Interventi assoggettati ed esclusi dalla necessità del titolo paesaggistico

TITOLO PAESAGGISTICO --> INTERVENTI ASSOGGETTATI

In caso di vincolo paesaggistico, la possibilità di effettuare senza autorizzazione interventi, oltre che di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che "non alterino lo stato dei luoghi" (D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 149), comporta che il divieto di eseguire gli interventi sopra indicati è limitato solo al caso in cui i lavori comportino un alterazione del preesistente o dell'assetto esteriore degli edifici ossia ne violino l'esigenza di "conservazione". Rientra, pertanto, nel divieto ogni intervento che immuti in modo rilevante od essenziale le caratteristiche originali dei luoghi, con la precisazione per cui la modifica deve riguardare i prospetti visibili sotto il profilo paesistico.

Il discrimine tra interventi paesaggisticamente rilevanti e non, ai fini della soggezione ad autorizzazione ambientale, discende dalla concreta valutazione circa l’idoneità degli stessi ad alterare o meno lo stato dei luoghi, valutazione che attiene al merito del giudizio rimesso alla p.a., al quale il proprietario del bene non può comunque sottrarsi allegando soggettive valutazioni circa l’inidoneità dello stesso ad alterare la qualità percettiva del materiale utilizzato ovvero della neutralità del mutamento delle preesistenti caratteristiche.

L’art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 prevede che non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo «che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici»: una recinzione che per caratteristiche e collocazione è idonea ad interrompere la continuità e la fruibilità visiva del contesto naturalistico interessato non rientra tra gli interventi irrilevanti dal punto di vista paesaggistico.

Il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146 prevede che l'autorizzazione paesaggistica deve essere preventivamente richiesta per le opere di qualunque genere, che si intendono eseguire sui beni sottoposti a vincolo e che possono arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Ai sensi dell'art. 181 d.lgs. 42/2004 è vietata l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici senza la necessaria autorizzazione o in difformità da essa.

Ai sensi dell'art. 181 d.lgs. 42/2004 è vietata l'esecuzione di lavori “di qualsiasi genere” su beni paesaggistici senza la necessaria autorizzazione o in difformità da essa.

Alla luce dell'individuazione dei beni paesaggistici contenuta negli artt. 136 e segg. d.lgs. 42/2004, con il termine paesaggio il legislatore ha inteso designare una determinata parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell'uomo, è ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell'area vincolata, così che ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi tipo di opera, è soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione.

Sia le verande che i porticati, dal punto di vista paesaggistico si mostrano come una estensione del fabbricato in termini di percezione dell’ingombro visivo. L’aver realizzato un porticato e non una veranda non cambia quindi il risultato, poiché in entrambi i casi sono strutture con elementi in muratura o cemento armato portante con copertura da struttura a tetto con travi, soletta e tegole; essi vanno quindi considerati equipollenti sotto il profilo dell’impatto paesaggistico.

L’autorizzazione paesaggistica occorre certamente per realizzare una tettoia che impatta sul contesto paesaggistico, alterando lo stato dei luoghi e comunque modificando l’aspetto esteriore dell’edificio: non ricorre, pertanto, la fattispecie prevista dall’articolo 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 di “Interventi non soggetti ad autorizzazione”, valendo, al contrario, la regola generale prevista dall’articolo 146 in ordine alla necessità dell’autorizzazione, nonché dall’articolo 167, comma 1, che prevede la riduzione in pristino in ipotesi di carenza della stessa.

Gli interventi edilizi ricadenti in zona assoggettata a vincolo paesaggistico e comportanti un'alterazione dell'aspetto esteriore dell'immobile sono sempre assoggettati alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Di conseguenza, quand'anche le opere realizzate fossero pertinenziali o precarie e quindi assentibili con mera d.i.a., l'applicazione della sanzione demolitoria è comunque doverosa ove non sia stata ottenuta la necessaria autorizzazione paesistica.

Qualora un intervento edilizio comporti un'alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi e venga effettuato in zona vincolata, occorre la previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, per il solo fatto che tale intervento insiste in zona vincolata.

Le prescrizioni di tutela paesaggistica si applicano ogniqualvolta sia modificato l’aspetto esteriore dei luoghi, anche nel caso di opere di modesta rilevanza, occorrendo acquisire l’autorizzazione paesaggistica anche in caso di opere assoggettate a d.i.a., come dispone l’art. 22, sesto comma, del D.P.R. n. 380 del 2001.

