OBBLIGAZIONI

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Diffida emessa dal rappresentante del creditore

Anche se la diffida normalmente proviene direttamente dal creditore, quale titolare esclusivo dell’interesse da gestire, già una risalente giurisprudenza ammetteva l’efficacia della diffida intimata dal rappresentante fornito di procura del creditore, portata a conoscenza del debitore adeguatamente, come quella emessa dal difensore che dichiari di agire in nome e per conto del creditore-assistito. In tale eventualità, sorse il problema se la procura dovesse essere, o meno, conferita per iscritto

La diffida: requisiti formali e pubblicità

La diffida ad adempiere consta di tre elementi: l’intimazione dell’adempimento, l’indicazione del tempo concesso al debitore, la menzione dell’effetto risolutivo qualora il debitore non assolva ai suoi obblighi entro il termine stabilito. La disposizione in commento prevede l’adozione della forma scritta. A tal proposito, alcuni ritengono che dovrà avere sempre forma scritta, altri che il vincolo formale sia l'eccezione, e che quindi vada imposto solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'intimazione ad adempiere

La diffida produce i suoi effetti quando perviene nella sfera di conoscibilità del debitore, sulla base della presunzione di conoscenza degli atti recettizi che pervengono all’indirizzo del destinatario. Si dispone che la proposta, l’accettazione, la loro revoca ed ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia

L’inadempimento definitivo e la possibilità dell’adempimento da parte del diffidato

La diffida non può operare quando l’adempimento della prestazione pattuita è divenuto definitivamente impossibile, poiché in tal caso l’assegnazione di un nuovo termine sarebbe inutile, e si vanificherebbe la funzione dell’intimazione. Si ritiene che l’irrimediabilità che ne consegue sia indipendente dalle cause che l’hanno determinata; ciò anche nel caso in cui il suo verificarsi dipendesse dal comportamento negligente o doloso del debitore, posto che in tal caso, l’inadempimento sarebbe certo

Diffida ad adempiere ed adempimento inesatto

Resta da vedere cosa accade se l’adempimento è inesatto o parziale. Il problema resta sempre quello di come accertare l’interesse cui il contratto è diretto. Quando le indicazioni contenute nel contratto denotano la rilevanza, anche se del tutto soggettiva, dell’interesse del creditore all’adempimento con le esatte modalità richieste, allora l’inadempimento della controparte avrà un valore decisivo. Nella verifica del contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti

Diffida ad adempiere e rapporto tra l’esecuzione, la difformità, i vizi dell’opera

Il codice civile non accorda al compratore la possibilità di esperire nei confronti del venditore l’azione di esatto adempimento, cioè pretendere la riparazione della cosa viziata o la consegna di un’altra cosa in sostituzione di quella rivelatasi affetta da vizi. Egli ha però diritto al risarcimento dei danni, sia quelli che ha sofferto per aver ricevuto una cosa di valore inferiore rispetto a quello previsto dal contratto, sia quelli che siano derivati dai vizi della cosa diversa dalla venduta

Costituzione in mora, imputabilità e colpevolezza nell'inadempimento

Oltre alla sopravvenuta impossibilità e all’inutilità della prestazione, vi sono anche altre situazioni di inadempimento definitivo. Si tratta di comportamenti del debitore fonte di una situazione di incertezza circa il buon esito dello scambio o perché sono espressivi della volontà di non adempiere o perché fanno presumere la sua inettitudine a svolgere certe prestazioni, addirittura solo preparatorie: le due situazioni esprimono un rifiuto di adempiere e un pericolo dell’inadempimento futuro

La non reciprocità dell’inadempimento e la valutazione delle reciproche condotte

Come si deve procedere per individuare il contraente responsabile della maggiore violazione contrattuale? A tal fine viene proposta l’adozione di un criterio di proporzionalità tra le prestazioni inadempiute che dovrebbe condurre l’interprete a una comparazione delle condotte delle parti. Per dirimere il contrasto il giudice di merito anzitutto verifica l’esistenza di clausole che disciplinano il rapporto; in seguito procede utilizzando un criterio cronologico, rispettando la scansione temporale

Atto di diffida: natura giuridica e legittimazioni

La diffida costituisce l’esercizio di una facoltà o potere, che la legge attribuisce alla parte adempiente di un contratto a prestazioni corrispettive: dichiarando di avere ancora interesse all’adempimento fino al termine fissato nella diffida, si impegna a non richiedere né l’adempimento né la risoluzione prima del termine, tutelando così anche l’interesse del debitore. La diffida ha natura negoziale, come conferma il confronto fra essa, la costituzione in mora e la clausola risolutiva espressa

La monizione e il termine della diffida ad adempiere

La diffida sembra coincidere, nel suo contenuto, con l’intimazione o richiesta necessaria e sufficiente ai fini della costituzione in mora del debitore. Presenta, in realtà, una maggiore complessità, richiedendo, oltre all’intimazione, altri due elementi, che devono necessariamente caratterizzare il contenuto dell’istituto in esame: la fissazione del termine entro il quale l’adempimento deve avvenire e la monizione al debitore circa le conseguenze giuridiche dell'inadempimento alla diffida

Il giudizio sulla congruità del termine assegnato e i criteri di valutazione

La legge precisa che il termine, concesso al debitore per adempiere, e fissato nella diffida, sia “congruo”, cioè sufficiente a che il debitore esegua la prestazione, tenuto conto anche dell’interesse del creditore ad ottenere la prestazione nel più breve tempo possibile e a tentare quindi un recupero del contratto. Il problema è accertare quali siano i contenuti ed i margini della valutazione di congruità e se il termine indicato nel codice possa essere derogato, sia in eccesso che in difetto

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