OTTEMPERANZA

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Compilazione dell’elenco dei beni da espropriare e indicazione delle somme “offerte”

L’art.20 dispone che divenuto efficace l’atto che dichiara la p.u., entro i successivi 30 giorni il promotore dell’espropriazione compila l’elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, e indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L’elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi 30 giorni possono presentare osservazioni scritte e documenti

L'art.20 DPR 327/2001: notifica dell'elenco, documenti, contraddittorio

L'espropriante dovrà procedere alla notifica, effettuata nelle forme degli atti processuali civili, dell’elenco dei beni dichiarati di p.u. e sottoposti ad esproprio. Una volta effettuata la notifica, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei successivi trenta giorni. Si realizza così un contraddittorio in ordine alla quantificazione della indennità. Non potranno essere ammessi nel contraddittorio aspetti diversi dalla quantificazione dell'indennità

Indennità provvisoria di espropriazione: determinazione e notifica

I momenti di contraddittorio hanno una finalità precisa: consentire la quantificazione dell’indennità di espropriazione attraverso un processo in cui rilevante è anche il contributo del creditore stesso dell'indennità. In buona sostanza consentire una quantificazione della “giusta indennità”, idonea a favorire il raggiungimento di un accordo tra le parti. L’Autorità espropriante procederà alla determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, valutate le osservazioni degli interessati

Accettazione dell'indennità di esproprio

L’accettazione deve essere espressa, non potendosi attribuire al silenzio della ditta l’effetto di un consenso. In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata. Quanto alla forma, deve ritenersi, anche se non espressamente prescritto, che l’accettazione debba avere forma scritta perché le conseguenze sul piano procedimentale e sostanziale della relativa dichiarazione appaiono difficilmente conciliabili con una sua manifestazione verbale. L’accettazione deve essere incondizionata nel quantum

Accettazione dell'indennità provvisoria e definitiva

Il termine di 30 giorni accordato al proprietario per l’accettazione della indennità offerta, decorrenti dalla data di notifica non è, con riferimento all'attività del proprietario espropriando, perentorio; l’inutile decorso dello stesso, infatti, non priva il proprietario della facoltà di esercitare il diritto al medesimo riconosciuto anche in un secondo momento. Con riferimento all’attività dell’Autorità espropriante il termine avrà semmai natura sollecitatoria ed, eventualmente, comminatoria

Cessione pro quota e rideterminazione dell’indennità provvisoria di espropriazione

Le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato la natura unitaria della indennità di espropriazione; il corrispondente diritto di credito non è frazionabile in diritti autonomi fino a quando la indennità stessa, unitariamente intesa, non diventi definitiva. Per quanto riguarda la rettifica di errori od omissioni non può mettersi in dubbio la possibilità per l’autorità espropriante di correggere ed integrare il provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria che risulti errato

Effetti dell’accettazione: la corresponsione della indennità di esproprio

L’accettazione dell’indennità produce una serie di effetti per il prosieguo della procedura. Una volta intervenuta, infatti, il proprietario è tenuto a produrre la documentazione comprovante, anche con attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. Mentre la dichiarazione di assenza di diritti di terzi non è soggetta a termine, per quanto riguarda la produzione della documentazione il legislatore ha previsto il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'accettazione

Accettazione dell'indennità: promotore dell'esproprio ed Autorità espropriante

Nell’ipotesi in cui promotore dell’espropriazione ed Autorità espropriante siano soggetti diversi, caso su cui è centrato l’art.26, vien da chiedersi se quest'ultima, possa o debba darne immediatamente notizia al promotore, facendo decorrere i 60 giorni contemporaneamente al perfezionamento degli adempimenti. La risposta non può tuttavia che essere negativa, perché il promotore ha facoltà di eseguire il pagamento durante tutti i 60 giorni, quindi l'ordinanza deve essere fin da subito esecutiva

Il pagamento dell'indennità da esproprio in presenza di diritti di terzi

Secondo la distinzione classica, i diritti che conferiscono facoltà di godimento di un bene possono essere reali o di obbligazione. I diritti reali sono caratterizzati da assolutezza, esclusività, immediatezza. I diritti di obbligazione nascono da un vincolo personale che lega creditore e debitore: in questo caso il godimento del fondo è oggetto di una prestazione contrattuale. I primi sono diritti sulle cose e seguono le cose, i secondi sono diritti nei confronti di persone e seguono le persone

Il deposito dell'indennità di esproprio

Diverse sono le ipotesi in cui l’Autorità espropriante dovrà ordinare il deposito dell’indennità provvisoria presso la Cassa depositi e prestiti. Il fatto che sia intervenuta l’accettazione incide sulla somma oggetto di deposito, che non dovrà essere oggetto di decurtazione e dovrà essere incrementata delle maggiorazioni di cui all’art. 45.2. Il rifiuto della indennità costituisce invece il fallimento dei tentativi di accordo, cui sono stati funzionali i momenti di contraddittorio tra le parti

Le somme depositate come indennità da esproprio

Nello svincolo delle somme depositate, occorre distinguere due ipotesi: che il deposito sia stato effettuato per mancata accettazione dell’indennità, o che sia stato depositato perché vincolato a diritti di terzi, senza tuttavia che si verificassero le condizioni per il pagamento diretto. Nella prima ipotesi, l’articolo 26.5 stabilisce che il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante

Effetti del ritardato pagamento o deposito dell'indennità di esproprio

I termini per il compimento delle attività non sono irrilevanti, potendo assumere conseguenze negative per l’Ente. Come espressamente disposto, nel caso di ritardato pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla produzione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene, al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Anche nel caso di ritardata erogazione dell’acconto dell’80% rispetto all’immissione in possesso, genera interessi per il proprietario

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