TITOLO PAESAGGISTICO

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Il divieto di incremento dei volumi esistenti a tutela del paesaggio non distingue tra volumi tecnici e di altro tipo

Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume.

Interventi assoggettati ed esclusi dalla necessità del titolo paesaggistico

Salvo limitate eccezioni espressamente individuate dalla legge tutti gli interventi precari o facilmente amovibili realizzati su aree tutelate sono comunque soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Il parere della Soprintendenza nel rilascio del titolo paesaggistico

In presenza di un’area sottoposta ad un vincolo paesaggistico, il parere della autorità sulla compatibilità paesaggistica si configura come un presupposto di validità dell'autorizzazione paesaggistica.

Motivazione del rilascio o diniego di autorizzazione paesaggistica per opere edilizie in zone vincolate

Il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell'istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto) ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo.

Prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica per strutture stagionali rimovibili

In sede di rilascio della autorizzazione paesaggistica ‘stagionale’, la Soprintendenza può valutare se e in che limiti le esigenze riguardanti la balneazione e il turismo possano dar luogo ad una valutazione positiva sulla realizzazione di una struttura precaria, tale da non incidere stabilmente sullo stato dei luoghi e tale da consentire la libera fruizione e dell’area nel periodo residuo, ripristinata nei suoi aspetti naturalistici.

Autorizzazioni e titoli paesaggistici nella normativa regionale

Il codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 145, comma 3 D.lgs 42/2004) definisce, con efficacia vincolante anche per le Regioni, i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile ad opera della legislazione regionale.

Autorizzazione paesaggistica come presupposto del titolo edilizio

La disciplina urbanistica e quella paesaggistica si completano in vista della tutela integrata del territorio: ciò, del resto, è confermato dalla stessa relazione procedimentale che si instaura tra il titolo edilizio e quello paesaggistico, essendo quest’ultimo atto presupposto e necessario per il valido ed efficace rilascio del primo.

L'annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche da parte della Sopraintendenza

L'esercizio del potere di annullamento del nulla osta paesistico può avere ad oggetto solo la esteriore legittimità della procedura e dell’atto recante il nullaosta, non potendo la Soprintendenza disquisire nel merito della scelta dell’amministrazione locale di voler ritenere compatibile l’opera realizzanda con il rispetto del vincolo paesaggistico imposto sull’area di interesse edilizio.

Autorizzazione paesaggistica in caso di installazione di strutture su demanio marittimo

Non risulta sufficientemente motivata l’autorizzazione paesaggistica che si limiti a rilevare che l’intervento non altera l’equilibrio architettonico dell’ambiente circostante, dovendosi prendere in considerazione l’intero contesto tutelato dal vincolo.