La qualificazione, in ipotesi, di un intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo paesistico come incidente sugli esterni non comporta che per la sua realizzazione, o per il suo ampliamento, possa prescindersi dall’autorizzazione paesaggistica.

Le opere su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, anche se riconducibili alla categoria della manutenzione ordinaria, per il fatto di interessare l’aspetto esterno dell’edificio non si sottraggono al regime autorizzatorio ex art. 149 d.lvo n. 42/2004, quindi al potere ripristinatorio di cui all’art. 167, comma 1, del decreto medesimo.

Va esclusa l'applicazione dei disposto di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149, che prevede che "... non è comunque prevista l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159; a) per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici", ai lavori di ripascimento della fascia costiera, atteso che la norma trova applicazione unicamente per gli interventi di manutenzione o consolidamento e restauro da riferirsi esclusivamente agli edifici.

La realizzazione di qualunque intervento di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio in area assoggettata a vincolo paesaggistico necessita della previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, quand'anche si ritenessero le opere realizzate possedere funzione tecnica ed essere prive di autonoma utilizzabilità e, quindi, assentibili con mera D.I.A.

La pavimentazione di un’area esterna in zona vincolata che determina una trasformazione permanente e non reversibile dello stato dei luoghi richiede la previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Salvo limitate eccezioni espressamente individuate dalla legge tutti gli interventi precari o facilmente amovibili realizzati su aree tutelate sono comunque soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

La realizzazione di un intervento edilizio (nel caso di specie una tettoia) assentibile mediante DIA richiede comunque la previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica laddove l’area sia sottoposta a vincolo.

La nozione di superficie e/o volume utile in materia di autorizzazione paesaggistica va interpretata nel senso di comprendere qualsiasi opera edilizia calpestabile e/o che può essere sfruttata per qualunque uso.

Sono soggette all'autorizzazione paesaggistica tutte le opere edilizie che hanno una visibilità esterna e che perciò sono potenzialmente capaci di deturpare il paesaggio.

La realizzazione di un cordoletto in calcestruzzo con sovrastante ringhiera in ferro determina un’alterazione significativa del prospetto di un manufatto sottoposto vincolo paesistico con conseguente necessità dei conseguire l’autorizzazione paesaggistica.

Ai fini dell’autorizzazione paesaggistica è irrilevante che la compromissione del vincolo sia realizzata per mezzo di opere stabili o precarie, in quanto risulta decisivo l’effetto di alterazione dello stato preesistente.

E’ legittima la classificazione della soprintendenza che qualifica come struttura produttiva industriale una discarica che consente anche la produzione di biogas e di acqua distillata dal trattamento del percolato.

La presenza di un vincolo paesaggistico su un’area con conseguente inedificabilità relativa della stessa obbliga i privati di munirsi dell’autorizzazione paesaggistica per ogni attività di modificazione dell’aspetto esteriore dei luoghi e di trasformazione edilizia.

Necessita di autorizzazione paesaggistica l’intervento consistente nell’installazione di un gazebo e l’apertura di un vano luce su un lastrico solare.

L'autorizzazione paesaggistica c.d. postuma opera esclusivamente per i c.d. abusi minori, ossia quelli che non producano un aumento di superfici utili o di volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati.

Anche gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, laddove comportano un'alterazione permanente dell'assetto territoriale, richiedono la preventiva autorizzazione di legge, atteso che gli stessi assumono, in forza di ciò, la natura di opera civile.

La qualificazione, in ipotesi, di un intervento incidente solo sugli esterni in zona sottoposta a vincolo paesistico non comporta affatto che per la sua realizzazione, o per il suo ampliamento, possa prescindersi dall’autorizzazione paesaggistica.

Qualunque intervento che alteri l'aspetto esteriore di luoghi ricadenti in zona dichiarata di notevole interesse pubblico risulta soggetto alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, la quale è titolo autonomo e non conseguibile a sanatoria ex combinato disposto fra art. 146 e successivo art. 167, commi 4 e 5 del D.Lgs 42/2004, che esclude sanatorie per interventi non qualificabili come manutentivi o che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi.

Ai fini edilizi un nuovo volume può non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili mentre, ai fini paesaggistici, può assumere comunque una rilevanza e determinare una possibile alterazione dello stato dei luoghi.

L’intervento comportante alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi, per il solo fatto di insistere in zona vincolata, risulta soggetto alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se non vi è un volume da computare sotto il profilo edilizio (ad esempio perché si tratta di volumi tecnici o di una piscina), poiché le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi (ovvero precludere una ulteriore modifica).

