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Rapporti tra giudizio sulla responsabilità erariale e altri giudizi

L’autonomia, nonché la diversità di piani su cui si muovono, caratterizzano i rapporti esistenti tra il giudizio contabile da un lato, e i giudizi civile, amministrativo e penale dall’altro, nell’ipotesi in cui tali tipologie di giudizi riguardino lo stesso oggetto e lo stesso fatto.

Insindacabilità delle scelte discrezionali dell'amministrazione

L’art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994 nell’affermare la natura personale della responsabilità erariale e nel limitarla ai soli fatti commessi con dolo o colpa grave, prevede l’insindacabilità delle scelte discrezionali effettuate dall’amministrazione.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale

Il comma 2 dell’art. 1 della l. n. 20/1994 disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale. Il termine di prescrizione viene fissato, dalla disposizione in parola, in cinque anni «decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso» .

Responsabilità erariale e principio di proporzionalità in materia espropriativa

Numerose sono le situazioni dalle quali nell’ambito dell’espropriazione per pubblica utilità, così come accade anche in altri settori in cui la Pubblica Amministrazione esercita le proprie funzioni, può scaturire un danno per il pubblico erario.

Il danno erariale

L’art. 82, comma primo, della legge di Contabilità generale dello Stato dispone, al riguardo, che «l’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni un danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo». L’art. 18, comma 1, dello Statuto degli impiegati civili dello Stato prevede l’obbligo per i dipendenti pubblici di risarcire, l’amministrazione dei «danni derivanti da violazione di obbligo di servizio».

Compendio unico: i requisiti soggettivi

la disciplina prevista in tema di compendio unico avente portata generale prevede un regime fiscale agevolato per l’acquisto ed il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze (ivi compresi i fabbricati) a favore di chi si impegni a costituire il compendio e a coltivarlo o condurlo

La qualifica di coltivatore diretto

Una prima enunciazione della stessa deve rinvenirsi nel codice civile, ove l’art. 2083, dopo aver fornito la nozione di «piccolo imprenditore», accomuna questi agli altri soggetti che svolgono un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, fra cui il coltivatore diretto

La qualifica di imprenditore agricolo professionale

Nella sua formulazione originaria, il d.lgs. 99/2004 subito dopo la definizione dei requisiti reddituali previsti per lo IAP, stabiliva quale fosse il reddito qualificante a tali fini, espressamente espungendo dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

Le società agricole IAP

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. 99/2004, come modificato dal d.lgs. 101/2005[14] – per quanto attiene alla normativa nazionale e sempre nell’ambito tributario e previdenziale della disciplina qui al vaglio – sono considerate imprenditori agricoli professionali le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, che siano in possesso di taluni requisiti.

Le società di coltivazione diretta

le società di coltivazione diretta prese in esame devono rispettivamente individuarsi: nelle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto; nelle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché nelle società agricole cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto.

Compendio unico: Il tempo della sussistenza dei requisiti soggettivi

L’unico requisito richiesto dal Legislatore, ai fini dell’applicabilità del predetto regime fiscale agevolato, consiste dal duplice impegno dell’acquirente a costituire il compendio unico e a coltivarlo e condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento. Mentre nulla è specificato circa la necessaria sussistenza delle qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

Il mancato conseguimento dei requisiti soggettivi ai fini del compendio unico: effetti sul vincolo

si tratta di comprendere cosa accada nel caso in cui l’acquirente – che abbia proceduto alla costituzione del compendio medesimo, con relativa trascrizione del vincolo – non abbia conseguito la qualifica di imprenditore agricolo professionale ovvero di coltivatore diretto[35].

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