DIRITTO PENALE SICUREZZA

Stai vedendo 79-84 di 269 risultati

La dichiarazione di Berlino: immigrazione, diritto di asilo, protezione temporanea

Con la dichiarazione di Berlino, l’UE ha ribadito che tra le priorità della politica interna degli Stati aderenti vi è la lotta a terrorismo, criminalità organizzata ed immigrazione illegale. Nello stesso contesto è stato riaffermato che questi fenomeni criminali saranno affrontati nel rispetto dei principi di libertà e dei diritti civili. Il Trattato di Lisbona ha previsto una politica comune in materia di protezione temporanea attraverso la definizione di un sistema europeo comune di asilo

La giurisprudenza della CEDU sul diritto di asilo

La Corte ha affermato all’unanimità che, pur senza sottovalutare le gravi difficoltà che gli Stati incontrano nel proteggere le rispettive comunità dagli attacchi terroristici, la protezione accordata deve essere assoluta, con il conseguente divieto di espellere o estradare chiunque corra il rischio, nel paese di ricezione, di essere sottoposto a trattamenti inumani: indipendentemente, quindi, dalla gravità della eventuale condotta delittuosa tenuta dal soggetto espulso e dalla sua pericolosità

Aspetti procedimentali delle domande di protezione internazionale

Gli aspetti procedimentali delle domande di protezione internazionale finalizzate all’ottenimento degli status di rifugiato e di protezione sussidiaria, nonché le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti, sono stati disciplinati – sempre in attuazione di una direttiva comunitaria – dal d.lgs.25/2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato)

Ancora sul “decreto procedure” n.25 del 2008

Il “decreto procedure” 25/2008, dopo aver esplicitato la finalità di stabilire forme e tempi per l’esame della domanda di protezione internazionale presentate dagli “stranieri” e per la revoca e la cassazione degli status in precedenza riconosciuti, afferma che per “domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda” deve intendersi la domanda presentata secondo le procedure previste dal decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria

Testo Unico sull'immigrazione: cittadinanza, residenza, estradizione

La legge 91/1992, in materia di cittadinanza, pone tra i requisiti per l’acquisto il carattere legale della residenza. La nozione di residenza è stata in genere intesa come residenza anagrafica, mutuando tale interpretazione dall’art.1 del d.p.r. n.572 del 1993, ove la residenza legale è definita come condizione dello straniero che ha assolto ai necessari oneri anagrafici. In questo caso l’iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo diviene requisito per l’acquisto di cittadinanza

Reati relativi alla tratta di esseri umani e reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

In ambito internazionale l’elemento distintivo dell’area di applicazione dei Protocolli addizionali alla Convenzione di Palermo contro la tratta di persone e contro il traffico di migranti, è fondato sul consenso della vittima all’espatrio: estorto o viziato, in concreto od in via presuntiva, nel Protocollo contro la tratta di persone; sussistente nel Protocollo contro il traffico di migranti. Tale discrimine orienta in larga misura il rapporto tra i delitti e l'art.12 del d.lgs.286/1998

La Decisione Quadro 2003/568/GAI e la corruzione nel settore privato

La definizione della corruzione nell’ordinamento italiano trova un legame costituzionale nell’art.98 della Carta Fondamentale, in forza del quale l’attività degli incaricati di pubblico servizio, tramite le funzioni o i servizi svolti, è rivolta alla soddisfazione dei bisogni fondamentali dei cittadini e si svolge al servizio esclusivo della Nazione. Sulla base di questi principi la corruzione ha trovato una sua disciplina specifica nel settore penalistico, in particolare nell'ambito codicistico

L'Unione europea contro la corruzione tra privati: la Decisione Quadro 2003/568/GAI

La globalizzazione ha portato all'incremento degli scambi commerciali, per cui i casi nazionali di corruzione hanno cominciato ad apparire come un problema transnazionale. L’azione delle Istituzioni comunitarie contro la corruzione ha come punto di partenza l’adozione da parte del Consiglio di un atto che stabilisce un protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Il protocollo contiene definizioni di sanzioni armonizzate per i reati di corruzione

La Decisione Quadro 2003/568/GAI: relazione di valutazione

Con la relazione di valutazione la Commissione ha ritenuto insoddisfacente il livello di recepimento della decisione quadro nelle legislazioni nazionali, specie per quel che attiene ad alcuni aspetti delle disposizioni di cui agli artt. 2 (che definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato) e 5 (responsabilità delle persone giuridiche). Venendo alla legislazione italiana, la Commisisone ha rilevato il nostro ordinamento particolarmente vulnerabile

La lotta alla corruzione all’interno della Unione Europea

La UE, oltre a cercare di armonizzare i diritti penali dei singoli Stati Membri, poteva anche adottare propri provvedimenti normativi. Questo è quello che avvenne a partire dalla metà degli anni 90 con due regolamenti per definire il concetto di irregolarità e per consentire accertamenti investigativi tramite controlli sul posto, nonché di una decisione ed un regolamento per istituire e disciplinare l’azione di un vero e proprio organismo investigativo, l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode

U.E. e la lotta alla corruzione: le Staff Regulations

La UE ha cercato di stigmatizzare nelle proprie norme di condotta interne per i propri dipendenti, le Staff Regulations, situazioni di criticità che, se non integrano di per sé corruzione, possono essere spie di situazioni da approfondire e devono, quindi, essere evitate dai propri dipendenti; ci si riferisce, in particolare, alla vasta gamma di situazioni qualificabili come “conflitto di interessi”, con prescrizioni quali divieti di accettare regali o doni di valore senza previa autorizzazione

Attuazione internazionale del protocollo alla Convenzione PIF

Anche il protocollo sulla corruzione è stato attuato dall’Italia con la legge 29.9.2000 n. 300, la stessa con cui fu attuata la Convenzione PIF. Con la stessa legge è stata data attuazione anche ad altri strumenti giuridici: alla Convenzione UE contro la corruzione, alla Convenzione OCSE, ed è stato attuato anche il protocollo della Convenzione PIF relativo all’interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia della Convenzione stessa. La norma probabilmente più significativa è l’art. 3

Pagina 7 di 23 7