DIRITTO PENALE SICUREZZA

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La direttiva 2008/99/CE: la tutela penale dell'ambiente nella Comunità europea

La direttiva 2008/99 rappresenta il punto di arrivo dell'articolato percorso compiuto dalle istituzioni comunitarie, diretto ad innalzare il livello di tutela all’ambiente. Più di duecento direttive risultano attualmente vigenti in materia, confermando che l’ambiente è il settore nel quale il legislatore comunitario è più prolifico; significativa è la frequenza legislativa concorrente con la quale vengono inflitte sanzioni agli Stati membri per il mancato recepimento delle norme comunitarie.

Finalità e contenuto della direttiva comunitaria 2008/99/CE

Obiettivo della direttiva è dare effettività alla protezione dell’ambiente, dal momento che l’esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell’ambiente. Un’efficace tutela dell’ambiente esige, in particolare sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente; obiettivo che può raggiungersi mediante la disponibilità di sanzioni penali, indice di riprovazione sociale

Fattispecie incriminatrici: la nozione di rifiuto

Tra gli elementi normativi secondo cui la direttiva reputa necessario dettare le definizioni, non è, tuttavia, dato rinvenire la nozione di rifiuto. Questa è definita dalla direttiva comunitaria 91/156/CEE, che ha modificato la direttiva 75/442/CEE. Ai sensi della direttiva sopra menzionata, si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I della citata direttiva e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi

Direttiva comunitaria 2008/99/CE: attuazione e recepimento

Con legge 96/2010, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee –Legge Comunitaria 2009”, è stata conferita delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi. I principi ed i criteri direttivi sono fissati, con riferimento alle fattispecie criminose da introdurre, nell’art.2 della predetta legge delega

La tutela penale dell'ambiente: Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121

La scelta di fondo che ha animato il legislatore delegato è stata quella di ritenere la direttiva 2008/99/CE bisognevole solo in minima parte di attuazione, essendo già presenti nel sistema penale italiano fattispecie criminose a tutela dei beni-interessi evocati nella citata direttiva. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo delegato, vengono, infatti, richiamati le disposizioni normative che contengono reati che possono considerarsi già attuativi delle disposizioni comunitarie.

La responsabilità delle persone giuridiche da reati ambientali

La responsabilità delle persone giuridiche per reati ambientali non è tema nuovo per il nostro ordinamento. Se ne trova traccia già nella l.300/2000 con cui lo Stato italiano ratifica e dà esecuzione alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee alla Convenzione sulla lotta contro la corruzione in cui sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’UE e alla Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri

La Decisione Quadro 2001/220/GAI: la tutela della vittima nel procedimento penale

Il diritto al processo "equo" è riconosciuto al solo imputato, mentre la vittima vive ai margini del procedimento, patendo carenze di prerogative, evidenti durante le indagini ma ben presenti anche nelle altre fasi processuali. Le indicazioni che provengono dalla normativa sovranazionale, e in particolare dalla decisione quadro 2001/220/GAI, impongono una seria riflessione sui limiti del nostro sistema processuale e sulla sua distanza dagli standards di tutela indicati dalla normativa europea

Decisione Quadro 2001/220/GAI e tutela della vittima: debolezze del sistema italiano, formazione della prova dichiarativa

Ciò che emerge dalla normativa sovranazionale e dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo evidenzia le carenze strutturali del nostro sistema processuale con riferimento alla tutela della vittima. In particolare si evidenzia: la carenza di sistemi di controllo sulle inerzie del pubblico ministero circa le iniziative cautelari, la mancata previsione della remissione di querela per alcuni reati, mentre la costituzione a parte civile è possibile solo nella fase d'udienza preliminare

Le indicazioni della Decisione Quadro 2001/220/GAI

L’Unione Europea, con decisione quadro 2001/220/GAI, ha provveduto alla elaborazione di una vera e propria “carta dei diritti delle vittime”, che obbliga gli Stati a conformare il sistema interno alle richieste dell’ordinamento sovranazionale. Diverse le indicazioni fornite agli Stati membri dell’Unione per la creazione si un sistema omogeneo di tutela della vittima. Sono subito indicate come destinatarie di maggiore tutela e di trattamenti specifici le vittime particolarmente vulnerabili

La normativa italiana: individuazione della vittima vulnerabile e del doppio binario

Attualmente è previsto l’accesso al contraddittorio anticipato del testimone minorenne anche non offeso e dell’offeso maggiorenne circa alcuni reati precisamente indicati e selezionati sulla base della gravità e del trauma da esso derivante. La norma costituisce uno dei tasselli principali di un binario processuale riservato al testimone vulnerabile in genere, ed in modo implicito, anche alla teste-vittima. Tale sistema è caratterizzato dalla individuazione dell’attributo della vulnerabilità

Decisione Quadro 2001/220/GAI: vulnerabilità della vittima nei procedimenti penali in italia

Per quanto l’incidente probatorio si presenti come uno strumento di tutela dei diritti della vittima vulnerabile in quanto appare finalizzato alla contrazione delle audizioni giudiziali (art.3), nella prassi giudiziaria si registra qualche resistenza all’accoglimento dell’incidente probatorio “incondizionato”. Sono infatti non insoliti provvedimenti di rigetto emessi dai giudici per le indagini preliminari e basati su divergenze interpretative circa la struttura e i presupposti dell'istituto.

La Decisione Quadro 2001/220/GAI in Italia: infrastrutture e tutela dei dati personali

Agli Stati sono richiesti gli interventi necessari per evitare i contatti tra la vittima e gli autori del reato negli edifici degli organi giurisdizionali, e per garantire alle persone offese, in particolare, a quelle più vulnerabili, la possibilità di rendere testimonianza in condizioni che consentano di proteggerle dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica. Si tratta di esigenze che ricevono notoriamente una risposta assai parziale, e in alcuni casi del tutto contraddittoria

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