RESPONSABILIT

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Il concorso colposo del danneggiato

Concetto confinante con il fatto del terzo è quello del “concorso colposo del danneggiato”. Si tratta di ipotesi collegate da un elemento fondamentale: l’intervento, nella concatenazione causale degli eventi, del fatto di un soggetto terzo rispetto al rapporto tra bene e custode. Su come giudicare se il terzo, generante il danno, sia lo stesso soggetto danneggiato non c'è risposta unitaria, perché la condotta del danneggiato va concretamente valutata nella sua eventuale inevitabilità e rilevanza

Responsabilità della P.A. limitata al fatto illecito

La responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della p.a., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito

La sentenza 159/99 della Corte Costituzionale sulle responsabilità della P.A.

Ritenere non estensibile alla p.a. la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia apparve, a parte rilevante degli operatori del diritto, un ingiustificato privilegio e, quindi, un’ingiustificata disparità di trattamento a svantaggio dei privati cittadini. Effettivamente, già negli anni Ottanta del secolo scorso, era diffuso nella giurisprudenza un orientamento che non limitava la responsabilità della p.a. alla disciplina dell’art. 2043 c.c., ma apriva alla responsabilità oggettiva.

Danni cagionati da cose in custodia: la sentenza della Corte Costituzionale

Dalla mancata applicazione dell’art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose sottoposte alla custodia della P.A., deriva chiaramente una disparità di trattamento a svantaggio del cittadino. I criteri di cui agli orientamenti richiamati dalla Consulta nella sentenza n. 156/99 individuano delle regole applicabili unicamente per l’ente pubblico, in ragione della specifica natura del soggetto custode. Occorre analizzare meglio gli orientamenti richiamati dalla sentenza della Corte Costituzionale

Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.: la seconda fase

L’art. 2051 c.c. si applica o meno alla p.a. in ragione delle specifiche caratteristiche del bene, dell’uso che la collettività fa di tale bene, delle dimensioni e della collocazione dello stesso. Il discrimen tra l’applicabilità o meno all’ente pubblico non è rinvenibile dunque nelle caratteristiche proprie del custode, ossia del soggetto giuridico tenuto alla custodia del bene, ma sulle caratteristiche della “cosa” oggetto della custodia. Copiosa e rilevante è la giurisprudenza in tal senso.

Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.: la terza fase

Secondo un terzo orientamento la PA sarebbe genericamente imputabile senza preventive esclusioni della responsabilità disciplinata in ragione della estensione o dell’utilizzo dei beni attraverso i quali si sia determinato il danno per il terzo; responsabilità condizionata dalla possibilità concreta di controllo e vigilanza. Tale orientamento si caratterizza per il rilievo assunto dal carattere oggettivo della responsabilità, a scapito degli aspetti soggettivi propri del custode e della res

Art. 2051 c.c.e responsabilità della P.A.: una critica alla terza fase

L'orientamento richiamatonella sentenza della Corte Costituzionale n. 159/99, ha alcuni rilevanti meriti, tra cui quello di consentire l’indagine concreta del fatto specifico, senza aprioristiche esclusioni dell’operatività dell’art. 2051 c.c. alla p.a. in ragione delle caratteristiche del bene. Nemmeno tale “arresto giurisprudenziale” è indenne da critiche, come conclude la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3651del 20 maggio 2006, basilare per le fortune della terza fase giurisprudenziale

Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.: la quarta fase

Il progressivo avvicinamento tra la posizione del privato e quella della pubblica amministrazione, spinge verso un'equiparazione delle responsabilità imputabili ai cittadini ed agli Enti pubblici. In tale ottica, si dovrebbe ritenere applicabile tanto al privato, quanto all’ente pubblico, la norma relativa alla responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia. Queste le premesse teoriche che ispirano la cosiddetta “quarta fase” giurisprudenziale, punto di arrivo dopo un lungo percorso

Riflessioni conclusive in tema di applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla P.A.

Il fulcro della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia è la nozione di custodia. Essa deve valere sia relativamente al custode privato che al custode pubblico. Non devono pertanto trovare accoglimento, in tal senso, né ricostruzioni della norma in questione che escludano aprioristicamente la responsabilità della p.a. in ragione della natura pubblica del custode, o in ragione delle caratteristiche del bene, né ricostruzioni che vogliano prescinderne per dimostrare il caso fortuito

Il danno all’immagine della pubblica amministrazione

Il danno all’immagine lede, attraverso il perseguimento criminoso da parte di un soggetto legato all’amministrazione da un rapporto di servizio di fini personali e utilitaristici, ben diversi da quelli del perseguimento dell’interesse generale, la fiducia che i consociati ripongono nel buon andamento e nell’imparzialità dell’amministrazione con ricadute negative sull’organizzazione amministrativa e sulla gestione dei servizi in favore della collettività

La determinazione del danno da parte del giudice contabile

Per quanto concerne la quantificazione del danno occorre ricordare che anche nel giudizio contabile vige la regola, sancita dall’art. 112 del c.p.c., della corrispondenza tra quanto richiesto dalla parte attrice e quanto pronunciato

Danno erariale e rilevanza dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione

nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità

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