Ricorre l'ipotesi della motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo materialmente esistente, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.