U.E. e la lotta alla corruzione: le Staff Regulations

La UE ha anche cercato di stigmatizzare nelle proprie norme di condotta interne per i propri dipendenti, le Staff Regulations già citate sopra, situazioni di criticità che, se non integrano di per sé corruzione, possono essere spie di situazioni da approfondire e devono, quindi, essere evitate dai propri dipendenti; ci si riferisce, in particolare, alla vasta gamma di situazioni qualificabili come “conflitto di interessi”, con prescrizioni quali divieti di accettare regali o doni di elevato valore e di valore minore senza previa autorizzazione, divieto di impegnarsi in attività non strettamente attinenti alle funzioni, sebbene ad esse collegate – quali partecipazioni a seminari o conferenze, a volte retribuiti – senza previa autorizzazione, obblighi di comunicare la situazione patrimoniale e professionale dei membri della propria famiglia e altre ancora.

Al di là degli strumenti convenzionali, non vanno dimenticate altre azioni intr... _OMISSIS_ ...o comunitario per lottare contro la corruzione. In particolare, in epoca più recente, la decisione quadro 2003/568/GAI sulla corruzione nel settore privato, ulteriore tentativo della UE di allargare sempre di più l’ambito della lotta contro questa condotta.

Da ricordare, poi, strumenti giuridici quale il Mandato di Arresto Europeo di cui alla decisione quadro 2002/584/GAIche include la corruzione nella lista di reati per i quali non è previsto il requisito della doppia punibilità e rende quindi più semplici e spedite le procedure di consegna delle persone sottoposte ad indagine per tale reato.

Per quanto riguarda gli strumenti giuridici contro la corruzione adottati a livello internazionale da altri organismi, il Consiglio d’Europa ha adottato una Convenzione in materia penale sulla corruzione nel 1999 [7]. La Convenzione è entrata in vigore nel 2002 ed è stata ratificata, attualmente, da 24 Stati membri della Unione Europea.
... _OMISSIS_ ...mpre nel 1999 è stato creato l’organismo denominato GRECO “Group of States against Corruption” con l’intento di monitorare, attraverso un processo di reciproca valutazione, l’attuazione degli strumenti internazionali adottati contro la corruzione.

La Commissione Europea ha recentemente presentato un rapporto al Consiglio della Unione sulle modalità di accesso della Unione Europea al GRECO evidenziandone i possibili benefici e raccomandando la partecipazione a titolo di membro effettivo e non mero osservatore [8]. I benefici, in linea di massima, sono individuati nella possibilità di partecipare ai processi di valutazione sullo stato della normativa anticorruzione non solo negli Stati Membri, ma anche negli Stati candidati ad entrare nella EU, dato che, come noto, il Consiglio d’Europa e il GRECO comprendono un numero di Stati superiore a quello della Unione Europea e alcuni di questi potrebbero in futuro divenire Stati ... _OMISSIS_ ...
La Convenzione OCSE contro la corruzione di funzionari stranieri nelle transazioni internazionali (anti bribery convention) [9] è focalizzata su questo specifico aspetto e non può estendersi ad altre aree rilevanti per la lotta alla corruzione nella UE. Attualmente non è stata ratificata da cinque Stati membri della Unione. La sua attuazione è monitorata da uno specifico gruppo di lavoro. Il settimo rapporto redatto da Transparency International ha evidenziato che la stessa ha avuto piena attuazione solo in quattro Stati membri e scarsa attuazione in dodici Stati membri della UE.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (UNCAC) firmata a Merida nel 2003 è entrata in vigore nel 2005 [10]; l’Unione Europea vi ha aderito nel settembre 2008 [11]. La Conferenza degli Stati parti della Convenzione, riunitasi per la prima volta a Doha (Qatar) nel novembre 2009, ha adottato i termini dei meccanismi di revisione della sua attuazione.
... _OMISSIS_ ...sa è stata ratificata in Italia con la legge 116 del 2009.

La Convenzione di Merida ha un ambito certamente più ampio di quello delle Convenzioni sopra citate, e delle stesse convenzioni della UE, perché prevede che gli Stati parti della stessa adottino norme penali anche in relazione a condotte non integranti “corruzione in senso stretto” (bribery), ma rientranti in un concetto “generale” di “corruzione” (corruption), quali:

l’appropriazione indebita (embezzlement),
l’abuso di potere e funzioni,
l’illecito arricchimento,
la condotta che nella terminologia anglosassone è definita come “trading in influence” e che nel diritto italiano potrebbe tradursi nella condotta di chi, attraverso informazioni false – a volte anche semplicemente millantatorie – riesce ad ottenere vantaggi personali indebiti.

... _OMISSIS_ ...in relazione alla condotta di corruzione in senso stretto (bribery), la Convenzione UN non richiede che la stessa sia stata compiuta in violazione di una specifica norma legislativa o regolamentare.

In sintesi, tale Convenzione è certamente il più comprensivo e vasto tentativo a livello mondiale per lottare contro la corruzione, anche se lo stesso sembra presentare dei limiti; in particolare, è stato osservato che proprio per ottenere un consenso generale così vasto, si è dovuti, in un certo senso, accettare un compromesso “al ribasso” sugli strumenti legali in esso previsti [12]; il fatto poi che ne sia parte un numero così ampio di Stati, con culture giuridiche differenti, comporta il rischio che la Convenzione non possa coprire a fondo tutte le aree di interesse per i paesi membri della UE e quindi, sotto questo punto di vista, ai fini dei specifici interessi della Unione Europea nella lotta alla corruzione, la Convenzione potr... _OMISSIS_ ...ffetto inferiore a quello auspicato.

Si tratta, però, certamente di uno strumento importantissimo anche per il suo significato politico.