Le ragioni per le quali il giudice rimettente ha optato per la qualificazione in termini di sanzione penale erano duplici: da un lato, la confisca urbanistica non poteva essere collocata tra le misure rispristinatorie dell’interesse leso, preordinate a restaurare un bene; dall’altro, con riguardo alla funzione suppletiva svolta dal giudice penale in favore della pubblica amministrazione, essa aveva necessariamente carattere eccezionale e presupponeva sempre un’espressa disposizione di legge.