PROCESSO TRIBUTARIO

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La notificazione degli atti nelle ipotesi di litisconsorzio necessario

Affinché il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria venga ad esistenza occorre che questo sia ritualmente notificato al contribuente.

Un'altra possibile lettura della sentenza del 2007

Come si è cercato di illustrare, la sentenza del 2007 è stata accolta in dottrina in maniera assai controversa. Il dibattito si è incentrato soprattutto su un punto: la Cassazione ha introdotto il litisconsorzio necessario nelle obbligazioni solidali tributarie oppure no? E se sì, questa è stata una soluzione positiva?

3.4 Giugno 2008: le Sezioni Unite della Cassazione intervengono ancora sul litisconsorzio necessario

Il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

Verso un nuovo volto del processo tributario?

In presenza di un avviso di accertamento unitario notificato alla società di persone e ai soci, la vertenza sulla legittimità di tale atto va radicata, innanzi al giudice tributario, mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti (società e soci)

Le ragioni del litisconsorzio necessario nell’accertamento dei redditi delle società di persone

Posto, dunque, che la riunione non è soluzione sempre in grado di garantire le esigenze di unitarietà logica anche nel processo, ecco che la Corte afferma «che il vero strumento idoneo a risolvere in radice la generalità dei casi è il litisconsorzio necessario» .

Il regime di “trasparenza opzionale” (per le società di capitali) alla luce della Sentenza 04 giugno 2008, n. 14815

Anche talune società di capitali possono optare per il regime di trasparenza fiscale. In questa materia, come si è visto, l’arresto delle Sezioni Unite pronunciato nel 2008 ha avuto un impatto notevole sul panorama dottrinario e, inoltre, i risvolti applicativi da esso derivanti sembrano essere veramente di grande momento.

Litisconsorzio necessario nel processo tributario: riflessioni critiche

si era partiti dall’art. 14, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La domanda fondamentale che l’interprete è tenuto a porsi nell’affrontare la disamina di tale norma è se essa costituisca o meno una c.d. “fattispecie in bianco”, come pacificamente si ritiene per l’art. 102 c.p.c.

La solidarietà tributaria: dalla mutua rappresentanza alle obbligazioni parziarie

era in auge una interpretazione, denominata dalla dottrina, supersolidarietà, in base alla quale la notificazione dell’avviso di accertamento ad uno dei coobbligati, faceva decorrere il termine per l’impugnazione anche nei confronti di quei coobbligati che non avessero ricevuto alcuna notificazione.

La disciplina del litisconsorzio in generale, e nel processo tributario in particolare

L’art. 14 del d. lgs. 546/1992, non contiene soltanto una previsione di carattere generale sul litisconsorzio, ma disciplina anche le modalità di attuazione dello stesso. Le norme che ora verranno partitamente esaminate sono quelle contenute nei commi 2, 4, 5, 6.

L’inscindibilità dell’oggetto del processo tributario

La questione sottesa all’unitarietà dell’accertamento giudiziale della medesima fattispecie sostanziale nei confronti di più soggetti può affrontarsi solamente attraverso l’utilizzo di due strumenti: l’estensione del giudicato oppure il litisconsorzio necessario

Le fonti normative del litisconsorzio necessario nel processo tributario

L’ordinamento giuridico italiano presenta una pluralità di plessi giurisdizionali ognuno dei quali è regolato da un autonomo corpus normativo. Il processo tributario non si esime da questa affermazione, infatti rinviene la sua disciplina nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il quale ha sostituito il precedente d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Il litisconsorzio necessario e il processo tributario

La finalità sottesa al litisconsorzio necessario è quella di assicurare che tutti i soggetti coinvolti dalla controversia partecipino al giudizio, garantendo così il rispetto del principio del contraddittorio e impedendo, in questo modo, che la sentenza resa a contraddittorio non integro sia inutiliter data .

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