Interpretazione degli atti normativi europei di diritto penale

Quanto visto nei paragrafi precedenti porta alla conclusione che l’operatore del diritto nazionale si trova da subito nella condizione di dover interpretare (al fine di applicarli, anche nei limiti sopra esposti) gli atti normativi europei in materia di diritto penale, senza poter attendere i necessari provvedimenti nazionali di recepimento.

Ciò vale sia per le decisioni quadro rispetto alle quali il termine di recepimento sia già scaduto, in vista di una possibile interpretazione conforme del diritto interno apparentemente confliggente, sia, per quanto detto al paragrafo precedente, per gli strumenti rispetto ai quali il termine per il recepimento sia ancora pendente. Naturalmente, lo stesso discorso vale anche laddove lo Stato abbia effettivamente adempiuto all’obbligo di recepimento, al fine di valutarne la legittimità alla luce dei principi contenuti nella decisione quadro o nella direttiva nonché alla luce degli altri principi generali de... _OMISSIS_ ...mento dell’Unione europea.

Fermo restando che nei confronti degli atti normativi dell’Unione si applicano gli stessi criteri impiegati per interpretare il diritto interno, vogliamo chiudere questo capitolo introduttivo con qualche breve osservazione relativa ad aspetti peculiari dell’attività ermeneutica degli atti legislativi di matrice europea.

In primo luogo, va richiamata l’attenzione sulla parte introduttiva degli atti normativi europei, caratterizzata da un elenco più o meno lungo di “considerando”.

Se taluni di questi consistono in formule rituali, o in richiami a principi molto generali, molti altri assolvono invece ad una funzione esplicativa del contenuto delle disposizioni della parte normativa del testo. E’ peraltro pacifico che i “considerando” non hanno efficacia vincolante: ma spesso la loro lettura, in congiunzione con l’articolato propriamente inteso... _OMISSIS_ ...tilità per una corretta interpretazione del testo.

In secondo luogo, come già accennato più sopra, è frequente nella legislazione di matrice europea il richiamo, o anche il rinvio, alla C.e.d.u. ed alla giurisprudenza applicativa della Corte europea dei diritti dell'uomo; va evidenziato, infatti, come tali principi siano già ora annoverati tra i principi generali del diritto dell’Unione (art. 6 comma 3 TUE), e che è in corso il procedimento per l’adesione dell’Unione in quanto tale alla Convenzione, con conseguente sottoposizione dei suoi atti allo scrutinio della Corte europea dei diritti dell'uomo quanto al rispetto dei diritti fondamentali. Superfluo richiamare come tali principi, nell’ambito del diritto penale, siano particolarmente rilevanti.

Pertanto, l’interpretazione degli atti normativi europei necessita spesso di un’integrazione alla luce di principi esterni al diritto dell’Unione, che occo... _OMISSIS_ ...scere al fine di poter ricostruire correttamente la portata delle norme. Operazione, questa, non sempre agevole, anche a causa della natura del giudizio davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (incentrato spesso – almeno apparentemente – sulle peculiarità degli aspetti fattuali del caso concreto).

A ciò si aggiunga che spesso il richiamo ai principi della C.e.d.u. è implicito, mediante l’uso di formule derivate direttamente dalla Convenzione o dalla giurisprudenza applicativa ma non direttamente ed espressamente a questa collegate: si vedano, come esempi, taluni passaggi della Direttiva 2010/64/EU sul diritto all’interpretazione e traduzione nel processo penale, commentata più oltre.

Da ultimo, il multilinguismo dell’Unione europea pone ulteriori problemi di non facile soluzione. Ogni strumento è infatti tradotto in 23 lingue ufficiali dell’Unione, e ciascuna versione è considerata come originale... _OMISSIS_ ...| Tuttavia, il lavoro preparatorio avviene in un’unica lingua (solitamente l’inglese), dalla quale poi, a procedimento legislativo terminato, vengono ricavate per traduzione tutte le altre versioni ufficiali. Ciò implica delicate questioni nel rapporto tra le versioni del testo, spesso non combacianti: e questo non solo per taluni veri e propri errori nella traduzione (che pure accadono), ma anche per la fisiologica difficoltà di trasporre in una lingua concetti di un’altra.

In particolare per quanto riguarda i concetti di natura giuridica – che risentono profondamente del contesto ordinamentale e sociale nel quale nascono – tale operazione si rivela spesso assai ardua.