie stradali

Tipica ipotesi di insidia stradale è data dalla buca, ossia un avvallamento del manto stradale a causa del quale l’utente può perdere il controllo del proprio mezzo e patire danni più o meno gravi. Copiosa la giurisprudenza in tal senso: recentemente si è affermata l’autonoma pericolosità della buca, a prescindere dalle competenze di guida dell’utente e dalle condizioni di visibilità o di traffico. Quanto detto in materia di buche, va esteso a tombini e dossi, qualora non adeguatamente segnalati

Responsabilità del Comune nelle insidie stradali

Occorre rilevare se una situazione di cattiva manutenzione esista davvero e sia ascrivibile alla responsabilità del custode. Andrà poi valutato se l’insidia stradale sia stata unica ragione causativa del danno; a tal fine, andrà valutata la condotta dell’utente della strada che ha patito il danno: ove vi sia stato un contegno imprudente, vi potrà essere, sulla base delle prove raccolte, un concorso colposo o addirittura un'ipotesi di caso fortuito, che può escludere la responsabilità del custode

Art. 2051 c.c. e responsabilità della P.A.: marciapiedi e circolazione pedonale

In tema di responsabilità della P.A. sono rilevanti anche gli episodi di danno a carico di pedoni verificatisi sui marciapiedi, su cui possono insistere le più svariate forme di insidia. A questo proposito, la Corte Cost. ha affermato che l’art. 2051 c.c. non è applicabile nel caso di danni cagionati da una strada pubblica solo quando sia oggettivamente impossibile, da parte dell’ente pubblico proprietario, l’esercizio di un continuo ed efficace controllo atto ad impedire situazioni di pericolo

La responsabilità della P.A. sugli edifici comunali

Per quanto grande possa essere, un edificio comunale non pone problemi di uso diffuso e generalizzato da parte di terzi, né ha dimensioni tali da impedire un efficace controllo sul bene stesso. In più, l’accesso agli edifici pubblici è limitato ad orari e condizioni che consentono un efficace controllo di ciò che avviene all’interno. Dunque, è impossibile per la P.A. escludere un danno dovuto ad una carenza di manutenzione all'interno di un immobile comunale dall’applicabilità dell’art. 2051 cc

Responsabilità e custodia: definizioni e nozioni

La giurisprudenza ha progressivamente elaborato una nozione di custodia estremamente ampia, tale da superare qualsiasi limite contrattuale e venire intesa, attualmente, come semplice “rapporto qualificato con la cosa”. In particolare si ritiene sussistere un rapporto di custodia tra il soggetto e la cosa ogni qualvolta il primo possa esercitare, per contratto o per stato di fatto, un potere effettivo e non occasionale. La custodia di un bene, quindi, non coincide necessariamente con la proprietà

Ripartizione dell'onere di prova per danni cagionati da custodia

La responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia si fonda non su una particolare attività del soggetto tenuto alla custodia del bene, quanto piuttosto su una relazione tra soggetto e res. Poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento del caso fortuito, che attiene alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che: l’attore deve provare l’esistenza del rapporto tra causa ed evento lesivo, mentre il convenuto che la causa sia da ascriversi al caso fortuito

Ammissibilità della responsabilità oggettiva per danni causati dalla custodia

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza rilevare la condotta del custode e l’osservanza di un obbligo di vigilanza. Tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento

Casistica in tema di caso fortuito

Per caso fortuito si deve intendere un evento imprevisto, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra custodia e danno, di per sé idoneo a imputare i danni cagionati dalla cosa al suo custode, non attinente ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione dello stesso. Come suggerisce la dottrina, il caso fortuito può essere meglio analizzato se sottoposto a una tripartizione concettuale tra: caso fortuito autonomo, incidentale e concorrente

Danni cagionati da cose in custodia: caso fortuito e condotta del terzo

Il caso fortuito, atto a esonerare il custode da responsabilità, può originare anche dalla condotta del terzo: si tratta del c.d. “fatto del terzo”, relativo alla possibilità che ad incidere sulla causa/effetto degli eventi, ed a determinare quindi il danno, sia l’intervento di un fatto estraneo alla sfera del custode, ma rientrante in quella di un altro soggetto. Il fatto del terzo assumerà quindi il carattere di circostanza liberatoria per il custode ma solo al sussistere di certe circostanze.

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