La posizione italiana e la normativa comunitaria sulla confisca urbanistica

Facendo il punto sulla situazione, è doveroso chiedersi quale sia la posizione della giurisprudenza italiana dopo le succitate decisioni della Corte di Strasburgo.

Potenzialmente, infatti, già la decisione sull’ammissibilità del ricorso [29], affermando la natura di sanzione penale della confisca di cui all’art. 442 d.P.R. 380/2001, si pone come rivoluzionaria, poiché da tale inquadramento consegue l’applicabilità del principio di personalità della responsabilità penale e l’impossibilità di adottare il provvedimento ablativo nei confronti non soltanto degli imputati prosciolti per difetto dell’elemento soggettivo (soggetti dei quali si è specificatamente occupata la Corte europea), ma anche verso i terzi di buona fede estranei al processo [30].

Le conclusioni della Corte di Strasburgo sembrano assumere un importanza ancora maggiore alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 34... _OMISSIS_ ...7, in cui:
era stata affrontata la questione relativa alla posizione e al ruolo delle norme della CEDU ed alla loro incidenza sull’ordinamento giuridico italiano, rilevando che dette norme, diversamente da quelle comunitarie, non creavano un ordinamento giuridico sopranazionale ed erano pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolavano lo Stato ma non producevano effetti diretti nell’ordinamento interno. Il nuovo testo dell’art. 1171 Cost., introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, ha reso inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU (nell’interpretazione ad esse data dalla Corte europea per i Diritti dell’Uomo) rispetto alle leggi ordinarie successive, trattandosi di norma costituzionale che sviluppa la sua concreta operatività solo se posta in stretto collegamento con altre norme (chiamate «fonti interposte», di rango subordinato alla Costituzione ma intermedio tra questa e la legge ... _OMISSIS_ ...tinate a dare contenuti ad un parametro che si limita ad enunciare in via generale una qualità che le leggi in esso richiamate devono possedere;
erano state attratte le stesse norme CEDU come interpretate dalla Corte europea (quali norme - diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie - che, rimanendo pur sempre ad un livello sub-costituzionale, integrano però il parametro costituzionale), in ipotesi di asserita incompatibilità con una norma interna, nella sfera di competenza della Corte costituzionale, alla quale veniva demandata la verifica congiunta della compatibilità della norma interposta con la Costituzione e della legittimità della norma legislativa ordinaria rispetto alla stessa norma interposta;
era stato escluso che le pronunce della Corte di Strasburgo fossero incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali, evidenziando che tale controllo doveva sempre ispirarsi ... _OMISSIS_ ...bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall’art. 1111 Cost. e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione [31].
Sulla base di queste premesse, abbiamo visto che la Corte d’Appello di Bari [32] sollevava questione di legittimità, ritenendo che l’art. 442 t.u. dell’edilizia fosse difficilmente conciliabile con la Costituzione, nonostante la giurisprudenza di legittimità fosse costantemente orientata, al contrario, a considerare la norma come costituzionalmente legittima. Ciò nonostante, la Corte costituzionale dichiarava inammissibile la questione per le ragioni già esposte.

Nella prima sentenza in cui la Corte di legittimità [33] si è confrontata con la decisione di Strasburgo di ricevibilità del ricorso, essa aveva dichiarato ancora una volta manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate co... _OMISSIS_ ...gli artt. 3, 25, 27, 111 e 117 Cost., rilevando che i giudici di Strasburgo si erano limitati ad affermare che la confisca in parola fosse una pena ai sensi dell’art. 7 CEDU, senza tuttavia rilevare alcun contrasto con essa [34].

La posizione della giurisprudenza oggi è nel senso di fornire un’interpretazione adeguatrice dell’art. 442 d.P.R. n. 380 del 2001 alle decisioni della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, non ravvisando profili di incostituzionalità a fronte:
dell’affermata esclusione dell’applicabilità della confisca nei confronti di coloro che effettivamente risultino «in buona fede» [35];
dell’affermata ulteriore necessità del rispetto del principio di «proporzionalità» in applicazione del quale la confisca stessa va estesa ai soli «terreni lottizzati» ovvero «rientranti nel generale progetto lottizzatorio», da identificarsi i... _OMISSIS_ ...sultino oggetto di un’operazione di frazionamento preordinata ad agevolarne l’utilizzazione a scopo edilizio. Ove esista, pertanto, un preventivo frazionamento, va confiscata tutta l’area interessata da tale frazionamento nonché dalla previsione delle relative infrastrutture ed opere urbanizzative, indipendentemente dall’attività di edificazione posta concretamente in essere. Nell’ipotesi, invece, in cui non sia stato predisposto un frazionamento fondiario e, tuttavia, si sia conferito, di fatto, un diverso assetto ad una porzione di territorio comunale, la confisca va limitata a quella porzione territoriale effettivamente interessata dalla vendita di lotti separati, dalla edificazione e dalla realizzazione di infrastrutture [36].
Gli Ermellini affermano, infatti, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere adottato anche nei confronti del terzo acquirente, qualora egli n... _OMISSIS_ ...o, deliberatamente o per trascuratezza, tutte le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo, nonché sulla compatibilità dell’immobile con gli strumenti urbanistici: escludono, in tal modo, la buona fede sul presupposto che l’acquirente non aveva proceduto con la dovuta diligenza alle necessarie verifiche, limitandosi, in base ai titoli rilasciati, ad una verifica solo parziale dello stato concessorio relativo all’immobile acquistato [37].

Giova sottolineare sul punto che la questione relativa all’accertamento della buona fede del terzo acquirente di un immobile realizzato illegittimamente, mediante l’abusiva lottizzazione di aree non urbanizzate, riguarda l’applicazione della confisca e il sequestro nell’ipotesi in cui la misura cautelare sia disposta esclusivamente ai sensi dell’art. 3212 c.p.p. [38], cioè finalizzata ad assicurare che la cosa all’esito del processo possa essere... _OMISSIS_ ...confiscata [39].

Viceversa, nell’ipotesi di sequestro di cui all’art. 3211 c.p.p. [40] è irrilevante l’appartenenza della cosa ad un soggetto estraneo alla commissione del reato ed in buona fede, poiché l’esigenza cautelare di impedire che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarne le conseguenze, com’è noto, prescinde totalmente dall’appartenenza del bene all’autore del reato. In quest’ultimo caso, infatti, il vincolo diretto a rendere indisponibile la res è imposto per le più generali esigenze di giustizia, quali sono quelle relative alla tutela della collettività, che, sebbene pregiudizievoli per il soggetto che ne è gravato, vanno necessariamente soddisfatte.

Né l’applicazione della misura cautelare in tale ipotesi costituisce violazione dell’art. 1 Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU, vista la temporaneità del vincolo ed essendo giusti... _OMISSIS_ ...essione del diritto di proprietà dalle citate esigenze di interesse pubblico connesse alla repressione dei reati [41].

Con riguardo all’ipotesi di declaratoria di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice, al fine di disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia dell’oggettiva esistenza di un’illecita vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata [42].

Alla luce di questi ultimi indirizzi giurisprudenziali, in conclusione, sembra che l’acquirente non possa confidare sulla presunzione di legittimità dell’atto amministrativo, ma debba sempre controllare, prima di acquistare, il corretto svolgersi del procedimento amministrativo e sia chiamato così a svolgere una verifica piuttosto difficile, per non vedersi rico... _OMISSIS_ ...no, in caso di accertata lottizzazione, un qualche profilo di colpa, con la conseguente confisca ai sensi dell’art. 442 d.P.R. 380/2001.