DIRITTO PENALE SICUREZZA

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Art. 636 c.p.: il reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e il reato di pascolo abusivo

L’art. 636 c.p., rubricato “introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo”, disciplina al suo interno due distinte ipotesi di reato. La prima di esse, prevista dal I comma della norma in esame, è l’introduzione o abbandono di animali in gregge o in mandria. La seconda, disciplinata dal II comma, è l’ipotesi di pascolo abusivo.

Art. 639bis c.p.: beni pubblici ed esclusione del regime di procedibilità a querela

L’art. 639bis c.p. introduce un mutamento del regime di procedibilità per tutti i reati ivi indicati (usurpazione, art. 631 c.p.; deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, art. 632 c.p.; invasione di terreni o edifici, art. 633 c.p.; introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, art. 636 c.p.) nel caso in cui la condotta dell’agente abbia come oggetto materiale acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico

La contraffazione: D.Lgs. 231/01

L’inserimento dei reati contro la contraffazione dei marchi nel novero dei reati-presupposto della responsabilità penale dell’impresa ha attualmente esteso anche a livello imprenditoriale e sovra individuale gli ambiti della responsabilità derivante dalla commissione dei reati contraffattivi, giustamente riconsiderati come reati gravi, da qualificarsi come veri e propri delitti contro l’economia. Del resto le imprese non sono sempre ed esclusivamente vittime della contraffazione.

La contraffazione e l'art. 517 c.p.

L’art. 517 c.p. prevede due condotte alternative consistenti nel «porre in vendita» ovvero nel «mettere altrimenti in circolazione» prodotti con attitudine ingannatoria. La prima condotta consiste nell’offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo oneroso. La condotta di “messa in circolazione” differisce infatti dalla condotta di “messa in vendita” per la sua più ampia estensione.

Contraffazione: norme penali

La norma penale interviene in seconda battuta, in uno spazio già compiutamente disciplinato da norme extrapenali. La struttura normativa del concetto di marchio influenza direttamente il perimetro del concetto di contraffazione penalmente rilevante, sicché è pacifico che esso non può ridursi alla mera riproduzione dell’altrui marchio, giacché, in tal modo, si andrebbero a colpire condotte che la stessa disciplina in materia di marchi autorizza esplicitamente. La questione quindi non è semplice.

Contraffazione: identificare il momento consumativo del reato

Un problema pratico che, alla luce della novella del 2009, pare essere tornato di attualità, è quello che concerne l’identificazione del momento consumativo del reato di cui agli artt. 473 e 474 c.p. in relazione al momento iniziale della tutela penale del marchio. In giurisprudenza infatti non esiste sul punto un orientamento costante e una recente sentenza ne è testimonianza.

L'utilizzatore finale della contraffazione

Tra i soggetti coinvolti a vario titolo, più o meno consapevolmente, nel processo della contraffazione, un particolare riguardo merita di certo l’acquirente del prodotto contraffatto. Il consumatore assume infatti un ruolo centrale nell’intero meccanismo contraffattivo. Da un lato egli è un obiettivo economico del produttore di merce contraffatta, dall'altro non può non considerarsi almeno un “consapevole distratto”, se non addirittura, un “complice” lato sensu del contraffattore medesimo.

Uso di una contraffazione: tra ricettazione e incauto acquisto

La tradizionale e schematica distinzione che ha segnato per anni il confine, sia pure controverso, tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di incauto acquisto, fondata prevalentemente sull’elemento psicologico dei due reati è così ora messa in discussione dalla citata pronuncia. Il prevalente orientamento giurisprudenziale è sempre stato affiancato da un opposto orientamento, che valorizzava invece l’elemento oggettivo per cogliere la distinzione tra le due fattispecie.

Contraffazione grossolana: rilevanza amministrativa o penale?

Nella tematica qui in discussione della rilevanza, amministrativa e/o penale, della contraffazione grossolana, la comparazione tra comportamenti sanzionabili e non sanzionabili deve fare quindi i conti con una più precisa individuazione degli elementi che caratterizzano, da un punto di vista materiale, la c.d. contraffazione grossolana. Solo la vendita o l’acquisto di ciò che è contraffatto in modo smaccato consente infatti di escludere la ricorrenza di fattispecie di maggiore gravità.

Contraffazione di prodotti: i soggetti istituzionali

Il fenomeno della contraffazione coinvolge un’ampia platea di diversi soggetti che ricoprono rispettivamente distinti ruoli nelle diversissime prospettive di chi la contraffazione realizza, veicola, diffonde, agevola, acquista ovvero di chi essa contrasta, combatte, reprime. Queste figure di volta in volta possono essere di primo o di secondo piano, ma, nel loro complesso, vanno a costituire un quadro assai composito, anche quanto alle norme ed alle discipline che entrano in gioco.

Contraffazione e Guardia di Finanza

I compiti della Guardia di Finanza consistono nella prevenzione, ricerca e denunzia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria. Sono attribuite inoltre alla Guardia di Finanza competenze nella prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di diritti d’autore, know-how, brevetti, marchi e altri diritti di privativa industriale.

L’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione

L’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione è stato istituito all’interno del Ministero dello Sviluppo economico nell’ambito delle misure dirette allo sviluppo della competitività del sistema industriale italiano. Svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di coordinamento delle attività di sorveglianza sulla violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, monitoraggio delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di contraffazione.

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