DIRITTO PENALE SICUREZZA

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Art. 18 del T.U. sull'immigrazione: centralità del ruolo della vittima e le forme di assistenza

È principio condiviso che un efficace sistema di contrasto al traffico degli esseri umani e alla tratta di persone richiede la complementare ed imprescindibile tutela dei diritti umani delle persone trafficate o vittime di tratta. In ambito nazionale l’addentellato normativo a fondamento di tale approccio è facilmente ravvisabile nei principi costituzionali di tutela e valorizzazione dei diritti umani che sanciscono i principi dell’inviolabilità dei diritti dell’uomo oltre ogni diseguaglianza

La Direttiva 2011/36/UE e la Decisione Quadro 2002/629/GAI

La Direttiva 2011/36/UE rappresenta la prima direttiva penale dell’UE, adottata sulla base del nuovo contesto normativo definito dal Trattato di Lisbona. È anche l’ultimo di una serie di strumenti introdotti a livello europeo con l’obiettivo di realizzare prevenzione e repressione della tratta di esseri umani, assicurando al tempo stesso una più efficace protezione dei diritti delle vittime, in linea con quei principi di tutela dei diritti diritti umani e di centralità del ruolo della vittima

La Direttiva 2011/36/UE: il sostegno alle vittime della tratta

L’avvio delle misure di assistenza dovrebbe essere immediato non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che nei confronti di un soggetto sia stato compiuto uno dei reati relativi alla tratta. Al fine di prestare con sollecitudine l’assistenza, è necessario adottare adeguati meccanismi di identificazione delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno. Le misure di assistenza e sostegno sono fornite se l'interessato ha acconsentito

Gli interventi della comunità europea per la libera circolazione delle persone

Nella Comunità europea, fino al Trattato di Amsterdam, le materie relative a visti, asilo e immigrazione erano lasciate alla cooperazione intergovernativa. Il cambiamento si ha con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che modifica il contesto generale del sistema dei Trattati, riconosce soggettività giuridica all’UE, costituzionalizza la Carta di Nizza e dispone l’adesione dell’Unione alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Nuove prospettive dopo il Trattato di Lisbona e le conclusioni del Consiglio Europeo

Il Trattato di Lisbona amplia la prospettiva della protezione dei diritti fondamentali. Innanzitutto dichiara che l’UE si fonda su un insieme di valori, taluni dei quali non erano esplicitamente menzionati nei trattati precedenti. A questi valori le istituzioni dovranno ispirarsi nell’adozione dei loro atti e nella formulazione delle politiche europee. L’Unione deve inoltre affermare e promuovere tali valori nelle relazioni con il resto del mondo, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini

Lotta alla tratta degli esseri umani: diritto interno e diritto comunitario

L’Unione Europea è consapevole che la repressione penale non può essere l’unico o il principale piano d’intervento. Vengono in rilievo anche piani diversi sia per quanto riguarda il profilo della normativa interna che quello della prevenzione e quindi dei rapporti internazionali con gli Stati di provenienza. E si è prospettata l’introduzione di meccanismi permanenti di regolarizzazione individuale fondati sul decorso del tempo e su indici di integrazione come la mancata commissione di reati

La condizione giuridica dello straniero

Il settore dell’ordinamento giuridico sull’immigrazione e, più in generale, sulla condizione giuridica dello straniero, sia comunitario che extracomunitario, è uno dei campi che ha conosciuto negli ultimi anni più interventi normativi, cercando il difficile equilibrio tra esigenze di controllo dei flussi migratori e prospettiva dell’accoglienza, tutela della sicurezza e repressione dei comportamenti penalmente rilevanti. E questo attraverso la previsione di nuove ipotesi e strumenti esecutivi

Primo protocollo alla convenzione PIF: il concetto di funzionario

Essenziale innanzittutto è definire i concetti di “funzionario comunitario” e “funzionario nazionale”. Nella prima categoria rientrano tutti coloro che sono dipendenti della UE a titolo di funzionario, agente temporaneo, agente contrattuale presso le istituzioni comunitarie e le loro Agenzie. La definizione della seconda categoria è invece lasciata dal Protocollo alla normativa nazionale di ciascuno Stato Membro nei tempi e nelle procedure che definiscono il concetto di “pubblico ufficiale”

Primo protocollo alla convenzione PIF: la corruzione dei funzionari e la competenza territoriale

La corruzione passiva si verifica quando il funzionario sollecita o riceve vantaggi per sé o per altri, per compiere od omettere un atto delle sue funzioni, in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio, da cui derivi o possa derivare un pregiudizio per gli interessi finanziari della UE. Si definisce invece “corruzione attiva” la condotta di chi promette o dà al funzionario un vantaggio di qualunque natura per compiere od omettere un atto che leda o possa ledere gli interessi finanziari della UE

Il primo protocollo alla Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari della U.E.

Lo scopo del primo protocollo alla Convenzione PIF è completare le previsioni della stessa invitando gli Stati Membri ad adottare misure per prevenire e reprimere il fenomeno della corruzione in quanto condotta che minaccia gli interessi finanziari della UE. Non si tratta, quindi, di un atto normativo rivolto al contrasto della corruzione in senso generale, ma contro la corruzione nella misura in cui essa attenta agli interessi finanziari della UE. Per questo la sua portata è piuttosto limitata

Da Eurojust all’Ufficio del Procuratore Europeo: artt. 85-86 del TFUE

La centralità attuale di Eurojust nel coordinamento dei diversi attori della cooperazione internazionale e le sue ulteriori prospettive, in vista di una possibile futura costituzione di un Ufficio del Procuratore Europeo, hanno trovato riconoscimento normativo anche nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in particolare agli artt. 85 ed 86. Il primo stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio potranno attribuire ad Eurojust il potere di avvio diretto di indagini penali

La Decisione Quadro 2002/465/GAI: le Squadre Investigative Comuni

L’istituto delle Squadre Investigative Comuni (SIC) nasce dalla consapevolezza che i tradizionali strumenti di cooperazione giudiziaria ed investigativa, sono ormai insufficienti e poco efficaci per fronteggiare la nuova dimensione transnazionale del crimine organizzato, capace di operare con facilità su mercati di ampiezza praticamente illimitata, sia territoriale che economica, e di agire sfruttando le possibilità offerte dall’abbattimento delle frontiere e dalle innovazioni tecnologiche

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