DIRITTO PENALE SICUREZZA

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Diritto penale in E.U.: reati connessi ad attività terroristiche

Gli articoli 3 e 4 della Decisione Quadro 2002/475/GAI sono stati sostituiti, in base all’art. 1 della Decisione Quadro 2008/919/GAI del Consiglio. In essi vengono definite le fattispecie, tra cui figurano: la pubblica provocazione, il reclutamento o l'addestramento a fini terroristici, il furto aggravato e l'estorsione con l’intenzione di commettere atti terroristici. Si dichiara altresì che ciascuno Stato adotta le misure necessarie per rendere punibile il concorso in uno dei reati elencati

Diritto penale in U.E. pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo

La Decisione Quadro 2008/919/GAI intende pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l’intento di istigare a commettere uno dei reati compresi tra gli atti di terrorismo. Sul punto, si ritiene che a parte l’art. 414 del codice penale italiano nessuna norma del Libro II Titolo I Capo I contempla una fattispecie similare a quella prevista dall’art. 1 paragrafo 1 della Decisione Quadro 2008/919/GAI.

La Decisione Quadro 2008/919/GAI: reclutamento, addestramento e altri reati a fini terroristici

La Decisione Quadro 2008/919/GAI intende reclutamento a fini terroristici l’induzione a commettere uno dei reati di cui all’art. 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all’articolo 2, paragrafo 2 della Decisione Quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002. La Convenzione del Consiglio d’Europa CETS No 196 del 16.5.2005 contempla nell'ipotesi di reclutamento anche la sollecitazione a prendere parte ad un’associazione o gruppo, allo scopo di contribuire alla perpetrazione di uno o più atti di terrorismo

La Decisione Quadro 2008/919/GAI: circostanze attenuanti, incentivi alla collaborazione e responsabilità delle persone giuridiche

L’Articolo 6 della Decisione Quadro 2002/475/GAI prevede che ogni Stato membro può adottare le misure necessarie affinché le pene possano essere ridotte nel caso in cui l'autore del reato: rinunci all'attività terroristica, fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per prevenire o attenuare gli effetti del reato, individuare o consegnare alla giustizia i complici oppure acquisire elementi di prova

I reati urbanistici

I reati urbanistico-edilizi possono distinguersi in 3 macrocategorie: quelli derivanti dalle violazioni al d.P.R. 380/2001; i reati scaturenti dalla violazione della normativa antisismica e da quella dettata per le costruzioni in conglomerato cementizio armato e dalla struttura metallica; i reati edilizi-ambientali, che conseguono alla violazione della normativa ambientale nella parte in cui essa fissa delle limitazioni all’attività edilizia. In particolare, ci si occuperà della prima categoria

I reati urbanistici: l'art. 44 lett.a)

L'art. 44 lett a) punisce la trasgressione: di norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo IV del T.U., delle norme contenute nei regolamenti edilizi, delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici, delle modalità esecutive fissate dal permesso di costruire. La disposizione è un esempio tipico di norma penale in bianco, che tuttavia presenta confini descrittivi tanto indefiniti da porre parecchie perplessità in ordine all’effettivo rispetto del principio di tassatività

I reati urbanistici: l’art. 44 lett. b)

La lett. b) dell’art. 44 d.P.R. disciplina tre ipotesi di reato diverse e sono: l’esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire, l’esecuzione di lavori in totale difformità dal permesso di costruire, la prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione. È il T.U. stesso ad individuare quali siano gli interventi edilizi che necessitano del permesso di costruire. Vi rientrano, anche, tutti quei manufatti che comportano una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio

L’art. 44 lett. b) e le ristrutturazioni urbanistiche

Circa gli interventi di ristrutturazione edilizia, premessa la definizione fornita dal legislatore, è necessario fare un'ulteriore distinzione con riguardo alle tipologie di intervento. A tal riguardo si distinguono: la ristrutturazione, intervento edilizio che trasforma completamente l’immobile rispetto all'originale; il restauro, ovvero consolidamento dell'organismo originario; la manutenzione ordinaria, un intervento in cui non vi è alcuna alterazione di volumi, superfici, destinazioni d'uso

I reati urbanistici: l'art. 44 lett. c) seconda parte

La lett. c) dell’art. 44 sanziona, con la pena congiunta dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da Euro 30.986,00 a 103.290,00, la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e chiunque esegua interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire. La ratio consiste nell’attribuire una maggior tutela alle aree aventi profondo significato culturale

I reati urbanistici: l'art. 44 lett. c) prima parte

La prima parte della lett. c) dell’art. 44 dPR 380/2001 punisce la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come definita nell’art 30 dello stesso testo unico. La disciplina oggi vigente è il risultato di un lungo processo evolutivo: in passato, infatti, durante la vigenza della legge n. 10/1977 si sono posti alcuni problemi interpretativi, poiché la normativa citata conteneva un’ipotesi criminosa di non facile individuazione, non essendo stata puntualmente circoscritta dal legislatore

L’art. 44 lett. c) prima parte: la lottizzazione abusiva

Due sono le forme di lottizzazione abusiva. La prima, materiale, presuppone l’inizio, non autorizzato, di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica e/o edilizia di terreni in zona non adeguatamente urbanizzata e in violazione della normativa urbanistica o delle prescrizioni degli strumenti urbanistici adottati. La seconda, negoziale, si verifica quando la trasformazione urbanistica venga predisposta attraverso la vendita di lotti che denuncino la propria destinazione a scopo edificatorio

Natura totale o parziale dell'abusivismo edilizio

Anche in tema di lottizzazione appare doveroso affrontare la problematica relativa alla natura totale o parziale della difformità rispetto a quanto consentito col provvedimento amministrativo, dal momento che portano a conseguenze penali diverse. Nell’ipotesi in cui la lottizzazione si discosti in modo sostanziale dall’autorizzazione, si deve far ricorso alla sanzione comminata per l’ipotesi di lottizzazione senza la prescritta autorizzazione, con conseguente equiparazione delle fattispecie

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