DIRITTO PENALE SICUREZZA

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Eurojust: composizione, competenza, obiettivi e funzioni

Eurojust costituisce uno degli organismi dell’Unione europea fra i più originali ed incisivi nel settore della cooperazione giudiziaria penale, creato per perseguire l’obiettivo della costruzione di quello spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia previsto nei Trattati e, conseguentemente, per fronteggiare più efficacemente le nuove forme di criminalità, soprattutto organizzata, che hanno sviluppato una dimensione transnazionale, grazie all’abolizione delle frontiere tra gli Stati dell'U.E.

Natura e funzioni del membro nazionale di Eurojust

Il contesto delle funzioni concretamente esercitate dai membri nazionali di Eurojust nei confronti delle autorità giudiziarie e la specifica previsione che prevede in capo al membro nazionale la possibilità di chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di valutare se avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi o di indicare quale autorità sia più indicata per il caso specifico, sembrerebbero configurare la natura giurisdizionale delle funzioni dei membri nazionali di Eurojust

Il potenziamento di Eurojust

Più volte l'attenzione è stata posta sulla natura di Eurojust. Nel 2007 si è evidenziata la necessità di attribuire maggiori poteri ai membri nazionali, il cui ruolo non doveva essere meramente sostitutivo delle attività amministrative centrali nell’agevolare la cooperazione ma doveva costituire uno stimolo verso le autorità giudiziarie nazionali. L'anno successivo, dopo un percorso travagliato, le sollecitazioni della Commissione hanno trovato riscontro e il ruolo di Eurojust è stato rafforzato

L’Europa e il diritto penale: tra ordinamento dell’Unione ed ordinamento nazionale

L’Unione europea era e resta un ordinamento privo di “Kompetenz-kompetenz” e retto dal principio di attribuzione: può fare quello che gli Stati membri gli chiedono di fare e non (molto) di più. Anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, gli Stati membri non hanno attribuito una competenza “generalizzata” in materia di diritto e procedura penale all'Unione. Alla questione della competenza si affianca poi la questione del rapporto tra ordinamento dell’Unione e ordinamento nazionale

Sviluppo della competenza penale dell’Unione europea: cenni

A lungo il quadro normativo di riferimento delle Comunità europee non ha previsto alcuna competenza diretta in tema di diritto penale. Con il Trattato di Maastricht, che segna la nascita dell’Unione europea come evoluzione delle Comunità europee, il diritto comunitario non viene superato, né le Comunità sciolte, ma la loro azione integrata quale uno di tre “pilastri” dell’azione dell’Unione. Con il Trattato costituzionale e il Trattato di Lisbona, ci si è mossi per correggere la situazione

La procedura penale nell'Unione europea

Il principio del riconoscimento reciproco è fondato su un postulato di fiducia tra Stati membri. Questo, nel corso degli anni, si è dimostrato bisognoso di conferme viste le diversità strutturali tra gli ordinamenti. Al fine di contribuire a colmare il deficit di affidabilità, il vecchio articolo 31 TUE prevedeva una generica competenza dell’Unione a legiferare per garantire la compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri e migliorare la cooperazione tra autorità giudiziarie

L’articolo 83 TFUE e la competenza dell’Unione in materia di diritto penale sostanziale

L’articolo prevede che l’Unione possa, mediante Direttive, dettare norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Tra questi: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, riciclaggio, corruzione, criminalità informatica, etc

Strumenti legislativi e poteri delle istituzioni: il quadro normativo precedente al Trattato di Lisbona

L’art. 34 TUE nel testo anteriore al Trattato di Lisbona elencava 4 categorie di atti normativi: le posizioni comuni, che definiscono l’orientamento dell’Unione su una questione specifica; le decisioni quadro, volte al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri; le decisioni, categoria definita in modo residuale e negativo, vincolanti e prive di efficacia diretta; le convenzioni, classico strumento del diritto internazionale pattizio ad eccezione del fatto che sono oggetto di negoziato

Gli strumenti normativi dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona

A partire dal 1° dicembre 2009 la materia penale è stata assimilata alle competenze più tradizionali dell’azione dell’Unione e, di conseguenza, è venuta meno la specialità degli atti normativi impiegati. Il diritto penale dell’Unione viene oggi regolato mediante gli stessi strumenti impiegati per tutti gli altri settori dell’azione dell’U.E., elencati dall’art. 288 TFUE: il regolamento (obbligatorio e direttamente applicabile dagli stati membri), la direttiva, la decisione, e la raccomandazione.

Effetti delle direttive e delle decisioni quadro secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia

Sono atti normativi che pretendono, in linea di massima, un successivo intervento di recepimento da parte dello Stato membro, qualora la normativa interna non sia già allineata al risultato cercato con la decisione quadro o direttiva, di atti legislativi o regolamentari che conseguano il risultato avuto di mira dal legislatore europeo. La Corte di giustizia ammette comunque la possibilità che certe norme contenute nelle direttive spieghino effetto diretto nell'ordinamento degli Stati membri

L'interpretazione conforme alle decisioni quadro

Nel redigere l’art. 34 “vecchio” TUE gli Stati membri avevano inserito numerose salvaguardie della loro autonomia normativa in campo penalistico, tra le quali figurava, in primis, la formula secondo la quale le decisioni quadro, pur definite in modo del tutto simile alle direttive, non potevano avere effetto diretto. Ciò sembrava dunque precludere qualsiasi operazione interpretativa volta ad “anticipare” gli effetti delle decisioni quadro rispetto ai provvedimenti di recepimento degli Stati

Interpretazione degli atti normativi europei di diritto penale

L’operatore del diritto nazionale si trova nella condizione di dover interpretare gli atti normativi europei in materia di diritto penale, senza poter attendere i necessari provvedimenti nazionali di recepimento. Ciò vale sia per le decisioni quadro, rispetto alle quali il termine di recepimento sia già scaduto, sia per gli strumenti, rispetto ai quali il recepimento sia ancora pendente. Lo stesso discorso vale anche laddove lo Stato abbia effettivamente adempiuto all'obbligo di recepimento

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