Il caso della rinuncia è diverso da quello della revoca della diffida, poiché qui ci si chiede non se la risoluzione del contratto possa essere impedita dalla revoca di uno dei suoi presupposti, ma se, una volta avvenuta la risoluzione, la parte che l’ha determinata possa rinunciarvi, cancellandone così gli effetti. La giurisprudenza sino al 2009 ammertteva la rinunciabilità degli effetti della diffida, cioè il principio della libera disponibilità dell’effetto risolutivo da parte del contraente