PROVVEDIMENTO

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Elementi accidentali ed essenziali del provvedimento

La provvisorietà non incide sulla tipologia del provvedimento adottato (che rimane integro nella sua natura giuridica), conferendogli unicamente un limite di natura temporale.

Provvedimento amministrativo vincolato

Eventuali vizi del procedimento amministrativo non determinano l’annullamento dei provvedimenti vincolati.

Provvedimento amministrativo complesso

Ciò che connota il provvedimento amministrativo è la statuizione amministrativa, la quale può essere resa, in un unico contesto formale, con riferimento ad oggetti diversi ed avere, pertanto, contenuto complesso.

Provvedimento amministrativo collegiale

Nei casi in cui la decisione finale sia rimessa ad un organo collegiale, la volontà di quest’ultimo si desume oltre che dal dibattito in seno all'organo e da eventuali documenti, anche per il tramite di documenti tecnici redatti da organi ed uffici diversi sottoposti, tuttavia, all'esame ed alla adozione dell’organo decidente.

Irretroattività del provvedimento amministrativo

Nell'ambito dell'azione amministrativa vige la regola generale dell'irretroattività, espressione del principio di legalità e dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, la quale impedisce alla P.A. di incidere unilateralmente e con effetto ex ante sulle situazioni soggettive del privato.

Forma del provvedimento amministrativo

La rassicurazione verbale di un funzionario, non tradotta in un atto formale dell’amministrazione cui esso appartiene, non può in alcun modo impegnarne la volontà, e nessuna buona fede si può ravvisare in proposito, dato che ignorare tale principio è evidente espressione della colpa grave che la buona fede esclude.

La motivazione del provvedimento amministrativo: pluralità di ragioni

Qualora un provvedimento negativo si fondi su una pluralità di motivazioni, ciascuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerlo, il ricorrente ha l'onere di censurare ciascuna di queste motivazioni, diversamente configurandosi un'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse.

La motivazione per relationem del provvedimento amministrativo

La motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, va intesa nel senso che all'interessato deve essere possibile di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste per l'amministrazione l'obbligo di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedim ...

La motivazione del provvedimento in pendenza di giudizio

La motivazione di un provvedimento amministrativo non può essere integrata in un secondo momento, anche in corso di causa, con la specificazione di elementi di fatto in origine non presi in considerazione, dovendo la motivazione precedere e non seguire il provvedimento, a tutela del buon andamento e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario.

La motivazione del provvedimento d'imposizione tributaria

L’obbligo di motivazione previsto dalla legge n. 241/1990 concerne gli atti aventi contenuto provvedimentale ivi compresi quelli che rivestono, anche in senso lato, natura impositiva individuale e non, invece, agli atti normativi o a contenuto generale quale è il regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La motivazione degli atti di pianificazione

La motivazione delle scelte urbanistiche, sufficientemente espressa in via generale, è desumibile sia dai documenti di accompagnamento all’atto di pianificazione urbanistica, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall’amministrazione.

La motivazione del provvedimento amministrativo

Ricorre l'ipotesi della motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo materialmente esistente, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

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