Gli interventi di ristrutturazione edilizia necessitano sempre del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, quando comportano alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

Anche in caso di opere in variante all’esterno dell’area di sedime del fabbricato e non comportanti attività di scavo, il previo assenso della Soprintendenza deve ritenersi imprescindibile in caso di realizzazione di rampa carrabile, di allaccio alla rete fognaria e di recinzione.

Gli appostamenti venatori (c.d. casotti da caccia), siano essi fissi o destinati a cacciare i colombarcci, sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, trattandosi di opere aventi un impatto significativo sulle aree tutelate.

L'utilizzo di un terreno antistante un edificio come spazio di stazionamento temporaneo per dei natanti da trasferire all’interno del fabbricato per manutenzione e rimessaggio invernale costituisce una modifica permanente del territorio assoggettata all’obbligo di autorizzazione paesaggistica.

E' illegittima la prescrizione della Soprintendenza che consente al titolare di concessione demaniale marittima di eseguire alcune opere soltanto, vietando altre opere, che secondo accertamento giudiziale passato in giudicato, costituiscono un tutt’uno con l’intervento progettato e debbono intendersi ugualmente compatibili sotto il profilo paesaggistico.

L’esistenza del vincolo impone all’Autorità preposta alla sua difesa di valutare la compatibilità dell’intervento programmato con le esigenza di tutela del sito, specialmente quando lo stesso intervento è da ritenersi, in via derogatoria rispetto al generale divieto, in linea di principio ammissibile.

L’assenza di volumi edilizi non è di per sé sufficiente per fornire l'intervento del requisito di compatibilità paesaggistica.

Il vincolo ambientale, se non esclude in assoluto l’edificabilità, richiede volta per volta che l’autorità preposta alla tutela del vincolo si pronunci sulla compatibilità dell’intervento progettato, a nulla rilevando che già esistano strutture analoghe a quella progettata.

La realizzazione di interventi non qualificabili come manutentivi bensì comportanti la creazione di superfici utili o volumi richiede la previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

E' illegittimo il titolo edilizio rilasciato per un intervento edilizio da realizzare nella fascia di rispetto di 150 m. da un corso d'acqua senza che sia stata preventivamente rilasciata l'autorizzazione paesaggistica.

L'autorizzazione paesaggistica serve anche per un intervento consistente nell'installazione di una canna fumaria qualora questi alteri in modo rilevante lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dell’edificio.

Non richiedono l'autorizzazione paesaggistica interventi consistenti nel mero riassetto distributivo interno e in un modesto sopralzo della falda del tetto con la creazione di un terrazzino che siano inidonei ad incidere sull'aspetto esteriore della facciata.

Ai fini del rispetto del vincolo paesaggistico è irrilevante la natura delle opere da intraprendere, essendosi prescritto che qualsiasi intervento deve essere previamente autorizzato dall’amministrazione.

Quando la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente vincolata, occorre, oltre che il permesso di costruire, anche l'autorizzazione paesistica, poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico ambientale.

Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita in assenza dell'autorizzazione paesaggistica ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere" (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia).

La realizzazione di una pista a nove tornanti nella neve è soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita, in assenza della prescritta autorizzazione, ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia, ma di qualunque genere, ad eccezione degli interventi consistenti: a) nella manutenzione, ordinaria e straordinaria; b) nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; c) nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; d) nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

La modifica dei prospetti incide proprio sull'estetica dell'edificio e quindi in astratto è capace di determinare un'alterazione del paesaggio circostante e necessita dell'autorizzazione paesaggistica.

Non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica per la pavimentazione con mattonelle ornamentali di suolo erboso, con installazione di un piccolo manufatto posto a protezione di una pompa e di una pensilina attaccata su un muro esterno a protezione della tenda avvolgibile già installata, poiché dette opere sono riconducibili all'art. 149 lett. b) d. lgs. 42/2004.

È necessaria l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento consistente nella costruzione di una strada al posto di un precedente sentiero coperto da macchia mediterranea.

L'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo è prevista non solo con riferimento alla cosiddetta super DIA, sostitutiva del permesso di costruire, ma anche per gli interventi minori previsti dai primi due commi dell'art. 22 D.P.R. 380/2001, sempre che la normativa che disciplina il vincolo lo preveda.

In materia di vincolo paesaggistico l'art. 149 D. Lgs. 42/2004, sottrae all'obbligo di autorizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Ai sensi dell'art. 149, co. 1 lett. a) D. Lgs. 42/2004 mentre la presentazione della d.i.a. per la esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici, non deve essere preceduta dall'autorizza...
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.