Effetti delle direttive e delle decisioni quadro secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia

Gli strumenti normativi impiegati più frequentemente nel diritto penale europeo sono le decisioni quadro e le direttive; si tratta dunque di atti normativi che pretendono, in linea di massima, un successivo intervento di recepimento da parte dello Stato membro, ovvero l’adozione da parte dello Stato – qualora la normativa interna non sia già allineata al risultato avuto di mira con la decisione quadro o direttiva – di atti legislativi o regolamentari che conseguano il risultato avuto di mira dal legislatore europeo.

Si noti peraltro che la Corte di giustizia ha affermato come un semplice mutamento di una prassi amministrative, se basata su norme nazionali preesistenti contrarie ai principi stabiliti dalla direttiva (o decisione quadro) non può ritenersi sufficiente a ritenere rispettato l’obbligo di recepimento: ciò in quanto tali norme preesistenti continuerebbero ad avere vigenza, creando una situazione ambigua nella quale gli int... _OMISSIS_ ...ero lasciati nell’incertezza sulla possibilità di fare affidamento sulle norme europee [1].

Se dunque la caratteristica generale di questi tipi di atti normativi è quella di necessitare di un intervento del legislatore nazionale per renderne operative le disposizioni, va però ricordato che la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia ammette da tempo la possibilità che talune norme contenute nelle direttive spieghino effetto diretto nell’ordinamento degli Stati membri.

Si ricorda infatti che uno dei principi cardine dell’ordinamento comunitario è quello dell’effetto diretto delle norme comunitarie e della primazia sulle norme nazionali contrastanti, anche successive [2].

Spetta, in particolare, alle autorità giurisdizionali dare attuazione a questo principio: laddove, in un giudizio dinanzi ad esse, si ponga il problema di dover applicare una norma nazionale confliggente con una norma europ... _OMISSIS_ ...acia diretta, i giudici dovranno disapplicare la norma nazionale e fare quant’altro necessario a conservare l’effetto utile della norma europea [3]. Tale operazione, peraltro, va effettuata anche ex officio, ogniqualvolta la legge nazionale consenta al giudice di sollevare di propria iniziativa questioni di diritto relative a regole nazionali vincolanti [4].

Questo meccanismo è stato inizialmente delineato con riferimento ai regolamenti, ovvero agli atti normativi europei vincolanti e direttamente applicabili per definizione degli stessi Trattati istitutivi. La Corte di giustizia ha però ampliato tale possibilità anche alle norme contenute in altri tipi di strumenti normativi, ed in primis alle direttive, affermando un principio di “prevalenza della sostanza sulla forma”: ha infatti affermato la Corte che, qualora le norme contenute in una direttiva siano incondizionate e sufficientemente precise, allo scadere del termine per il r... _OMISSIS_ ... potranno essere invocate avanti i giudici dello Stato membro inadempiente all’obbligo di recepimento e contro tale Stato membro (e non, quindi, contro altri soggetti privati: in tal senso si parla di “effetto diretto verticale” delle direttive, in contrapposizione ad un “effetto diretto orizzontale) [5].

Ciò comporta – esattamente come per le norme contenute in un regolamento – la possibilità che i giudici, anche ex officio [6], disapplichino la normativa nazionale confliggente con le norme auto-applicative contenute nella direttiva.

Come detto sopra, la norma contenuta nella direttiva può essere invocata solo dal privato contro lo Stato inadempiente e mai viceversa, per preciso ed incondizionato che ne sia il contenuto: ciò vuol dire, nel campo del diritto penale – che qui ci interessa –, che l’operazione di applicazione diretta di una direttiva non recepita non potrà mai portare a ... _OMISSIS_ ...hiarazione di responsabilità penale della persona, altrimenti non possibile secondo il diritto nazionale, od anche solo ad un aggravamento delle conseguenze sanzionatorie: osta a ciò il principio di legalità, pacificamente sussunto tra i principi generali dell’ordinamento dell’Unione europea [7].

Pertanto, ed anticipando quanto si esporrà nella parte speciale di questa opera, nessuna delle direttive in materia di diritto penale sostanziale delle quali ci occuperemo potrà essere mai oggetto di applicazione diretta, in caso di mancata trasposizione, a sfavore dell’imputato, sia quando richieda allo Stato membro di introdurre nella propria legislazione una certa ipotesi criminosa, sia quando richieda per un’ipotesi criminosa già esistente un trattamento sanzionatorio più sfavorevole rispetto a quello previsto.

Si pone invece la questione (che lasceremo qui irrisolta) se una direttiva di diritto penale sostanziale non tr... _OMISSIS_ ...ssere invocata dall’imputato in un procedimento penale nel caso in cui preveda norme penali a lui più favorevoli: può infatti porsi in dubbio che introdurre o mantenere un trattamento deteriore in relazione ad una data tipologia di reato oggetto di un provvedimento europeo di riavvicinamento rientri nell’ambito della facoltà degli Stati membri di “andare oltre” le obbligazioni previste in una direttiva all’atto del suo recepimento.