AGRICOLTURA

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Il contratto di affitto di fondo rustico di cui alla L. 203/1982

Pur dopo l'entrata in vigore della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 41 che ha deformalizzato i contratti di affitto a coltivatore diretto, anche se ultranovennali, rendendoli a forma libera, non può ritenersi concluso un contratto di affitto agrario con la p.a. in forza di un comportamento concludente, anche protrattosi per anni.

L'indennità spettante all'affittuario per i miglioramenti apportati al fondo ai sensi dell'art. 17, comma 2, L. 203/1982

Il diritto all'indennizzo per le migliorie non sorge con la mera esecuzione di esse ma per effetto della espressa previsione tra le parti prima della loro esecuzione o a seguito della espressa e formale autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Regole processuali nelle controversie in materia di agricoltura

In materia agraria la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dalla L. 203/1982, art. 46, configura una condizione di proponibilità della domanda

Riparto di competenza in materia di controversie agrarie

In relazione a un contratto di affitto di fondo rustico, se sia intervenuta una transazione, la competenza del giudice ordinario è configurabile solo nell'ipotesi in cui, essendo fuori discussione la validità di tale contratto, le parti controvertono sulla sua esecuzione od a questioni connesse; ove, invece, venga in discussione la perdurante esistenza e validità del rapporto agrario o la stessa validità della transazione la competenza appartiene alla sezione specializzata agraria.

Contratti agrari

Per affermare l'esistenza di un contratto agrario, è necessario e sufficiente che il contratto abbia ad oggetto lo sfruttamento di un fondo agricolo e, sul piano soggettivo, che il conduttore sia un coltivatore diretto.

Condizioni per il recesso e la risoluzione di contratto agrario

L'esperimento della preventiva procedura amministrativa di cui L. n. 203 del 1982, artt. 5 e 46 è condizione di proponibilità dell'azione di risoluzione del contratto agrario per grave inadempimento del concessionario, anche nei confronti dei chiamati successivamente in causa a seguito di integrazione del contraddittorio.

Successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto agrario

In caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto agrario di cui era già parte il de cuius è possibile sempre che il preteso successore dimostri la ricorrenza di tutte le condizioni a tal fine tassativamente richieste dalla legge.

Prelazione e riscatto agrario

Presupposto per il riconoscimento del diritto alla prelazione agraria, ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 8 non è la modalità di esercizio dell'attività di coltivazione, ma il tipo di contratto stipulato tra le parti, sicché la prelazione è esclusa con riguardo ad un rapporto insorto come affitto a non coltivatore diretto.

La nullità degli atti compiuti in violazione del vincolo di indivisibilità

i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi

La natura del vincolo di indivisibilità

Il fondamento dell’efficacia reale deve rinvenirsi nella forza vincolante ed erga omnes del vincolo, ovvero nella sua opponibilità ai terzi. Ora, nel caso di specie, tale opponibilità pare prima facie ricavabile dalla stessa lettera dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. 228/2001 laddove stabilisce la nullità di tutti gli atti che realizzino il frazionamento del compendio unico, in violazione del vincolo di indivisibilità.

La trascrizione del vincolo: efficacia dichiarativa o efficacia costitutiva?

Va ritenuta l’efficacia costitutiva della trascrizione. E ciò, sia in considerazione della grave sanzione – quella della nullità – prevista in caso di violazione del predetto vincolo, sia in considerazione della lettera dell’art. 5-bis, comma 4 citato, la quale espressamente dispone la obbligatorietà della menzione del detto vincolo e della sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari, stanti la preminenza del principio di affidabilità dei terzi e della certezza dei rapporti giuridici.

Gli effetti del mutamento di destinazione sul vincolo di indivisibilità

Pare doversi affermare come sia di assoluta rilevanza, ai fini del mantenimento del vincolo, la qualificazione dei terreni secondo la conformazione impressagli dallo strumento urbanistico. E ciò in quanto il venire meno della suddetta connotazione agricola determina, secondo la Cassazione, l’automatica dissoluzione del vincolo; giacché mutando la destinazione urbanistica, viene meno l’interesse pubblico all’utilizzazione agricola di quella porzione di territorio.

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