DIRITTO PENALE SICUREZZA

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La Decisione Quadro 2008/675/GAI: contenuto

La Decisione quadro è stata approvata nel 2008 e mira a disciplinare uno degli aspetti relativi all’efficacia transnazionale dei precedenti giudiziari in ambito UE. L’oggetto della Decisione quadro è definito all’art. 1: stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri

La Decisione Quadro 2008/675/GAI e la normativa italiana

La Decisione quadro non prevede alcuna condizione né procedura perché la sentenza emessa all’estero spieghi efficacia in un altro Stato membro; Contrariamente a quanto previsto nella proposta della Commissione, sono stati del tutto omessi motivi di rifiuti obbligatori o facoltativi, e la sottoposizione dell’efficacia della condanna estera al principio della doppia incriminazione. Gli Stati membri hanno fortemente ridotto la portata della Decisione quadro rispetto alla proposta della Commissione

La Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

La Direttiva riveste un significato particolare: è stato il primo strumento normativo ad efficacia vincolante adottato dall’UE nel campo del diritto penale dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Contrariamente agli strumenti normativi adottati in precedenza, cioè, non si applicano regole transitorie, e allo scadere del termine fissato per il recepimento della Direttiva, tanto la Corte di Giustizia quanto la Commissione europea potranno esercitare appieno i poteri previsti dal Trattato

La Direttiva 2010/64/UE: ambito di applicazione e contenuto

L’articolo 1 della Direttiva ne definisce l’ambito di applicazione, sia dal punto di vista oggettivo che da quello temporale. Dal punto di vista oggettivo, i diritti previsti dalla Direttiva sono estesi oltre il campo del processo penale, trovando applicazione anche nel procedimento per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Per quanto riguarda l’ambito temporale, i diritti previsti dalla Direttiva si applicano dal momento in cui l'indagato viene a conoscenza dell'indagine a suo carico

La Direttiva 2010/64/UE: il diritto all'interpretazione

L’art. 2 della Direttiva si occupa del diritto all’interpretazione, enunciando al comma 1 il principio generale secondo cui l’indagato e l'imputato hanno diritto ad essere assistiti "senza indugio" da un interprete ogni qualvolta essi abbiano a che fare con le autorità procedenti, tanto "inquirenti" quanto "giudiziarie". Il campo di applicazione è dunque molto vasto e copre anche la fase delle indagini preliminari, in conformità alle indicazioni della giurisprudenza della Corte di Strasburgo

La Direttiva 2010/64/UE: traduzione di atti e materiali di prova

L’articolo 3 della Direttiva si occupa del diritto alla traduzione scritta di atti e documenti processuali. Il comma 1 prevede che l’indagato o imputato alloglotta riceva una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che sia in grado di esercitare i propri diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento. Nella lista "minima" rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze

Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale

Se il reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato ad esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l'azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo possono avvalersi di qualsiasi organo o struttura istituiti in seno all'Unione europea per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie, e coordinare le azioni

La Decisione Quadro 2008/841/GAI e la lotta contro la criminalità organizzata

Scopo primario della Decisione Quadro è la lotta alla criminalità organizzata transnazionale. Per «organizzazione criminale» si intende un’associazione strutturata di più persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a 4 anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio

Il reato associativo e le condotte di partecipazione

In base al dato normativo nazionale ed a quanto statuito dai giudici di legittimità, elemento essenziale dei reati associativi è l'accordo associativo, il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Sono dunque secondari altri elementi organizzativi, la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano la serietà dell'accordo

La Decisione Quadro 2008/841/GAI e l'intesa criminosa

La criminalizzazione dell’intesa con una o più altre persone per porre in essere un’attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati, anche se la persona in questione non partecipa all’esecuzione materiale dell’attività, lascia intendere che si è voluto perseguire anche la mera programmazione dell’attività criminale e sottolinearne la natura di reato di pericolo. La norma è coerente con la natura di reati di pericolo propria dei reati associativi contemplati nel nostro ordinamento

La Decisione Quadro 2008/841/GAI: incentivi alla collaborazione con la giustizia

La Decisione Quadro 2008/841/GAI prevede incentivi processuali in caso di rinuncia alle attività criminali, ovvero di collaborazione con la giustizia. All’articolo 4 si legge che ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per far sì che eventuali pene possano essere ridotte, o che l’autore del reato possa essere persino esentato dalla pena se rinuncia alle sue attività criminali e fornisce alle autorità competenti informazioni utili, che non avrebbero potuto ottenere diversamente

La Decisione Quadro 2008/841/GAI: la responsabilità degli enti

La Decisione Quadro 2008/841/GAI prevede altresì la responsabilità per le persone giuridiche (intese quali «qualsiasi entità dotata di personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche») e le pene applicabili. La responsabilità (principalmente di natura penale) degli enti era già contemplata dall’art 3 dell’azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998

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