AGRICOLTURA

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L'indennità spettante all'affittuario per i miglioramenti apportati al fondo ai sensi dell'art. 17, comma 2, L. 203/1982

Il diritto all'indennizzo per le migliorie non sorge con la mera esecuzione di esse ma per effetto della espressa previsione tra le parti prima della loro esecuzione o a seguito della espressa e formale autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Necessità di un corrispettivo nel contratto di affitto di fondo rustico

In tema di rapporti agrari, uno degli elementi essenziali del contratto di affitto di fondo rustico è il corrispettivo, in danaro o in utilità di altra natura. Esso deve risultare periodico, certo o almeno determinabile, di norma correlato al valore di godimento del bene per realizzare una tendenziale equivalenza tra le due prestazioni, ed avere carattere anche di obbligatorietà, in quanto deve trovare causa nell'adempimento di un obbligo dell'affittuario e fonte nel contratto di affitto

Riparto di competenza in materia di controversie agrarie

In relazione a un contratto di affitto di fondo rustico, se sia intervenuta una transazione, la competenza del giudice ordinario è configurabile solo nell'ipotesi in cui, essendo fuori discussione la validità di tale contratto, le parti controvertono sulla sua esecuzione od a questioni connesse; ove, invece, venga in discussione la perdurante esistenza e validità del rapporto agrario o la stessa validità della transazione la competenza appartiene alla sezione specializzata agraria.

Successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto agrario

In caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto agrario di cui era già parte il de cuius è possibile sempre che il preteso successore dimostri la ricorrenza di tutte le condizioni a tal fine tassativamente richieste dalla legge.

Prelazione e riscatto agrario

Presupposto per il riconoscimento del diritto alla prelazione agraria, ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 8 non è la modalità di esercizio dell'attività di coltivazione, ma il tipo di contratto stipulato tra le parti, sicché la prelazione è esclusa con riguardo ad un rapporto insorto come affitto a non coltivatore diretto.

Il contratto di affitto di fondo rustico di cui alla L. 203/1982

Pur dopo l'entrata in vigore della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 41 che ha deformalizzato i contratti di affitto a coltivatore diretto, anche se ultranovennali, rendendoli a forma libera, non può ritenersi concluso un contratto di affitto agrario con la p.a. in forza di un comportamento concludente, anche protrattosi per anni.

Regole processuali in materia di agricoltura

Nelle controversie agrarie deve essere sempre designata, come giudice di rinvio, la stessa sezione specializzata agraria che ha reso la sentenza cassata, stante l'assoluta inderogabilità della competenza delle sezioni agrarie sia ratlone materiae che ratione loci, giustificata con l'esigenza di assicurare alle parti un organo meglio adatto, per la sua composizione, a valutare la situazione agricola del luogo, in rapporto alla natura dei terreni e delle colture e alle consuetudini della zona.

Contratti agrari

Per affermare l'esistenza di un contratto agrario, è necessario e sufficiente che il contratto abbia ad oggetto lo sfruttamento di un fondo agricolo e, sul piano soggettivo, che il conduttore sia un coltivatore diretto.

Il contratto agrario di affitto

Il contratto di affitto di fondo rustico rimane un contratto tipico, connotato da propria causa, anche nel caso in cui abbia ad oggetto, oltre ai terreni, anche dei fabbricati, sia a destinazione abitativa che a destinazione strumentale, che perciò abbiano mantenuto il requisito della ruralità.

Condizioni per il recesso e la risoluzione di contratto agrario

L'esperimento della preventiva procedura amministrativa di cui L. n. 203 del 1982, artt. 5 e 46 è condizione di proponibilità dell'azione di risoluzione del contratto agrario per grave inadempimento del concessionario, anche nei confronti dei chiamati successivamente in causa a seguito di integrazione del contraddittorio.

La nullità degli atti compiuti in violazione del vincolo di indivisibilità

i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi

La natura del vincolo di indivisibilità

Il fondamento dell’efficacia reale deve rinvenirsi nella forza vincolante ed erga omnes del vincolo, ovvero nella sua opponibilità ai terzi. Ora, nel caso di specie, tale opponibilità pare prima facie ricavabile dalla stessa lettera dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. 228/2001 laddove stabilisce la nullità di tutti gli atti che realizzino il frazionamento del compendio unico, in violazione del vincolo di indivisibilità.

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